TAR Lecce, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 721
TAR
Ordinanza cautelare 30 novembre 2021
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TAR
Sentenza 11 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione D.L. 44/2021

    Il Tribunale ha ritenuto che il D.L. 44/2021 non avesse efficacia retroattiva e che la procedura concorsuale fosse precedente alla sua entrata in vigore, pertanto la censura è stata disattesa.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà

    Il Tribunale ha rigettato questa tesi, affermando che il bando di concorso, quale lex specialis, vincola l'amministrazione. L'art. 3 del bando prevedeva la preselezione qualora le domande fossero state superiori a 100, e il fatto che si siano presentati meno di 80 candidati alla prova non autorizzava l'amministrazione ad annullarla o a non espletarla, in quanto ciò avrebbe costituito una violazione del bando stesso.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    Poiché il ricorso introduttivo è stato respinto, anche l'impugnazione della graduatoria per illegittimità derivata viene respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 721
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 721
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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