Ordinanza cautelare 30 novembre 2021
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00721/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01523/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1523 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da NN EC TE, rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Ancora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mottola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RA RR, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento con il quale il Comune di Mottola ha escluso la ricorrente dal concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 4 posti di “Agente di Polizia Locale”, a tempo parziale 50% (18 ore settimanali) ed indeterminato, contenuto nel verbale n. 2 del 7/9/2021;
del bando di concorso del 7 agosto 2021;
ove occorra, e nei limiti dell'interesse:
del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi del Comune di Mottola, approvato con D.G.C. n° 163/2019 e s.m.i.;
del Regolamento per la disciplina dei concorsi, dell'accesso agli impieghi e delle procedure selettive e di mobilità interna ed esterna approvato con D.G.C. n° 164/2019 e integrato con D.G.C. n° 53 del 25.05.2020 e D.G.C. n° 70 del 29.06.2020;
delle delibere di Giunta n° 136 del 01.10.2019 e n° 15 del 30.01.2020 con le quali, fra l'altro, è stata prevista l'assunzione di n. 4 Agenti di Polizia Locale categoria giuridica C, a tempo indeterminato e part-time (50%) 18 ore settimanali;
della Delibera n° 58 del 04.06.2020 avente ad oggetto “Revoca D.G.C. n° 173/2019 – Scioglimento accordo con il Comune di Ginosa per la gestione integrata della procedura del concorso pubblico, cat. C., con profilo professionale di agente di polizia locale”
nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TE NN EC il 7/1/2022:
oltre ai già impugnati:
-del provvedimento con il quale il Comune di Mottola ha escluso la ricorrente dal concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 4 posti di “Agente di Polizia Locale”, a tempo parziale 50% (18 ore settimanali) ed indeterminato, contenuto nel verbale n. 2 del 7/9/2021;
-del bando di concorso del 7 agosto 2021;
ove occorra, e nei limiti dell'interesse:
-del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi del Comune di Mottola, approvato con D.G.C. n° 163/2019 e s.m.i.;
-del Regolamento per la disciplina dei concorsi, dell'accesso agli impieghi e delle procedure selettive e di mobilità interna ed esterna approvato con D.G.C. n° 164/2019 e integrato con D.G.C. n° 53 del 25.05.2020 e D.G.C. n° 70 del 29.06.2020;
-delle delibere di Giunta n° 136 del 01.10.2019 e n° 15 del 30.01.2020 con le quali, fra l'altro, è stata prevista l'assunzione di n. 4 Agenti di Polizia Locale categoria giuridica C, a tempo indeterminato e part-time (50%) 18 ore settimanali;
-della Delibera n° 58 del 04.06.2020 avente ad oggetto “Revoca D.G.C. n° 173/2019 – Scioglimento accordo con il Comune di Ginosa per la gestione integrata della procedura del concorso pubblico, cat. C., con profilo professionale di agente di polizia locale”
della determinazione del Comune di Mottola - settore 3 - servizi finanziari n. 137 del 16/11/2021(Registro Generale N. 1081 del 16/11/2021) avente ad oggetto: “ approvazione graduatoria finale di merito concorso per l'assunzione di n. 4 agenti polizia locale, cat. c a tempo indeterminato e part time al 50% ”
- nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Mottola;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 aprile 2026 il dott. AB FI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
Nel ricorso all’esame (originariamente incardinato presso il Tar Puglia sede di Bari, trasmesso per competenza territoriale a questa Sezione Staccata con ordinanza n. 1568/2021) è introdotta un’unica censura, secondo cui la scelta del Comune di Mottola, prevista nel bando di concorso per soli esami, per la copertura di n. 4 posti di ‘Agente di Polizia Locale’, a tempo parziale al 50% ed indeterminato, del 7.8.2020, ed attuata come da verbale della commissione n. 1 del 23.10.2020, di procedere alla fase preselettiva, si porrebbe in violazione del disposto di cui all’art. 10 del D.L. n. 44 del 1.4.2021, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, L. n. 76 del 28.5.2021.
La scelta di effettuare la preselezione dei candidati, ad avviso di parte ricorrente (esclusa in sede preselettiva), si porrebbe, altresì, in violazione del bando e sarebbe manifestazione di eccesso di potere, per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa.
Nel caso che occupa, l’amministrazione aveva previsto una partecipazione al concorso sino ad ottanta candidati. Dato che alla prova si sono presentati settantuno candidati, il Comune avrebbe potuto-dovuto annullare la prova preselettiva stessa, in quanto inutile. Questa la tesi di parte ricorrente.
Con successivi motivi aggiunti è stata, poi, gravata la determinazione del Comune di Mottola n. 137 del 16/11/2021 di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso, impugnata per illegittimità derivata con riproposizione dei motivi già contenuti nel ricorso introduttivo del giudizio.
Si è costituito per resistere il Comune di Mottola.
All’udienza straordinaria del 23 aprile 2026 il ricorso e i motivi aggiunti sono stati trattenuti in decisione.
Il mezzo di gravame, integrato da motivi aggiunti, va respinto per le seguenti ragioni.
L’invocato D.L. 44/2021, art. 10 (che prevedeva di fatto l’abolizione della preselezione nei concorsi pubblici per il reclutamento di personale non dirigenziale) non ha effetto retroattivo e dispone per il futuro. La procedura oggetto di causa è ad esso precedente, dunque, la censura va disattesa.
Quanto alle restanti doglianze. L’art. 3 del bando prevedeva che se le domande di partecipazione fossero più di cento si sarebbe dato luogo alla prova preselettiva e che alle successive fasi concorsuali sarebbero stati ammessi i candidati che all’esito della prova preselettiva si fossero posizionati fino all’ottantesima posizione.
Non è controverso se siano pervenute oltre cento domande di partecipazione al concorso.
Il bando, come noto, vincola l’Amministrazione, che non può disapplicarlo. Le regole contenute nel bando, lex specialis del concorso, guidano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento (Consiglio di Stato sez. II, 22/10/2025, n. 8210).
L’amministrazione comunale si è attenuta al bando e il suo operato va esente da critiche.
Secondo parte ricorrente, tuttavia, preso atto che, in disparte il numero di domande pervenute, alla prova preselettiva si sono presentati meno di 80 candidati, essa avrebbe dovuto ammetterli tutti alle successive fasi concorsuali e non espletare la preselezione.
Tuttavia tale tesi non può essere condivisa, perché l’invocato contegno avrebbe violato le previsioni del bando di concorso ed avrebbe esposto l’Amministrazione a censure di violazione della lex specialis.
Come visto, il bando vincola in modo stringente la P.A. e il solo presupposto per lo svolgimento della prova preselettiva era il numero di domande superiore a 100, a nulla rilevando che poi, di fatto, per sostenere la prova preselettiva si siano presentate 71 persone.
Alcuna previsione della lex specialis facoltizzava il Comune ad annullare e, quindi, a non espletare la prova preselettiva, dunque, alcuna illegittimità è ravvisabile nell’operato del Comune.
In conclusione il ricorso va respinto.
Data la natura della controversia, sussistono sufficienti ragioni per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON AS, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
AB FI, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| AB FI | ON AS |
IL SEGRETARIO