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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
ANDREONI PIERPAOLO MARIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 395/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Francavilla Al Mare - Corso Roma 7 66023 Francavilla Al Mare CH
elettivamente domiciliato presso Email_2
Società Riscossioni Comunali S.r.l. - 02174950697
Difeso da
Difensore_2 RI - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. D 763 25 02727-89680 TARI 2020
- INTIMAZIONE n. D 763 25 02727-89680 TARI 2021
- INTIMAZIONE n. D 763 25 02727-89680 TARI 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il
04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva ricorso il Signor Ricorrente_1 , avverso l'intimazione ad adempiere nr.D763250272789680, relativa alla Imposta TARI per le annualità 2020,2021,2022, protocollo nr.2815, del 08.05.2025. Deduceva la illeggittimità e nullità dell'intimazione ad adempiere per mancanza del presupposto impositivo, atteso che l'immobile nelle annualità 2020, 2021 e 2022, e quantomeno a decorrere dal 02.08.2020, appariva sprovvisto di utenze ed arredi, attesa l'intervenuta resitituzione dell'immobile da parte della inquilina. Richiedeva la violazione e falsa applicazione dell'art.10, comma 1, legge 212/2000, con il mancato riuspetto del principio del contraddittorio in fase endoprocedimentale - c.d. contraddittorio anticipato. Riferiva sul punto la violazione dello statuto del contribuente. Con rituale memoria, del 08.09.2025, si costituiva la Risco S.r.l., Società di riscossioni comunali per il Comune di Francavilla al Mare. Ribadendo la correttezza del presupposto impositivo per la TARI e la fondatezza del proprio operato, insistendo per il rigetto del proposto gravame.
Con ordinanza nr. 418/2025, veniva sospeso l'atto impugnato. Alla udienza del 29.01.2026, dopo il rituale scambio di memorie, il Giudice Monocratico, in Camera di Consiglio, esaminati i fatti e le questioni controverse, esaminata la documentazione, decideva come da dispositivo ritualmente depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento nei limiti di quanto in motivazione. Occorre rilevare, che, assorbita ogni ulteriore questione ed eccezione giuridica sollevata dalle parti, che non adeguatamente contrastata attraverso idonea documentazione, ovvero verifica in loco, appare la circostanza relativa all'intervenuto rilascio dell'immobile da parte del conduttore, tale Nominativo_1, in favore del ricorrente, come altrettanto non contestata la circostanza che l'immobile sia stato presumibilmente lasciato libero e vuoto di persone e di cose e come tale, senza arredi o persone. La giurisprudenza, sul punto non appare univoca, ma francamente in assenza di specifica contestazione e di elementi di prova in contrasto, sia documentali che attraverso sopralluoghi da parte della locale Polizia Municipale, appare accoglibile la tesi proposta dal ricorrente, con conseguente esito positivo del gravame in suo favore. La particolarità della controversia, la controvertibilità delle questioni giuridiche sottoposte all'attenzione del giudicante, la effettiva mancanza di elementi documentali univoci, consentono pur in presenza di accoglimento del gravame, di compensare integralmente tra le parti tutte le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico Monocratico accoglie il ricorso, compensa le spese integralmente tra le parti. Chieti, 29.01.2026 Il Giudice Monocratico Avv. Pierpaolo Andreoni
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
ANDREONI PIERPAOLO MARIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 395/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Francavilla Al Mare - Corso Roma 7 66023 Francavilla Al Mare CH
elettivamente domiciliato presso Email_2
Società Riscossioni Comunali S.r.l. - 02174950697
Difeso da
Difensore_2 RI - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. D 763 25 02727-89680 TARI 2020
- INTIMAZIONE n. D 763 25 02727-89680 TARI 2021
- INTIMAZIONE n. D 763 25 02727-89680 TARI 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il
04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva ricorso il Signor Ricorrente_1 , avverso l'intimazione ad adempiere nr.D763250272789680, relativa alla Imposta TARI per le annualità 2020,2021,2022, protocollo nr.2815, del 08.05.2025. Deduceva la illeggittimità e nullità dell'intimazione ad adempiere per mancanza del presupposto impositivo, atteso che l'immobile nelle annualità 2020, 2021 e 2022, e quantomeno a decorrere dal 02.08.2020, appariva sprovvisto di utenze ed arredi, attesa l'intervenuta resitituzione dell'immobile da parte della inquilina. Richiedeva la violazione e falsa applicazione dell'art.10, comma 1, legge 212/2000, con il mancato riuspetto del principio del contraddittorio in fase endoprocedimentale - c.d. contraddittorio anticipato. Riferiva sul punto la violazione dello statuto del contribuente. Con rituale memoria, del 08.09.2025, si costituiva la Risco S.r.l., Società di riscossioni comunali per il Comune di Francavilla al Mare. Ribadendo la correttezza del presupposto impositivo per la TARI e la fondatezza del proprio operato, insistendo per il rigetto del proposto gravame.
Con ordinanza nr. 418/2025, veniva sospeso l'atto impugnato. Alla udienza del 29.01.2026, dopo il rituale scambio di memorie, il Giudice Monocratico, in Camera di Consiglio, esaminati i fatti e le questioni controverse, esaminata la documentazione, decideva come da dispositivo ritualmente depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento nei limiti di quanto in motivazione. Occorre rilevare, che, assorbita ogni ulteriore questione ed eccezione giuridica sollevata dalle parti, che non adeguatamente contrastata attraverso idonea documentazione, ovvero verifica in loco, appare la circostanza relativa all'intervenuto rilascio dell'immobile da parte del conduttore, tale Nominativo_1, in favore del ricorrente, come altrettanto non contestata la circostanza che l'immobile sia stato presumibilmente lasciato libero e vuoto di persone e di cose e come tale, senza arredi o persone. La giurisprudenza, sul punto non appare univoca, ma francamente in assenza di specifica contestazione e di elementi di prova in contrasto, sia documentali che attraverso sopralluoghi da parte della locale Polizia Municipale, appare accoglibile la tesi proposta dal ricorrente, con conseguente esito positivo del gravame in suo favore. La particolarità della controversia, la controvertibilità delle questioni giuridiche sottoposte all'attenzione del giudicante, la effettiva mancanza di elementi documentali univoci, consentono pur in presenza di accoglimento del gravame, di compensare integralmente tra le parti tutte le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico Monocratico accoglie il ricorso, compensa le spese integralmente tra le parti. Chieti, 29.01.2026 Il Giudice Monocratico Avv. Pierpaolo Andreoni