TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/02/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'esito dell'udienza del 26.02.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico della stessa, la seguente
SENTENZA nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 7750 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, vertente
T R A
difeso e rappresentato dall'avv. Katia Petito Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l' (avv.to Domenico Longo) Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: errata iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli;
mancato pagamento differenza su DS/Agr.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in data 13.09.2024 e notificato in data 28.09.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato nell'anno 2023, in qualità di bracciante agricolo, per complessive 150 giornate, di cui 30 alle dipendenze della
Società Agricola “PA.DO.DES.”, ha esposto di essere stato erroneamente iscritto negli elenchi OTD 2023 per sole 120 giornate, anziché per le 150 effettivamente lavorate, censurando tale errata iscrizione.
1 Parte ricorrente ha aggiunto di aver proposto ricorso amministrativo alla Commissione
CISOA avverso la errata iscrizione negli elenchi OTD, definito positivamente in autotutela in data 19.04.2024.
Si è, inoltre, doluto del pagamento della indennità di disoccupazione agricola 2023 limitatamente a 120 giornate anziché per 150, precisando di aver proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale I.N.P.S., definito per improcedibilità con delibera del 5.08.2024.
Ha chiesto, pertanto, al giudice adito di: “a) accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo subordinato tra il ricorrente e l'azienda agricola
PA.DO.DES., per n. 30 giornate , ai sensi dell'art 2049 c.c., e il diritto dello stesso ad essere iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di ORTA NOVA, per l'anno 2023, per 150 giornate, ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziale e assicurative ex art. 9 ter. Comma 2, della L. 608/96; b) per l'effetto condannare l'NP ad iscrivere il ricorrente negli elenchi del nominativi degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di Orta Nova, per l'anno 2023, per 150 giornate, con le modalità previste dalla legge n. 111/2011, ai fini contributivi e previdenziali, nonché di riconoscere ai fini contributivi e previdenziali il rapporto di lavoro in questione, in ragione del quale ha diritto al riconoscimento dell'iscrizione nei predetti elenchi per
l'anno ed il numero di giornate;
c) accertare e dichiarare il diritto del sig. Parte_1
alla riliquidazione della indennità di disoccupazione agricola., per l'anno 2023,
[...] per 150 giorni;
d)per l'effetto condannare l'NP, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento della somma complessivi di 645,32 a titolo di riliquidazione ds agricola per l'anno 2023, per 150 giorni, oltre interessi come per legge, o a quella maggiore o minore che dovesse risultare a seguito della espletando istruttoria. Con vittoria di diritti, spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario:”
Si è tempestivamente costituito l'NP, il quale ha dedotto l'intervenuto riconoscimento delle n. 30 giornate inizialmente non iscritte negli elenchi OTD 2023, precisando che l'azienda datrice di lavoro ha trasmesso le denunce relative a tali giornate soltanto in data 8.04.2024, ovvero tardivamente rispetto alla data di pubblicazione degli elenchi annuali (31.3.2024), nonché l'avvenuta liquidazione dell'importo di €.633.80 a titolo di differenza sull'indennità di disoccupazione agricola 2023.
2 L'NP ha chiesto, pertanto, al giudice adito di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
L'udienza del 26.02.2025 è stata tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione di trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione da almeno una delle parti, la causa, di natura documentale, è stata decisa, come da sentenza depositata telematicamente.
2. - Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, l'NP ha provveduto al riconoscimento delle n. 30 giornate inizialmente non iscritte negli elenchi OTD 2023, nonché al riesame della domanda di DS/Agr. 2023, riconoscendo, a titolo di differenza, l'ulteriore importo di €.633.80 (v. doc. 13 allegato alla memoria di costituzione).
Tali circostanze, oltre ad essere documentate, sono state confermate dalla parte ricorrente, che si è associata alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere avanzata dall'NP (v. note di trattazione scritta del 16.02.2025).
Nel merito, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, infatti, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2567 del 06/02/2007).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
3 La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 4034 del 21/02/2007).
D'altra parte, si tratta di uno strumento processuale insostituibile, atteso che il giudice, pur sussistendo la fondatezza della domanda, non potrebbe pronunciare una sentenza di accoglimento che verrebbe a costituire un nuovo titolo esecutivo per ottenere quanto già conseguito dal creditore, né potrebbe dichiarare il difetto di interesse ad agire per avere il creditore già conseguito l'oggetto della pretesa, atteso che l'interesse ad agire sussisteva al momento della proposizione della domanda giudiziale, ciò che interferisce con il profilo delle spese processuali.
La pronuncia deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 13588 del 11/06/2007).
Alla stregua delle esposte considerazioni, in virtù dell'avvenuto riconoscimento delle giornate inizialmente non iscritte e del pagamento della differenza sulla prestazione rivendicata, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. - Relativamente alle spese processuali, è il caso di osservare che la declaratoria della cessazione della materia del contendere comporta la delibazione del fondamento della domanda ai fini della decisione sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale (v. Cass. 7847/94 e, da ultimo, Cass. 21244/06), da valutarsi tenendo conto anche della circostanza di aver dato causa al giudizio.
Orbene, l'Ente resistente ha dedotto e documentato che l'errata iscrizione del ricorrente negli elenchi OTD 2023 è dipesa dal tardivo invio delle denunce trimestrali da parte
4 dell'azienda agricola datrice di lavoro, risalente all'8.04.2024 (v. docc. 8 e 9 allegati alla memoria di costituzione), quindi contestualmente alla pubblicazione dell'elenco annuale
2023, avvenuta dal 31.03.2024 al 15.04.2024, come da frontespizio allegato in atti.
Ciò posto, deve rilevarsi che prima che il datore di lavoro trasmettesse le denunce trimestrali relative alla predetta mensilità, l'NP era materialmente impedito a compiere correttamente l'iscrizione, non avendo notizia del numero di giornate attribuibili ai lavoratori. Sicché l'istituto non è incorso in errore alcuno.
Occorre, inoltre, dare atto che avverso l'errata iscrizione il ricorrente ha tempestivamente proposto ricorso amministrativo (17.04.2024), deciso in autotutela dall'Ente resistente con provvedimento del 19.04.2024, mediante il quale l'NP si è riservato, all'esito di controlli, di convalidare le giornate inizialmente non iscritte e di notificare, eventualmente, il provvedimento individuale di variazione (v. doc. 8 allegato al ricorso introduttivo del giudizio).
Il provvedimento di variazione con il quale il ricorrente ha visto riconosciute le giornate inizialmente non iscritte è stato emesso in data 18.09.2024 e notificato con raccomandata A/R in data 11.10.2024 (v. doc. 11 allegato alla memoria di costituzione).
La notifica del predetto provvedimento di variazione è quindi intervenuta in data successiva alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio (28.09.2024).
Inoltre, l'NP ha provveduto al pagamento del surplus di prestazione in data
17.10.2024, ovvero in epoca successiva sia al deposito (13.09.2024), che alla notifica
(28.09.2024) del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, nonostante la tempestiva proposizione del rimedio amministrativo da parte del (v. doc. 11 e 12 allegati al Pt_1
ricorso introduttivo del giudizio).
Può pertanto ritenersi che, nella specie, l'NP abbia dato causa al giudizio, con la conseguenza che le spese devono essere poste a suo carico siccome parte virtualmente soccombente.
Si precisa che dette spese sono determinate sulla base del D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022
(scaglione fino a €.1.100,00 avuto riguardo al valore della differenza sulla prestazione previdenziale, pari ad €.633.80), in relazione alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva (inclusa quella di istruttoria e/o di trattazione: v., da ultimo, Cass. Civ.
3242/2024; Cass. 8561/2923; 28627/2023) e nel rispetto della previsione di cui all'art. 152, 4° inciso disp. att. c.p.c.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 350,00, oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%, da distrarsi in favore della procuratrice dichiaratasi anticipataria.
Foggia, 26.02.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina di Leo
6