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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/09/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 813/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Sezione Civile - Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice unico del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. con termine fissato al 10 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 813/2020, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano CONTUCCI come da Parte_1 procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sora, Via S. Giuliano Sura n. 2/a
- parte ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Raffaele MANFELLOTTO come da procura CP_1 in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cassino, Via Rapido n. 11/A
- parte resistente
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Filippo MANGIAPANE come da procura in atti ed elettivamente domiciliato in Cassino Via Polledrera s.n.c., in proprio e quale mandatario della
Controparte_3
- parte chiamata in causa
1 Oggetto: differenze retributive – regolarizzazione contributiva
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 16.4.2020 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale , quale titolare della impresa CP_1 individuale Agrifruit, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare che nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso dal
07/05/2013 al 31/12/2019 il ricorrente ha prestato attività lavorativa in favore resistente per 5.164 ore ulteriori rispetto all'orario di lavoro prestabilito come meglio specificato in narrativa e per l'effetto
2. condannare il resistente Sig. al pagamento a favore del ricorrente Parte_1 Parte_2
la somma di € 55.402,20 (come analiticamente specificato in narrativa) per differenza paga oraria per lavoro
[...] supplementare e lavoro straordinario, tredicesima, ratei tredicesima, quattordicesima, ratei quattordicesima, festività e ferie non godute, TFR ovvero alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e interessi al saggio legale da calcolare sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei singoli al saldo;
3. condannare il resistente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi all'intercorso e cessato rapporto di lavoro da calcolare sulle retribuzioni come dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
4. in via di estremo subordine e per il caso in cui il Giudice unico non ritenesse applicabile la normativa convenzionale, condannare il datore di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Cost. da maggiorare sempre di rivalutazione ed interessi legali;
5. in ogni caso condannare il resistente alla rifusione delle spese di lite, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.
2. Il ricorrente espone di avere lavorato alle dipendenze del convenuto dal 7.5.2013 al 31.12.2019, data del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, presso la ditta “Agrifruit” di Cassino, con qualifica di operaio inquadrato nel 5° livello del CCNL Terziario Confcommercio e mansioni di addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita;
che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato prevedeva un orario di 20 ore settimanali, dal martedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore
12.30; di avere di fatto prestato attività lavorativa per un numero di ore eccedenti l'orario contrattuale part time, nello specifico per 45 ore settimanali fino al 31.12.2016, svolgendo anche mansioni di carico presso il mercato ortofrutticolo di Fondi, e per 26 ore settimanali nel successivo periodo dal 1.1.2017 2 al 31.12.2019, dal lunedì al venerdì; di non avere percepito la retribuzione per le ore di lavoro supplementare e straordinario prestato;
di avere vanamente diffidato il datore di lavoro al pagamento delle spettanze.
3. Tanto premesso, il ricorrente deduce di avere diritto al pagamento della retribuzione, con le maggiorazioni previste dal contratto collettivo, per le ore di lavoro supplementare e straordinario svolto, per una somma complessiva quantificata nell'atto introduttivo in euro 55.402,20 ed al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio , chiedendo il CP_1 rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
5. Il convenuto eccepisce la genericità delle avverse deduzioni in punto di lavoro supplementare e straordinario, mancando nel ricorso l'indicazione dell'articolazione oraria di tali prestazioni;
contesta lo svolgimento dell'attività lavorativa di lunedì, giorno di chiusura dell'esercizio commerciale, ed in orario pomeridiano;
precisa che controparte solo sporadicamente si è recata, tra il 2013 ed il 2016, nelle giornate di giovedì o venerdì, presso il mercato ortofrutticolo di Fondi, svolgendo le mansioni assegnate sempre nelle quattro ore giornaliere e ricevendo brevi manu, nelle rare occasioni di lavoro prestato oltre le quattro ore, il relativo compenso;
contesta, infine, i conteggi di controparte, in quanto elaborati sulla base di circostanze inveritiere e di norme che non trovano riscontro nel contratto collettivo applicato al rapporto.
6. In corso di causa è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell il quale CP_2 si è costituito in giudizio, anche quale mandatario della rassegnando le seguenti Controparte_3 conclusioni: “ove accertata la sussistenza delle differenze retributive nel rapporto di lavoro nel periodo dedotto, che sia accertato il corrispondente obbligo di versare i contributi previdenziali ed assistenziali nei limiti della prescrizione.”
7. Il processo è stato istruito con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'assunzione della prova testimoniale. Conclusa l'istruttoria, le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive.
La causa è stata infine decisa come di seguito all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127-ter
c.p.c. con termine fissato al 10.9.2025.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Il ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze del convenuto dal 7.5.2013 al 31.12.2019 presso la ditta “Agrifruit” con qualifica di operaio inquadrato nel 5° livello del CCNL Terziario
Confcommercio, ne chiede la condanna al pagamento in proprio favore della somma complessiva di euro 55.402,20, a titolo di differenze retributive derivanti dalla prestazione di lavoro supplementare e straordinario rispetto all'orario contrattuale part time, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti.
9. Il ricorso è infondato e va integralmente rigettato.
10. Preliminarmente va precisato che la natura subordinata del rapporto dedotto, la sua durata (dal
7.5.3013 al 31.12.2019), la qualifica e l'inquadramento del lavoratore, l'orario part time previsto in contratto e la modalità di cessazione del rapporto di lavoro, con licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sono pacifici ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e comunque documentali (cfr. contratto di lavoro e buste paga in atti). Sono controversi unicamente gli orari di lavoro effettivamente osservati dal lavoratore, come dedotti in ricorso, vale a dire 45 ore settimanali dal 7.5.2013 al 31.12.2016 e 26 ore settimanali dal 1.1.2017 al 31.12.2019.
11. Con riferimento al primo periodo, il lavoratore assume di avere lavorato oltre l'orario contrattuale
(8.30-12.30, dal martedì al sabato, per un totale di 20 ore settimanali, cfr. contratto di lavoro in atti), trattenendosi a lavoro per ulteriori cinque ore giornaliere, da lunedì al venerdì (e non dal martedì al sabato, come indicato in contratto). Posto che è del tutto irrilevante stabilire se il ricorrente ha lavorato dal lunedì al venerdì piuttosto che dal martedì al sabato come indicato in contratto, trattandosi sempre di cinque giorni alla settimana, occorre verificare se l'istruttoria testimoniale espletata ha confermato o meno il surplus orario dedotto, tenendo conto del costante insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui la prestazione eccedente l'orario contrattuale part time in caso di lavoro supplementare o il normale orario di lavoro in caso di lavoro straordinario va provata dal lavoratore in modo rigoroso ed esige la specifica allegazione del fatto costitutivo di tale diritto in relazione ai singoli periodi, senza che possa farsi ricorso a presunzioni. Al giudice, quindi, deve essere fornita non già genericamente solo la prova dell'an, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica, ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e del
4 quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati (cfr., ex multis, Cass. civ. 19.6.2018, n. 16150;
Cass. civ. 14.5.2015 n. 9906; Cass. civ. n. 1389/2003; Cass. civ. n. 6623/2001).
12. Orbene, tutti i testi escussi, compresa la compagna convivente del ricorrente, hanno escluso che il ricorrente lavorasse presso l'esercizio commerciale del convenuto anche in orario pomeridiano, dopo la riapertura delle ore 16.00. Inoltre, dalle fatture relative agli anni 2012, 2014 e 2016 prodotte dal resistente, la presenza in orario pomeridiano del ricorrente presso il mercato ortofrutticolo di Fondi per il caricamento ed il trasporto dei prodotti per conto del datore di lavoro risulta documentata in via del tutto sporadica e non con quella sistematicità affermata dal lavoratore. La maggior parte delle fatture, infatti, non indica alcun orario o reca un orario compatibile con l'apertura mattutina del MOF fino alle ore 12.00 (cfr. ordinanze sindacali in atti). Considerato che la distanza tra il MOF di Fondi e la sede operativa della ditta resistente, in Cassino, Via Donizetti n. 9, può essere percorsa in circa un'ora (cfr. la mappa estrapolata da Tuttocittà, prod. res.), al più tardi il ricorrente avrebbe fatto rientro presso la sede aziendale verso le 13.00, dunque nei limiti delle quattro ore giornaliere. Tutti i testi hanno infatti riferito che il ricorrente iniziava a lavorare verso le ore 9.00.
13. La dichiarazione della compagna del ricorrente (“tornava dal MOF nel pomeriggio in orari variabili…accompagnavo il ricorrente al MOF quasi sempre, spesso, più volte a settimana”) è inidonea a comprovare l'assunto del lavoratore. In primo luogo, il generico riferimento a “orari variabili” di rientro dal MOF nel pomeriggio, non consente di stabilire con precisione quando effettivamente il ricorrente facesse rientro in azienda e dunque di ricostruire l'orario di lavoro effettivo. In secondo luogo, se il ricorrente si recava al MOF la mattina (“il ricorrente, due o tre volte a settimana, per tutto il periodo in cui ha lavorato per il resistente, si recava presso il MOF di Fondi la mattina, verso le 10.00/10.30”), come sopra rilevato, non poteva permanere presso il mercato oltre le 12.00, perché le ordinanze sindacali prodotte, relative agli orari di apertura del MOF negli anni 2014 e 2016, prevedevano, in relazione alla fascia oraria della mattina, la chiusura del mercato per le operazioni di vendita all'ingrosso alle ore
12.00. In terzo luogo, la dichiarazione in esame, resa da un teste evidentemente non disinteressato per la sua relazione affettiva con il ricorrente, è smentita da quella di teste Testimone_1 equidistante dalle parti e privo di interessi patrimoniali o morali rispetto alla vicenda controversa, titolare, dal 2011 al 2020, di un bar ubicato, in un primo periodo, proprio di fronte all'esercizio commerciale del convenuto, così da rendere visibile l'ingresso di quest'ultimo, solo successivamente spostatosi “di un paio di vetrine”. Il teste ha dichiarato: “Quando il ricorrente veniva al bar prima di andare al
MOF era da solo, tranne una volta o due in cui l'ho visto con la moglie”. La deposizione della compagna del ricorrente si pone in contraddizione con quella di anche quando viene riferito che “quando Tes_1 andavo a prendere le mie figlie a scuola, attendevamo che il ricorrente tornasse da lavoro e ciò avveniva verso le 5 14.30/15.00”. Il teste al contrario, ha dichiarato che era il ricorrente, una volta terminato di Tes_1 lavorare ad ora di pranzo, ad attendere la compagna che andava a prendere i figli a scuola. Ed ancora, secondo il teste , il compagno lavorava fino alle ore 14.30/15.00, quando a suo dire Testimone_2 chiudeva il negozio (“attendevamo che il ricorrente tornasse da lavoro e ciò avveniva verso le
14.30/15.00…l'esercizio del ricorrente chiudeva verso le 14.30/15.00”), ma il teste a affermato: “Il Tes_1 resistente non andava via dal negozio prima delle 14.00, il negozio veniva chiuso e riapriva verso le 16.00…Quando il resistente chiudeva il negozio, il ricorrente non era con lui”. Vi sono poi contraddizioni o comunque incertezze intrinseche alla deposizione della compagna del ricorrente. Il teste prima Testimone_2 ha riferito che il ricorrente “andava a lavoro dal resistente dal lunedì al sabato”, salvo poi affermare, sia pure senza esserne certa, che l'esercizio del resistente era chiuso il lunedì. Le sue dichiarazioni risultano anche incoerenti rispetto a quanto dedotto nel ricorso. In particolare, tale teste ha riferito orari e modalità di lavoro difformi rispetto a quelli indicati dallo stesso ricorrente, affermando che l'orario di lavoro di quest'ultimo non sarebbe mai cambiato e che per tutta la durata del rapporto lo stesso avrebbe sempre prestato solo due ore di lavoro supplementare giornaliero. Anche quest'ultima circostanza, comunque, non ha trovato riscontro in nessun'altra testimonianza. Gli altri testi escussi, infatti, hanno escluso o non sono stati in grado di riferire della presenza del ricorrente nell'azienda del convenuto o presso il MOF in orario pomeridiano o comunque in fascia oraria successiva alle
13.00/13.30. , conoscente del ricorrente, ha dichiarato: “Io andavo generalmente a ora di pranzo, Tes_3
12.00/12.30. Non ricordo se l'ho visto in altri orari…Anche quando passavo davanti alla frutteria, a ora di pranzo, lo vedevo”; , compagno della e frequentatore abituale del bar della stessa, ha riferito Tes_4 Tes_1
“Non ho mai visto il ricorrente lavorare il pomeriggio nel negozio del resistente. Per le 13.00/13.30 il ricorrente veniva
a prendere l'aperitivo al bar anche con il resistente dopodiché penso tornasse a casa. Non lo vedevo rientrare nel negozio del resistente”; cliente del resistente, ha ricordato: “Io vedevo il ricorrente lavorare la mattina…Quando Per_1 andavo di pomeriggio, non ho mai visto il ricorrente presso la Agrifruit”.
14. Con riguardo al periodo successivo (dal 1.1.2017 al 31.12.2019), il ricorrente si è limitato alla scarna deduzione di avere svolto presso la ditta convenuta sei ore settimanali di lavoro supplementare, senza indicare quando tali ore lavorative sarebbero state svolte e senza specificare quando il limite orario delle venti ore settimanali sarebbe stato superato, e dunque omettendone del tutto l'esatta collocazione cronologica. Tale articolazione temporale della prestazione di lavoro supplementare non
è ricavabile neppure implicitamente, come invece per il primo periodo, in relazione al quale il ricorrente ha specificato che si tratteneva a lavoro per ulteriori 5 ore giornaliere.
15. Per tali ragioni le allegazioni attoree circa lo svolgimento di lavoro supplementare nella misura di sei ore settimanali, e dunque di una prestazione lavorativa di complessive 26 ore settimanali, prima 6 ancora che non provate per le considerazioni sopra svolte in ordine alle risultanze probatorie, si palesano insanabilmente generiche e dunque radicalmente inidonee, alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, a fondare la pretesa retributiva azionata e a formare oggetto di appositi capitoli di prova testimoniale. Questi ultimi, infatti, devono vertere su fatti sufficientemente specifici ex art. 244 c.p.c., in coerenza con la funzione del mezzo di prova, che non può essere utilizzato per colmare lacune assertive, ma unicamente per provare fatti (principali o secondari) già compiutamente allegati dalla parte nel loro nucleo essenziale, nel rispetto delle preclusioni probatorie, coincidenti, per il rito lavoristico, con il deposito del ricorso e della memoria difensiva, stante la rigorosa circolarità tra oneri di allegazione, contestazione e prova che peculiarmente connota tale rito (cfr. Cass. civ. sez. un. 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. civ. 9 febbraio 2012, n. 1878; Cass. civ. 4 ottobre 2013, n. 22738).
16. L'istanza del difensore di parte ricorrente volta all'acquisizione ex art. 421 c.p.c. di tutti i documenti di trasporto dal 7.5.2013 sino al dicembre 2016, relativi agli acquisti effettuati dalla parte resistente presso il mercato ortofrutticolo in Fondi, non è risultata meritevole di accoglimento, in presenza di un quadro probatorio univocamente convergente nell'escludere la sistematica effettuazione di lavoro supplementare e straordinario da parte del ricorrente, sicché deve escludersi che sussista quella semiplena probatio atta a giustificare, a fronte di una pista probatoria emergente ex actis, l'attivazione dei poteri istruttori officiosi del giudice (ex multis, Cass. civ. n. 18945/2025).
17. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, la domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive va rigettata e, per conseguenza, va rigettata anche la domanda di condanna al versamento in favore dell dei relativi contributi assistenziali e previdenziali. CP_2
18. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del convenuto nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri minimi
– stante la ridotta complessità delle questioni affrontate e la contenuta attività istruttoria svolta – previsti per tutte le fasi dalle tabelle allegate al decreto per le cause di lavoro di valore indeterminabile
(Cass. civ. n. 10984/2021), complessità bassa.
19. Quanto alla posizione dell' sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale CP_2 compensazione delle spese processuali, atteso che l'ente è stato chiamato in causa su ordine del giudice per l'integrazione del contraddittorio, limitandosi ad una costituzione meramente formale
7
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
− rigetta il ricorso;
− condanna alla refusione delle spese processuali in favore di , Parte_1 CP_1 liquidandole in euro 4.629,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, CPA, IVA;
− compensa integralmente le spese processuali quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci
8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Sezione Civile - Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice unico del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. con termine fissato al 10 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 813/2020, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano CONTUCCI come da Parte_1 procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sora, Via S. Giuliano Sura n. 2/a
- parte ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Raffaele MANFELLOTTO come da procura CP_1 in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cassino, Via Rapido n. 11/A
- parte resistente
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Filippo MANGIAPANE come da procura in atti ed elettivamente domiciliato in Cassino Via Polledrera s.n.c., in proprio e quale mandatario della
Controparte_3
- parte chiamata in causa
1 Oggetto: differenze retributive – regolarizzazione contributiva
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 16.4.2020 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale , quale titolare della impresa CP_1 individuale Agrifruit, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare che nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso dal
07/05/2013 al 31/12/2019 il ricorrente ha prestato attività lavorativa in favore resistente per 5.164 ore ulteriori rispetto all'orario di lavoro prestabilito come meglio specificato in narrativa e per l'effetto
2. condannare il resistente Sig. al pagamento a favore del ricorrente Parte_1 Parte_2
la somma di € 55.402,20 (come analiticamente specificato in narrativa) per differenza paga oraria per lavoro
[...] supplementare e lavoro straordinario, tredicesima, ratei tredicesima, quattordicesima, ratei quattordicesima, festività e ferie non godute, TFR ovvero alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e interessi al saggio legale da calcolare sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei singoli al saldo;
3. condannare il resistente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi all'intercorso e cessato rapporto di lavoro da calcolare sulle retribuzioni come dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
4. in via di estremo subordine e per il caso in cui il Giudice unico non ritenesse applicabile la normativa convenzionale, condannare il datore di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Cost. da maggiorare sempre di rivalutazione ed interessi legali;
5. in ogni caso condannare il resistente alla rifusione delle spese di lite, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.
2. Il ricorrente espone di avere lavorato alle dipendenze del convenuto dal 7.5.2013 al 31.12.2019, data del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, presso la ditta “Agrifruit” di Cassino, con qualifica di operaio inquadrato nel 5° livello del CCNL Terziario Confcommercio e mansioni di addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita;
che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato prevedeva un orario di 20 ore settimanali, dal martedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore
12.30; di avere di fatto prestato attività lavorativa per un numero di ore eccedenti l'orario contrattuale part time, nello specifico per 45 ore settimanali fino al 31.12.2016, svolgendo anche mansioni di carico presso il mercato ortofrutticolo di Fondi, e per 26 ore settimanali nel successivo periodo dal 1.1.2017 2 al 31.12.2019, dal lunedì al venerdì; di non avere percepito la retribuzione per le ore di lavoro supplementare e straordinario prestato;
di avere vanamente diffidato il datore di lavoro al pagamento delle spettanze.
3. Tanto premesso, il ricorrente deduce di avere diritto al pagamento della retribuzione, con le maggiorazioni previste dal contratto collettivo, per le ore di lavoro supplementare e straordinario svolto, per una somma complessiva quantificata nell'atto introduttivo in euro 55.402,20 ed al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio , chiedendo il CP_1 rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
5. Il convenuto eccepisce la genericità delle avverse deduzioni in punto di lavoro supplementare e straordinario, mancando nel ricorso l'indicazione dell'articolazione oraria di tali prestazioni;
contesta lo svolgimento dell'attività lavorativa di lunedì, giorno di chiusura dell'esercizio commerciale, ed in orario pomeridiano;
precisa che controparte solo sporadicamente si è recata, tra il 2013 ed il 2016, nelle giornate di giovedì o venerdì, presso il mercato ortofrutticolo di Fondi, svolgendo le mansioni assegnate sempre nelle quattro ore giornaliere e ricevendo brevi manu, nelle rare occasioni di lavoro prestato oltre le quattro ore, il relativo compenso;
contesta, infine, i conteggi di controparte, in quanto elaborati sulla base di circostanze inveritiere e di norme che non trovano riscontro nel contratto collettivo applicato al rapporto.
6. In corso di causa è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell il quale CP_2 si è costituito in giudizio, anche quale mandatario della rassegnando le seguenti Controparte_3 conclusioni: “ove accertata la sussistenza delle differenze retributive nel rapporto di lavoro nel periodo dedotto, che sia accertato il corrispondente obbligo di versare i contributi previdenziali ed assistenziali nei limiti della prescrizione.”
7. Il processo è stato istruito con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'assunzione della prova testimoniale. Conclusa l'istruttoria, le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive.
La causa è stata infine decisa come di seguito all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127-ter
c.p.c. con termine fissato al 10.9.2025.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Il ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze del convenuto dal 7.5.2013 al 31.12.2019 presso la ditta “Agrifruit” con qualifica di operaio inquadrato nel 5° livello del CCNL Terziario
Confcommercio, ne chiede la condanna al pagamento in proprio favore della somma complessiva di euro 55.402,20, a titolo di differenze retributive derivanti dalla prestazione di lavoro supplementare e straordinario rispetto all'orario contrattuale part time, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti.
9. Il ricorso è infondato e va integralmente rigettato.
10. Preliminarmente va precisato che la natura subordinata del rapporto dedotto, la sua durata (dal
7.5.3013 al 31.12.2019), la qualifica e l'inquadramento del lavoratore, l'orario part time previsto in contratto e la modalità di cessazione del rapporto di lavoro, con licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sono pacifici ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e comunque documentali (cfr. contratto di lavoro e buste paga in atti). Sono controversi unicamente gli orari di lavoro effettivamente osservati dal lavoratore, come dedotti in ricorso, vale a dire 45 ore settimanali dal 7.5.2013 al 31.12.2016 e 26 ore settimanali dal 1.1.2017 al 31.12.2019.
11. Con riferimento al primo periodo, il lavoratore assume di avere lavorato oltre l'orario contrattuale
(8.30-12.30, dal martedì al sabato, per un totale di 20 ore settimanali, cfr. contratto di lavoro in atti), trattenendosi a lavoro per ulteriori cinque ore giornaliere, da lunedì al venerdì (e non dal martedì al sabato, come indicato in contratto). Posto che è del tutto irrilevante stabilire se il ricorrente ha lavorato dal lunedì al venerdì piuttosto che dal martedì al sabato come indicato in contratto, trattandosi sempre di cinque giorni alla settimana, occorre verificare se l'istruttoria testimoniale espletata ha confermato o meno il surplus orario dedotto, tenendo conto del costante insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui la prestazione eccedente l'orario contrattuale part time in caso di lavoro supplementare o il normale orario di lavoro in caso di lavoro straordinario va provata dal lavoratore in modo rigoroso ed esige la specifica allegazione del fatto costitutivo di tale diritto in relazione ai singoli periodi, senza che possa farsi ricorso a presunzioni. Al giudice, quindi, deve essere fornita non già genericamente solo la prova dell'an, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica, ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e del
4 quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati (cfr., ex multis, Cass. civ. 19.6.2018, n. 16150;
Cass. civ. 14.5.2015 n. 9906; Cass. civ. n. 1389/2003; Cass. civ. n. 6623/2001).
12. Orbene, tutti i testi escussi, compresa la compagna convivente del ricorrente, hanno escluso che il ricorrente lavorasse presso l'esercizio commerciale del convenuto anche in orario pomeridiano, dopo la riapertura delle ore 16.00. Inoltre, dalle fatture relative agli anni 2012, 2014 e 2016 prodotte dal resistente, la presenza in orario pomeridiano del ricorrente presso il mercato ortofrutticolo di Fondi per il caricamento ed il trasporto dei prodotti per conto del datore di lavoro risulta documentata in via del tutto sporadica e non con quella sistematicità affermata dal lavoratore. La maggior parte delle fatture, infatti, non indica alcun orario o reca un orario compatibile con l'apertura mattutina del MOF fino alle ore 12.00 (cfr. ordinanze sindacali in atti). Considerato che la distanza tra il MOF di Fondi e la sede operativa della ditta resistente, in Cassino, Via Donizetti n. 9, può essere percorsa in circa un'ora (cfr. la mappa estrapolata da Tuttocittà, prod. res.), al più tardi il ricorrente avrebbe fatto rientro presso la sede aziendale verso le 13.00, dunque nei limiti delle quattro ore giornaliere. Tutti i testi hanno infatti riferito che il ricorrente iniziava a lavorare verso le ore 9.00.
13. La dichiarazione della compagna del ricorrente (“tornava dal MOF nel pomeriggio in orari variabili…accompagnavo il ricorrente al MOF quasi sempre, spesso, più volte a settimana”) è inidonea a comprovare l'assunto del lavoratore. In primo luogo, il generico riferimento a “orari variabili” di rientro dal MOF nel pomeriggio, non consente di stabilire con precisione quando effettivamente il ricorrente facesse rientro in azienda e dunque di ricostruire l'orario di lavoro effettivo. In secondo luogo, se il ricorrente si recava al MOF la mattina (“il ricorrente, due o tre volte a settimana, per tutto il periodo in cui ha lavorato per il resistente, si recava presso il MOF di Fondi la mattina, verso le 10.00/10.30”), come sopra rilevato, non poteva permanere presso il mercato oltre le 12.00, perché le ordinanze sindacali prodotte, relative agli orari di apertura del MOF negli anni 2014 e 2016, prevedevano, in relazione alla fascia oraria della mattina, la chiusura del mercato per le operazioni di vendita all'ingrosso alle ore
12.00. In terzo luogo, la dichiarazione in esame, resa da un teste evidentemente non disinteressato per la sua relazione affettiva con il ricorrente, è smentita da quella di teste Testimone_1 equidistante dalle parti e privo di interessi patrimoniali o morali rispetto alla vicenda controversa, titolare, dal 2011 al 2020, di un bar ubicato, in un primo periodo, proprio di fronte all'esercizio commerciale del convenuto, così da rendere visibile l'ingresso di quest'ultimo, solo successivamente spostatosi “di un paio di vetrine”. Il teste ha dichiarato: “Quando il ricorrente veniva al bar prima di andare al
MOF era da solo, tranne una volta o due in cui l'ho visto con la moglie”. La deposizione della compagna del ricorrente si pone in contraddizione con quella di anche quando viene riferito che “quando Tes_1 andavo a prendere le mie figlie a scuola, attendevamo che il ricorrente tornasse da lavoro e ciò avveniva verso le 5 14.30/15.00”. Il teste al contrario, ha dichiarato che era il ricorrente, una volta terminato di Tes_1 lavorare ad ora di pranzo, ad attendere la compagna che andava a prendere i figli a scuola. Ed ancora, secondo il teste , il compagno lavorava fino alle ore 14.30/15.00, quando a suo dire Testimone_2 chiudeva il negozio (“attendevamo che il ricorrente tornasse da lavoro e ciò avveniva verso le
14.30/15.00…l'esercizio del ricorrente chiudeva verso le 14.30/15.00”), ma il teste a affermato: “Il Tes_1 resistente non andava via dal negozio prima delle 14.00, il negozio veniva chiuso e riapriva verso le 16.00…Quando il resistente chiudeva il negozio, il ricorrente non era con lui”. Vi sono poi contraddizioni o comunque incertezze intrinseche alla deposizione della compagna del ricorrente. Il teste prima Testimone_2 ha riferito che il ricorrente “andava a lavoro dal resistente dal lunedì al sabato”, salvo poi affermare, sia pure senza esserne certa, che l'esercizio del resistente era chiuso il lunedì. Le sue dichiarazioni risultano anche incoerenti rispetto a quanto dedotto nel ricorso. In particolare, tale teste ha riferito orari e modalità di lavoro difformi rispetto a quelli indicati dallo stesso ricorrente, affermando che l'orario di lavoro di quest'ultimo non sarebbe mai cambiato e che per tutta la durata del rapporto lo stesso avrebbe sempre prestato solo due ore di lavoro supplementare giornaliero. Anche quest'ultima circostanza, comunque, non ha trovato riscontro in nessun'altra testimonianza. Gli altri testi escussi, infatti, hanno escluso o non sono stati in grado di riferire della presenza del ricorrente nell'azienda del convenuto o presso il MOF in orario pomeridiano o comunque in fascia oraria successiva alle
13.00/13.30. , conoscente del ricorrente, ha dichiarato: “Io andavo generalmente a ora di pranzo, Tes_3
12.00/12.30. Non ricordo se l'ho visto in altri orari…Anche quando passavo davanti alla frutteria, a ora di pranzo, lo vedevo”; , compagno della e frequentatore abituale del bar della stessa, ha riferito Tes_4 Tes_1
“Non ho mai visto il ricorrente lavorare il pomeriggio nel negozio del resistente. Per le 13.00/13.30 il ricorrente veniva
a prendere l'aperitivo al bar anche con il resistente dopodiché penso tornasse a casa. Non lo vedevo rientrare nel negozio del resistente”; cliente del resistente, ha ricordato: “Io vedevo il ricorrente lavorare la mattina…Quando Per_1 andavo di pomeriggio, non ho mai visto il ricorrente presso la Agrifruit”.
14. Con riguardo al periodo successivo (dal 1.1.2017 al 31.12.2019), il ricorrente si è limitato alla scarna deduzione di avere svolto presso la ditta convenuta sei ore settimanali di lavoro supplementare, senza indicare quando tali ore lavorative sarebbero state svolte e senza specificare quando il limite orario delle venti ore settimanali sarebbe stato superato, e dunque omettendone del tutto l'esatta collocazione cronologica. Tale articolazione temporale della prestazione di lavoro supplementare non
è ricavabile neppure implicitamente, come invece per il primo periodo, in relazione al quale il ricorrente ha specificato che si tratteneva a lavoro per ulteriori 5 ore giornaliere.
15. Per tali ragioni le allegazioni attoree circa lo svolgimento di lavoro supplementare nella misura di sei ore settimanali, e dunque di una prestazione lavorativa di complessive 26 ore settimanali, prima 6 ancora che non provate per le considerazioni sopra svolte in ordine alle risultanze probatorie, si palesano insanabilmente generiche e dunque radicalmente inidonee, alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, a fondare la pretesa retributiva azionata e a formare oggetto di appositi capitoli di prova testimoniale. Questi ultimi, infatti, devono vertere su fatti sufficientemente specifici ex art. 244 c.p.c., in coerenza con la funzione del mezzo di prova, che non può essere utilizzato per colmare lacune assertive, ma unicamente per provare fatti (principali o secondari) già compiutamente allegati dalla parte nel loro nucleo essenziale, nel rispetto delle preclusioni probatorie, coincidenti, per il rito lavoristico, con il deposito del ricorso e della memoria difensiva, stante la rigorosa circolarità tra oneri di allegazione, contestazione e prova che peculiarmente connota tale rito (cfr. Cass. civ. sez. un. 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. civ. 9 febbraio 2012, n. 1878; Cass. civ. 4 ottobre 2013, n. 22738).
16. L'istanza del difensore di parte ricorrente volta all'acquisizione ex art. 421 c.p.c. di tutti i documenti di trasporto dal 7.5.2013 sino al dicembre 2016, relativi agli acquisti effettuati dalla parte resistente presso il mercato ortofrutticolo in Fondi, non è risultata meritevole di accoglimento, in presenza di un quadro probatorio univocamente convergente nell'escludere la sistematica effettuazione di lavoro supplementare e straordinario da parte del ricorrente, sicché deve escludersi che sussista quella semiplena probatio atta a giustificare, a fronte di una pista probatoria emergente ex actis, l'attivazione dei poteri istruttori officiosi del giudice (ex multis, Cass. civ. n. 18945/2025).
17. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, la domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive va rigettata e, per conseguenza, va rigettata anche la domanda di condanna al versamento in favore dell dei relativi contributi assistenziali e previdenziali. CP_2
18. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del convenuto nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri minimi
– stante la ridotta complessità delle questioni affrontate e la contenuta attività istruttoria svolta – previsti per tutte le fasi dalle tabelle allegate al decreto per le cause di lavoro di valore indeterminabile
(Cass. civ. n. 10984/2021), complessità bassa.
19. Quanto alla posizione dell' sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale CP_2 compensazione delle spese processuali, atteso che l'ente è stato chiamato in causa su ordine del giudice per l'integrazione del contraddittorio, limitandosi ad una costituzione meramente formale
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
− rigetta il ricorso;
− condanna alla refusione delle spese processuali in favore di , Parte_1 CP_1 liquidandole in euro 4.629,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, CPA, IVA;
− compensa integralmente le spese processuali quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci
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