Articolo 18 della Legge 27 ottobre 1988, n. 470
Articolo 17Articolo 19
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8 novembre 1988
Art. 18. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e di grazia e giustizia, sentito l'Istituto centrale di statistica, e' emanato il regolamento per l'esecuzione della legge stessa e saranno dettate le norme per la prima formazione e per la tenuta degli schedari dei cittadini residenti all'estero.
Entrata in vigore il 8 novembre 1988
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