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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 21/10/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 2558/2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 21/10/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Azzini per la parte convenuta il dott. Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 21/10/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2558 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 31/10/2024 avente ad oggetto: carta docente/contratti a termine/discriminazione da
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), con C.F._2 Parte_3 C.F._3 il patrocinio dell'avv. AZZINI VALENTINA, elettivamente domiciliate in Indirizzo
Telematico Email_1
contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio ex Controparte_2 P.IVA_2
art. 417-bis c.p.c. del dott. elettivamente domiciliato in Indirizzo Persona_1
Telematico Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 31.10.2024, notificato con il decreto di fissazione udienza il
25.6.2025 (dopo l'udienza del 12.6.2025), le docenti in epigrafe indicate hanno convenuto in giudizio il esponendo di essere insegnanti con contratto Controparte_1
a tempo indeterminato e di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine negli anni e nei periodi analiticamente indicati nell'atto introduttivo. Hanno chiesto pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “In via principale, ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost., nonchè degli artt. 63 e segg. del CCNL del 29.11.2007, previa disapplicazione della nota
n. 15219 del 15.10.2015, nella parte in cui ha specificato che “la Carta del docente (e CP_3
il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo delle
Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale,
1 compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”; del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo D.P.C.M. del
28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. […]” nonchè di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, per le ragioni meglio specificate in narrativa, accertare e dichiarare il beneficio dell'incentivo di €. 500/00 annui agli attuali ricorrenti, a far data dall'a.s. 2019/2020 fino all'effettiva immissione in ruolo, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121
a 124 della L.107/2015 e, per l'effetto, condannarsi il convenuto a costituire in CP_1
favore delle ricorrenti, ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, una
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con accredito sulla detta Carta per della somma pari a € 500,00 per ciascun anno Parte_1 scolastico 2019/2020, 2020/2021, per della somma pari a € 500,00 per Parte_2
ciascun anno scolastico 2019/2020 - 2020/2021 -2021/2022 e per della Parte_3
somma pari a € 500,00 per ciascun anno scolastico 2019/2020 – 2020/2021; 2. In via subordinata, nell'ipotesi non sia accolta la domanda proposta in via principale, poiché rilevante e non manifestamente infondata, sollevare la questione di legittimità costituzionale, ai sensi della L. 87/1953, dell'art. 1, comma 121, 122, 123 e 124 della legge n. 107 del 2015, pubblicata su Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162, rispetto agli artt. 3, 35, e 97 Cost., nella parte in cui non riconoscono l'obbligatorietà della formazione in servizio del personale a tempo determinato e conseguentemente non devolvono, al personale non di ruolo, l'incentivo di €.
500/00 annui per l'aggiornamento e la formazione permanente, nelle modalità previste dalle citate norme, per violazione dell'art. 3 Cost.,in materia di tutela del principio di uguaglianza;
dell'art. 35, in materia di tutela del diritto alla formazione riconosciuto a tutti i lavoratori senza distinzione basata sulla durata del rapporto di impiego;
dell'art. 97 Cost., in materia di tutela del principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione;
nonché per violazione degli artt. 11 e 117 Cost. in materia di recepimento dei Trattati e del diritto dell'Unione atteso che la Clausola 4 e 6 alla Direttiva 1999/70/Ce e gli artt. 14, 20, 21
e 47 della Carta FDUE, tutelano, in via diretta e verticale, il principio di non discriminazione, tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato
2 comparabile.
3. In ogni caso spese e competenze professionali di assistenza legale, interamente rifusi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre ad
IVA e C.P.A.”.
2. Si è costituito il ed ha chiesto, previa riunione ad altri Controparte_1
procedimenti, il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata, il ha chiesto, nel caso di riconoscimento del CP_1
diritto vantato da parte ricorrente, che la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della
Carta; ha eccepito il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n.724/1994; ha altresì chiesto di dichiarare la compensazione delle spese di lite stante la novità della questione ovvero per le ulteriori circostanze in fatto e in diritto riguardanti la specifica controversia, nonché di dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto vantato da parte ricorrente, oltre all'eventuale parziale cessazione della materia del contendere in ragione della normativa sopravvenuta.
3. Le domande di parte ricorrente sono in parte fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
4.La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al CP_1
part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione).
3 5. Con la sopracitata sentenza n. 29961/2023, la Corte di Cassazione ha altresì chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999: secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, la prescrizione della Carta docente inizia a decorrere dal momento del conferimento degli incarichi o, se questo sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al
DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. Secondo
l'orientamento seguito da questo Giudice (sent. 651/2024 del 24.10.2024, RG 1838/2023, in senso analogo Corte d'Appello di Milano, sent. 873/2024 del 31.10.2024, sent. 720/2024,
99/2024; sembra confermare il principio anche Corte d'Appello di Venezia, sent. 96/2025 e di recente Cass., 17494/2025 del 29.6.2025), in base alle coordinate interpretative fornite dalla pronuncia della Cassazione richiamata (punto 20.1 della motivazione), il termine di prescrizione quinquennale decorre ordinariamente dal 1.9 o dalla successiva data di decorrenza del contratto di supplenza.
6. Lo Stato italiano ha emanato l'art. 15 DL 69/2023 (pubblicato il 13.6.2023), per il quale:
“la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. La norma, applicabile all'anno scolastico 2023/2024 fa riferimento alle supplenze fino al 31.8. Allo stesso modo la norma di cui alla L. 207/2024, art. 1 comma 572 che ha modificato l'art. 1, comma 121, L.
107/2015 che ha esteso il diritto alla carta docente anche per i docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, risulta applicabile ai soli contratti fino al
31.8. Quanto alla misura nei limiti di cui alla predetta riforma, come appare confermato dall'art. 6bis L. 79/2025 di conversione del DL 45/2025, la disposizione è riferibile all'a. s.
2025/2026. Il , con comunicato ufficiale del 24.6.2025 Controparte_1 pubblicato sul sito istituzionale alle sezione “notizie” (come già rilevato in altre cause dalla difesa dell'amministrazione), ha consentito dalla predetta data (24.6.2025), interpretando in maniera estensiva la normativa sopravvenuta (anche in piena coerenza con i principi ormai consolidati in giurisprudenza), l'iscrizione al portale, anche al personale docente con contratto a termine fino al 31.8.2025 per ottenere l'accredito dell'importo di Euro 500,00, che potrà essere utilizzato entro il 31.8.2026.
4 7.1. La ricorrente , immessa in ruolo il 1.9.2021, quindi “interna” al Parte_1
sistema delle docenze scolastiche al momento della pronuncia della presente sentenza, ha chiesto il riconoscimento del diritto al “bonus” per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 nel corso dei quali è stata titolare di contratti di supplenza dal 16.9.2019 al 30.6.2020 e dal
14.9.2020 al 31.8.2021, incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8).
7.2 Tuttavia il diritto relativo all'anno scolastico 2019/2020 che, secondo l'orientamento condiviso da questo Giudice, decorre nel caso di specie dal 16.9.2019, risulta essersi prescritto il 16.9.2024, quindi ben prima della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, unico atto interruttivo (avvenuta come detto il 25.6.2025). Mentre con riferimento al bonus per l'anno scolastico 2020/2021 il termine di prescrizione sarebbe scaduto il 14.9.2025 quindi la notifica del ricorso risulta tempestiva.
8.1 La ricorrente immessa in ruolo il 1.9.2022, quindi “interna” al sistema Parte_2
delle docenze scolastiche al momento della pronuncia della presente sentenza, ha chiesto il riconoscimento del diritto al “bonus” per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022 nel corso dei quali è stata titolare di contratti di supplenza dal 11.9.20219 al
30.6.2020, dal 18.9.2020 al 30.6.2021, dal 7.9.2021 al 30.6.2022 incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8).
8.2 Tuttavia il diritto relativo all'anno scolastico 2019/2020 che, secondo l'orientamento condiviso da questo Giudice, decorre nel caso di specie dal 11.9.2019, risulta essersi prescritto in data 11.9.2024, quindi ben prima della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, unico atto interruttivo (avvenuta come detto il 25.6.2025). Mentre con riferimento ai bonus per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 il termine di prescrizione sarebbe scaduto rispettivamente il 18.9.2025 e il 7.9.2026, quindi la notifica del ricorso risulta tempestiva.
9.1 La ricorrente immessa in ruolo il 1.9.2021, quindi “interna” al Parte_3
sistema delle docenze scolastiche al momento della pronuncia della presente sentenza, ha chiesto il riconoscimento del diritto al “bonus” per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 nel corso dei quali è stata titolare di contratti di supplenza dal 16.9.2019 al 31.8.2020 e dal
14.9.2020 al 31.8.2021, incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8).
9.2 Tuttavia il diritto relativo all'anno scolastico 2019/2020 che, secondo l'orientamento condiviso da questo Giudice, decorre nel caso di specie dal 16.9.2019, risulta essersi
5 prescritto il 16.9.2024, quindi ben prima della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, unico atto interruttivo (avvenuta come detto il 25.6.2025). Mentre con riferimento al bonus per l'anno scolastico 2020/2021 il termine di prescrizione sarebbe scaduto il 14.9.2025 quindi la notifica del ricorso risulta tempestiva.
10. Con riferimento alla mancanza di titolo di specializzazione, come più volte affermato da questo Tribunale: “Non rileva il fatto che la supplenza sia stata svolta dalla ricorrente in mancanza di specifico titolo di specializzazione per il posto di sostegno, atteso che la normativa disciplinante le modalità di assegnazione dei posti di sostegno non richiede quale requisito necessario il possesso del titolo di specializzazione, consentendo piuttosto
l'assegnazione anche a docenti privi del titolo specializzante, il quale ultimo costituisce mero titolo di precedenza. Il possesso dello specifico titolo di specializzazione è pertanto un elemento inidoneo ad incidere sul contenuto effettivo della prestazione resa” (cfr. da ultimo sentenza 609/2023 del 15.11.2023).
11. La Cassazione, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
12. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza (considerando il valore più alto del decisum per singolo ricorrente, applicate le riduzioni al minimo dei compensi e operato l'aumento del 30%
6 per ciascun ricorrente oltre il primo) e si liquidano in dispositivo in ragione della natura e del valore della controversia, considerata l'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, decisionale in unica udienza senza istruttoria), la natura seriale del contenzioso, secondo i parametri di cui al DM 55/14 s. m. i. Il CU deve essere rimborsato nei limiti del dovuto in base al valore della causa che non è indeterminato, ma ricompreso nello scaglione 1100-5200.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1. in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015
a. quanto a per l'anno scolastico 2020/2021; Parte_1
b. quanto a per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022; Parte_2
c. quanto a per l'anno scolastico 2020/2021; Parte_3
2. condanna il convenuto ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di CP_1
causa nei limiti di cui al punto 1) del dispositivo, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3. condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 412,18 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, oltre rimborso CU di € 49,00.
Verona, 21.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
7
SEZIONE LAVORO
Causa n. 2558/2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 21/10/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Azzini per la parte convenuta il dott. Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 21/10/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2558 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 31/10/2024 avente ad oggetto: carta docente/contratti a termine/discriminazione da
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), con C.F._2 Parte_3 C.F._3 il patrocinio dell'avv. AZZINI VALENTINA, elettivamente domiciliate in Indirizzo
Telematico Email_1
contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio ex Controparte_2 P.IVA_2
art. 417-bis c.p.c. del dott. elettivamente domiciliato in Indirizzo Persona_1
Telematico Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 31.10.2024, notificato con il decreto di fissazione udienza il
25.6.2025 (dopo l'udienza del 12.6.2025), le docenti in epigrafe indicate hanno convenuto in giudizio il esponendo di essere insegnanti con contratto Controparte_1
a tempo indeterminato e di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine negli anni e nei periodi analiticamente indicati nell'atto introduttivo. Hanno chiesto pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “In via principale, ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost., nonchè degli artt. 63 e segg. del CCNL del 29.11.2007, previa disapplicazione della nota
n. 15219 del 15.10.2015, nella parte in cui ha specificato che “la Carta del docente (e CP_3
il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo delle
Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale,
1 compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”; del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo D.P.C.M. del
28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. […]” nonchè di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, per le ragioni meglio specificate in narrativa, accertare e dichiarare il beneficio dell'incentivo di €. 500/00 annui agli attuali ricorrenti, a far data dall'a.s. 2019/2020 fino all'effettiva immissione in ruolo, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121
a 124 della L.107/2015 e, per l'effetto, condannarsi il convenuto a costituire in CP_1
favore delle ricorrenti, ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, una
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con accredito sulla detta Carta per della somma pari a € 500,00 per ciascun anno Parte_1 scolastico 2019/2020, 2020/2021, per della somma pari a € 500,00 per Parte_2
ciascun anno scolastico 2019/2020 - 2020/2021 -2021/2022 e per della Parte_3
somma pari a € 500,00 per ciascun anno scolastico 2019/2020 – 2020/2021; 2. In via subordinata, nell'ipotesi non sia accolta la domanda proposta in via principale, poiché rilevante e non manifestamente infondata, sollevare la questione di legittimità costituzionale, ai sensi della L. 87/1953, dell'art. 1, comma 121, 122, 123 e 124 della legge n. 107 del 2015, pubblicata su Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162, rispetto agli artt. 3, 35, e 97 Cost., nella parte in cui non riconoscono l'obbligatorietà della formazione in servizio del personale a tempo determinato e conseguentemente non devolvono, al personale non di ruolo, l'incentivo di €.
500/00 annui per l'aggiornamento e la formazione permanente, nelle modalità previste dalle citate norme, per violazione dell'art. 3 Cost.,in materia di tutela del principio di uguaglianza;
dell'art. 35, in materia di tutela del diritto alla formazione riconosciuto a tutti i lavoratori senza distinzione basata sulla durata del rapporto di impiego;
dell'art. 97 Cost., in materia di tutela del principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione;
nonché per violazione degli artt. 11 e 117 Cost. in materia di recepimento dei Trattati e del diritto dell'Unione atteso che la Clausola 4 e 6 alla Direttiva 1999/70/Ce e gli artt. 14, 20, 21
e 47 della Carta FDUE, tutelano, in via diretta e verticale, il principio di non discriminazione, tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato
2 comparabile.
3. In ogni caso spese e competenze professionali di assistenza legale, interamente rifusi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre ad
IVA e C.P.A.”.
2. Si è costituito il ed ha chiesto, previa riunione ad altri Controparte_1
procedimenti, il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata, il ha chiesto, nel caso di riconoscimento del CP_1
diritto vantato da parte ricorrente, che la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della
Carta; ha eccepito il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n.724/1994; ha altresì chiesto di dichiarare la compensazione delle spese di lite stante la novità della questione ovvero per le ulteriori circostanze in fatto e in diritto riguardanti la specifica controversia, nonché di dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto vantato da parte ricorrente, oltre all'eventuale parziale cessazione della materia del contendere in ragione della normativa sopravvenuta.
3. Le domande di parte ricorrente sono in parte fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
4.La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al CP_1
part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione).
3 5. Con la sopracitata sentenza n. 29961/2023, la Corte di Cassazione ha altresì chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999: secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, la prescrizione della Carta docente inizia a decorrere dal momento del conferimento degli incarichi o, se questo sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al
DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. Secondo
l'orientamento seguito da questo Giudice (sent. 651/2024 del 24.10.2024, RG 1838/2023, in senso analogo Corte d'Appello di Milano, sent. 873/2024 del 31.10.2024, sent. 720/2024,
99/2024; sembra confermare il principio anche Corte d'Appello di Venezia, sent. 96/2025 e di recente Cass., 17494/2025 del 29.6.2025), in base alle coordinate interpretative fornite dalla pronuncia della Cassazione richiamata (punto 20.1 della motivazione), il termine di prescrizione quinquennale decorre ordinariamente dal 1.9 o dalla successiva data di decorrenza del contratto di supplenza.
6. Lo Stato italiano ha emanato l'art. 15 DL 69/2023 (pubblicato il 13.6.2023), per il quale:
“la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. La norma, applicabile all'anno scolastico 2023/2024 fa riferimento alle supplenze fino al 31.8. Allo stesso modo la norma di cui alla L. 207/2024, art. 1 comma 572 che ha modificato l'art. 1, comma 121, L.
107/2015 che ha esteso il diritto alla carta docente anche per i docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, risulta applicabile ai soli contratti fino al
31.8. Quanto alla misura nei limiti di cui alla predetta riforma, come appare confermato dall'art. 6bis L. 79/2025 di conversione del DL 45/2025, la disposizione è riferibile all'a. s.
2025/2026. Il , con comunicato ufficiale del 24.6.2025 Controparte_1 pubblicato sul sito istituzionale alle sezione “notizie” (come già rilevato in altre cause dalla difesa dell'amministrazione), ha consentito dalla predetta data (24.6.2025), interpretando in maniera estensiva la normativa sopravvenuta (anche in piena coerenza con i principi ormai consolidati in giurisprudenza), l'iscrizione al portale, anche al personale docente con contratto a termine fino al 31.8.2025 per ottenere l'accredito dell'importo di Euro 500,00, che potrà essere utilizzato entro il 31.8.2026.
4 7.1. La ricorrente , immessa in ruolo il 1.9.2021, quindi “interna” al Parte_1
sistema delle docenze scolastiche al momento della pronuncia della presente sentenza, ha chiesto il riconoscimento del diritto al “bonus” per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 nel corso dei quali è stata titolare di contratti di supplenza dal 16.9.2019 al 30.6.2020 e dal
14.9.2020 al 31.8.2021, incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8).
7.2 Tuttavia il diritto relativo all'anno scolastico 2019/2020 che, secondo l'orientamento condiviso da questo Giudice, decorre nel caso di specie dal 16.9.2019, risulta essersi prescritto il 16.9.2024, quindi ben prima della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, unico atto interruttivo (avvenuta come detto il 25.6.2025). Mentre con riferimento al bonus per l'anno scolastico 2020/2021 il termine di prescrizione sarebbe scaduto il 14.9.2025 quindi la notifica del ricorso risulta tempestiva.
8.1 La ricorrente immessa in ruolo il 1.9.2022, quindi “interna” al sistema Parte_2
delle docenze scolastiche al momento della pronuncia della presente sentenza, ha chiesto il riconoscimento del diritto al “bonus” per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022 nel corso dei quali è stata titolare di contratti di supplenza dal 11.9.20219 al
30.6.2020, dal 18.9.2020 al 30.6.2021, dal 7.9.2021 al 30.6.2022 incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8).
8.2 Tuttavia il diritto relativo all'anno scolastico 2019/2020 che, secondo l'orientamento condiviso da questo Giudice, decorre nel caso di specie dal 11.9.2019, risulta essersi prescritto in data 11.9.2024, quindi ben prima della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, unico atto interruttivo (avvenuta come detto il 25.6.2025). Mentre con riferimento ai bonus per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 il termine di prescrizione sarebbe scaduto rispettivamente il 18.9.2025 e il 7.9.2026, quindi la notifica del ricorso risulta tempestiva.
9.1 La ricorrente immessa in ruolo il 1.9.2021, quindi “interna” al Parte_3
sistema delle docenze scolastiche al momento della pronuncia della presente sentenza, ha chiesto il riconoscimento del diritto al “bonus” per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 nel corso dei quali è stata titolare di contratti di supplenza dal 16.9.2019 al 31.8.2020 e dal
14.9.2020 al 31.8.2021, incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8).
9.2 Tuttavia il diritto relativo all'anno scolastico 2019/2020 che, secondo l'orientamento condiviso da questo Giudice, decorre nel caso di specie dal 16.9.2019, risulta essersi
5 prescritto il 16.9.2024, quindi ben prima della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, unico atto interruttivo (avvenuta come detto il 25.6.2025). Mentre con riferimento al bonus per l'anno scolastico 2020/2021 il termine di prescrizione sarebbe scaduto il 14.9.2025 quindi la notifica del ricorso risulta tempestiva.
10. Con riferimento alla mancanza di titolo di specializzazione, come più volte affermato da questo Tribunale: “Non rileva il fatto che la supplenza sia stata svolta dalla ricorrente in mancanza di specifico titolo di specializzazione per il posto di sostegno, atteso che la normativa disciplinante le modalità di assegnazione dei posti di sostegno non richiede quale requisito necessario il possesso del titolo di specializzazione, consentendo piuttosto
l'assegnazione anche a docenti privi del titolo specializzante, il quale ultimo costituisce mero titolo di precedenza. Il possesso dello specifico titolo di specializzazione è pertanto un elemento inidoneo ad incidere sul contenuto effettivo della prestazione resa” (cfr. da ultimo sentenza 609/2023 del 15.11.2023).
11. La Cassazione, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
12. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza (considerando il valore più alto del decisum per singolo ricorrente, applicate le riduzioni al minimo dei compensi e operato l'aumento del 30%
6 per ciascun ricorrente oltre il primo) e si liquidano in dispositivo in ragione della natura e del valore della controversia, considerata l'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, decisionale in unica udienza senza istruttoria), la natura seriale del contenzioso, secondo i parametri di cui al DM 55/14 s. m. i. Il CU deve essere rimborsato nei limiti del dovuto in base al valore della causa che non è indeterminato, ma ricompreso nello scaglione 1100-5200.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1. in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015
a. quanto a per l'anno scolastico 2020/2021; Parte_1
b. quanto a per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022; Parte_2
c. quanto a per l'anno scolastico 2020/2021; Parte_3
2. condanna il convenuto ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di CP_1
causa nei limiti di cui al punto 1) del dispositivo, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3. condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 412,18 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, oltre rimborso CU di € 49,00.
Verona, 21.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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