Ordinanza cautelare 13 gennaio 2022
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00156/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00404/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 404 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Eleonora Minoprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura dell'Aquila - Ufficio Territoriale del Governo L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare n. -OMISSIS- presentata dalla -OMISSIS- , in persona del legale rappresentante pro tempore, in data 30.06.2020, in favore della cittadina extracomunitaria -OMISSIS-, notificato a quest’ultima in data 15.09.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo L'Aquila;
Vista la dichiarazione resa all’udienza straordinaria di smaltimento del 13 marzo 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa GE Lo IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- la ricorrente, in qualità di lavoratrice dipendente, ha impugnato il rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro sommerso di cui all'art. 103, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ;
-la domanda era stata inoltrata dalla Cooperativa datrice di lavoro e il diniego, fondato sulla insufficienza del requisito reddituale necessario, è stato preceduto da una comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge 241/90;
Osservato che, all’udienza di smaltimento del 13 marzo 2026, all’esito della quale il ricorso è stato trattenuto in decisione, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione;
Ritenuto che, in ossequio al principio della domanda che regge il processo amministrativo, debba dichiararsi improcedibile il ricorso e che possano compensarsi le spese, in considerazione della peculiare natura dell’interesse fatto valere dalla ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE NI, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
GE Lo IO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE Lo IO | GE NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.