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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 11230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11230 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice NI CI, all'esito dell'udienza del 3 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 21877/2025 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Jacopo Arcangeli Parte_1
contro
: in persona del l.r.p.t., parte resistente con il funzionario delegato ex art. 417 bis cpc CP_1
OGGETTO: pagamento ratei assegno mensile ex art. 13 l. n. 118/71
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 16.06.2025, la parte ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 CP_ l. n. 118/71 e la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei dalla domanda amministrativa, oltre gli accessori di legge.
Deduceva che con decreto di omologa del 13.09.2024 il Tribunale di Viterbo sez. lavoro aveva accertato il possesso del requisito sanitario ex art. 13 l. n. 118/71 a decorrere dalla domanda CP_ amministrativa del 18.03.2024; di aver notificato detta omologa all' in data 16.09.2024; che in CP_ CP_ data 28.10.2024 aveva presentato all il modello di pagamento AP 70; che l' non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto;
che erano trascorsi i 120 giorni previsti per la liquidazione della provvidenza economica. Insisteva quindi per l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite. CP_ Fissata l'udienza si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto della domanda. Deduceva che con provvedimento dell'11.12.2024 l' aveva respinto la domanda di liquidazione del ricorrente CP_2 per incompatibilità con la rendita già goduta dall'istante a decorrere dal giugno 2018. CP_3
All'esito dell'udienza del 5 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso è meritevole di accoglimento perché fondato. Invero il possesso da parte del ricorrente del prescritto requisito sanitario ex art. 13 l. n. 118/71 è stato già acclarato dal decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo.
L'eccezione di incompatibilità della prestazione assistenziale con la rendita da ultimo sollevata CP_3
CP_ dall' appare tardiva perché avrebbe potuto e dovuto essere sollevata dall'Istituto in sede di atp.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione il presupposto del medesimo evento invalidante, da cui deriva il divieto di cumulo, si verifica in situazioni di invalidità connotate da completa sovrapponibilità mentre la incumulabilità non sussiste se l'evento indennizzato dall ha solo contribuito al più CP_3 ampio quadro invalidante che ha dato luogo alla prestazione a carico dell (cfr., tra le altre, Cass. 9 CP_1 luglio 2003 n. 10810, Cass. 30 dicembre 2004 n. 24199; 14 marzo 2006, n.5494; 09 settembre 2008 nr.
22872; 25 maggio 2017 nr. 13187) .
Da ciò deriva che se l'evento invalidante per l'inabilità pensionabile non coincide o coincide parzialmente con l'infortunio sul lavoro o con la malattia professionale si applica il cumulo delle prestazioni ed o si applica parzialmente se l'evento coincide parzialmente. CP_1 CP_3
Diverso è il caso in cui lo stesso evento invalidante risulta essere sovrapponibile sia per le prestazioni a carico dell (assegno ordinario d'invalidità, etc.,) e sia per quelle a carico dell (infortunio CP_1 CP_3 sul lavoro, malattia professionale), per questa fattispecie si applica il divieto di cumulo delle prestazioni ed . CP_1 CP_3
CP_ Ciò premesso, l' avrebbe dovuto sollevare la questione di incompatibilità in sede di atp al fine di consentire una ctu mirata in tal senso. Soprattutto avrebbe poi dovuto opporsi ex art. 445 bis co. IV cpc, lamentando, in ipotesi, che l'invalidità riscontrata derivava in tutto in parte dall'infortunio sul lavoro.
Ad abundantiam deve rilevarsi che dalla lettura della ctu, allegata alle note di trattazione di parte ricorrente, non è dato evincersi una chiara incidenza degli esiti delle fratture riportate dal ricorrente per infortunio sul lavoro, rispetto alle patologie di natura cardiologica ivi principalmente considerate.
In conclusione, considerato che sussistono sia i prescritti requisiti sanitari che economici (come da CP_ modulo AP70 presentato dal ricorrente e non specificatamente contestato dall' , deve essere dichiarato il diritto del ricorrente all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 l. n. 118/71 a decorrere CP_ dalla domanda amministrativa del 18.03.2024; per l'effetto va condannato l' al pagamento della provvidenza richiesta con la decorrenza sopra indicata, oltre interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla presentazione della domanda e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 16, 6° comma, della legge 412/91.
Per quanto sopra, l' va, altresì, condannato al pagamento in favore del ricorrente delle spese di CP_1
pagina 2 di 3 lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
ACCERTA E DICHIARA IL DIRITTO DEL RICORRENTE ALL'ASSEGNO
MENSILE DI ASSISTENZA EX ART. 13 L. N. 118/71 DALLA DOMANDA
AMMINISTRATIVA DEL 18.03.2024;
CONDANNA L' AL PAGAMENTO DEI CONSEGUENZIALI RATEI MATURATI CP_1
E MATURANDI, OLTRE GLI INTERESSI LEGALI DALLA MATURAZIONE AL
SALDO, COME INDICATO IN PARTE MOTIVA.
CONDANNA L' A RIFONDERE AL RICORRENTE LE SPESE DI LITE, CHE CP_1
LIQUIDA IN € 1.865,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI DEL 15%, IVA E CPA, DA DISTRARSI.
Roma, 5 novembre 2025
La Giudice
NI CI
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice NI CI, all'esito dell'udienza del 3 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 21877/2025 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Jacopo Arcangeli Parte_1
contro
: in persona del l.r.p.t., parte resistente con il funzionario delegato ex art. 417 bis cpc CP_1
OGGETTO: pagamento ratei assegno mensile ex art. 13 l. n. 118/71
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 16.06.2025, la parte ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 CP_ l. n. 118/71 e la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei dalla domanda amministrativa, oltre gli accessori di legge.
Deduceva che con decreto di omologa del 13.09.2024 il Tribunale di Viterbo sez. lavoro aveva accertato il possesso del requisito sanitario ex art. 13 l. n. 118/71 a decorrere dalla domanda CP_ amministrativa del 18.03.2024; di aver notificato detta omologa all' in data 16.09.2024; che in CP_ CP_ data 28.10.2024 aveva presentato all il modello di pagamento AP 70; che l' non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto;
che erano trascorsi i 120 giorni previsti per la liquidazione della provvidenza economica. Insisteva quindi per l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite. CP_ Fissata l'udienza si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto della domanda. Deduceva che con provvedimento dell'11.12.2024 l' aveva respinto la domanda di liquidazione del ricorrente CP_2 per incompatibilità con la rendita già goduta dall'istante a decorrere dal giugno 2018. CP_3
All'esito dell'udienza del 5 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso è meritevole di accoglimento perché fondato. Invero il possesso da parte del ricorrente del prescritto requisito sanitario ex art. 13 l. n. 118/71 è stato già acclarato dal decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo.
L'eccezione di incompatibilità della prestazione assistenziale con la rendita da ultimo sollevata CP_3
CP_ dall' appare tardiva perché avrebbe potuto e dovuto essere sollevata dall'Istituto in sede di atp.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione il presupposto del medesimo evento invalidante, da cui deriva il divieto di cumulo, si verifica in situazioni di invalidità connotate da completa sovrapponibilità mentre la incumulabilità non sussiste se l'evento indennizzato dall ha solo contribuito al più CP_3 ampio quadro invalidante che ha dato luogo alla prestazione a carico dell (cfr., tra le altre, Cass. 9 CP_1 luglio 2003 n. 10810, Cass. 30 dicembre 2004 n. 24199; 14 marzo 2006, n.5494; 09 settembre 2008 nr.
22872; 25 maggio 2017 nr. 13187) .
Da ciò deriva che se l'evento invalidante per l'inabilità pensionabile non coincide o coincide parzialmente con l'infortunio sul lavoro o con la malattia professionale si applica il cumulo delle prestazioni ed o si applica parzialmente se l'evento coincide parzialmente. CP_1 CP_3
Diverso è il caso in cui lo stesso evento invalidante risulta essere sovrapponibile sia per le prestazioni a carico dell (assegno ordinario d'invalidità, etc.,) e sia per quelle a carico dell (infortunio CP_1 CP_3 sul lavoro, malattia professionale), per questa fattispecie si applica il divieto di cumulo delle prestazioni ed . CP_1 CP_3
CP_ Ciò premesso, l' avrebbe dovuto sollevare la questione di incompatibilità in sede di atp al fine di consentire una ctu mirata in tal senso. Soprattutto avrebbe poi dovuto opporsi ex art. 445 bis co. IV cpc, lamentando, in ipotesi, che l'invalidità riscontrata derivava in tutto in parte dall'infortunio sul lavoro.
Ad abundantiam deve rilevarsi che dalla lettura della ctu, allegata alle note di trattazione di parte ricorrente, non è dato evincersi una chiara incidenza degli esiti delle fratture riportate dal ricorrente per infortunio sul lavoro, rispetto alle patologie di natura cardiologica ivi principalmente considerate.
In conclusione, considerato che sussistono sia i prescritti requisiti sanitari che economici (come da CP_ modulo AP70 presentato dal ricorrente e non specificatamente contestato dall' , deve essere dichiarato il diritto del ricorrente all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 l. n. 118/71 a decorrere CP_ dalla domanda amministrativa del 18.03.2024; per l'effetto va condannato l' al pagamento della provvidenza richiesta con la decorrenza sopra indicata, oltre interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla presentazione della domanda e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 16, 6° comma, della legge 412/91.
Per quanto sopra, l' va, altresì, condannato al pagamento in favore del ricorrente delle spese di CP_1
pagina 2 di 3 lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
ACCERTA E DICHIARA IL DIRITTO DEL RICORRENTE ALL'ASSEGNO
MENSILE DI ASSISTENZA EX ART. 13 L. N. 118/71 DALLA DOMANDA
AMMINISTRATIVA DEL 18.03.2024;
CONDANNA L' AL PAGAMENTO DEI CONSEGUENZIALI RATEI MATURATI CP_1
E MATURANDI, OLTRE GLI INTERESSI LEGALI DALLA MATURAZIONE AL
SALDO, COME INDICATO IN PARTE MOTIVA.
CONDANNA L' A RIFONDERE AL RICORRENTE LE SPESE DI LITE, CHE CP_1
LIQUIDA IN € 1.865,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI DEL 15%, IVA E CPA, DA DISTRARSI.
Roma, 5 novembre 2025
La Giudice
NI CI
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