Decreto cautelare 28 maggio 2025
Decreto cautelare 18 giugno 2025
Ordinanza cautelare 19 giugno 2025
Ordinanza cautelare 17 luglio 2025
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 23/02/2026, n. 3331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3331 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03331/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06328/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6328 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Centro Sociale Anziani Pomezia Aps – Ets, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Claudio Giangiacomo, Nicola Lais, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pomezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Antonio Aquino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consorzio per la gestione degli interventi e dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario RM 6.4 Pomezia –Ardea, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione degli effetti:
A) con riferimento al RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO;
- della determinazione dirigenziale n. 633 del 26 maggio 2025 (decadenza della convenzione del 30 marzo 2022 per la gestione dei centri sociali anziani comunali per presunte inadempienze contrattuali);
- della delibera di Giunta Comunale n. 108 del 26 maggio 2025, con la quale è stato approvato l’atto di indirizzo “ per la gestione dei centri per anziani comunali tramite associazioni di promozione sociale (APS) ”;
B) con riferimento al PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI;
- della determinazione dirigenziale n. 727 del 12 giugno 2025, con la quale è stata ribadita la risoluzione della convenzione, indicando un ulteriore e diverso motivo di risoluzione;
- della determinazione dirigenziale n. 728 del 13 giugno 2025, con la quale sono stati indetti quattro avvisi pubblici di manifestazione di interesse per l’individuazione di un’associazione di promozione sociale per la gestione in convenzione del servizio centro sociale anziani comunale, uno per ciascun centro, con scadenza della manifestazione per il giorno 23 giugno 2025;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pomezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il Dott. CH CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato in data 27.5.2025, Centro sociale anziani Pomezia APS-ETS (di seguito breviter anche “ Centro ”) ha adito l’intestato Tribunale nei confronti del Comune di Pomezia e del Consorzio per la gestione degli interventi e dei servizi sociali del distretto socio-sanitario RM 6.4 Pomezia – Ardea al fine di sentir, previa sospensione cautelare degli effetti, annullare la determinazione dirigenziale n. 633 del 26 maggio 2025 (decadenza della convenzione del 30 marzo 2022 per la gestione dei centri sociali anziani comunali per presunte inadempienze contrattuali) e la delibera di Giunta Comunale n. 108 del 26 maggio 2025, con la quale è stato approvato l’atto di indirizzo “ per la gestione dei centri per anziani comunali tramite associazioni di promozione sociale (APS) ”.
Il ricorrente ha articolato a sostegno del gravame le censure meglio enucleato nell’atto introduttivo del giudizio.
In data 17.6.2025, il Comune di Pomezia si è costituito in giudizio, instando nel rigetto del ricorso.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 17.6.2025, Centro ha impugnato, al fine di sentirne dichiarare l’annullamento previa sospensione in via cautelare dell’efficacia, i seguenti atti: a) la determinazione dirigenziale n. 727 del 12 giugno 2025, con la quale è stata ribadita la risoluzione della convenzione, indicando un ulteriore e diverso motivo di risoluzione; b) la determinazione dirigenziale n. 728 del 13 giugno 2025, con la quale sono stati indetti quattro avvisi pubblici di manifestazione di interesse per l’individuazione di un’associazione di promozione sociale per la gestione in convenzione del servizio centro sociale anziani comunale, uno per ciascun centro, con scadenza della manifestazione per il giorno 23 giugno 2025.
Il ricorrente ha articolato a sostegno del gravame le censure ivi meglio enucleate.
Benchè ritualmente intimato, Consorzio per la gestione degli interventi e dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario RM 6.4 Pomezia – Ardea ha ritenuto di non costituirsi in giudizio.
Alla camera di consiglio del 17 luglio 2025, fissata per l’esame delle istanze cautelari relative sia al ricorso introduttivo del giudizio, sia al ricorso per motivi aggiunti, il Collegio le ha accolte entrambe e fissato l’udienza pubblica del 10 febbraio 2026.
In data 19.1.2026, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del merito della vicenda e ha insistito per la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio e dei motivi aggiunti, con compensazione integrale delle spese di lite.
Con memoria del 5.2.2026, anche parte resistente ha aderito all’istanza di parte ricorrente.
All’udienza pubblica del 10.2.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, alla luce della dichiarazione di entrambi le parti del giudizio, il Collegio ritiene, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., che dalle stesse possano espressamente desumersi argomenti di prova circa la sopravvenuta carenza, in capo alla ricorrente, dell’interesse alla decisione nel merito della controversia, con conseguente improcedibilità sia del ricorso introduttivo del giudizio, sia del ricorso per motivi aggiunti.
La chiusura in rito del processo consente al Collegio di compensare integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato dai motivi aggiunti, così statuisce:
- dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse del ricorso introduttivo del giudizio e del ricorso per motivi aggiunti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO FR, Presidente
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
CH CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH CO | LO FR |
IL SEGRETARIO