TRIB
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/08/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 410/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 410/2020 R.G., avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Riccardo Schininà, elettivamente domiciliata in Ragusa, in Corso Vittorio Veneto n.
165, giusta procura in atti;
Opponente
Nei confronti di
Controparte_1
(P. IVA ), in persona del legale
[...] P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Dipasquale
Corti, elettivamente domiciliata in Ragusa nella via Dott. Pluchino n. 16, giusta procura in atti;
Opposta
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 23.01.2020, la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2082/2019 (RG
[...]
n. 4582/2019), emesso dal Tribunale di Ragusa in data 06.12.2019, in cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore della Controparte_1
della somma di euro 13.016,38, oltre ad interessi e spese
[...]
della procedura monitoria, per le opere svolte di cui alle fatture prodotte in atti. A sostegno della spiegata opposizione, la società opponente asseriva anzitutto di aver subappaltato all'opposta le opere relative all'impianto elettrico e antintrusione in vari immobili, a seguito della presentazione dei relativi preventivi. Affermava la parte opponente che la società opposta, successivamente, risultava parzialmente inadempiente nelle lavorazioni, applicando anche prezzi superiori a quelli concordati,
e indicando nelle fatture lavorazioni mai effettuate o effettuate da altre ditte;
tali fatture peraltro non erano state mai ricevute dall'opponente, e non risultavano dall'estratto conto dell'opposta prodotto in atti. Precisava ulteriormente l'opponente che il costo sopportato in relazione allo spostamento di container di euro 15.000,00 aveva compensato ogni pretesa creditoria di controparte. Eccepiva quindi la società opponente l'inammissibilità del ricorso monitorio per genericità del relativo contenuto, essendosi l'opposta limitata ad indicare gli estremi delle fatture azionate e l'importo a saldo, senza specificare l'imputabilità di tale somma alle fatture. Era evidente l'infondatezza e pretestuosità della pretesa in quanto la società opposta nulla allegava a sostegno delle pretese creditorie, o che dimostrasse la sussistenza di un rapporto per la realizzazione delle lavorazioni. Per le superiori motivazioni la chiedeva: in via preliminare, dichiararsi Parte_1 Parte_1 Parte_1
inammissibile il ricorso monitorio, e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, dichiararsi non dovute le somme di cui alle fatture azionate e revocarsi il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.11.2020 si costituiva la
[...]
la quale affermava, Controparte_1
anzitutto, che la stessa aveva proceduto all'esecuzione tempestiva e a regola d'arte dei lavori commissionati, applicando i prezzi concordati ed emettendo le relative fatture, tutte consegnate alla parte opponente, dalla quale mai aveva ricevuto contestazioni sui lavori eseguiti, o sui prezzi applicati. Eccepiva la società opposta che tutti i lavori indicati nelle fatture erano stati eseguiti dalla stessa, e non da altre ditte, e che la mancanza dell'indicazione di alcune fatture nell'estratto conto al
27.06.2017 derivava dalla circostanza che questo non poteva contenere fatture con data successiva;
inoltre, tutte le fatture presentavano gli elementi previsti dalla normativa, e non un contenuto indeterminato come asserito dall'opponente, come provato in atti. Concludeva l'opposta affermando che non risultava intercorso alcun accordo circa lo spostamento di container, la cui spesa sarebbe andata in compensazione con il credito vantato. Per i superiori motivi la
[...]
chiedeva: in via preliminare, Controparte_1
concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ricorrendo i presupposti ex art. 648 c.p.c.; nel merito, rigettarsi l'opposizione e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo;
in subordine condannarsi l'opponente al pagamento della somma di euro 12.976,38, oltre ad interessi moratori ed euro 40,00 a titolo di rimborso forfettario ex art. 6 D.lgs. 231/2002, con vittoria di spese e compensi di entrambi i giudizi.
In data 29.07.2021 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, la causa, precisate le conclusioni, all'udienza del 10.02.2025, celebrata con trattazione scritta, veniva posta in decisione con concessione di termini di legge per conclusionali e repliche.
Ciò premesso, l'opposizione in oggetto è infondata, e deve pertanto essere rigettata, per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente va rilevato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, per cui l'opponente, pur essendo formalmente attore, è sostanzialmente convenuto, e, in conseguenza di ciò,
l'onere probatorio circa l'esistenza del credito oggetto dell'ingiunzione grava sull'opposto, convenuto in senso formale ma attore in senso sostanziale.
Nel caso di specie è possibile affermare che la società opposta ha assolto all'onere probatorio a suo carico, relativo alla prova del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, mediante la produzione in atti delle fatture, su cui si basa la totalità dell'importo ingiunto.
Secondo giurisprudenza di legittimità “Nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (cfr. Cass. ord.n. 949/2024). Nel caso di specie, non vi è prova di contestazioni avanzate dalla parte opponente nel corso dell'esecuzione del rapporto.
Ulteriormente, i testimoni di parte opposta, e , Testimone_1 Testimone_2
nonché il teste di parte opponente , escussi in corso di causa, hanno Testimone_3
confermato la sussistenza del rapporto tra le parti (cfr. verbali d'udienza del
13.11.2023, 08.02.2024 e 24.10.2024).
Relativamente alle contestazioni sollevate dalla società opponente, mediante l'atto introduttivo del presente giudizio, sulle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo occorre precisare che, anzitutto, le fatture n. 2218 e 2219 del 28.09.2019 non risultano inserite nell'estratto conto al 27.07.2017 e nella scheda contabile relativa all'esercizio 2017 della società opposta, prodotti in atti, in quanto emesse in data successiva.
Inoltre le predette fatture non presentano un contenuto indeterminato, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, in quanto le stesse indicano le tipologie di lavorazioni effettuate dalla società opposta presso le parti comuni degli immobili oggetto di accordo di subappalto, nello specifico “Cooperativa edilizia il Carrubbo sita a Ragusa in C.da Serralinena” e “Cooperativa edilizia La Pira sita a Ragusa in
C.da Serralinena”.
Infine, i testimoni di parte opposta , responsabile di cantiere Testimone_1
all'epoca dei fatti, e dipendente amministrativa con mansioni di Testimone_2
fatturazione e rapporti con la clientela, hanno confermato che i lavori indicati nelle predette fatture erano stati commissionati dalla Parte_1
alla
[...] CP_1 Controparte_1
ed eseguiti da quest'ultima presso gli immobili ivi descritti (cfr. verbali d'udienza del
13.11.2023 e 08.02.2024).
Sul punto, non può ritenersi attendibile la dichiarazione del testimone di parte opponente , avendo lo stesso affermato di non lavorare con la Testimone_3 dal 2015, per cui nulla poteva rappresentare, nel dettaglio, rispetto CP_2
all'esecuzione dei lavori negli anni 2017 e 2018 (cfr. verbale d'udienza del
24.10.2024).
Pertanto, non è possibile ritenere che tali lavorazioni siano state effettuate da altre ditte, come affermato dalla parte opponente, poiché la ricostruzione fornita da quest'ultima risulta priva di supporto probatorio e di valido riscontro documentale, anzi appare confutata dalle risultanze acquisite in atti.
Analoghe considerazioni possono essere sviluppate sulle contestazioni mosse dalla società opponente alle fatture n. 1619 del 31.07.2017 e n. 2222 del 28.09.2018.
Invero, è necessario precisare che la fattura n. 1619 risulta indicata nella scheda contabile relativa all'esercizio del 2017, e non nell'estratto conto del 27.06.2017, in quanto emessa in data successiva. Inoltre, la descrizione dei lavori eseguiti, presente nella fattura, riporta “Assistenza tecnica eseguita nei vs cantieri Coop. C.da
Serralinena e Coop. Via la Pira per collaudo Ascensori in opera”: da tale indicazione non si evince che siano stati eseguiti i lavori afferenti agli ascensori, ma solamente un'assistenza tecnica a tali opere, eseguite presumibilmente da altra ditta, di cui comunque non vi è prova.
Riguardo alle opere descritte nella fattura n. 2222 del 28.09.2018, i testimoni hanno confermato che le stesse sono state oggetto di commissione da parte della società opponente, e non commissionate alla da altre ditte, e sono state eseguite CP_1
dall'opposta presso gli immobili indicati.
In particolare, in riferimento alla fattura n. 2222, affermava che “si Testimone_2
tratta di lavorazioni concordate tra il Sig. e il Sig. e il Pt_1 Persona_1
Sig. il ns. caposquadra in occasioni alle quali ero presente” (cfr. verbale Tes_1
d'udienza del 13.11.2023).
Relativamente alla fattura n. 410 del 28.02.2017, deve sottolinearsi che la stessa è inserita sia nell'estratto conto che nella scheda contabile. Anche in riferimento alle lavorazioni indicate nella suddetta fattura, i testimoni hanno confermato che i lavori risultavano essere stati affidati dall'opponente all'opposta e da quest'ultima eseguiti;
non vi è infatti alcuna prova che essi siano stati realizzati da altre ditte.
Anche la fattura n. 289 del 08.02.2017 risulta indicata nell'estratto conto e nella scheda contabile prodotti in atti, e, diversamente da quanto asserito dall'opponente,
l'importo ingiunto relativo ad essa è stato già calcolato, tenendo conto del pagamento parziale effettuato mediante gli assegni n. 184 e 325 emessi dalla B.A.P.R., indicati nella scheda contabile.
Infine, sul presunto accordo addotto dalla società opponente, avente ad oggetto lo spostamento di container presenti presso i cantieri di C.da. Serralinena, pari ad euro
15.000,00, che sarebbero andati in compensazione del debito, deve rilevarsi che l'opponente non ha prodotto nulla a sostegno di tale circostanza, per cui la relativa eccezione andrà rigettata.
Alla luce di quanto suesposto, l'opposizione in esame va rigettata, e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato nella sua interezza.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n.
410/2020 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2082/2019 (RG n. 4582/2019), emesso in data
06.12.2019 da questo Tribunale, e, per l'effetto, conferma il decreto citato;
- condanna l'opponente alla rifusione in Parte_1
favore della Controparte_1 CP_1 CP_1
delle spese processuali, che liquida complessivamente in euro 2.400,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, il 04.08.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 410/2020 R.G., avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Riccardo Schininà, elettivamente domiciliata in Ragusa, in Corso Vittorio Veneto n.
165, giusta procura in atti;
Opponente
Nei confronti di
Controparte_1
(P. IVA ), in persona del legale
[...] P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Dipasquale
Corti, elettivamente domiciliata in Ragusa nella via Dott. Pluchino n. 16, giusta procura in atti;
Opposta
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 23.01.2020, la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2082/2019 (RG
[...]
n. 4582/2019), emesso dal Tribunale di Ragusa in data 06.12.2019, in cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore della Controparte_1
della somma di euro 13.016,38, oltre ad interessi e spese
[...]
della procedura monitoria, per le opere svolte di cui alle fatture prodotte in atti. A sostegno della spiegata opposizione, la società opponente asseriva anzitutto di aver subappaltato all'opposta le opere relative all'impianto elettrico e antintrusione in vari immobili, a seguito della presentazione dei relativi preventivi. Affermava la parte opponente che la società opposta, successivamente, risultava parzialmente inadempiente nelle lavorazioni, applicando anche prezzi superiori a quelli concordati,
e indicando nelle fatture lavorazioni mai effettuate o effettuate da altre ditte;
tali fatture peraltro non erano state mai ricevute dall'opponente, e non risultavano dall'estratto conto dell'opposta prodotto in atti. Precisava ulteriormente l'opponente che il costo sopportato in relazione allo spostamento di container di euro 15.000,00 aveva compensato ogni pretesa creditoria di controparte. Eccepiva quindi la società opponente l'inammissibilità del ricorso monitorio per genericità del relativo contenuto, essendosi l'opposta limitata ad indicare gli estremi delle fatture azionate e l'importo a saldo, senza specificare l'imputabilità di tale somma alle fatture. Era evidente l'infondatezza e pretestuosità della pretesa in quanto la società opposta nulla allegava a sostegno delle pretese creditorie, o che dimostrasse la sussistenza di un rapporto per la realizzazione delle lavorazioni. Per le superiori motivazioni la chiedeva: in via preliminare, dichiararsi Parte_1 Parte_1 Parte_1
inammissibile il ricorso monitorio, e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, dichiararsi non dovute le somme di cui alle fatture azionate e revocarsi il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.11.2020 si costituiva la
[...]
la quale affermava, Controparte_1
anzitutto, che la stessa aveva proceduto all'esecuzione tempestiva e a regola d'arte dei lavori commissionati, applicando i prezzi concordati ed emettendo le relative fatture, tutte consegnate alla parte opponente, dalla quale mai aveva ricevuto contestazioni sui lavori eseguiti, o sui prezzi applicati. Eccepiva la società opposta che tutti i lavori indicati nelle fatture erano stati eseguiti dalla stessa, e non da altre ditte, e che la mancanza dell'indicazione di alcune fatture nell'estratto conto al
27.06.2017 derivava dalla circostanza che questo non poteva contenere fatture con data successiva;
inoltre, tutte le fatture presentavano gli elementi previsti dalla normativa, e non un contenuto indeterminato come asserito dall'opponente, come provato in atti. Concludeva l'opposta affermando che non risultava intercorso alcun accordo circa lo spostamento di container, la cui spesa sarebbe andata in compensazione con il credito vantato. Per i superiori motivi la
[...]
chiedeva: in via preliminare, Controparte_1
concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ricorrendo i presupposti ex art. 648 c.p.c.; nel merito, rigettarsi l'opposizione e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo;
in subordine condannarsi l'opponente al pagamento della somma di euro 12.976,38, oltre ad interessi moratori ed euro 40,00 a titolo di rimborso forfettario ex art. 6 D.lgs. 231/2002, con vittoria di spese e compensi di entrambi i giudizi.
In data 29.07.2021 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, la causa, precisate le conclusioni, all'udienza del 10.02.2025, celebrata con trattazione scritta, veniva posta in decisione con concessione di termini di legge per conclusionali e repliche.
Ciò premesso, l'opposizione in oggetto è infondata, e deve pertanto essere rigettata, per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente va rilevato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, per cui l'opponente, pur essendo formalmente attore, è sostanzialmente convenuto, e, in conseguenza di ciò,
l'onere probatorio circa l'esistenza del credito oggetto dell'ingiunzione grava sull'opposto, convenuto in senso formale ma attore in senso sostanziale.
Nel caso di specie è possibile affermare che la società opposta ha assolto all'onere probatorio a suo carico, relativo alla prova del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, mediante la produzione in atti delle fatture, su cui si basa la totalità dell'importo ingiunto.
Secondo giurisprudenza di legittimità “Nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (cfr. Cass. ord.n. 949/2024). Nel caso di specie, non vi è prova di contestazioni avanzate dalla parte opponente nel corso dell'esecuzione del rapporto.
Ulteriormente, i testimoni di parte opposta, e , Testimone_1 Testimone_2
nonché il teste di parte opponente , escussi in corso di causa, hanno Testimone_3
confermato la sussistenza del rapporto tra le parti (cfr. verbali d'udienza del
13.11.2023, 08.02.2024 e 24.10.2024).
Relativamente alle contestazioni sollevate dalla società opponente, mediante l'atto introduttivo del presente giudizio, sulle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo occorre precisare che, anzitutto, le fatture n. 2218 e 2219 del 28.09.2019 non risultano inserite nell'estratto conto al 27.07.2017 e nella scheda contabile relativa all'esercizio 2017 della società opposta, prodotti in atti, in quanto emesse in data successiva.
Inoltre le predette fatture non presentano un contenuto indeterminato, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, in quanto le stesse indicano le tipologie di lavorazioni effettuate dalla società opposta presso le parti comuni degli immobili oggetto di accordo di subappalto, nello specifico “Cooperativa edilizia il Carrubbo sita a Ragusa in C.da Serralinena” e “Cooperativa edilizia La Pira sita a Ragusa in
C.da Serralinena”.
Infine, i testimoni di parte opposta , responsabile di cantiere Testimone_1
all'epoca dei fatti, e dipendente amministrativa con mansioni di Testimone_2
fatturazione e rapporti con la clientela, hanno confermato che i lavori indicati nelle predette fatture erano stati commissionati dalla Parte_1
alla
[...] CP_1 Controparte_1
ed eseguiti da quest'ultima presso gli immobili ivi descritti (cfr. verbali d'udienza del
13.11.2023 e 08.02.2024).
Sul punto, non può ritenersi attendibile la dichiarazione del testimone di parte opponente , avendo lo stesso affermato di non lavorare con la Testimone_3 dal 2015, per cui nulla poteva rappresentare, nel dettaglio, rispetto CP_2
all'esecuzione dei lavori negli anni 2017 e 2018 (cfr. verbale d'udienza del
24.10.2024).
Pertanto, non è possibile ritenere che tali lavorazioni siano state effettuate da altre ditte, come affermato dalla parte opponente, poiché la ricostruzione fornita da quest'ultima risulta priva di supporto probatorio e di valido riscontro documentale, anzi appare confutata dalle risultanze acquisite in atti.
Analoghe considerazioni possono essere sviluppate sulle contestazioni mosse dalla società opponente alle fatture n. 1619 del 31.07.2017 e n. 2222 del 28.09.2018.
Invero, è necessario precisare che la fattura n. 1619 risulta indicata nella scheda contabile relativa all'esercizio del 2017, e non nell'estratto conto del 27.06.2017, in quanto emessa in data successiva. Inoltre, la descrizione dei lavori eseguiti, presente nella fattura, riporta “Assistenza tecnica eseguita nei vs cantieri Coop. C.da
Serralinena e Coop. Via la Pira per collaudo Ascensori in opera”: da tale indicazione non si evince che siano stati eseguiti i lavori afferenti agli ascensori, ma solamente un'assistenza tecnica a tali opere, eseguite presumibilmente da altra ditta, di cui comunque non vi è prova.
Riguardo alle opere descritte nella fattura n. 2222 del 28.09.2018, i testimoni hanno confermato che le stesse sono state oggetto di commissione da parte della società opponente, e non commissionate alla da altre ditte, e sono state eseguite CP_1
dall'opposta presso gli immobili indicati.
In particolare, in riferimento alla fattura n. 2222, affermava che “si Testimone_2
tratta di lavorazioni concordate tra il Sig. e il Sig. e il Pt_1 Persona_1
Sig. il ns. caposquadra in occasioni alle quali ero presente” (cfr. verbale Tes_1
d'udienza del 13.11.2023).
Relativamente alla fattura n. 410 del 28.02.2017, deve sottolinearsi che la stessa è inserita sia nell'estratto conto che nella scheda contabile. Anche in riferimento alle lavorazioni indicate nella suddetta fattura, i testimoni hanno confermato che i lavori risultavano essere stati affidati dall'opponente all'opposta e da quest'ultima eseguiti;
non vi è infatti alcuna prova che essi siano stati realizzati da altre ditte.
Anche la fattura n. 289 del 08.02.2017 risulta indicata nell'estratto conto e nella scheda contabile prodotti in atti, e, diversamente da quanto asserito dall'opponente,
l'importo ingiunto relativo ad essa è stato già calcolato, tenendo conto del pagamento parziale effettuato mediante gli assegni n. 184 e 325 emessi dalla B.A.P.R., indicati nella scheda contabile.
Infine, sul presunto accordo addotto dalla società opponente, avente ad oggetto lo spostamento di container presenti presso i cantieri di C.da. Serralinena, pari ad euro
15.000,00, che sarebbero andati in compensazione del debito, deve rilevarsi che l'opponente non ha prodotto nulla a sostegno di tale circostanza, per cui la relativa eccezione andrà rigettata.
Alla luce di quanto suesposto, l'opposizione in esame va rigettata, e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato nella sua interezza.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n.
410/2020 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2082/2019 (RG n. 4582/2019), emesso in data
06.12.2019 da questo Tribunale, e, per l'effetto, conferma il decreto citato;
- condanna l'opponente alla rifusione in Parte_1
favore della Controparte_1 CP_1 CP_1
delle spese processuali, che liquida complessivamente in euro 2.400,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, il 04.08.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo