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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 9470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9470 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella lette le note sostitutive dell'udienza del 3.12.2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 23186/2024 R.G. vertente tra
C.F.: con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AN NT AO
RICORRENTE
e con il patrocinio dell'avv. ARDOLINO DIODATA Controparte_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.10.2025 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso due avvisi di addebito indirizzati alla notificati il 19.9.2024: n. 371 2019 Controparte_2
00121100 04 000, formato il 24.09.2019, avente ad oggetto contributi accertati e dovuti a titolo di
Gestione Aziendale con lavoratori dipendenti relativo a nota di rettifica del DM 10 08/2024, per un importo complessivo di € 1.195,04; n. 371 2019 00226703 52 000, formato il 9.12.2019, avente ad oggetto contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziendale con lavoratori dipendenti relativo a note di rettifica dei DM 10 periodo 11/2012 – 07/2014.
Eccepiva la illegittimità della notifica dei predetti avvisi in quanto la era stata Controparte_2 cancellata in data 01.09.2017 e che, pertanto, alla data del 28.03.2017, i soci titolari di diritti su azioni e quote erano i sig.ri ed , rispettivamente proprietari di quote Controparte_3 CP_4 nominali pari all'80% ed al 20%; inoltre, in data 22.05.2017, il socio era stato Controparte_3 nominato liquidatore p.t. della società, in luogo dell'amministratore p.t. . Il Parte_1 ricorrente evidenziava quindi che l' avrebbe dovuto e potuto notificare gli avvisi di addebito ai CP_1 soci e , ovvero al liquidatore p.t. ma non di certo a esso ricorrente Controparte_3 Parte_2
che, alla data della cancellazione della società, non era né socio né liquidatore Parte_1 della stessa.
Chiedeva pertanto di dichiarare l'inesistenza e nullità della notifica degli avvisi di addebito . Vinte le spese.
Il convenuto si è costituito in giudizio comunicando di aver provveduto all'annullamento CP_1 degli avvisi di addebito a seguito della notifica del ricorso. Ha chiesto dichiarare cessata materia del contendere.
Parte ricorrente ha chiesto darsi atto dell'annullamento e ha chiesto la liquidazione delle spese di lite.
All'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa con la presente sentenza.
In punto di fatto è documentato l'avvento annullamento degli avvisi di addebito avendo l' CP_1 preso atto della fondatezza delle contestazioni sollevate dall'opponente.
Pertanto va dichiara cessata la materia del contendere.
Sopravvive la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va risolta con il criterio della soccombenza virtuale: deve tenersi conto, in base ad delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
A parere di questo giudice le spese vanno liquidate a carico dell' , considerato che l'istituto ha CP_1 disposto l'annullamento in autotutela solo dopo la notifica del ricorso.
P. Q. M.
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che CP_1 liquida in euro 2.400,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli,22/12/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.Giuseppe Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella lette le note sostitutive dell'udienza del 3.12.2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 23186/2024 R.G. vertente tra
C.F.: con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AN NT AO
RICORRENTE
e con il patrocinio dell'avv. ARDOLINO DIODATA Controparte_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.10.2025 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso due avvisi di addebito indirizzati alla notificati il 19.9.2024: n. 371 2019 Controparte_2
00121100 04 000, formato il 24.09.2019, avente ad oggetto contributi accertati e dovuti a titolo di
Gestione Aziendale con lavoratori dipendenti relativo a nota di rettifica del DM 10 08/2024, per un importo complessivo di € 1.195,04; n. 371 2019 00226703 52 000, formato il 9.12.2019, avente ad oggetto contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziendale con lavoratori dipendenti relativo a note di rettifica dei DM 10 periodo 11/2012 – 07/2014.
Eccepiva la illegittimità della notifica dei predetti avvisi in quanto la era stata Controparte_2 cancellata in data 01.09.2017 e che, pertanto, alla data del 28.03.2017, i soci titolari di diritti su azioni e quote erano i sig.ri ed , rispettivamente proprietari di quote Controparte_3 CP_4 nominali pari all'80% ed al 20%; inoltre, in data 22.05.2017, il socio era stato Controparte_3 nominato liquidatore p.t. della società, in luogo dell'amministratore p.t. . Il Parte_1 ricorrente evidenziava quindi che l' avrebbe dovuto e potuto notificare gli avvisi di addebito ai CP_1 soci e , ovvero al liquidatore p.t. ma non di certo a esso ricorrente Controparte_3 Parte_2
che, alla data della cancellazione della società, non era né socio né liquidatore Parte_1 della stessa.
Chiedeva pertanto di dichiarare l'inesistenza e nullità della notifica degli avvisi di addebito . Vinte le spese.
Il convenuto si è costituito in giudizio comunicando di aver provveduto all'annullamento CP_1 degli avvisi di addebito a seguito della notifica del ricorso. Ha chiesto dichiarare cessata materia del contendere.
Parte ricorrente ha chiesto darsi atto dell'annullamento e ha chiesto la liquidazione delle spese di lite.
All'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa con la presente sentenza.
In punto di fatto è documentato l'avvento annullamento degli avvisi di addebito avendo l' CP_1 preso atto della fondatezza delle contestazioni sollevate dall'opponente.
Pertanto va dichiara cessata la materia del contendere.
Sopravvive la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va risolta con il criterio della soccombenza virtuale: deve tenersi conto, in base ad delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
A parere di questo giudice le spese vanno liquidate a carico dell' , considerato che l'istituto ha CP_1 disposto l'annullamento in autotutela solo dopo la notifica del ricorso.
P. Q. M.
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che CP_1 liquida in euro 2.400,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli,22/12/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.Giuseppe Gambardella