Articolo 71 della Legge 23 febbraio 1974, n. 63
Articolo 70Articolo 72
Versione
4 aprile 1974
Art. 71.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1972 risultano stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1972 (articolo 67). . . . . L. 170.400.758.003 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art.
69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 96.340.843.452 Residui passivi al 31 dicembre 1972. . . . . . . L. 266.741.601.455
Entrata in vigore il 4 aprile 1974