Ordinanza collegiale 14 novembre 2024
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00272/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01011/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2020, proposto da
Comune di Orta Nova, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Palieri, con domicilio digitale come da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bari, via Camillo Rosalba, n. 47/Z;
contro
Eurowind Orta Nova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio LE Deramo, Giuseppe Rossi, con domicilio digitale come da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Antonio LE Deramo in Bari, via F. S. Abbrescia, n. 83/B;
per la riproposizione,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 Cod. proc. amm. e dell’art. 59 della legge n. 69/2009, del giudizio R.G. n. 5245/2014, originariamente instaurato innanzi al Tribunale Civile di Foggia, per:
i. dichiarare la Eurowind Orta Nova S.r.l. tenuta al pagamento in favore del Comune di Orta Nova delle somme dovute ai sensi dell’art. 3 della convenzione rep. n. 2254 del 24.08.2012;
ii. condannare la Eurowind Orta Nova S.r.l. al pagamento in favore del Comune di Orta Nova delle somme pari al 2% dell’importo totale calcolato sul fatturato derivante dall’energia ceduta e sui proventi derivanti dal possesso dei certificati verdi e/o altre forme di incentivazione, a decorrere dalla data di entrata in funzione della centrale eolica e per tutta la durata della convenzione, al netto dell’IVA;
iii. condannare la Eurowind Orta Nova S.r.l. al pagamento in favore del Comune di Orta Nova delle somme dovute in forza dell’art. 3 della convenzione rep. n. 2254 del 24.08.2012, a decorrere dalla data di entrata in funzione della centrale eolica a tutt’oggi, debitamente maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, e sino all’effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Eurowind Orta Nova S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa IA IS TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ordinanza 14 novembre 2024, n. 1177, questa Sezione ha sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 11, comma 3 Cod. proc. amm., conflitto negativo di giurisdizione, rimettendo gli atti alla Corte di Cassazione, affinché, a Sezioni Unite, pronunci in via definitiva sulla questione, individuando il giudice deputato a decidere la controversia ; per l’effetto, ha chiesto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione vogliano dichiarare che sulla controversia di cui al ricorso in epigrafe non ha giurisdizione il Giudice Amministrativo, bensì il Giudice Ordinario . Ha disposto, altresì, la sospensione del presente giudizio, nelle more della decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai sensi degli artt. 79, comma 1, Cod. proc. amm. e 295 Cod. proc. civ..
Con ordinanza numero di raccolta generale 22359 del 3 agosto 2025, acquisita al fascicolo d’ufficio in data 27 agosto 2025, la Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili ha così disposto: “Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale rimette le parti”.
Non resta al Collegio che prendere atto della succitata pronuncia delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione.
2. - Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e dell’esito in rito della vicenda processuale.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari (Sezione I) prende atto dell’ordinanza delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione numero di raccolta generale 22359 del 3 agosto 2025 e, per l’effetto, della sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario in ordine alla controversia, di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE ET, Presidente
IA IS TO, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA IS TO | LE ET |
IL SEGRETARIO