Ordinanza collegiale 26 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 22 marzo 2023
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 30/03/2026, n. 5963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5963 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05963/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16220/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16220 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Veltri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Questura di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. -OMISSIS- del 15 ottobre 2022, notificato in data 22 ottobre 2022 con il quale è stata disposta la destituzione del ricorrente a decorrere dal 25 gennaio 2005 e della ivi richiamata e presupposta Deliberazione del Consiglio di Disciplina del Ministero dell'Interno del 26 luglio 2022, nonché ove occorra e nei limiti di interesse dei decreti n. -OMISSIS-del 13 ottobre 2022, n. -OMISSIS-del 14 novembre 2022, della comunicazione prot. -OMISSIS-del 15 novembre 2022, tutti notificati in data 14 dicembre 2022 e di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti al provvedimento di cessazione dal servizio, ancorché non conosciuti e/o non notificati al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma e della Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. NG IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Si controverte nel presente giudizio della legittimità, unitamente alla presupposta deliberazione del Consiglio di disciplina del 26.07.2022 del Ministero dell’Interno, del decreto del Capo della Polizia n. -OMISSIS- del 15.10.20022, con il quale è stata disposta la destituzione del ricorrente dall’Amministrazione dell’Interno, a decorrere dal 25 gennaio 2005.
2. – Secondo la prospettazione contenuta in ricorso il provvedimento di destituzione sarebbe viziato – in sintesi – siccome adottato in violazione dell’art. 7, D.P.R. n. 737/1981 “ nella parte in cui è fissata la decorrenza del provvedimento espulsivo al 25.1.2005 ”, nonché da eccesso di potere “ per illegittima retrodatazione degli effetti della sanzione ” e per violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti posto che, secondo quanto asserito dal ricorrente, in ragione di tale retrodatazione degli effetti sanzionatori, “ perderebbe irreparabilmente il diritto alla pensione ” (motivo sub I); ulteriori ragioni di illegittimità andrebbero ravvisate, secondo quanto ancora dedotto nel gravame, nelle carenze motivazionali e, a monte, istruttorie, del provvedimento impugnato, nella violazione dei canoni di imparzialità e buon andamento della P.A., dell’art. 41 della Carta di Nizza e dell’art. 1 della L. n. 241/90 (motivi sub II e III).
3. – Il Ministero dell’Interno, costituitosi in resistenza al ricorso, in ottemperanza all’ordinanza istruttoria della Sezione n. -OMISSIS-ha allegato documentazione concernente il procedimento disciplinare e il processo penale che ha interessato il ricorrente (condannato a due anni di reclusione per il reato di ricettazione di cui all’art. 648 c.p.).
4. – Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata respinta l’istanza di tutela cautelare “[…] tenuto conto che la p.a. ha agito in coerenza con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «la decorrenza del provvedimento disciplinare di destituzione resta fissata al momento dell’inizio della sospensione cautelare dal servizio, atto appunto di natura provvisoria e cautelare, destinato a essere sostituito nei suoi effetti dal provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare; e ciò, anche quando nel frattempo l’interessato sia stato riammesso in servizio [in applicazione dell’art. 9, l. 7 febbraio 1990, n. 19] , con l’unica eccezione [che nel caso di specie non ricorre] del caso in cui la riammissione in servizio del dipendente dipenda da una scelta discrezionale dell'amministrazione» (cfr. ex multis Consiglio di Stato, IV, 15 giugno 2020, n. 3838); b) parte ricorrente non ha offerto adeguata prova di quanto affermato in ordine al lamentato periculum (la perdita integrale del trattamento di quiescenza, ovvero «l’impossibilità … di percepire anche un solo rateo di pensione»), che non appare peraltro prima facie sussistente in considerazione di quanto affermato dalla giurisprudenza in ordine al fatto che «quando l’attività lavorativa è svolta dal dipendente sospeso dal servizio [successivamente riammesso in servizio in doverosa applicazione dell’art. 9, l. n. 19/1990] e poi destituito con effetti ex tunc, [quello svolto dopo la riammissione in servizio è] un servizio valutabile ai fini previdenziali e di quiescenza, malgrado la giuridica assenza del rapporto di pubblico impiego» (cfr. Consiglio di Stato, VI, 25 giugno 2002, n. 3476) […]”.
5. – All’udienza pubblica del 27 febbraio 2026, previo avviso ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a. della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, essendo stato riconosciuto, nel provvedimento impugnato, ai fini previdenziali, il periodo successivo alla riammissione in servizio, la controversia è stata trattenuta in decisione.
6. – Il ricorso è insuscettibile di accoglimento.
7. – Il Collegio osserva che il presupposto logico dal quale prende le mosse il ricorrente nell’articolare i motivi di gravame – e cioè che la retrodatazione degli effetti sanzionatori del provvedimento di destituzione al 2005 sarebbe illegittima, da essa derivando la perdita del diritto alla pensione – sembra discendere da un travisamento del contenuto del provvedimento impugnato che, di contro, esplicitamente riconosce, all’art. 3, che il “ servizio di fatto espletato dall’interessato, dal 25 gennaio 2010 (data di riammissione in servizio) alla data di notifica del presente decreto, è dichiarato utile ai fini della corresponsione del trattamento economico in attività di servizio e valido sia ai fini giuridici che a quelli del trattamento di quiescenza, assistenza e previdenza ”.
7.1. – Se ne ricava che la decorrenza del provvedimento disciplinare di destituzione (2005) è del tutto irrilevante, diversamente da quanto sostiene parte ricorrente, ai fini del computo del periodo utile ai fini previdenziali, espressamente ancorato alla riammissione in servizio, intervenuta 5 anni dopo, nel 2010, a fronte del raggiungimento del termine massimo di n. 5 anni (di sospensione) previsto ex lege .
7.2. – Risulta pertanto eccentrica e fuori fuoco, siccome fondata su un presupposto erroneo, la censura con la quale è contestata la legittimità della “ retrodatazione degli effetti della sanzione espulsiva a decorrere dal 25 gennaio 2005, con conseguente impossibilità per il ricorrente di percepire anche un solo rateo di pensione per mancanza di raggiungimento della necessaria anzianità ”. La decorrenza della destituzione, efficace dal 25 gennaio 2005, non sortisce, infatti, come rilevato, alcun effetto sui diritti previdenziali del ricorrente, non incidendo sulla determinazione del periodo utile alla loro quantificazione, che è invece correlato alla data di riammissione in servizio (2010).
Ne deriva l’inconferenza del ripetuto richiamo alla “ retrodatazione ” della destituzione al 2005.
7.4. – Ed in effetti, nella specie, come detto, l’Amministrazione ha riconosciuto l’utilità, a fini pensionistici, di tutto il periodo (antecedente l’adozione dell’atto di destituzione) che va dalla riammissione in servizio (2010) sino alla data di notifica del provvedimento di destituzione (2022).
La doglianza non trova riscontro, in definitiva, nel corpo dell’atto di destituzione, risultando smentita, anzi, dalla esplicita affermazione della computabilità, anche a fini previdenziali, del periodo di effettivo servizio che va dal 2010 al 2022.
7.5. – Da qui il difetto di lesività del provvedimento e, di conseguenza, l’insussistenza dell’interesse ad agire del ricorrente posto che, contrariamente a quanto dedotto, non ne risulta compromessa la posizione previdenziale giacché, come dal medesimo osservato (ricorso, p. 15), “ laddove la destituzione non avesse avuto siffatto effetto retroattivo, i periodi di sospensione cautelare dall’impiego del ricorrente, precedenti alla data di destituzione, verrebbero considerati utili, in misura del cinquanta per cento, con conseguente diritto del NO di percepire un minimo di pensione (cfr. Messaggio INPS n. -OMISSIS-del 29.05.2018) ”.
8. – In ogni caso, a volerne ammettere la scrutinabilità, i motivi di ricorso sono privi di fondamento.
8.1. – Il provvedimento di destituzione, infatti, è coerente con i consolidati approdi della giurisprudenza amministrativa, nella quale, come già rilevato in sede interinale, costituisce principio consolidato quello secondo cui la decorrenza del provvedimento disciplinare di destituzione dal servizio del dipendente pubblico già sospeso dal servizio va fissata al momento dell’inizio della sospensione cautelare, non solo quando il provvedimento di destituzione interviene durante il periodo di sospensione cautelare, ma anche quando, come nella specie, in applicazione dell’art. 9 della legge 7 febbraio 1990 n. 19, l’interessato sia stato riammesso in servizio alla scadenza del quinquennio massimo di sospensione, con salvezza, però, della valutazione ai fini previdenziali e di quiescenza dell'attività svolta per il periodo intercorrente tra la data di riammissione e quella della destituzione (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 9715 del 2025; Sez. IV, n. 1273 del 2020; Sez. III, n. 1741 del 2014).
9. – Le spese seguono la soccombenza, come per legge, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore del Ministero dell’Interno che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone e gli enti citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL TA, Presidente
NG IN, Primo Referendario, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG IN | EL TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.