TAR Roma, sez. 4T, sentenza 30/03/2026, n. 5963
TAR
Ordinanza collegiale 26 gennaio 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 22 marzo 2023
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TAR
Sentenza 30 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 7 D.P.R. 737/1981 per illegittima retrodatazione degli effetti della sanzione

    La Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato riconosca esplicitamente l'utilità del servizio svolto dal 2010 (data di riammissione in servizio) alla data di notifica del decreto ai fini previdenziali, rendendo irrilevante la decorrenza della destituzione ai fini del computo del periodo utile. Pertanto, non vi è lesività e manca l'interesse ad agire.

  • Rigettato
    Carenze motivazionali e istruttorie

    La doglianza è ritenuta irrilevante in quanto basata su un presupposto erroneo circa la lesività del provvedimento, che è stato smentito dalla computabilità ai fini previdenziali del periodo di servizio effettivo.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A., art. 41 Carta di Nizza e art. 1 L. 241/90

    La doglianza è ritenuta irrilevante in quanto basata su un presupposto erroneo circa la lesività del provvedimento, che è stato smentito dalla computabilità ai fini previdenziali del periodo di servizio effettivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4T, sentenza 30/03/2026, n. 5963
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5963
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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