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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/12/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1573 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. FRISENDA C.F._1
SIGNORINA, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIUFFRIDA C.F._2
CI RI e dall'AVV. GIUFFRIDA CRISTINA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 13/05/2025 i coniugi
[...]
, nata a [...] il [...], e , Pt_1 CP_1
nato a [...] il [...], premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di SORRENTO il
07/10/2017, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Messina al n. 566, parte 2, serie C;
- che dall'unione era nato il figlio il 23 Persona_1
Giugno 2018;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 10527/2023 del 17/06/2023;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Il Sig. in luogo del mantenimento trasferirà la proprietà CP_1
dell'immobile di sua proprietà sito in Messina via Primo San Licandro 10 al figlio minore e l'usufrutto dello stesso alla madre sig. Per_1 [...]
la quale provvederà alle spese del passaggio di proprietà, delle Pt_1
utenze, condominio nonché le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile. 2) I ricorrenti contribuiranno al 50% per quanto riguarda le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio quali quelle
2 sanitarie non coperte dall'indennità di accompagno, scolastiche e ricreative previo accordo tra i ricorrenti. 3) La sig. percepirà per intero l'assegno Pt_1
unico che le verrà versato dal sig. interamente finchè verrà percepito CP_1
dallo stesso;
il sig. si impegna con la sottoscrizione del presente ad CP_1
effettuare la rinucia di tale prestazione affinche la sig.ra possa inoltrare Pt_1
la sua domanda;
4) Il sig. continuerà ad usufruire dell'esenzione del CP_1
bollo auto per la 104/92 del figlio e delle detrazioni fiscali per intero del figlio a carico fino a quando la sig. non svolgerà attività lavorativa Pt_1
allorquando verranno ripartite al 50%. 5) Il sig. prenderà il figlio e lo CP_1
terrà con se due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dopo l'uscita dal lavoro fino all'orario di cena ed alternativamente i fine settimana dal venerdì prendendolo all'uscita da scuola fino alla domenica sera. Per quanto riguarda le festività Natalizie un anno il bambino passerà il Natale con un genitore ed il Capodanno con l'altro alternativamente e per le vacanze di Pasqua lo stesso i genitori si alterneranno uno a Pasqua e l'altro a Pasquetta. Il sig. terrà CP_1
il figlio 30 giorni in estate anche non consecutivi e per il compleanno del bambino si metteranno d'accordo per passare con lui o il pranzo o la cena”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 05/08/2025.
Con atto di integrazione sottoscritto il 28/11/2025 le parti precisavano che “l'affidamento del figlio minore è condiviso con Per_1
domiciliazione principale presso la madre”.
All'udienza del 03/12/2025 i ricorrenti, a seguito dei chiarimenti richiesti dalla Presidente sulle ulteriori condizioni pattuite nel suddetto atto di integrazione, dichiaravano “di volere definire il divorzio alle condizioni
3 di cui al ricorso introduttivo modificato come segue: al punto 3) delle condizioni viene aggiunto il seguente inciso il sig. si impegna a CP_1
corrispondere alla sig.ra entro giorno 5 del mese un contributo Parte_1
mensile pari ad € 220,00 in favore del figlio minore fino al momento del trasferimento immobiliare di cui al punto 1), che dovrà pertanto intendersi con effetti meramente obbligatori tra le parti”.
La causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 10527/2023 del 17/06/2023, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso, così come modificato nel verbale di udienza del 03/12/2025, regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 13/05/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di SORRENTO il 07/10/2017, trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Messina al n. 566, parte 2, serie C, tra
[...]
, nata a [...] il [...], e , Pt_1 CP_1
nato a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto, così come modificato nel verbale di udienza del
03/12/2025 e trascritto in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di SORRENTO di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 04/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1573 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. FRISENDA C.F._1
SIGNORINA, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIUFFRIDA C.F._2
CI RI e dall'AVV. GIUFFRIDA CRISTINA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 13/05/2025 i coniugi
[...]
, nata a [...] il [...], e , Pt_1 CP_1
nato a [...] il [...], premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di SORRENTO il
07/10/2017, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Messina al n. 566, parte 2, serie C;
- che dall'unione era nato il figlio il 23 Persona_1
Giugno 2018;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 10527/2023 del 17/06/2023;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Il Sig. in luogo del mantenimento trasferirà la proprietà CP_1
dell'immobile di sua proprietà sito in Messina via Primo San Licandro 10 al figlio minore e l'usufrutto dello stesso alla madre sig. Per_1 [...]
la quale provvederà alle spese del passaggio di proprietà, delle Pt_1
utenze, condominio nonché le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile. 2) I ricorrenti contribuiranno al 50% per quanto riguarda le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio quali quelle
2 sanitarie non coperte dall'indennità di accompagno, scolastiche e ricreative previo accordo tra i ricorrenti. 3) La sig. percepirà per intero l'assegno Pt_1
unico che le verrà versato dal sig. interamente finchè verrà percepito CP_1
dallo stesso;
il sig. si impegna con la sottoscrizione del presente ad CP_1
effettuare la rinucia di tale prestazione affinche la sig.ra possa inoltrare Pt_1
la sua domanda;
4) Il sig. continuerà ad usufruire dell'esenzione del CP_1
bollo auto per la 104/92 del figlio e delle detrazioni fiscali per intero del figlio a carico fino a quando la sig. non svolgerà attività lavorativa Pt_1
allorquando verranno ripartite al 50%. 5) Il sig. prenderà il figlio e lo CP_1
terrà con se due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dopo l'uscita dal lavoro fino all'orario di cena ed alternativamente i fine settimana dal venerdì prendendolo all'uscita da scuola fino alla domenica sera. Per quanto riguarda le festività Natalizie un anno il bambino passerà il Natale con un genitore ed il Capodanno con l'altro alternativamente e per le vacanze di Pasqua lo stesso i genitori si alterneranno uno a Pasqua e l'altro a Pasquetta. Il sig. terrà CP_1
il figlio 30 giorni in estate anche non consecutivi e per il compleanno del bambino si metteranno d'accordo per passare con lui o il pranzo o la cena”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 05/08/2025.
Con atto di integrazione sottoscritto il 28/11/2025 le parti precisavano che “l'affidamento del figlio minore è condiviso con Per_1
domiciliazione principale presso la madre”.
All'udienza del 03/12/2025 i ricorrenti, a seguito dei chiarimenti richiesti dalla Presidente sulle ulteriori condizioni pattuite nel suddetto atto di integrazione, dichiaravano “di volere definire il divorzio alle condizioni
3 di cui al ricorso introduttivo modificato come segue: al punto 3) delle condizioni viene aggiunto il seguente inciso il sig. si impegna a CP_1
corrispondere alla sig.ra entro giorno 5 del mese un contributo Parte_1
mensile pari ad € 220,00 in favore del figlio minore fino al momento del trasferimento immobiliare di cui al punto 1), che dovrà pertanto intendersi con effetti meramente obbligatori tra le parti”.
La causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 10527/2023 del 17/06/2023, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso, così come modificato nel verbale di udienza del 03/12/2025, regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 13/05/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di SORRENTO il 07/10/2017, trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Messina al n. 566, parte 2, serie C, tra
[...]
, nata a [...] il [...], e , Pt_1 CP_1
nato a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto, così come modificato nel verbale di udienza del
03/12/2025 e trascritto in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di SORRENTO di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 04/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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