Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 31/03/2026, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00640/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00880/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 880 del 2021, proposto da Ck Hutchison Networks Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Camaiore, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico o di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.25 del 29 aprile 2021, mai notificato ovvero conosciuto dalla ricorrente;
- della deliberazione di Giunta Comunale, di numero e data sconosciuti, di approvazione delle tariffe ed allegata tabella A e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa IA PI e udito per la parte resistente l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società CK Hutchinson Networks Italia S.p.a. impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe chiedendone l’annullamento per i dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, articolati sotto plurimi profili.
Il Ministero dello Sviluppo Economico si costituiva in giudizio, resistendo al gravame.
Con atto versato nel fascicolo di causa il 18 febbraio 2026 la società ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 la causa era trattenuta in decisione.
Il Collegio, preso atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente, ritiene che la causa vada definita con sentenza di improcedibilità ex art. 35 comma 1 lettera ‘c’ c.p.a.
Le spese del giudizio vengono compensate, vista la complessità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA RI, Presidente
Andrea Vitucci, Consigliere
IA PI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA PI | SA RI |
IL SEGRETARIO