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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1358/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
07/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ORIO ATTILIO FRANCO, Relatore
CUOCO MICHELE, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 204/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2156/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9 e pubblicata il 16/05/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0020800208 RITENUTE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il
09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 9/1/2025 Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore, presentava appello della sentenza n.2156/9/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno sez. IX, in data 13/5/24 depositata il 16/5/2024 di rigetto, con condanna alle spese, del ricorso proposto avverso cartella di pagamento n. 10020230020800208000 emessa ex art. 36-bis dpr 600/73, per maggiori imposte IRPEF 2019 (addizionale comunale e ritenute) per complessivi Euro 10.229,96.
Nell'appellata sentenza la Corte di primo grado ha respinto le doglianze di inesistenza della notifica compiuta a mezzo pec in presenza dell'effetto sanante ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo, ha ritenuto sufficiente la motivazione contenuta nell'atto impugnato che consente l'esercizio del diritto di difesa a fronte di un atto di liquidazione di maggiori imposte determinante in base alla dichiarazione reddituale del contribuente, ha escluso che sia sanzionata con nullità l'omessa comunicazione di irregolarità che precede la cartella di pagamento emessa su controllo formale o automatizzato, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sul calcolo di interessi.
Nei suoi motivi di appello il contribuente lamenta l'illegittima condanna alle spese di lite a fronte di una difesa dell'amministrazione finanziaria affidata a funzionari interni dell'ufficio, quindi ritiene che l'avviso bonario sia necessario a pena di nullità ai sensi dell'art. 6 dello Statuto del contribuente, ed infine eccepisce la nullità dell'atto per omessa determinazione del calcolo degli interessi che peraltro, in periodo di emergenza pandemica, andavano sospesi ex art. 157 d.l. 34/2020.
Nelle controdeduzioni di Agenzia Entrate rileva che la comunicazione di irregolarità è dovuta solo se dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione, e che per la motivazione sugli interessi il tasso applicabile e la base di calcolo sono indicati nell'atto. Sulle spese di lite la sentenza di primo grado aveva già ridotto del 20%.
Anche Agenzia Entrate Riscossione nelle sue controdeduzioni rileva l'infondatezza deli motivi di gravame ed in particolare sul terzo motivo rileva che la sentenza Corte Cass. n. 4516/2012 si riferiva agli interessi iscritti a ruolo dall'ente impositore ai sensi dell'art. 20 dpr 602/73 e non agli interessi di mora dovuti dal contribuente per mancato pagamento entro il termine di 60 gg. dalla notifica della cartella.
All'udienza del 7 gennaio 2026, esaminati gli atti e svolta la relazione introduttiva, la Corte si riservava di decidere in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Sul primo motivo di appello, la giurisprudenza è costante nel ritenere che sia applicabile la tariffa dei compensi per gli avvocati ridotta del 20%, circostanza di cui esplicitamente si dà atto nella impugnata sentenza;
si rammentino Cass. sent. 24675/11 secondo cui all'Amministrazione finanziaria assistita in giudizio dai propri funzionari, in caso di vittoria nella lite, “spetta, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, la liquidazione delle spese che va effettuata applicandosi la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato, quale rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionali medesimi, utilizzabile altrimenti in compiti interni di ufficio e tenuto conto dell'identità della prestazione professionale profusa dal funzionario rispetto a quella del difensore abilitato”; nello stesso senso, per l'assistenza in giudizio dell'ente locale tramite propri funzionari,n.27634/2021 e Cass. n.23055/19
“spetta, in caso di vittoria nella lite, la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, in quanto l'espresso riferimento a tali voci (spese e riduzione onorari), contenuto nell'art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo”; e di recente tutte le argomentazioni sono state ribadite in ord. n.
1019/2024).
II secondo motivo di appello è infondato poiché l'eventuale omessa comunicazione di avviso bonario non è sanzionata da nullità; lo ricorda Corte Cass. n.17972/2019 (“L'amministrazione finanziaria può iscrivere a ruolo, in sede di liquidazione dell'imposta dovuta e non versata ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, nella misura stabilita dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, senza che a tal fine sia necessaria la preventiva emissione di un avviso di accertamento o di un avviso bonario, trattandosi di importi il cui computo deriva direttamente dalla legge”; nello stresso senso, ord.
n.677/2025); ed ancora, Cass. ord. n. 25294/2017 in cui è stato espressamente affermato, in un caso di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, che “non è motivo di nullità della cartella di pagamento, emessa ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54 bis del d.P.R. n.633 del
1972, l'omessa comunicazione al contribuente dell'esito dei controlli automatici disposti sulle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sui redditi o di quella sul valore aggiunto”.
Sul terzo motivo di appello non è applicabile la normativa invocata poiché l'atto impugnato è stato emesso nel 2023 e la comunicazione di irregolarità risulta predisposta, come da annotazione in cartella, il 5/10/2022, quindi l'atto non rientra nella finestra temporale prevista dall'art. 157 del d.l. n.34/2000 secondo il quale gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'art. 67 co.1 del d.l. n.18/2000, conv. con mod. in L n. 27/2020, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022. Non v'è stata, dunque, né sospensione del termine di decadenza per l'emissione dell'atto né decorrenza di interessi nel periodo di sospensione 2020-2021. Il calcolo degli interessi, poi, è espressamente riportato, attraverso il richiamo normativo che lo legittima, in calce all'elenco dei titoli portati nella cartella di pagamento, facendo ivi riferimento all'art. 20 dpr 602/73 per il caso di omesso o tardivo pagamento ed alla misura del tasso di interessi con DM 21/5/2009.
L'appello è pertanto infondato e segue, per soccombenza, la condanna alle spese di lite liquidate come in dispositivo, con antistatarietà a favore di AdER.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, liquidate in
€ 1.700,oo a favore di ciascuna parte appellata costituita, con distrazione in favore del difensore dell'ADER anrtistatario.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
07/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ORIO ATTILIO FRANCO, Relatore
CUOCO MICHELE, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 204/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2156/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9 e pubblicata il 16/05/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0020800208 RITENUTE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il
09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 9/1/2025 Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore, presentava appello della sentenza n.2156/9/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno sez. IX, in data 13/5/24 depositata il 16/5/2024 di rigetto, con condanna alle spese, del ricorso proposto avverso cartella di pagamento n. 10020230020800208000 emessa ex art. 36-bis dpr 600/73, per maggiori imposte IRPEF 2019 (addizionale comunale e ritenute) per complessivi Euro 10.229,96.
Nell'appellata sentenza la Corte di primo grado ha respinto le doglianze di inesistenza della notifica compiuta a mezzo pec in presenza dell'effetto sanante ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo, ha ritenuto sufficiente la motivazione contenuta nell'atto impugnato che consente l'esercizio del diritto di difesa a fronte di un atto di liquidazione di maggiori imposte determinante in base alla dichiarazione reddituale del contribuente, ha escluso che sia sanzionata con nullità l'omessa comunicazione di irregolarità che precede la cartella di pagamento emessa su controllo formale o automatizzato, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sul calcolo di interessi.
Nei suoi motivi di appello il contribuente lamenta l'illegittima condanna alle spese di lite a fronte di una difesa dell'amministrazione finanziaria affidata a funzionari interni dell'ufficio, quindi ritiene che l'avviso bonario sia necessario a pena di nullità ai sensi dell'art. 6 dello Statuto del contribuente, ed infine eccepisce la nullità dell'atto per omessa determinazione del calcolo degli interessi che peraltro, in periodo di emergenza pandemica, andavano sospesi ex art. 157 d.l. 34/2020.
Nelle controdeduzioni di Agenzia Entrate rileva che la comunicazione di irregolarità è dovuta solo se dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione, e che per la motivazione sugli interessi il tasso applicabile e la base di calcolo sono indicati nell'atto. Sulle spese di lite la sentenza di primo grado aveva già ridotto del 20%.
Anche Agenzia Entrate Riscossione nelle sue controdeduzioni rileva l'infondatezza deli motivi di gravame ed in particolare sul terzo motivo rileva che la sentenza Corte Cass. n. 4516/2012 si riferiva agli interessi iscritti a ruolo dall'ente impositore ai sensi dell'art. 20 dpr 602/73 e non agli interessi di mora dovuti dal contribuente per mancato pagamento entro il termine di 60 gg. dalla notifica della cartella.
All'udienza del 7 gennaio 2026, esaminati gli atti e svolta la relazione introduttiva, la Corte si riservava di decidere in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Sul primo motivo di appello, la giurisprudenza è costante nel ritenere che sia applicabile la tariffa dei compensi per gli avvocati ridotta del 20%, circostanza di cui esplicitamente si dà atto nella impugnata sentenza;
si rammentino Cass. sent. 24675/11 secondo cui all'Amministrazione finanziaria assistita in giudizio dai propri funzionari, in caso di vittoria nella lite, “spetta, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, la liquidazione delle spese che va effettuata applicandosi la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato, quale rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionali medesimi, utilizzabile altrimenti in compiti interni di ufficio e tenuto conto dell'identità della prestazione professionale profusa dal funzionario rispetto a quella del difensore abilitato”; nello stesso senso, per l'assistenza in giudizio dell'ente locale tramite propri funzionari,n.27634/2021 e Cass. n.23055/19
“spetta, in caso di vittoria nella lite, la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, in quanto l'espresso riferimento a tali voci (spese e riduzione onorari), contenuto nell'art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo”; e di recente tutte le argomentazioni sono state ribadite in ord. n.
1019/2024).
II secondo motivo di appello è infondato poiché l'eventuale omessa comunicazione di avviso bonario non è sanzionata da nullità; lo ricorda Corte Cass. n.17972/2019 (“L'amministrazione finanziaria può iscrivere a ruolo, in sede di liquidazione dell'imposta dovuta e non versata ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, nella misura stabilita dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, senza che a tal fine sia necessaria la preventiva emissione di un avviso di accertamento o di un avviso bonario, trattandosi di importi il cui computo deriva direttamente dalla legge”; nello stresso senso, ord.
n.677/2025); ed ancora, Cass. ord. n. 25294/2017 in cui è stato espressamente affermato, in un caso di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, che “non è motivo di nullità della cartella di pagamento, emessa ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54 bis del d.P.R. n.633 del
1972, l'omessa comunicazione al contribuente dell'esito dei controlli automatici disposti sulle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sui redditi o di quella sul valore aggiunto”.
Sul terzo motivo di appello non è applicabile la normativa invocata poiché l'atto impugnato è stato emesso nel 2023 e la comunicazione di irregolarità risulta predisposta, come da annotazione in cartella, il 5/10/2022, quindi l'atto non rientra nella finestra temporale prevista dall'art. 157 del d.l. n.34/2000 secondo il quale gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'art. 67 co.1 del d.l. n.18/2000, conv. con mod. in L n. 27/2020, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022. Non v'è stata, dunque, né sospensione del termine di decadenza per l'emissione dell'atto né decorrenza di interessi nel periodo di sospensione 2020-2021. Il calcolo degli interessi, poi, è espressamente riportato, attraverso il richiamo normativo che lo legittima, in calce all'elenco dei titoli portati nella cartella di pagamento, facendo ivi riferimento all'art. 20 dpr 602/73 per il caso di omesso o tardivo pagamento ed alla misura del tasso di interessi con DM 21/5/2009.
L'appello è pertanto infondato e segue, per soccombenza, la condanna alle spese di lite liquidate come in dispositivo, con antistatarietà a favore di AdER.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, liquidate in
€ 1.700,oo a favore di ciascuna parte appellata costituita, con distrazione in favore del difensore dell'ADER anrtistatario.