Art. 10.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nomina i Consigli provinciali, dopo aver accertato, in sede amministrativa, che le elezioni dei membri elettivi sono state svolte con il rispetto delle norme statutarie che le disciplinano.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nomina i Consigli provinciali, dopo aver accertato, in sede amministrativa, che le elezioni dei membri elettivi sono state svolte con il rispetto delle norme statutarie che le disciplinano.