CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 16/01/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 110/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GENTILI CLAUDIA, Giudice
LATTI FRANCO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 2583/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2452/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 1
e pubblicata il 05/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNN-19000141 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato a mezzo p.e.c. il 10/02/2025 . Ricorrente_1, in qualità di erede di Nominativo_1, impugnava l'avviso di accertamento dell'importo di euro 1.600 oltre sanzioni e interessi ( per complessivi euro 2.427) emesso a seguito del mancato versamento , nell'anno 2019, dell'imposta prevista dall'art. 1 commi da 1042 a 1046-bis, legge n. 145/2018 (c.d. ecotassa), relativamente al veicolo OR targato Targa_1, immatricolato il 26.06.2019 che produceva emissione di biossido di carbonio pari a 185 CO2 g/km a fronte del limite di legge di 160 CO2 g/km
Contro l'avviso di accertamento Ricorrente_1 proponeva ricorso alla CGT di primo grado di Milano che lo rigettava con sentenza n. 2452 del 2025. Il primo giudice, premesso che è dato pacifico il superamento della soglia di inquinamento da parte della autovettura in uso al contribuente, ha affermato che non ricorre alcuna delle ipotesi di esenzione dalla ecotassa prevista per i “veicoli speciali” dalla normativa europea : in particolare non ricorre l'ipotesi di veicolo trasformato o attrezzato per accogliere una o più persone su sedie a rotelle durate il trasporto su strada.
Contro la sentenza Ricorrente_1, che si difende in proprio, propone appello chiedendo la riforma della sentenza sulla base di quattro motivi: 1)vizio di motivazione della sentenza e dell'atto impositivo;
2) Violazione
e/o errata applicazione dell'art. 1, commi 1042-1046-bis, L. 145/2018 e della direttiva 2007/46/CE”: erroneità della interpretazione restrittiva di “veicolo speciale” adottata nella sentenza appellata che lo restringe alla sola ipotesi del veicolo attrezzato per accoglimento di persona su sedia a rotelle.;3) “error in iudicando e in procedendo”: la sentenza ha omesso di valutare la documentazione prodotta( libretto di circolazione, certificazione di handicap grave del dante causa) nonché la sussistenza di una ingiustificata disparità di trattamento tra diverse tipologie di adattamento per disabili;
4)”Sulla statuizione relativa alle spese di lite “: il giudice di primo grado ha condannato alle spese mentre avrebbe dovuto ritenere la sussistenza di giusti motivi per la compensazione.
Contestualmente chiede la sospensione della esecuzione della sentenza ovvero dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso per mancanza del requisito di specificità dei motivi;
nel merito chiede il rigetto dell'appello ed il rigetto della istanza di sospensione.
Alla odierna udienza il Presidente interpella le parti sulla sussistenza delle condizioni per la definizione nel merito della controversia a norma dell'art.47 ter d.lgs.546 del 1992; le parti esprimono parere favorevole sulla definizione della controversia nel merito.
La Corte osserva:
1.Il secondo e terzo motivo sono fondati. L'art.1 comma 1044 della egge 145 del 2018 prevede che “L'imposta di cui ai commi 1042 e 1042-bis non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto
5, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007.532; l'allegato in questione al punto 4.6 formula una nozione di “veicoli ad uso speciale” inclusiva di tutti i :” veicoli destinati a svolgere funzioni che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali. Tale categoria include i veicoli con accesso per sedie a rotelle” La nozione di veicoli per uso speciale quindi non è ristretta ai soli veicoli adattati per l'accesso della sedia a rotelle, che rappresentano una categoria particolare che si aggiunge alla categoria generale dei veicoli adattati mediante la dotazione di attrezzature speciali.
E' pacifico, e risulta in via documentale, che la carta di circolazione del veicolo riporta l'espressa annotazione che l'autovettura in oggetto “è attrezzata sul lato anteriore destro con seggiolino per facilitare l'ingresso nell'abitacolo”; è altrettanto pacifico che l'anziano padre dell'PE , proprietario dell'autovettura, era
“portatore di handicap in situazione di gravità” (certificato INPS) condizione che aveva richiesta la installazione della atrezzatura speciale per consentire l'ingresso in auto della persona invalida.
La mancata indicazione sul libretto di circolazione della sigla specifica che connota il veicolo speciale è una omissione non imputabile all'interessato e comunque non modifica la sostanza della presenza del seggiolino particolare per l'ingresso in auto di soggetto gravemente disabile.
D'altronde risulterebbe discriminatorio ammettere l'esenzione per soggetto che entra nell'autovettura mediante sedia a rotelle e negarla al soggetto che, per poter accedere alla autovettura quale passeggero, ha necessità di utilizzare un particolare tipologia di seggiolino.
La particolarità del caso giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
decidendo nel merito, accoglie l'appello del contribuente e, in riforma della sentenza di primo grado, annulla l'avviso di accertamento impugnato. Spese di entrambi i gradi compensate.
Milano 13.1.2026
Il Presidente estensore
IU LI
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GENTILI CLAUDIA, Giudice
LATTI FRANCO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 2583/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2452/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 1
e pubblicata il 05/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNN-19000141 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato a mezzo p.e.c. il 10/02/2025 . Ricorrente_1, in qualità di erede di Nominativo_1, impugnava l'avviso di accertamento dell'importo di euro 1.600 oltre sanzioni e interessi ( per complessivi euro 2.427) emesso a seguito del mancato versamento , nell'anno 2019, dell'imposta prevista dall'art. 1 commi da 1042 a 1046-bis, legge n. 145/2018 (c.d. ecotassa), relativamente al veicolo OR targato Targa_1, immatricolato il 26.06.2019 che produceva emissione di biossido di carbonio pari a 185 CO2 g/km a fronte del limite di legge di 160 CO2 g/km
Contro l'avviso di accertamento Ricorrente_1 proponeva ricorso alla CGT di primo grado di Milano che lo rigettava con sentenza n. 2452 del 2025. Il primo giudice, premesso che è dato pacifico il superamento della soglia di inquinamento da parte della autovettura in uso al contribuente, ha affermato che non ricorre alcuna delle ipotesi di esenzione dalla ecotassa prevista per i “veicoli speciali” dalla normativa europea : in particolare non ricorre l'ipotesi di veicolo trasformato o attrezzato per accogliere una o più persone su sedie a rotelle durate il trasporto su strada.
Contro la sentenza Ricorrente_1, che si difende in proprio, propone appello chiedendo la riforma della sentenza sulla base di quattro motivi: 1)vizio di motivazione della sentenza e dell'atto impositivo;
2) Violazione
e/o errata applicazione dell'art. 1, commi 1042-1046-bis, L. 145/2018 e della direttiva 2007/46/CE”: erroneità della interpretazione restrittiva di “veicolo speciale” adottata nella sentenza appellata che lo restringe alla sola ipotesi del veicolo attrezzato per accoglimento di persona su sedia a rotelle.;3) “error in iudicando e in procedendo”: la sentenza ha omesso di valutare la documentazione prodotta( libretto di circolazione, certificazione di handicap grave del dante causa) nonché la sussistenza di una ingiustificata disparità di trattamento tra diverse tipologie di adattamento per disabili;
4)”Sulla statuizione relativa alle spese di lite “: il giudice di primo grado ha condannato alle spese mentre avrebbe dovuto ritenere la sussistenza di giusti motivi per la compensazione.
Contestualmente chiede la sospensione della esecuzione della sentenza ovvero dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso per mancanza del requisito di specificità dei motivi;
nel merito chiede il rigetto dell'appello ed il rigetto della istanza di sospensione.
Alla odierna udienza il Presidente interpella le parti sulla sussistenza delle condizioni per la definizione nel merito della controversia a norma dell'art.47 ter d.lgs.546 del 1992; le parti esprimono parere favorevole sulla definizione della controversia nel merito.
La Corte osserva:
1.Il secondo e terzo motivo sono fondati. L'art.1 comma 1044 della egge 145 del 2018 prevede che “L'imposta di cui ai commi 1042 e 1042-bis non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto
5, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007.532; l'allegato in questione al punto 4.6 formula una nozione di “veicoli ad uso speciale” inclusiva di tutti i :” veicoli destinati a svolgere funzioni che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali. Tale categoria include i veicoli con accesso per sedie a rotelle” La nozione di veicoli per uso speciale quindi non è ristretta ai soli veicoli adattati per l'accesso della sedia a rotelle, che rappresentano una categoria particolare che si aggiunge alla categoria generale dei veicoli adattati mediante la dotazione di attrezzature speciali.
E' pacifico, e risulta in via documentale, che la carta di circolazione del veicolo riporta l'espressa annotazione che l'autovettura in oggetto “è attrezzata sul lato anteriore destro con seggiolino per facilitare l'ingresso nell'abitacolo”; è altrettanto pacifico che l'anziano padre dell'PE , proprietario dell'autovettura, era
“portatore di handicap in situazione di gravità” (certificato INPS) condizione che aveva richiesta la installazione della atrezzatura speciale per consentire l'ingresso in auto della persona invalida.
La mancata indicazione sul libretto di circolazione della sigla specifica che connota il veicolo speciale è una omissione non imputabile all'interessato e comunque non modifica la sostanza della presenza del seggiolino particolare per l'ingresso in auto di soggetto gravemente disabile.
D'altronde risulterebbe discriminatorio ammettere l'esenzione per soggetto che entra nell'autovettura mediante sedia a rotelle e negarla al soggetto che, per poter accedere alla autovettura quale passeggero, ha necessità di utilizzare un particolare tipologia di seggiolino.
La particolarità del caso giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
decidendo nel merito, accoglie l'appello del contribuente e, in riforma della sentenza di primo grado, annulla l'avviso di accertamento impugnato. Spese di entrambi i gradi compensate.
Milano 13.1.2026
Il Presidente estensore
IU LI