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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 3291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3291 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - BA IC GE LE LA SI LI - Relatore - SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 18/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Messina Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 giugno 2025 il Tribunale di sorveglianza di Messina ha revocato la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354, concessa a XXXXXXXXXXXXXXXXX con ordinanza del 7 marzo 2025 dello stesso Tribunale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione delle prescrizioni. Il provvedimento è stato motivato in ragione del fatto che XXXXXXXXX, durante l’esecuzione della misura alternativa, è stato denunciato per il delitto di furto aggravato di energia elettrica;
la condotta, per la sua gravità, è stata ritenuta incompatibile con la prosecuzione della misura. Il Tribunale ha, altresì, ritenuto di non poter valutare, in quella sede, l’istanza ex art. 94, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e giudicato non sussistenti le gravi condizioni di salute ai fini della concessione della misura ex art. 47-ter, comma 1, lett. c), ord. pen.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXX, per mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge in relazione agli artt. 47 e 47-ter ord. pen., art. 27 Cost. e art. 6 Cedu. La revoca della misura alternativa, fondandosi sulla ritenuta commissione del reato di furto di energia elettrica in assenza di un accertamento giudiziale definitivo e senza adeguata prova circa la responsabilità penale del ricorrente, si pone in contrasto con i principi costituzionali di presunzione di innocenza e di legalità della pena. Peraltro, non è stato preso in considerazione il fatto che l’immobile era intestato ad altra persona e che XXXXXXXXX vi era solo domiciliato, né è stata accertata la data precisa del fatto ovvero la partecipazione attiva del ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito vizio di motivazione illogica, apparente e contraddittoria, avendo ritenuto l’inidoneità della misura alternativa non già sulla base di elementi oggettivi, bensì di una condotta presuntivamente antigiuridica, in assenza di ogni Penale Sent. Sez. 1 Num. 3291 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: AT CE Data Udienza: 20/11/2025 valutazione della gravità reale del fatto, del rispetto sino a quel momento degli obblighi, dell’assenza di elementi concreti di recidiva o di pericolosità sociale nella condotta contestata, oltre che in assenza di accertamenti tecnici circa l’alterazione del contatore o l’utilizzo abusivo dell’energia.
2.3. Con il terzo motivo ha censurato l’omessa valutazione della proporzionalità della misura carceraria rispetto alla condizione personale e sanitaria del ricorrente, in relazione all’art. 47-ter, comma 1, lett. c), ord. pen. Il provvedimento impugnato ha, difatti, omesso di valutare le condizioni di salute, la dipendenza da alcol e il programma terapeutico che il ricorrente stava seguendo presso il Serd di Messina, nonché la disponibilità di accoglienza presso la Comunità terapeutica Lelat.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, per le ragioni che seguono, è fondato.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato.
2.1. Va a tale proposito richiamato il consolidato principio per il quale nel procedimento di sorveglianza finalizzato alla revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, è legittima la valutazione di elementi integranti ipotesi di reato riferibili al condannato, senza che sia per questo necessario attendere la definizione del relativo procedimento penale. È priva di fondamento, siccome contrastante con i consolidati approdi della giurisprudenza di questa Corte sul punto, la tesi secondo cui sarebbe individuabile una sorta di pregiudizialità necessaria tra il procedimento relativo al reato ipotizzato e quello in punto di revoca dell’affidamento in prova. Rileva esclusivamente la valutazione della condotta del condannato al fine di stabilire se lo stesso, prescindendo dall'accertamento giudiziale delle sue responsabilità, sia meritevole dei benefici penitenziari richiesti (Sez. 1, n. 6989 del 09/12/1999, Saponaro, Rv. 215125-01; Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, De Bello, Rv. 276498; Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni;
Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824; Sez. 1, n. 37345 del 27/09/2007, Negri, Rv. 237509). Giova precisare, tuttavia, che la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue alla pura e semplice violazione di legge o di prescrizioni inerenti alla misura alternativa, ma è rimessa alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, il quale è tenuto a spiegare le ragioni per le quali le violazioni commesse possano considerarsi indici di un allontanamento dalle finalità proprie dell'istituto (Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367-01), dovendo, comunque, il Tribunale di sorveglianza valutare la pertinenza dei fatti contestati rispetto al trattamento rieducativo, quale espressione di un atteggiamento incompatibile con l’adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 2019, cit.). L’irrilevanza dell’accertamento giudiziale della ipotesi di reato trova conferma, inoltre, nel principio per il quale l'affidamento in prova al servizio sociale, alla stregua del testuale tenore dell'art. 47, penultimo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354, come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986 n. 663, può e deve essere revocato solo quando risulti o che il soggetto abbia violato specifiche disposizioni di legge – indipendentemente dal fatto che ciò costituisca o meno reato, sempre che la violazione sia comunque ragionevolmente valutabile come indice di un allontanamento dalle finalità proprie dell'istituto in questione – , ovvero che non abbia osservato taluna fra le prescrizioni impostegli (Sez. 1, n. 2058 del 11/05/1992, De Zen, Rv. 190529-01). 2 Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, Carlesco, Rv. 264293, in motivazione, ha difatti precisato che «la valutazione di meritevolezza del beneficio, (…) è ovviamente rimessa al giudice del merito;
ma questo è tenuto ad accertare se, nel comportamento serbato dall'interessato, siano rinvenibili sintomi dell'evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi tenendo ben fermo che ciò che conta, ai fini de riconoscimento del beneficio, è (…) soltanto "la partecipazione" del condannato detenuto all'opera rieducativa».
2.2. Ciò premesso, nel caso di specie, la revoca della misura alternativa è stata motivata, sulla scorta della denuncia a carico di XXXXXXXXX per il reato di furto, come sopra descritto, in ragione della gravità della condotta antigiuridica tenuta durante l’esecuzione della misura alternativa, valutata come indicativa della inidoneità della stessa a prevenire il rischio di commissione di ulteriori reati e a favorire la rieducazione del condannato, e della inidoneità del domicilio dell’abitazione ai fini dell’esecuzione. All’esito del controllo effettuato dai Carabinieri in data 22 maggio 2025 presso l’abitazione di XXXXXXXX e XXXXXXXXXX ove quest’ultimo aveva abitato dal 2013 al 2018, e da ultimo dal 10 aprile 2025, è stato accertato un allaccio abusivo alla rete E- distribuzione. Non risulta, tuttavia, alla luce della situazione di fatto descritta nel provvedimento impugnato, per quale ragione la presenza di quell’allaccio nell’immobile di persona diversa dal ricorrente debba ritenersi indicativo della inidoneità della misura a prevenire il rischio di commissione di ulteriori reati e dell’inidoneità dell’abitazione ai fini dell’esecuzione della stessa. In particolare, non emerge alcun profilo oggettivo dal quale desumere una qualche forma di responsabilità del ricorrente (ivi presente da poco più di un mese) in relazione al contestato furto di energia elettrica o anche solo la conoscenza dell’allaccio abusivo da parte del medesimo. Non risulta, dunque, adempiuto l’obbligo che grava sul Tribunale di sorveglianza avente ad oggetto l’indicazione, in presenza di fatti che possano costituire reato, non solo dell’incidenza degli stessi sull’opera di rieducazione, ma della stessa loro riferibilità al condannato della cui rieducazione si controverte. A tal fine, nessuno degli elementi di fatto indicati nel provvedimento impugnato (l’aver abitato nell’immobile in epoca passata e dall’aprile 2025, la commissione del fatto in epoca prossima alla concessione della misura alternativa) sorregge logicamente la ricostruzione che vuole, in qualche maniera, coinvolto il ricorrente nella riscontrata condotta illecita ai danni dell’Enel, anche tenuto conto dell’intestazione dell’utenza a XXXXXXXXXXXXXXXX.
3. Alla luce di tali assorbenti considerazioni, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Messina affinché valuti la possibile revoca della misura alternativa sulla scorta dei suesposti principi di diritto. Il riferimento alle condizioni personali del ricorrente impone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs. 196 del 2003.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Messina. Così è deciso, 20/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CE AT FILIPPO CASA 3 IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 giugno 2025 il Tribunale di sorveglianza di Messina ha revocato la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354, concessa a XXXXXXXXXXXXXXXXX con ordinanza del 7 marzo 2025 dello stesso Tribunale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione delle prescrizioni. Il provvedimento è stato motivato in ragione del fatto che XXXXXXXXX, durante l’esecuzione della misura alternativa, è stato denunciato per il delitto di furto aggravato di energia elettrica;
la condotta, per la sua gravità, è stata ritenuta incompatibile con la prosecuzione della misura. Il Tribunale ha, altresì, ritenuto di non poter valutare, in quella sede, l’istanza ex art. 94, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e giudicato non sussistenti le gravi condizioni di salute ai fini della concessione della misura ex art. 47-ter, comma 1, lett. c), ord. pen.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXX, per mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge in relazione agli artt. 47 e 47-ter ord. pen., art. 27 Cost. e art. 6 Cedu. La revoca della misura alternativa, fondandosi sulla ritenuta commissione del reato di furto di energia elettrica in assenza di un accertamento giudiziale definitivo e senza adeguata prova circa la responsabilità penale del ricorrente, si pone in contrasto con i principi costituzionali di presunzione di innocenza e di legalità della pena. Peraltro, non è stato preso in considerazione il fatto che l’immobile era intestato ad altra persona e che XXXXXXXXX vi era solo domiciliato, né è stata accertata la data precisa del fatto ovvero la partecipazione attiva del ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito vizio di motivazione illogica, apparente e contraddittoria, avendo ritenuto l’inidoneità della misura alternativa non già sulla base di elementi oggettivi, bensì di una condotta presuntivamente antigiuridica, in assenza di ogni Penale Sent. Sez. 1 Num. 3291 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: AT CE Data Udienza: 20/11/2025 valutazione della gravità reale del fatto, del rispetto sino a quel momento degli obblighi, dell’assenza di elementi concreti di recidiva o di pericolosità sociale nella condotta contestata, oltre che in assenza di accertamenti tecnici circa l’alterazione del contatore o l’utilizzo abusivo dell’energia.
2.3. Con il terzo motivo ha censurato l’omessa valutazione della proporzionalità della misura carceraria rispetto alla condizione personale e sanitaria del ricorrente, in relazione all’art. 47-ter, comma 1, lett. c), ord. pen. Il provvedimento impugnato ha, difatti, omesso di valutare le condizioni di salute, la dipendenza da alcol e il programma terapeutico che il ricorrente stava seguendo presso il Serd di Messina, nonché la disponibilità di accoglienza presso la Comunità terapeutica Lelat.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, per le ragioni che seguono, è fondato.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato.
2.1. Va a tale proposito richiamato il consolidato principio per il quale nel procedimento di sorveglianza finalizzato alla revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, è legittima la valutazione di elementi integranti ipotesi di reato riferibili al condannato, senza che sia per questo necessario attendere la definizione del relativo procedimento penale. È priva di fondamento, siccome contrastante con i consolidati approdi della giurisprudenza di questa Corte sul punto, la tesi secondo cui sarebbe individuabile una sorta di pregiudizialità necessaria tra il procedimento relativo al reato ipotizzato e quello in punto di revoca dell’affidamento in prova. Rileva esclusivamente la valutazione della condotta del condannato al fine di stabilire se lo stesso, prescindendo dall'accertamento giudiziale delle sue responsabilità, sia meritevole dei benefici penitenziari richiesti (Sez. 1, n. 6989 del 09/12/1999, Saponaro, Rv. 215125-01; Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, De Bello, Rv. 276498; Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni;
Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824; Sez. 1, n. 37345 del 27/09/2007, Negri, Rv. 237509). Giova precisare, tuttavia, che la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue alla pura e semplice violazione di legge o di prescrizioni inerenti alla misura alternativa, ma è rimessa alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, il quale è tenuto a spiegare le ragioni per le quali le violazioni commesse possano considerarsi indici di un allontanamento dalle finalità proprie dell'istituto (Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367-01), dovendo, comunque, il Tribunale di sorveglianza valutare la pertinenza dei fatti contestati rispetto al trattamento rieducativo, quale espressione di un atteggiamento incompatibile con l’adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 2019, cit.). L’irrilevanza dell’accertamento giudiziale della ipotesi di reato trova conferma, inoltre, nel principio per il quale l'affidamento in prova al servizio sociale, alla stregua del testuale tenore dell'art. 47, penultimo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354, come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986 n. 663, può e deve essere revocato solo quando risulti o che il soggetto abbia violato specifiche disposizioni di legge – indipendentemente dal fatto che ciò costituisca o meno reato, sempre che la violazione sia comunque ragionevolmente valutabile come indice di un allontanamento dalle finalità proprie dell'istituto in questione – , ovvero che non abbia osservato taluna fra le prescrizioni impostegli (Sez. 1, n. 2058 del 11/05/1992, De Zen, Rv. 190529-01). 2 Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, Carlesco, Rv. 264293, in motivazione, ha difatti precisato che «la valutazione di meritevolezza del beneficio, (…) è ovviamente rimessa al giudice del merito;
ma questo è tenuto ad accertare se, nel comportamento serbato dall'interessato, siano rinvenibili sintomi dell'evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi tenendo ben fermo che ciò che conta, ai fini de riconoscimento del beneficio, è (…) soltanto "la partecipazione" del condannato detenuto all'opera rieducativa».
2.2. Ciò premesso, nel caso di specie, la revoca della misura alternativa è stata motivata, sulla scorta della denuncia a carico di XXXXXXXXX per il reato di furto, come sopra descritto, in ragione della gravità della condotta antigiuridica tenuta durante l’esecuzione della misura alternativa, valutata come indicativa della inidoneità della stessa a prevenire il rischio di commissione di ulteriori reati e a favorire la rieducazione del condannato, e della inidoneità del domicilio dell’abitazione ai fini dell’esecuzione. All’esito del controllo effettuato dai Carabinieri in data 22 maggio 2025 presso l’abitazione di XXXXXXXX e XXXXXXXXXX ove quest’ultimo aveva abitato dal 2013 al 2018, e da ultimo dal 10 aprile 2025, è stato accertato un allaccio abusivo alla rete E- distribuzione. Non risulta, tuttavia, alla luce della situazione di fatto descritta nel provvedimento impugnato, per quale ragione la presenza di quell’allaccio nell’immobile di persona diversa dal ricorrente debba ritenersi indicativo della inidoneità della misura a prevenire il rischio di commissione di ulteriori reati e dell’inidoneità dell’abitazione ai fini dell’esecuzione della stessa. In particolare, non emerge alcun profilo oggettivo dal quale desumere una qualche forma di responsabilità del ricorrente (ivi presente da poco più di un mese) in relazione al contestato furto di energia elettrica o anche solo la conoscenza dell’allaccio abusivo da parte del medesimo. Non risulta, dunque, adempiuto l’obbligo che grava sul Tribunale di sorveglianza avente ad oggetto l’indicazione, in presenza di fatti che possano costituire reato, non solo dell’incidenza degli stessi sull’opera di rieducazione, ma della stessa loro riferibilità al condannato della cui rieducazione si controverte. A tal fine, nessuno degli elementi di fatto indicati nel provvedimento impugnato (l’aver abitato nell’immobile in epoca passata e dall’aprile 2025, la commissione del fatto in epoca prossima alla concessione della misura alternativa) sorregge logicamente la ricostruzione che vuole, in qualche maniera, coinvolto il ricorrente nella riscontrata condotta illecita ai danni dell’Enel, anche tenuto conto dell’intestazione dell’utenza a XXXXXXXXXXXXXXXX.
3. Alla luce di tali assorbenti considerazioni, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Messina affinché valuti la possibile revoca della misura alternativa sulla scorta dei suesposti principi di diritto. Il riferimento alle condizioni personali del ricorrente impone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs. 196 del 2003.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Messina. Così è deciso, 20/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CE AT FILIPPO CASA 3 IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4