Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 3291
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Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Altro
    Commissione del reato di furto aggravato di energia elettrica

    La condotta è stata ritenuta grave e incompatibile con la prosecuzione della misura.

  • Altro
    Istanza ex art. 94, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Non specificato nel dettaglio.

  • Rigettato
    Gravi condizioni di salute ai fini della concessione della misura ex art. 47-ter, comma 1, lett. c), ord. pen.

    Non specificato nel dettaglio.

  • Accolto
    Violazione di legge in relazione agli artt. 47 e 47-ter ord. pen., art. 27 Cost. e art. 6 Cedu

    La Corte ha ritenuto che, sebbene la valutazione di elementi integranti ipotesi di reato sia legittima senza la definizione del procedimento penale, la revoca deve essere motivata in modo specifico riguardo all'incidenza dei fatti sull'opera di rieducazione e alla loro riferibilità al condannato. Nel caso specifico, la presenza dell'allaccio abusivo nell'immobile, intestato ad altri e in cui il ricorrente era domiciliato da poco tempo, non è stata sufficientemente correlata alla sua responsabilità o alla conoscenza dell'illecito, rendendo la motivazione della revoca insufficiente.

  • Accolto
    Vizio di motivazione illogica, apparente e contraddittoria

    La Corte ha ritenuto che la motivazione della revoca fosse insufficiente in quanto non correlava adeguatamente la condotta contestata alla responsabilità del ricorrente e all'inidoneità della misura.

  • Accolto
    Omessa valutazione della proporzionalità della misura carceraria rispetto alla condizione personale e sanitaria

    La Corte ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio, ritenendo che la valutazione dei fatti contestati fosse insufficiente e che fosse necessario un nuovo giudizio che tenesse conto dei principi di diritto esposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 3291
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3291
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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