TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 503
TAR
Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
>
CS
Ordinanza cautelare 17 ottobre 2025
>
TAR
Sentenza 20 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Formazione del silenzio assenso

    Il Collegio ha rigettato questa censura ritenendo che la formazione del silenzio assenso sia preclusa dalla sussistenza di vincoli idrogeologico e paesaggistico, come previsto dall'art. 20, comma 8, D.P.R. n. 380/2001, non essendo stati allegati alla domanda gli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela di tali vincoli.

  • Accolto
    Errata interpretazione dell'art. 73 R.E.U.

    Il Collegio ha ritenuto fondate le censure, accogliendo l'interpretazione del ricorrente secondo cui la condizione della superficie inferiore a 2.000 mq alla data del 24 novembre 2022 è soddisfatta e che l'eccezione relativa all'interclusione da terze proprietà non si applica in modo da precludere il rilascio del permesso in assenza di un'evidente utilità sotto il profilo della tutela dell'assetto del territorio. Il Tribunale ha annullato il diniego, ordinando una nuova istruttoria.

  • Altro
    Diritto al rilascio del permesso

    Il Tribunale, pur accogliendo il ricorso e annullando il diniego, ha ritenuto che non fosse possibile accogliere la domanda di rilascio del permesso di costruire in quanto residuano poteri non ancora esercitati in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti sostanziali, in particolare in relazione alla presenza di vincoli e alla necessità di adeguata istruttoria.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 503
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 503
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo