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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/12/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4432/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di conIGlio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4432/2025 V.G. posta in decisione il
10/12/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nata il [...] in [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] (avv. Luigi Nobile)
e
(C.F. ), nato il [...] in [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Ravenna, Via Don Alieto Melandri n. 2 (avv. Luigi Nobile)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
07/11/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario il 24/07/2022 in Ravenna, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 40, Parte II, serie A, anno 2022; preso atto che l'udienza del 04/12/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Il IG. si impegna ad abbandonare la abitazione coniugale, ed a modificare la Parte_2 propria residenza, entro la data del 31/12/2025;
3. I figli minori, e saranno affidati ad entrambi i coniugi, secondo i principi Per_1 Per_2 dell'affidamento condiviso normativamente sanciti, con collocazione stabile presso la madre, alla quale, ai fini del collocamento stesso, viene assegnato il diritto di abitazione nell'attuale residenza familiare sita in Ravenna, Via Don Alieto Melandri n. 2;
4. I ricorrenti si sono accordati sulle seguenti modalità di visita:
- dal lunedì al venerdì sino all'accompagno a scuola con la madre;
- dal venerdì, dall'uscita di scuola e sino alla domenica pomeriggio a settimane alternate;
5. Oltre ai periodi di visita così stabiliti, il padre potrà comunque vedere i figli ogni volta che vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori e previo accordo con la madre, in modo da assicurare la frequentazione dei minori con entrambi i genitori, al fine di sostenere il benessere psicofisico degli stessi.
6. Per quanto attiene le principali Festività, i figli trascorreranno alternativamente di anno in anno, la Vigilia di Natale con un genitore, mentre il Natale e Santo Stefano con l'altro genitore;
il giorno di San Silvestro con un genitore, mentre il Primo dell'anno con l'altro genitore, il giorno di Pasqua con un genitore mentre il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
7. Ove per impedimenti vari, temporanei e straordinari non fosse possibile per i ricorrenti rispettare il calendario di frequentazione come sopra indicato, gli stessi si impegnano a stabilire di comune accordo le modalità della variazione, in tutti i casi preferendo l'altro genitore quale soggetto al quale affidare la prole, sia rispetto ai parenti, sia rispetto ad eventuali babysitter.
8. Durante l'anno, preferibilmente durante le pause della attività scolastica, i genitori potranno tenere con sé il figlio per 14 giorni, anche non consecutivi, compatibilmente con le rispettive eIGenze lavorative, periodi da concordarsi con un preavviso di, almeno, 30 giorni.
9. In ossequio alle norme che regolano l'affidamento condiviso, i ricorrenti si impegnano a consultarsi sempre reciprocamente, prima di prendere decisioni di particolare importanza per i figli (come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, scelte dei percorsi scolastici partecipazione dei minori a stage o vacanze-studio, patentino stradale per la guida di motocicli, avviamento al mondo del lavoro ecc.);
10. Il SI. si obbliga a versare mensilmente alla SI.ra , mediante Parte_2 Parte_1 bonifico da effettuarsi sul conto corrente della stessa ([...]), entro il giorno 20 di ogni mese, a partire dal mese di novembre 2025, la somma totale di €500,00
(euro cinquecento/00) per i minori (cioè € 250,00 per ciascuno di essi) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
11. I ricorrenti si impegnano, inoltre, al rimborso reciproco, in ragione della quota del 50% ciascuno, delle spese straordinarie scolastiche, ricreative e mediche non mutuabili documentate e affrontate nell'interesse della prole (secondo il protocollo redatto dal Tribunale di Ravenna, allegato al presente ricorso ed accettato dai ricorrenti – doc.3).
12. Gli assegni familiari (oggi assegno unico familiare) verranno riconosciuti al 100% in favore della SI.ra , previa rinuncia agli stessi da parte del SI. che dovrà Pt_1 Pt_2 provvedere in tal senso subito dopo il deposito del presente ricorso, dandone immediata comunicazione alla IG.ra ; Pt_1
13. Ogni altra agevolazione fiscale inerente alla prole verranno ripartite in egual misura (50%) tra i separandi;
14. I coniugi danno atto di avere precedentemente definito ogni altro rapporto, patrimoniale e non, con reciproca soddisfazione e con rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa, salvo per quanto riguarda il punto seguente;
15. La IG.ra si riconosce debitrice del IG. della somma di €8.000,00, quale Pt_1 Pt_2 saldo residuo della somma di €15.000,00 dallo stesso corrisposta al momento dell'acquisto della abitazione coniugale.
Tale somma dovrà essere restituita, senza rivalutazione e/o interessi, a partire dal mese di luglio dell'anno 2030 entro il mese dell'anno luglio 2033;
Alla completa restituzione di detto importo il IG. si obbliga a trasferire, entro mesi tre, Pt_2 la propria quota di proprietà dell'immobile, pari a 3/8 della stessa, alla IG.ra ; Parte_1
16. I ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti, potendo godere attualmente di un regolare rapporto di lavoro subordinato e rinunciano, pertanto, entrambi a richieste a titolo di mantenimento.
17. I coniugi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. n. 1185 del 1967 (come successivamente modificato), si concedono il reciproco assenso e consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti d'espatrio.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 17.12.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di conIGlio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4432/2025 V.G. posta in decisione il
10/12/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nata il [...] in [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] (avv. Luigi Nobile)
e
(C.F. ), nato il [...] in [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Ravenna, Via Don Alieto Melandri n. 2 (avv. Luigi Nobile)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
07/11/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario il 24/07/2022 in Ravenna, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 40, Parte II, serie A, anno 2022; preso atto che l'udienza del 04/12/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Il IG. si impegna ad abbandonare la abitazione coniugale, ed a modificare la Parte_2 propria residenza, entro la data del 31/12/2025;
3. I figli minori, e saranno affidati ad entrambi i coniugi, secondo i principi Per_1 Per_2 dell'affidamento condiviso normativamente sanciti, con collocazione stabile presso la madre, alla quale, ai fini del collocamento stesso, viene assegnato il diritto di abitazione nell'attuale residenza familiare sita in Ravenna, Via Don Alieto Melandri n. 2;
4. I ricorrenti si sono accordati sulle seguenti modalità di visita:
- dal lunedì al venerdì sino all'accompagno a scuola con la madre;
- dal venerdì, dall'uscita di scuola e sino alla domenica pomeriggio a settimane alternate;
5. Oltre ai periodi di visita così stabiliti, il padre potrà comunque vedere i figli ogni volta che vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori e previo accordo con la madre, in modo da assicurare la frequentazione dei minori con entrambi i genitori, al fine di sostenere il benessere psicofisico degli stessi.
6. Per quanto attiene le principali Festività, i figli trascorreranno alternativamente di anno in anno, la Vigilia di Natale con un genitore, mentre il Natale e Santo Stefano con l'altro genitore;
il giorno di San Silvestro con un genitore, mentre il Primo dell'anno con l'altro genitore, il giorno di Pasqua con un genitore mentre il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
7. Ove per impedimenti vari, temporanei e straordinari non fosse possibile per i ricorrenti rispettare il calendario di frequentazione come sopra indicato, gli stessi si impegnano a stabilire di comune accordo le modalità della variazione, in tutti i casi preferendo l'altro genitore quale soggetto al quale affidare la prole, sia rispetto ai parenti, sia rispetto ad eventuali babysitter.
8. Durante l'anno, preferibilmente durante le pause della attività scolastica, i genitori potranno tenere con sé il figlio per 14 giorni, anche non consecutivi, compatibilmente con le rispettive eIGenze lavorative, periodi da concordarsi con un preavviso di, almeno, 30 giorni.
9. In ossequio alle norme che regolano l'affidamento condiviso, i ricorrenti si impegnano a consultarsi sempre reciprocamente, prima di prendere decisioni di particolare importanza per i figli (come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, scelte dei percorsi scolastici partecipazione dei minori a stage o vacanze-studio, patentino stradale per la guida di motocicli, avviamento al mondo del lavoro ecc.);
10. Il SI. si obbliga a versare mensilmente alla SI.ra , mediante Parte_2 Parte_1 bonifico da effettuarsi sul conto corrente della stessa ([...]), entro il giorno 20 di ogni mese, a partire dal mese di novembre 2025, la somma totale di €500,00
(euro cinquecento/00) per i minori (cioè € 250,00 per ciascuno di essi) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
11. I ricorrenti si impegnano, inoltre, al rimborso reciproco, in ragione della quota del 50% ciascuno, delle spese straordinarie scolastiche, ricreative e mediche non mutuabili documentate e affrontate nell'interesse della prole (secondo il protocollo redatto dal Tribunale di Ravenna, allegato al presente ricorso ed accettato dai ricorrenti – doc.3).
12. Gli assegni familiari (oggi assegno unico familiare) verranno riconosciuti al 100% in favore della SI.ra , previa rinuncia agli stessi da parte del SI. che dovrà Pt_1 Pt_2 provvedere in tal senso subito dopo il deposito del presente ricorso, dandone immediata comunicazione alla IG.ra ; Pt_1
13. Ogni altra agevolazione fiscale inerente alla prole verranno ripartite in egual misura (50%) tra i separandi;
14. I coniugi danno atto di avere precedentemente definito ogni altro rapporto, patrimoniale e non, con reciproca soddisfazione e con rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa, salvo per quanto riguarda il punto seguente;
15. La IG.ra si riconosce debitrice del IG. della somma di €8.000,00, quale Pt_1 Pt_2 saldo residuo della somma di €15.000,00 dallo stesso corrisposta al momento dell'acquisto della abitazione coniugale.
Tale somma dovrà essere restituita, senza rivalutazione e/o interessi, a partire dal mese di luglio dell'anno 2030 entro il mese dell'anno luglio 2033;
Alla completa restituzione di detto importo il IG. si obbliga a trasferire, entro mesi tre, Pt_2 la propria quota di proprietà dell'immobile, pari a 3/8 della stessa, alla IG.ra ; Parte_1
16. I ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti, potendo godere attualmente di un regolare rapporto di lavoro subordinato e rinunciano, pertanto, entrambi a richieste a titolo di mantenimento.
17. I coniugi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. n. 1185 del 1967 (come successivamente modificato), si concedono il reciproco assenso e consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti d'espatrio.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 17.12.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè