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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 10/12/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2456 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RI TA Presidente relatore dott.ssa Lucia Rocchi Giudice dott. Francesco De Perna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 2456 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 24/06/2025, da:
(C.F. ), in proprio e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv.to dell'avv.to elettivamente C.F._2 Parte_1 domiciliati presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto – cessazione effetti civili
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi e con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c., personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato in data 24.06.2025, hanno premesso di aver contratto matrimonio in
MA (AP), in data 05.06.1993, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune (Anno 1993, Atto n. 18, Parte II, Serie A).
Hanno rappresentato altresì che dall'unione coniugale sono nati i figli Persona_1 in data 04.09.1995 e in data 30.03.2001, maggiorenni ed
[...] Persona_2
economicamente autosufficienti.
1 Tutto ciò premesso, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ordine all'Ufficiale di Stato civile del Comune di MA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e compensazione delle spese legali, alle seguenti condizioni:
“i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti così come lo sono i figli maggiorenni identificati nella narrativa che precede, per cui non vi è alcuna disposizione da concordare ed i medesimi i ricorrenti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
* * *
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio, ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole maggiorenne ed economicamente autosufficiente, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
contratto in MA (AP), in data 05.06.1993;
[...]
2. omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4. compensa le spese di lite tra le parti;
2 5. manda alla Cancelleria per la trasmissione della copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MA per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 07.11.2025.
Il Presidente est. dott.ssa RI TA
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RI TA Presidente relatore dott.ssa Lucia Rocchi Giudice dott. Francesco De Perna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 2456 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 24/06/2025, da:
(C.F. ), in proprio e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv.to dell'avv.to elettivamente C.F._2 Parte_1 domiciliati presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto – cessazione effetti civili
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi e con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c., personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato in data 24.06.2025, hanno premesso di aver contratto matrimonio in
MA (AP), in data 05.06.1993, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune (Anno 1993, Atto n. 18, Parte II, Serie A).
Hanno rappresentato altresì che dall'unione coniugale sono nati i figli Persona_1 in data 04.09.1995 e in data 30.03.2001, maggiorenni ed
[...] Persona_2
economicamente autosufficienti.
1 Tutto ciò premesso, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ordine all'Ufficiale di Stato civile del Comune di MA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e compensazione delle spese legali, alle seguenti condizioni:
“i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti così come lo sono i figli maggiorenni identificati nella narrativa che precede, per cui non vi è alcuna disposizione da concordare ed i medesimi i ricorrenti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
* * *
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio, ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole maggiorenne ed economicamente autosufficiente, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
contratto in MA (AP), in data 05.06.1993;
[...]
2. omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4. compensa le spese di lite tra le parti;
2 5. manda alla Cancelleria per la trasmissione della copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MA per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 07.11.2025.
Il Presidente est. dott.ssa RI TA
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