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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1544/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RU PAOLO ANTONIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15264/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ministeri Mef-Dip.finanze-Dir.giustizia Tributaria - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it contro
Comune di Velletri
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - PIVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 670 IMU 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1004/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Velletri, in persona dei Sindaco pro-tempore, l'Avvocatura Generale dello Stato, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro- tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla stessa Avvocatura Generale dello Stato, impugnava l''avviso di accertamento n. 670 del 27.06.24, relativo a IUC/IMU anno 2021, notificato il 27.6.2024, per l'importo di.
€ 3.094,45, con riferimento agli immobili specificamente indicati, siti a Velletri.
Secondo la ricorrente l'atto impositivo era illegittimo per i seguenti motivi:
1) parziale infondatezza nel merito della pretesa creditoria per carenza del presupposto impositivo;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 749 della legge n. 160 del 27/12/2019.
Per la gran parte degli immobili accertati sussistevano plurime ragioni ostative alla pretesa tributaria azionata con l'avviso di accertamento impugnato.
Ed infatti, la detta pretesa si fondava sulla mera intestazione catastale: “Demanio dello Stato”, che, tuttavia, aveva valenza soltanto indiziaria ai fini dell'individuazione del soggetto passivo IMU.
A dispetto dell'intestazione catastale, i beni oggetto della pretesa impositiva non erano nella disponibilità del MEF.
E, infatti, per quanto concerneva i beni di cui alle p.lle 1753, 1754, 1755, 1756, si trattava di immobili di edilizia residenziale pubblica, segnatamente di alloggi per lavoratori agricoli dipendenti.
Con l'allegato verbale del Ministero dei lavori pubblici – Provveditorato Regionale alle OO.PP. per il Lazio, del 27/02/10970 gli immobili anzidetti erano stati consegnati in gestione all'Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia
Sociale–I.S.E.S. Si trattava, dunque, di immobili oggetto di gestione da parte di azienda autonoma statale
Ed infatti, ai sensi dell'art. 1 R.D. n. 2440/1923 recante Disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, i beni immobili dello Stato, tanto pubblici quanto posseduti a titolo di proprietà privata - e cioè sia del demanio pubblico che del patrimonio – erano amministrati a cura del Ministero delle Finanze, salve le eccezioni stabilite da leggi speciali. Orbene, tra le eccezioni alla competenza generale del Ministero delle Finanze ad amministrare i beni immobili statali, rientravano le amministrazioni o Aziende autonome statali, le quali amministravano direttamente i beni per la cui gestione speciale erano costituite o che servivano come mezzo o strumento per il raggiungimento dei loro fini.
Inoltre, l'art. 1, comma 749 l. n. 160 del 27.12.2019, prevedeva che “agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'arti. 93 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616” venisse applicata una detrazione.
L'anzidetta previsione figurava anche nell'art. 14 “Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria del Comune di Velletri.
Invece, era effettivamente dovuta l'imposta in questione relativamente all'unità p.lla 1867.
Tanto premesso, chiedeva che l'opposto accertamento venisse annullato, con il favore delle spese di lite.
2. Si costituiva in giudizio il Comune di Velletri, come legalmente rappresentato, che resisteva al ricorso, sostenendone l'infondatezza.
All'odierna udienza, la causa era trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'impugnativa in oggetto riguarda, esclusivamente, il profilo dell'esistenza del presupposto impositivo dell'IMU, sul riflesso che il convenuto Ministero non avrebbe la disponibilità giuridica degli immobili accertati, per le ragioni indicate in narrativa, segnatamente – anche se per implicito - per la loro qualità di alloggi sociali, destinati all'edilizia residenziale pubblica, ed affidati in gestione ad autonomo Ente.
A sostegno dell'assunto la ricorrente Avvocatura dello Stato allega un verbale di provvisoria consegna di quattro fabbricati destinati ad alloggi di lavoratori agricoli dipendenti al Ministero dei lavori pubblici–
Provveditorato Regionale alle OO.PP. per il Lazio, che li aveva assegnati in gestione all'Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale–I.S.E.S.
Richiama, in particolare, l'art. 1, comma 749, della l. n. 160/2019, che prevede una detrazione dell'imposta per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
Replica il Comune che le citate disposizioni non esimevano dall'obbligo della dichiarazione per poter beneficiare dell'agevolazione.
Eccepisce, ad ogni modo, che la ricorrente non aveva fornito alcuna prova della qualità di alloggi sociali degli immobili accertati, che dovrebbe comportare l'esenzione di cui all'art. 13 d.l. n. 201 del 2011, in combinato disposto con quanto stabilito nel d.m. 2 aprile 2008.
2. La complessa vicenda richiede alcune precisazioni.
E' indubbio che dal quadro normativo delineato dalla difesa del Comune emerga una divaricazione di disciplina in tema di IMU:
a) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616», (comma 749 dell'art. 1), è prevista una detrazione d'imposta dall'art. 13, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011; in particolare la detrazione di 200 euro dell'aliquota ordinaria, o di quella eventualmente ridotta deliberata dal Comune;
b) per gli immobili aventi le caratteristiche di alloggi sociali, ai sensi del d.m. infrastrutture 22 aprile 2008, è invece prevista la totale esenzione dall'art.13, comma 2, lett. b, del d.l. medesimo, come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013. Sono alloggi sociali le unità abitative destinate ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente, intese a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati,
i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato (art. 10, comma 3, d.
l. n. 47/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 80/2014).
Nondimeno, i due regimi agevolativi possono anche coesistere, dovendo essere accertata, in concreto e con riferimento ad ogni immobile, la sussistenza dei rispettivi presupposti applicativi (cfr. Sez. 5, ordinanza n. 27529 del 23/10/2024, Rv. 672729-01),
Di talché, ove non risultino provate le caratteristiche dell'alloggio sociale spetta comunque la prevista detrazione.
3. Alla stregua di tali notazioni può allora esaminarsi la fattispecie. Non prima, però, di dar conto della pregiudiziale eccezione di parte ricorrente in merito all'insussistenza del presupposto impositivo, posto che gli immobili in questione non sarebbero nella sua disponibilità in quanto affidati in gestione ad azienda o ente autonomo, nel caso di specie all'ISES, come dall'allegato verbale di consegna provvisoria del 27.2.1970.
L'eccezione è infondata,
Ed invero, dalle allegato verbale risulta che quattro fabbricati realizzati dall'ISES-Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, come ente appaltante, per le esigenze abitative dei lavoratori agricoli dipendenti, ultimati, ma non ancora collaudati, sono stati lasciati, nelle more, in gestione allo stesso Istituto in attesa che venissero acquisiti alla “consistenza patrimoniale” ed essere allibrati in Catasto con l'intestazione Demanio dello Stato- ramo Lavori Pubblici, come poi avvenuto, secondo deduzione di parte ricorrente, che sostiene il carattere meramente indiziario delle risultanze catastali.
Secondo indiscusso insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di IMU, “legittimato passivo dell'imposta è l'Ente possessore dell'immobile diverso dalla persona fisica locataria”.
D'altro canto, non v'è prova che gli immobili in consegna provvisoria di cui all'allegato verbale, in mancanza di dati identificativi e di qualsivoglia riscontro probatorio, siano proprio gli stessi di quelli oggetto di accertamento.
A ciò si aggiunga, come ulteriore elemento di incertezza e di approssimazione, che l'immobile indicato in ricorso alla particella n. 1753, tra quelli meritevoli di agevolazione, non figura tra quelli accertati.
4. Per quanto concerne, ora, l'oggetto dell'accertamento, è infondata la pretesa del ricorrente all'esenzione d'imposta in ragione della qualità di alloggi sociali dei detti immobili.
Nessuna prova, infatti, è stata fornita al riguardo, benché il relativo onere incombesse al ricorrente (cfr. Sez.
5Ordinanza n. 3824 del 14/02/2025, Rv. 673872-01).
Nondimeno, poiché si tratta pacificamente di immobili di edilizia sociale, “assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati”, tale connotazione comporta l'agevolazione della sola detrazione di imposta, di cui allo stesso art. 13, comma 10, citato (cfr, Cass. Sez. 5, ordinanza n. 3824 del
14/02/2025, Rv. 673872-01).
Contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto Comune il riconoscimento della detrazione non è subordinato alla presentazione di apposita dichiarazione.
Ed infatti, secondo indiscusso insegnamento della Suprema Corte «In tema di IMU, l'esenzione dell'imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (come definiti nel d.m. infrastrutture 22 aprile 2008), prevista dall'art.13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, nella formulazione modificata dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, non è subordinata all'onere di presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, poiché l'art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013, la prevede solo per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica» (cfr. Cass. Sez. 5, ordinanza n. 3822 del 14/02/2025, Rv. 674095-01).
Tale dichiarazione non risulta presentata, secondo incontestata deduzione di parte convenuta.
5. Per quanto precede il ricorso può essere parzialmente accolto nei limiti di cui in motivazione.
L'epilo decisorio e la complessità della materia inducono questo Giudice a dichiarare interamente compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2026. IL
PRESIDENTE EST. Paolo Antonio Bruno
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RU PAOLO ANTONIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15264/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ministeri Mef-Dip.finanze-Dir.giustizia Tributaria - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it contro
Comune di Velletri
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - PIVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 670 IMU 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1004/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Velletri, in persona dei Sindaco pro-tempore, l'Avvocatura Generale dello Stato, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro- tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla stessa Avvocatura Generale dello Stato, impugnava l''avviso di accertamento n. 670 del 27.06.24, relativo a IUC/IMU anno 2021, notificato il 27.6.2024, per l'importo di.
€ 3.094,45, con riferimento agli immobili specificamente indicati, siti a Velletri.
Secondo la ricorrente l'atto impositivo era illegittimo per i seguenti motivi:
1) parziale infondatezza nel merito della pretesa creditoria per carenza del presupposto impositivo;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 749 della legge n. 160 del 27/12/2019.
Per la gran parte degli immobili accertati sussistevano plurime ragioni ostative alla pretesa tributaria azionata con l'avviso di accertamento impugnato.
Ed infatti, la detta pretesa si fondava sulla mera intestazione catastale: “Demanio dello Stato”, che, tuttavia, aveva valenza soltanto indiziaria ai fini dell'individuazione del soggetto passivo IMU.
A dispetto dell'intestazione catastale, i beni oggetto della pretesa impositiva non erano nella disponibilità del MEF.
E, infatti, per quanto concerneva i beni di cui alle p.lle 1753, 1754, 1755, 1756, si trattava di immobili di edilizia residenziale pubblica, segnatamente di alloggi per lavoratori agricoli dipendenti.
Con l'allegato verbale del Ministero dei lavori pubblici – Provveditorato Regionale alle OO.PP. per il Lazio, del 27/02/10970 gli immobili anzidetti erano stati consegnati in gestione all'Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia
Sociale–I.S.E.S. Si trattava, dunque, di immobili oggetto di gestione da parte di azienda autonoma statale
Ed infatti, ai sensi dell'art. 1 R.D. n. 2440/1923 recante Disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, i beni immobili dello Stato, tanto pubblici quanto posseduti a titolo di proprietà privata - e cioè sia del demanio pubblico che del patrimonio – erano amministrati a cura del Ministero delle Finanze, salve le eccezioni stabilite da leggi speciali. Orbene, tra le eccezioni alla competenza generale del Ministero delle Finanze ad amministrare i beni immobili statali, rientravano le amministrazioni o Aziende autonome statali, le quali amministravano direttamente i beni per la cui gestione speciale erano costituite o che servivano come mezzo o strumento per il raggiungimento dei loro fini.
Inoltre, l'art. 1, comma 749 l. n. 160 del 27.12.2019, prevedeva che “agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'arti. 93 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616” venisse applicata una detrazione.
L'anzidetta previsione figurava anche nell'art. 14 “Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria del Comune di Velletri.
Invece, era effettivamente dovuta l'imposta in questione relativamente all'unità p.lla 1867.
Tanto premesso, chiedeva che l'opposto accertamento venisse annullato, con il favore delle spese di lite.
2. Si costituiva in giudizio il Comune di Velletri, come legalmente rappresentato, che resisteva al ricorso, sostenendone l'infondatezza.
All'odierna udienza, la causa era trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'impugnativa in oggetto riguarda, esclusivamente, il profilo dell'esistenza del presupposto impositivo dell'IMU, sul riflesso che il convenuto Ministero non avrebbe la disponibilità giuridica degli immobili accertati, per le ragioni indicate in narrativa, segnatamente – anche se per implicito - per la loro qualità di alloggi sociali, destinati all'edilizia residenziale pubblica, ed affidati in gestione ad autonomo Ente.
A sostegno dell'assunto la ricorrente Avvocatura dello Stato allega un verbale di provvisoria consegna di quattro fabbricati destinati ad alloggi di lavoratori agricoli dipendenti al Ministero dei lavori pubblici–
Provveditorato Regionale alle OO.PP. per il Lazio, che li aveva assegnati in gestione all'Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale–I.S.E.S.
Richiama, in particolare, l'art. 1, comma 749, della l. n. 160/2019, che prevede una detrazione dell'imposta per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
Replica il Comune che le citate disposizioni non esimevano dall'obbligo della dichiarazione per poter beneficiare dell'agevolazione.
Eccepisce, ad ogni modo, che la ricorrente non aveva fornito alcuna prova della qualità di alloggi sociali degli immobili accertati, che dovrebbe comportare l'esenzione di cui all'art. 13 d.l. n. 201 del 2011, in combinato disposto con quanto stabilito nel d.m. 2 aprile 2008.
2. La complessa vicenda richiede alcune precisazioni.
E' indubbio che dal quadro normativo delineato dalla difesa del Comune emerga una divaricazione di disciplina in tema di IMU:
a) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616», (comma 749 dell'art. 1), è prevista una detrazione d'imposta dall'art. 13, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011; in particolare la detrazione di 200 euro dell'aliquota ordinaria, o di quella eventualmente ridotta deliberata dal Comune;
b) per gli immobili aventi le caratteristiche di alloggi sociali, ai sensi del d.m. infrastrutture 22 aprile 2008, è invece prevista la totale esenzione dall'art.13, comma 2, lett. b, del d.l. medesimo, come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013. Sono alloggi sociali le unità abitative destinate ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente, intese a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati,
i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato (art. 10, comma 3, d.
l. n. 47/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 80/2014).
Nondimeno, i due regimi agevolativi possono anche coesistere, dovendo essere accertata, in concreto e con riferimento ad ogni immobile, la sussistenza dei rispettivi presupposti applicativi (cfr. Sez. 5, ordinanza n. 27529 del 23/10/2024, Rv. 672729-01),
Di talché, ove non risultino provate le caratteristiche dell'alloggio sociale spetta comunque la prevista detrazione.
3. Alla stregua di tali notazioni può allora esaminarsi la fattispecie. Non prima, però, di dar conto della pregiudiziale eccezione di parte ricorrente in merito all'insussistenza del presupposto impositivo, posto che gli immobili in questione non sarebbero nella sua disponibilità in quanto affidati in gestione ad azienda o ente autonomo, nel caso di specie all'ISES, come dall'allegato verbale di consegna provvisoria del 27.2.1970.
L'eccezione è infondata,
Ed invero, dalle allegato verbale risulta che quattro fabbricati realizzati dall'ISES-Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, come ente appaltante, per le esigenze abitative dei lavoratori agricoli dipendenti, ultimati, ma non ancora collaudati, sono stati lasciati, nelle more, in gestione allo stesso Istituto in attesa che venissero acquisiti alla “consistenza patrimoniale” ed essere allibrati in Catasto con l'intestazione Demanio dello Stato- ramo Lavori Pubblici, come poi avvenuto, secondo deduzione di parte ricorrente, che sostiene il carattere meramente indiziario delle risultanze catastali.
Secondo indiscusso insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di IMU, “legittimato passivo dell'imposta è l'Ente possessore dell'immobile diverso dalla persona fisica locataria”.
D'altro canto, non v'è prova che gli immobili in consegna provvisoria di cui all'allegato verbale, in mancanza di dati identificativi e di qualsivoglia riscontro probatorio, siano proprio gli stessi di quelli oggetto di accertamento.
A ciò si aggiunga, come ulteriore elemento di incertezza e di approssimazione, che l'immobile indicato in ricorso alla particella n. 1753, tra quelli meritevoli di agevolazione, non figura tra quelli accertati.
4. Per quanto concerne, ora, l'oggetto dell'accertamento, è infondata la pretesa del ricorrente all'esenzione d'imposta in ragione della qualità di alloggi sociali dei detti immobili.
Nessuna prova, infatti, è stata fornita al riguardo, benché il relativo onere incombesse al ricorrente (cfr. Sez.
5Ordinanza n. 3824 del 14/02/2025, Rv. 673872-01).
Nondimeno, poiché si tratta pacificamente di immobili di edilizia sociale, “assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati”, tale connotazione comporta l'agevolazione della sola detrazione di imposta, di cui allo stesso art. 13, comma 10, citato (cfr, Cass. Sez. 5, ordinanza n. 3824 del
14/02/2025, Rv. 673872-01).
Contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto Comune il riconoscimento della detrazione non è subordinato alla presentazione di apposita dichiarazione.
Ed infatti, secondo indiscusso insegnamento della Suprema Corte «In tema di IMU, l'esenzione dell'imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (come definiti nel d.m. infrastrutture 22 aprile 2008), prevista dall'art.13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, nella formulazione modificata dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, non è subordinata all'onere di presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, poiché l'art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013, la prevede solo per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica» (cfr. Cass. Sez. 5, ordinanza n. 3822 del 14/02/2025, Rv. 674095-01).
Tale dichiarazione non risulta presentata, secondo incontestata deduzione di parte convenuta.
5. Per quanto precede il ricorso può essere parzialmente accolto nei limiti di cui in motivazione.
L'epilo decisorio e la complessità della materia inducono questo Giudice a dichiarare interamente compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2026. IL
PRESIDENTE EST. Paolo Antonio Bruno