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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BA ANDREA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 570/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Genova
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820250005275111000 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Piaccio all'Ill.ma Corte Tributaria Provinciale di Genova, contrariis rejectis annullare La cartella di pagamento n. 048 20250005275111000, per la somma di euro 2.377,47 emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. notificato all'esponente in data 05/03/2025 – ente creditore Agenzia delle Entrate
Con vittoria delle spese di lite
Si insta a che la presente controversia venga discussa in pubblica udienza, per via telematica.
Resistente/Appellato: CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova la reiezione del ricorso, la conferma totale delle cartelle di pagamento impugnate e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso RG 570/2025 ha impugnato la cartella di pagamento n. 048 20250005275111000, notificata il 05/03/2025, con cui Agenzia delle Entrate Riscossione richiede al contribuente il pagamento di € 2.377,47, a titolo di maggiore IRPEF per l'anno 2020. La pretesa nasce da un controllo formale del 06/03/2024, che ha contestato la detrazione di spese di amministrazione (ristrutturazione) per l'acquisto di un box pertinenziale, ritenendo che il contribuente abbia portato in detrazione un importo eccessivo. A sostegno del ricorso proponeva i seguenti motivi.
1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 e ss. L. 449/97 e successive modifiche. Il contribuente sostiene che la detrazione per spese di ristrutturazione (acquisto box pertinenziale) spetta a chi ha effettivamente sostenuto la spesa, indipendentemente dall'intestazione formale della fattura o dalla comunione dei beni. Nel caso specifico, la moglie risulta a carico del marito e non percepisce redditi, Ricorrente_1quindi la detrazione compete integralmente al sig. , che ha sostenuto la spesa. Ragioni a sostegno del motivo Detrazione spettante a chi sostiene la spesa: La normativa (art. 1 L. 449/97) prevede la detrazione del 50% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione, fino a un massimo di € 96.000 per unità immobiliare. La ditta venditrice ha attestato spese per € 84.230,18, quindi la detrazione spettante sarebbe di € 42.115,09, da ripartire in dieci anni. Interpretazione dell'Agenzia delle Entrate contestata: L'Agenzia ritiene che la detrazione spetti solo per la quota di proprietà (50%), essendo l'immobile in comunione dei beni con la moglie. Tuttavia, il ricorrente evidenzia che la moglie è a carico e non ha redditi, quindi non può beneficiare della detrazione. Precedenti favorevoli: La Corte Tributaria Provinciale di Genova, per gli anni d'imposta precedenti (2017 e 2018), ha già accolto il ricorso del contribuente, riconoscendo che la detrazione spetta a chi ha effettivamente sostenuto la spesa, anche se la fattura è cointestata e il pagamento avviene da conto cointestato, purché la moglie sia a carico e senza redditi.
Si costituiva l'amministrazione convenuta insistendo per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. L'Ufficio richiama la Circolare n. 7/E del 2017 e la successiva n. 7/E del 2018, che chiariscono che la detrazione per acquisto box pertinenziale spetta al familiare convivente che abbia effettivamente sostenuto la spesa, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa sostenuta da ciascun soggetto. Nel caso specifico, la fattura è cointestata al contribuente e alla coniuge, senza indicazione della percentuale di spesa sostenuta. Anche il bonifico è ordinato da entrambi. Quindi, secondo l'Ufficio, il Ricorrente_1sig. può detrarre solo la propria quota, non quella della moglie. L'Ufficio precisa che la circostanza che la moglie sia a carico del marito non rileva ai fini della detrazione per ristrutturazioni edilizie. Solo per alcune spese (sanitarie, mutuo, assicurazioni, istruzione, funebri, assistenza personale, attività sportive dei figli) la detrazione può essere trasferita al familiare a carico. Il bonus ristrutturazioni non rientra tra queste. L'Ufficio segnala che, per le annualità precedenti (2017 e 2018), pur essendo stata accolta la tesi del contribuente in primo grado, ha proposto appello, ritenendo la decisione non fondata. Inoltre, il CAF che ha compilato la dichiarazione ha riconosciuto l'errore e provveduto al pagamento delle sanzioni. Parte ricorrente depositava memorie integrative a sostegno della propria tesi All'udienza del 16.1.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Può richiamarsi integralmente l'indirizzo di questa stessa corte n. 719/2024 confermata in secondo grado, secondo cui “il marito in qualità di familiare convivente possa usufruire della detrazione in esame avendo di fatto sostenuto le spese, anche se il pagamento è stato effettuato a seguito di fattura cointestata e con addebito su un conto corrente cointestato trai i coniugi. Questo in considerazione del fatto che la moglie non percepisce alcun reddito, quindi il conto corrente è, ovviamente, alimentato soltanto dal marito, risultando, quindi, ininfluente che il marito non sia l'unico intestatario delle fatture. Ciò, in quanto non è rilevante chi sia l'intestatario formale delle fatture (peraltro nel caso di specie cointestate), ma chi abbia sostenuto la spesa. Spese al soccombente come per legge.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna l'amministrazione convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 500,00, oltre a spese generali e accessorie.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BA ANDREA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 570/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Genova
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820250005275111000 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Piaccio all'Ill.ma Corte Tributaria Provinciale di Genova, contrariis rejectis annullare La cartella di pagamento n. 048 20250005275111000, per la somma di euro 2.377,47 emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. notificato all'esponente in data 05/03/2025 – ente creditore Agenzia delle Entrate
Con vittoria delle spese di lite
Si insta a che la presente controversia venga discussa in pubblica udienza, per via telematica.
Resistente/Appellato: CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova la reiezione del ricorso, la conferma totale delle cartelle di pagamento impugnate e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso RG 570/2025 ha impugnato la cartella di pagamento n. 048 20250005275111000, notificata il 05/03/2025, con cui Agenzia delle Entrate Riscossione richiede al contribuente il pagamento di € 2.377,47, a titolo di maggiore IRPEF per l'anno 2020. La pretesa nasce da un controllo formale del 06/03/2024, che ha contestato la detrazione di spese di amministrazione (ristrutturazione) per l'acquisto di un box pertinenziale, ritenendo che il contribuente abbia portato in detrazione un importo eccessivo. A sostegno del ricorso proponeva i seguenti motivi.
1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 e ss. L. 449/97 e successive modifiche. Il contribuente sostiene che la detrazione per spese di ristrutturazione (acquisto box pertinenziale) spetta a chi ha effettivamente sostenuto la spesa, indipendentemente dall'intestazione formale della fattura o dalla comunione dei beni. Nel caso specifico, la moglie risulta a carico del marito e non percepisce redditi, Ricorrente_1quindi la detrazione compete integralmente al sig. , che ha sostenuto la spesa. Ragioni a sostegno del motivo Detrazione spettante a chi sostiene la spesa: La normativa (art. 1 L. 449/97) prevede la detrazione del 50% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione, fino a un massimo di € 96.000 per unità immobiliare. La ditta venditrice ha attestato spese per € 84.230,18, quindi la detrazione spettante sarebbe di € 42.115,09, da ripartire in dieci anni. Interpretazione dell'Agenzia delle Entrate contestata: L'Agenzia ritiene che la detrazione spetti solo per la quota di proprietà (50%), essendo l'immobile in comunione dei beni con la moglie. Tuttavia, il ricorrente evidenzia che la moglie è a carico e non ha redditi, quindi non può beneficiare della detrazione. Precedenti favorevoli: La Corte Tributaria Provinciale di Genova, per gli anni d'imposta precedenti (2017 e 2018), ha già accolto il ricorso del contribuente, riconoscendo che la detrazione spetta a chi ha effettivamente sostenuto la spesa, anche se la fattura è cointestata e il pagamento avviene da conto cointestato, purché la moglie sia a carico e senza redditi.
Si costituiva l'amministrazione convenuta insistendo per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. L'Ufficio richiama la Circolare n. 7/E del 2017 e la successiva n. 7/E del 2018, che chiariscono che la detrazione per acquisto box pertinenziale spetta al familiare convivente che abbia effettivamente sostenuto la spesa, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa sostenuta da ciascun soggetto. Nel caso specifico, la fattura è cointestata al contribuente e alla coniuge, senza indicazione della percentuale di spesa sostenuta. Anche il bonifico è ordinato da entrambi. Quindi, secondo l'Ufficio, il Ricorrente_1sig. può detrarre solo la propria quota, non quella della moglie. L'Ufficio precisa che la circostanza che la moglie sia a carico del marito non rileva ai fini della detrazione per ristrutturazioni edilizie. Solo per alcune spese (sanitarie, mutuo, assicurazioni, istruzione, funebri, assistenza personale, attività sportive dei figli) la detrazione può essere trasferita al familiare a carico. Il bonus ristrutturazioni non rientra tra queste. L'Ufficio segnala che, per le annualità precedenti (2017 e 2018), pur essendo stata accolta la tesi del contribuente in primo grado, ha proposto appello, ritenendo la decisione non fondata. Inoltre, il CAF che ha compilato la dichiarazione ha riconosciuto l'errore e provveduto al pagamento delle sanzioni. Parte ricorrente depositava memorie integrative a sostegno della propria tesi All'udienza del 16.1.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Può richiamarsi integralmente l'indirizzo di questa stessa corte n. 719/2024 confermata in secondo grado, secondo cui “il marito in qualità di familiare convivente possa usufruire della detrazione in esame avendo di fatto sostenuto le spese, anche se il pagamento è stato effettuato a seguito di fattura cointestata e con addebito su un conto corrente cointestato trai i coniugi. Questo in considerazione del fatto che la moglie non percepisce alcun reddito, quindi il conto corrente è, ovviamente, alimentato soltanto dal marito, risultando, quindi, ininfluente che il marito non sia l'unico intestatario delle fatture. Ciò, in quanto non è rilevante chi sia l'intestatario formale delle fatture (peraltro nel caso di specie cointestate), ma chi abbia sostenuto la spesa. Spese al soccombente come per legge.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna l'amministrazione convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 500,00, oltre a spese generali e accessorie.