Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01298/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02575/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2575 del 2025, proposto da
AR LO, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Cappello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 271 /2023 emesso dal Tribunale di Siracusa Sez. Lavoro, nel giudizio iscritto al n. 943 /2023 R.G. L.L., in data 04.05.2023, notificato unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo, in data 05.05 2023 e non essendo opposto nei termini di legge dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. in data 26.06.2023 e notificato al Ministero dell’Istruzione e del merito in data 04.07.2023 in forma esecutiva nelle modalità del novellato art. 475 c.p.c..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. ZI AR VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
1. Con ricorso notificato e depositato in data 2.12.2025 è stato rappresentato che con il decreto in epigrafe il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad attribuire alla medesima parte ricorrente la carta elettronica del docente per complessivi € 500,00, oltre interessi legali sulla somma gradatamente rivalutata dal dì del sorgere del diritto all’effettivo soddisfo.
Il decreto è stato notificato in forma esecutiva in data 25.7.2023 ed è quindi ormai passato in giudicato, in quanto non più impugnabile per decorrenza dei termini di impugnazione (come da decreto di esecutorietà del 26.6.2023).
1.1. Si è costituito in giudizio con atto di mero stile il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
1.2. Alla camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026, come da verbale, dopo la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La ricorrente lamenta che a oggi il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha provveduto ad eseguire il decreto in epigrafe, mentre avrebbe dovuto rilasciarle la carta docente, accreditando la somma di € 500,00.
Inoltre, osserva la deducente, è abbondantemente decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A..
Conseguentemente, ha chiesto a questo Tribunale, ai sensi ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d) cod. proc. amm., la nomina di un commissario ad acta al fine compiere tutti gli atti necessari per dare integrale esecuzione al decreto in epigrafe, nel termine che sarà fissato e, comunque, di adottare tutti gli altri provvedimenti ritenuti opportuni ai fini della richiesta esecuzione.
2. Il ricorso merita di essere accolto nei termini in appresso specificati.
2.1. Occorre premettere che il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014 n. 2894; sez. V, 8 settembre 2011 n. 5045 e 19 marzo 2007 n. 1301; sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318 e 31 maggio 2003 n. 7840; nonché Cass., sez. III, 13 febbraio 2002 n. 2083; sez. I, 13 giugno 2000 n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza.
Condizione essenziale perché il ricorso possa essere proposto anche per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015 n. 1609 e sez. IV, 3 aprile 2006, n 1713).
2.2. Risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
2.3. In ordine al disposto dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e ss. mm. ed ii., è stata documentata l’avvenuta notificazione al Ministero resistente (all’indirizzo proprio) della detta decisione di cui si chiede l’esecuzione.
2.4. Nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato perdurante inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito - che non ha specificamente contestato il titolo eseguendo e l’idoneità dello stesso all’esecuzione, né ha comprovato l’avvenuto pagamento, in applicazione del principio secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. - sussiste in capo alla parte resistente l’obbligo giuridico di dare esecuzione al decreto in epigrafe.
Deve essere conseguentemente ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.
2.5. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di novanta giorni, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., alla nomina di un commissario ad acta, individuandolo nel direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, che darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di novanta giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro” (cfr., ex plurimis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 dicembre 2024, n. 1706; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 25 settembre 2024, n. 2621; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi in motivazione e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, entro il termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza – al titolo in epigrafe nei termini sopra specificati;
- per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, il direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda in via sostitutiva nei termini sopra specificati.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida forfetariamente in complessivi Euro 300,00, oltre accessori di legge e rimborso del c.u., ove versato, da distrarsi a favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI AR VA, Presidente, Estensore
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Agata Gabriella Caudullo, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ZI AR VA |
IL SEGRETARIO