Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 05/05/2026, n. 8220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8220 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08220/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04020/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4020 del 2023, proposto da Kaltek S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alvise Arvalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Passaggio Gaudenzio, 7;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale, non costituito in giudizio;
nei confronti
M.G. Lorenzatto S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della Determinazione del Direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia n. 10 del 12/12/2022, avente ad oggetto: “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”;
della Determinazione del Direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia n. 1 del 08/02/2023, avente ad oggetto: “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. - Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto”;
di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto e in particolare, per quanto occorrer possa, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022, finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico; del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022 di adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; della Circolare del Ministero della Salute 29.07.2019, prot. 22413, dell'Accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR, dell'Intesa Stato-Regioni in data 28.9.2022 e di tutti gli eventuali atti adottandi e adottati a sensi dell'art. 18 del D.L. 9.8.2022 n. 115, convertito in L. 21.9.2022, n. 142, che ha introdotto il comma 9 bis nell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la nota del 20 marzo 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 la dott.ssa DA SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
Rilevato che parte ricorrente ha depositato, in data 20 marzo 2026, dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione.
Ritenuto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 84 comma 4 c.p.a., in relazione al sopravvenuto difetto d’interesse dichiarato, il ricorso è improcedibile.
Ritenuto, quanto alla pronuncia sulle spese, che le stesse debbano essere integralmente compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN OM, Presidente
DA SC, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| DA SC | AN OM |
IL SEGRETARIO