Art. 8.
Alla legge 18 marzo 1958, n. 325 , e' aggiunto il seguente articolo 14-bis:
"Le pene stabilite dagli articoli 11, 12, 13, e 14 sono triplicate se la violazione si riferisce a quantitativi di prodotti superiori a 100 quintali, sono ridotte ad un terzo se la violazione riguarda quantitativi di prodotti inferiori ad un quintale".
Alla legge 18 marzo 1958, n. 325 , e' aggiunto il seguente articolo 14-bis:
"Le pene stabilite dagli articoli 11, 12, 13, e 14 sono triplicate se la violazione si riferisce a quantitativi di prodotti superiori a 100 quintali, sono ridotte ad un terzo se la violazione riguarda quantitativi di prodotti inferiori ad un quintale".