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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/12/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sezione Controversie Lavoro e Previdenza
In persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Pia De Benedictis, all'udienza del
10.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1954 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021
vertente
TRA
, elett.dom.to in Roma alla Via Fosso di Dragoncello n. 116 Parte_1
presso lo studio dell'Avvocato Claudio PODAGROSI da cui è rapp.to e difeso giusta procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to H. Bonura giusta procura in calce alla memoria di costituzione ed elett.te dom.ta in Civitavecchia V.le G. Baccelli, 14 presso lo studio dell'Avv. M.L. Mattana
RESISTENTE
, in persona del Presidente e legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, elett. te dom.ta in San Marzano sul Sarno alla Via Vittorio Veneto, 19,
presso lo studio del Prof. Avv. Margherita Oliva da cui è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.12.2021 l'istante proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09720200084359073000 notificata nel mese di novembre 2021
da relativa a contributi dovuti alla Controparte_2 [...]
per l'anno 2017, di importo complessivo pari ad Parte_2
euro 7.769,55.
A sostegno del ricorso l'istante ha dedotto:
- di aver svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze del Consorzio di Bonifica
RE e Agro MA dal 01/11/1998 al 10/05/2021, come da certificazione resa dal datore di lavoro e come risulta dall'estratto contributivo dell'INPS del 24/03/2020;
- di essersi dovuto iscrivere presso l'Albo dei Geometri, nell'ambito della propria attività
di lavoro dipendente di Ente Pubblico, al fine di esercitare le funzioni di Geometra;
- che, di conseguenza, è stato automaticamente iscritto alla come CP_1
confermato dalla pec ricevuta in data 20/5/2021 (doc. 3) con la quale richiamando l'art. 5
dello Statuto della si specificava che: “sono obbligatoriamente iscritti alla cassa i CP_1
geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche
senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione”;
- che tale iscrizione sarebbe avvenuta in violazione del dettato normativo dell'art. 22
comma I L. 773/1982 il quale prevede che “l'iscrizione alla è obbligatoria per gli CP_1
iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria”;
- che la Suprema Corte con sentenza 5375/2019 è finalmente intervenuta sul contrasto tra la previsione normativa e quella statutaria, stabilendo l'illegittimità tout court della previsione statutaria della disposizione regolamentare della per CP_1
contrasto con la superiore L. 773/1982.
Ritenendo pertanto illegittima la pretesa contributiva avanzata dalla il ricorrente CP_1
promuoveva il presente giudizio. La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese, CP_1
ribadendo come il ricorrente fosse tenuto ad adempiere ai doveri di solidarietà
endocategoriale, sub specie di contribuzione minima, nella qualità di iscritto all'albo dei geometri, in linea con i principi sanciti dalla Suprema Corte (Cass. 19.02.2021, n. 4568).
si è costituita in giudizio eccependo il difetto di Controparte_2
legittimazione passiva in merito alle contestazioni inerenti la fase anteriore alla trasmissione del ruolo.
All'odierna udienza, acquisiti i documenti prodotti e concesso termine per il deposito di note di udienza, il giudice ha deciso depositando telematicamente contestuale motivazione.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
A decorrere dal 1.01.2003 sono obbligatoriamente iscritti alla Cipag i geometri che esercitano - anche senza carattere di continuità ed esclusività - la libera professione, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, con i conseguenti obblighi contributivi. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità stabilite con delibera consiliare n. 2/2003 e successive modificazioni. Per evitare tali obblighi contributivi è necessario certificare,
con le modalità previste dall'ordinamento dell'Ente, il non esercizio della professione in qualunque forma, così da assumere lo status di iscritto al solo albo.
Ebbene, il ricorrente contesta la legittimità della pretesa impositiva, assumendo che nulla sarebbe dovuto alla di previdenza per l'anno 2017 in quanto già iscritto, in quel CP_1
periodo, ad altra forma di previdenza obbligatoria presso la quale avrebbe versato i propri contributi, in conformità al dettato dell'art. 22 comma I L. 773/1982 il quale prevede che
“l'iscrizione alla è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che CP_1
esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di
previdenza obbligatoria”.
Assume altresì il ricorrente che con sentenza 5375/2019 la Suprema Corte è finalmente intervenuta sul contrasto tra la previsione normativa e quella statutaria, stabilendo l'illegittimità dell'art. 3, comma 1, del regolamento della geometri Parte_2 CP_3
professionisti, in vigore dal 1° gennaio 2003, nella parte in cui, derogando all'art. 22, comma 2, della l. n. 773 del 1982, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione dei geometri iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione.
Ebbene sul punto è intervenuta nuovamente la Suprema Corte la quale dapprima con sentenza Sez. L - , Sentenza n. 4568 del 19/02/2021 e poi con sentenza Sez. L n. 1410/2022
ha ritenuto superata la valutazione in termini di illegittimità della previsione regolamentare contenuta nell'art. 3, comma 1, del Regolamento in vigore dal 10 gennaio
2003, (nella parte in cui prevede l'iscrizione alla anche di coloro che esercitano la CP_1
libera professione senza continuità ed esclusività sulla base della sola iscrizione all'albo),
affermata da Cass. n. 5375 del 2019, ribadendo il seguente principio : “In tema di casse
previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Parte_3
e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua
[...]
del regolamento della predetta l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la CP_1
natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il
predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui
alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario
di lungo termine degli enti”.
E ancora sul punto la Suprema Corte così si è espressa: “In tema di Parte_3
ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione
[...]
minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la
natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo
peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere
degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria. Dall'obbligo di iscrizione alla - CP_1
previsto dallo Statuto della stessa con disposizione ritenuta da questa Corte del tutto legittima -
deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni
per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti
all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva, con obbligo contributivo generale, può incidere
sugli obblighi contributivi alla invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla CP_1 CP_1
potendo in tal modo la svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte e ai redditi CP_1
prodotti. Le dette condizioni, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione recante
dichiarazione del geometra di non esercitare attività professionale senza vincolo di
subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA. L'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in
presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal CCNL, sempre che l'attività -
svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro - rientri nelle mansioni proprie del ruolo
contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività
tecnico professionale riconducibile a quella di geometra”.( Cass. Civ., Sez. Lav., 06.06.2023, n.
15840)
La Corte ha, quindi, evidenziato che in tema di Parte_3
ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è
condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito,
dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé
ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.
In realtà il nuovo sistema adottato dall'ente di previdenza pone a carico del professionista iscritto all'Albo l'onere di provare di non svolgere attività libero-
professionale, neppure occasionalmente, mediante apposita autocertificazione, secondo le modalità stabilite nella delibera n. 2/2003 (in conformità al “mandato” conferito dall'art. 5 dello Statuto), come modificata dalla delibera n. 123/2009, approvata con d.m.
14.7.2009.
Inoltre, nell'ordinamento della CIPAG la mera condizione di subordinazione non è di per sé sufficiente ai fini dell'esenzione contributiva, essendo al contrario necessario un quid pluris per “neutralizzare” la presunzione iscrittiva ex art. 5 dello Statuto, ossia la rituale e tempestiva “prova contraria” che l'eventuale esercizio dell'attività
professionale in regime di lavoro dipendente avvenga: 1) nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro;
2) con inquadramento nel relativo ruolo professionale previsto dal
CCNL.
Sostanzialmente non sussiste l'obbligo d'iscrizione alla esclusivamente laddove il CP_1
professionista sia stato, formalmente e specificamente, assunto come geometra ed il
CCNL di riferimento preveda un ruolo professionale (ex art. 15 l. n. 70/75), che contempli l'inquadramento di dipendenti iscritti in albi, nel rispetto delle norme che regolano il relativo Ordine professionale. Parte resistente ha dedotto che nella specie tali condizioni difettano entrambe, tenuto conto che il sig. non è effettivamente inquadrato in un ruolo professionale Parte_1
previsto dal CCNL, perché: a) possiede un inquadramento impiegatizio;
b) il CCNL
applicato dall'azienda non prevede, comunque, l'istituzione di un ruolo professionale.
Circostanze non contestate dal ricorrente il quale, nel caso di specie, si è limitato a produrre in giudizio esclusivamente la dichiarazione con la quale il
[...]
ha attestato che il è stato assunto alle dipendenze del Controparte_4 Parte_1
Consorzio in data 01.11.1998 ed ha cessato l'attività lavorativa in data 10.5.2021 per dimissioni volontarie.
Da tutto quanto anzidetto discende, quindi, la correttezza dell'iscrizione del ricorrente alla Cassa previdenziale di settore e, conseguentemente, sussiste il suo obbligo contributivo come richiesto con la cartella di pagamento n. 09720200084359073000
avente ad oggetto i contributi per l'anno 2017 ed i relativi interessi.
Stante il contrasto giurisprudenziale sulla materia, ricorrono giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'opposizione;
2) compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Civitavecchia, il 10 dicembre 2025
Il Giudice
Maria Pia De Benedictis