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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/06/2025, n. 5104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5104 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 27532/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 27/07/2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
17/06/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 18/06/2025 promossa
DA
c.f. nato Parte_1 C.F._1
in EGITTO il 21/06/1987, rappresentato e difeso dall' avv. COPPO CHANTAL MARIA con studio in VIA LEOPARDI N. 19 20100 MILANO presso la quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato come da delibera dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano nr. 2023/7298 del 19/12/2023.
PARTE ATTRICE
CONTRO
c.f. , nata in [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Milano, v.le Jenner, 46, ora irreperibile
PARTE CONVENUTA CONTUMANCE
pagina 1 di 4 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 02/09/2024.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per il ricorrente
- pronunciare la separazione dei coniugi e e decorsi i termini di legge, trattenendo Pt_1 CP_1
avanti a sé la presente causa,
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i e CP_1 Pt_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio civile in MILANO il 19/01/2012 iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di MILANO nell'anno 2012, n. 54, r. 1, p. 1, dal matrimonio non sono nati figli, con ricorso depositato in data 27/07/2024 il ricorrente chiedeva la separazione dei coniugi e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio, senza ulteriori condizioni, allegava che con il tempo l'unione coniugale era venuta meno tanto che da anni i coniugi si erano divisi e il non aveva più notizie della moglie, Pt_1
all'udienza per la comparizione personale delle parti, fissata con decreto del 17.2.2025 -dopo una serie di decreti di rimessione in termini su istanza del ricorrente per effettuare valida notifica-, tenutasi in data 17/06/2025, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 143, co. 1 c.p.c., in data 28/02/2025, veniva dichiarata la contumacia della parte convenuta non costituitasi, non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione vista la mancata comparizione della convenuta e veniva sentita liberamente la parte ricorrente che dichiarava che la moglie era uscita pagina 2 di 4 di casa da tre o quattro anni e di non sapere dove fosse andata. Dichiarava inoltre di aver provato a cercarla al telefono ma di averlo sempre trovato spento, il Presidente relatore non assumeva provvedimenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico e, ritenendo la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni ordinava la discussione orale della causa. Il difensore insisteva per l'accoglimento delle conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ed era discussa e decisa nella camera di consiglio del 18/06/2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale delle parti.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La risalenza della separazione di fatto, la mancata conoscenza della attuale residenza della moglie che non ha inteso fornire detta informazione al marito, il tenore delle allegazioni del ricorrente che danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità
“ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
La causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso del giudizio, visto che è stata svolta anche la domanda di scioglimento dl matrimonio ed a ciò si procede con separata ordinanza.
Le spese di lite
Spese al definitivo.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
e che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio civile in MILANO il 19/01/2012, iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di MILANO nell'anno 2012, n. 54, r. 1, p. 1,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del giudizio,
4. Spese al definitivo.
Milano 18/06/2025
Il Presidente dott. Anna Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 27/07/2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
17/06/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 18/06/2025 promossa
DA
c.f. nato Parte_1 C.F._1
in EGITTO il 21/06/1987, rappresentato e difeso dall' avv. COPPO CHANTAL MARIA con studio in VIA LEOPARDI N. 19 20100 MILANO presso la quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato come da delibera dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano nr. 2023/7298 del 19/12/2023.
PARTE ATTRICE
CONTRO
c.f. , nata in [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Milano, v.le Jenner, 46, ora irreperibile
PARTE CONVENUTA CONTUMANCE
pagina 1 di 4 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 02/09/2024.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per il ricorrente
- pronunciare la separazione dei coniugi e e decorsi i termini di legge, trattenendo Pt_1 CP_1
avanti a sé la presente causa,
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i e CP_1 Pt_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio civile in MILANO il 19/01/2012 iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di MILANO nell'anno 2012, n. 54, r. 1, p. 1, dal matrimonio non sono nati figli, con ricorso depositato in data 27/07/2024 il ricorrente chiedeva la separazione dei coniugi e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio, senza ulteriori condizioni, allegava che con il tempo l'unione coniugale era venuta meno tanto che da anni i coniugi si erano divisi e il non aveva più notizie della moglie, Pt_1
all'udienza per la comparizione personale delle parti, fissata con decreto del 17.2.2025 -dopo una serie di decreti di rimessione in termini su istanza del ricorrente per effettuare valida notifica-, tenutasi in data 17/06/2025, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 143, co. 1 c.p.c., in data 28/02/2025, veniva dichiarata la contumacia della parte convenuta non costituitasi, non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione vista la mancata comparizione della convenuta e veniva sentita liberamente la parte ricorrente che dichiarava che la moglie era uscita pagina 2 di 4 di casa da tre o quattro anni e di non sapere dove fosse andata. Dichiarava inoltre di aver provato a cercarla al telefono ma di averlo sempre trovato spento, il Presidente relatore non assumeva provvedimenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico e, ritenendo la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni ordinava la discussione orale della causa. Il difensore insisteva per l'accoglimento delle conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ed era discussa e decisa nella camera di consiglio del 18/06/2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale delle parti.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La risalenza della separazione di fatto, la mancata conoscenza della attuale residenza della moglie che non ha inteso fornire detta informazione al marito, il tenore delle allegazioni del ricorrente che danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità
“ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
La causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso del giudizio, visto che è stata svolta anche la domanda di scioglimento dl matrimonio ed a ciò si procede con separata ordinanza.
Le spese di lite
Spese al definitivo.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
e che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio civile in MILANO il 19/01/2012, iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di MILANO nell'anno 2012, n. 54, r. 1, p. 1,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del giudizio,
4. Spese al definitivo.
Milano 18/06/2025
Il Presidente dott. Anna Cattaneo
pagina 4 di 4