Art. 1.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere anticipazioni al Ministero degli affari esteri fino all'ammontare di lire tre miliardi, per l'acquisto o la costruzione di stabili da destinare a sedi di Rappresentanze diplomatiche e consolari, ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 6 luglio 1966, n. 776 .
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere anticipazioni al Ministero degli affari esteri fino all'ammontare di lire tre miliardi, per l'acquisto o la costruzione di stabili da destinare a sedi di Rappresentanze diplomatiche e consolari, ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 6 luglio 1966, n. 776 .