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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 269/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: SEGRETO GIUSEPPE, Presidente
GE IGNAZIO, Relatore
NOTO ANTONINO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 135/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Società 13 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore _1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Angelo Muxaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 482 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: comunica l'estinzione del giudizio.
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società 1 srl ha impugnato l'Avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2022 n.
482 del 16.02.2024, notificato a mezzo posta il 25.11.2024 dal Comune di Sant'Angelo Muxaro (cfr. provvedimento impugnato in atti).
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento e della relativa pretesa, ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Il Comune non si è costituito.
La Società, successiva memoria, ha dedotto che " A seguito di ricorso e di contatti con il Comune resistente, si è pervenuti all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, con il provvedimento che si allega...." (cfr. memoria e documentazione allegata).
-preso impegno con il Comune non costituito - che avrebbero provveduto Ha inoltre dedotto di aver al deposito del provvedimento in autotutela e chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite..." (cfr. memoria in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione di quanto precede e della documentazione versata in atti va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art.4 decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546.
Vanno compensate le spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Agrigento, 26 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
ZI GE GI SE
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: SEGRETO GIUSEPPE, Presidente
GE IGNAZIO, Relatore
NOTO ANTONINO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 135/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Società 13 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore _1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Angelo Muxaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 482 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: comunica l'estinzione del giudizio.
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società 1 srl ha impugnato l'Avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2022 n.
482 del 16.02.2024, notificato a mezzo posta il 25.11.2024 dal Comune di Sant'Angelo Muxaro (cfr. provvedimento impugnato in atti).
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento e della relativa pretesa, ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Il Comune non si è costituito.
La Società, successiva memoria, ha dedotto che " A seguito di ricorso e di contatti con il Comune resistente, si è pervenuti all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, con il provvedimento che si allega...." (cfr. memoria e documentazione allegata).
-preso impegno con il Comune non costituito - che avrebbero provveduto Ha inoltre dedotto di aver al deposito del provvedimento in autotutela e chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite..." (cfr. memoria in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione di quanto precede e della documentazione versata in atti va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art.4 decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546.
Vanno compensate le spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Agrigento, 26 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
ZI GE GI SE