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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Gorizia, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GORIZIA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RIZZO ALBERTO, Presidente e Relatore
DE BORTOLI MASSIMO, Giudice
LEANZA PIERO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 66/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Gorizia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI503UC00868 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI503UC00868 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI503UC00868 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'associazione Ricorrente_1'" con sede in Indirizzo_1
, nella persona del legale rappresentante pro tempore signor Nominativo_1, rappresentata e assistita dal dottor Difensore_2 e dal dottor Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento numero TI503UCCI00868/2024, con cui l'Agenzia delle Entrate di Gorizia, rilevato che ai sensi dell'articolo 30 comma
1 del D.L. n. 185/2008 l'omessa presentazione del modello EAS per il periodo di imposta 2018 aveva determinato l'impossibilità per l'associazione di fruire dei benefici previsti dall'articolo 148 3 comma TUIR, ha assoggettato a tassazione tutte le entrate dell'associazione.
Infatti, a seguito del controllo l'Amministrazione finanziaria disconosceva la qualifica di ente non commerciale, assoggettando l'associazione alla disciplina ordinaria prevista per l'esercizio di impresa commerciale.
La ricorrente, premesso di aver svolto attività senza fine di lucro e di aver percepito entrate unicamente dai versamenti degli associati al titolo di quota associative, ha spiegato che l'attività dell'ente consiste esclusivamente nell'organizzare il mercatino dell'usato di Indirizzo_2 che si svolge tradizionalmente ogni terza domenica del mese.
Tale attività ha formato oggetto di un incarico conferito dall'amministrazione comunale di Comune_1 nell'anno 1989. Dall'anno 2016 tale attività viene svolta dalla predetta associazione a seguito di affidamento conferito dall'amministrazione comunale all'esito di un bando pubblico.
Ricorrente_1 ha eccepito l'illegittimità dell'avviso di accertamento, per i seguenti motivi:
In via principale:
Þ la natura di violazione meramente formale dell'omessa presentazione del modello EAS, con conseguente illegittimità dell'assoggettamento a tassazione delle entrate dell'Ente;
Þ l'infondatezza del disconoscimento della qualifica di ente non commerciale dell'Associazione per errata applicazione dell'art. 149, nonché per violazione dell'art. 143 T.U.I.R..
In via subordinata:
Þ la rideterminazione del reddito accertato quale reddito diverso derivante da attività commerciale non esercitata abitualmente ex art. 67 del T.U.I.R.;
Þ l'applicazione del regime fiscale agevolato di cui alla Legge n. 398/1991;
Þ la rideterminazione delle maggiori imposte accertate, in quanto erroneamente calcolate dall'Ufficio;
Þ la disapplicazione delle sanzioni amministrative per mancanza dell'elemento soggettivo.
A sostegno delle varie argomentazioni difensive illustrate nel ricorso e ribadite in due ulteriori memorie, è stata citata giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno dei propri assunti, con richiesta l'annullamento dell'atto impugnato e vittoria di spese.
L'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio, deducendo l'infondatezza del ricorso contestando tutte le avverse prospettazioni, chiedendo pertanto il rigetto della pretesa con rifusione delle spese di lite. Alla prima udienza la Corte ha formulato una proposta conciliativa che le parti non hanno ritenuto di assecondare.
All'udienza del 16 Febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione e, all'esito della camera di consiglio, decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, giusta la molteplicità degli argomenti addotti procederà alla disamina punto per punto, potendo sin da ora asserire che il ricorso è parzialmente fondato e deve accolto solo nei limiti di ragione.
Premesso che in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione, nel caso di specie l'onere probatorio relativamente alla questione principale, e cioè la natura non commerciale dell'attività svolta dalla Associazione con conseguente applicazione del relativo regime fiscale, non solo non è stato soddisfatto ma sussistono riscontri oggettivi che sorreggono l'assunto di parte pubblica.
a) La natura di violazione meramente formale dell'omessa presentazione del modello EAS, con conseguente illegittimità dell'assoggettamento a tassazione delle entrate dell'Ente.
L'impugnato avviso di accertamento si fonda sul disconoscimento della qualifica di ente non commerciale dell'associazione, in base a molteplici elementi probatori, tra cui l'omessa presentazione del Modello EAS, il cui onere di presentazione è disposto dall'art. 30 del D.L. n. 185/2008.
Tale disposizione impone la presentazione del modello EAS agli enti che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, intendano avvalersi delle disposizioni agevolative di cui all'articolo
148 del TUIR, disposizone che prevede l'esclusione dall'ambito della commercialità dell'attività svolta dagli enti associativi nei confronti dei propri associati o partecipanti, purché sia attuata in conformità alle finalità istituzionali e in assenza di una specifica corrispettività.
Tuttavia, secondo l'interpretazione giurisprudenziale più recente, la trasmissione del modello costituisce un mero adempimento formale, la cui violazione – quale mero elemento indiziario – non comporta la perdita automatica delle agevolazioni fiscali, se i requisiti sostanziali sono soddisfatti.
Peraltro, lo stesso art. 30 del D.L. n. 185/2008 non prevede l'applicazione di alcuna sanzione in caso di omissione, ammettendo altresì la sanatoria tardiva.
Per tali ragioni, la mancata presentazione da parte dell'ente del modello EAS non è di per sé ostativa all'applicazione del regime agevolativo previsto dall'art. 148 TUIR per gli enti di tipo associativo, a condizione, però, che siano soddisfatti i presupposti essenziali.
L'omessa trasmissione costituisce, dunque, un fatto idoneo a legittimare la verifica dell'Amministrazione finanziaria, nonché un elemento indiziario da valutare ai fini della decadenza dell'ente dal regime agevolativo.
Il principio di diritto enunciato trova riscontro nella più recente giurisprudenza di legittimità che, in quanto pienamente condiviso dalla Corte, deve trovare applicazione anche nella specie.
“In tema di riconoscimento del regime agevolato ai circoli privati (tra cui le associazioni sportive dilettantistiche), l'onere di trasmissione all'Agenzia del modello EAS, introdotto dall'art. 30, comma 1, del d. l. n. 185 del 2008, è entrato in vigore con la predisposizione di detto modello con provvedimento direttoriale del 2 settembre 2009, e, pertanto, per gli anni di imposta precedenti nessun effetto consegue alla mancata trasmissione del modello, mentre, per gli anni successivi, l'omessa trasmissione costituisce fatto idoneo a legittimare la verifica dell'Amministrazione finanziaria nonché elemento indiziario valutabile ai fini della decadenza dell'ente dai benefici, dovendosi in ogni caso privilegiare l'aspetto sostanziale del possesso dei requisiti qualificanti secondo la legge rispetto al mero dato formale”. Così Cass. n. 20027 del 18/07/2025.
Tuttavia, per quanto si dirà nel prosieguo, la verifica svolta dall'Amministrazione finanziaria ha consentito di apprezzare plurimi elementi di fatto a confutazione della prospettazione di parte ricorrente[1].
b) L'infondatezza del disconoscimento della qualifica di ente non commerciale dell'Associazione per errata applicazione dell'art. 149, nonché per violazione dell'art. 143 T.U.I.R.
Infatti, superato il piano formale, quanto alla sussistenza dei requisiti sostanziali per l'applicazione del regime agevolativo previsto dagli artt. 143, 148, 149 TUIR, questa Corte ritiene che l'attività in concreto esercitata dalla ricorrente abbia natura commerciale.
E' stato accertato, e le circostanze possono dirsi pacifiche, che:
Þ il Bilancio consuntivo 2018 evidenziava un disavanzo pari ad € 2.060,69;
Þ dal controllo effettuato sulle ricevute mensili emesse dall'associazione ed aventi per oggetto “Mercatino dell'usato di Indirizzo_1, l'Ufficio ha riscontrato che il totale degli incassi, per il periodo d'imposta 2018, è stato pari ad €. 66.350,00, mentre l'importo indicato nelle Entrate del bilancio consuntivo alla voce “Contributo espositori Mercatino dell'usato” riportava l'importava la somma di € 46.651,00, dal momento che era stato appurata una decurtazione di una quota pari al 30% dall'importo dei singoli incassi mensili (l'importo di € 46.651,00, indicato in bilancio, equivale alla differenza tra gli incassi ottenuti per la gestione del mercatino dell'usato e l'importo distribuito ai collaboratori impegnati nella gestione ante e post evento, come confermato peraltro dal rappresentante legale, sig. Nominativo_1).
Anche rispetto al criterio di valutazione dell'attività svolta dall'Associazione, il canone ermeneutico è fornito dalla giurisprudenza di legittimità.
“In tema di agevolazioni fiscali, ai fini della qualifica di ente non commerciale rileva l'esercizio, in via prevalente, di attività rese in conformità ai fini statutari non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 2195 c.c., svolte in mancanza di specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, con la conseguenza che va disconosciuto il regime di favore previsto dall'art. 143 (già 108) del d.P.R. n. 917 del 1986, per carenza di detti requisiti di "decommercializzazione", in caso di distribuzione degli utili, omessa compilazione del libro dei soci e mancata partecipazione degli associati alla vita dell'ente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto natura commerciale alla A.P.I.C.I. - Associazione Provinciale Invalidi Civili e Cittadini Anziani, poiché esercitava, in via prevalente e con modalità commerciali, l'attività di progettazione e ricerca di finanziamenti presso enti pubblici, mentre era del tutto assente l'aspetto associativo, non essendo noti i nominativi ed il numero dei soci). Così Cass. n. 25401 del 23/09/2024.
Ricorrono nella specie diversi gli indicatori che depongono per la natura commerciale dell'attività svolta:
Þ la non occasionalità della attività. Infatti, il mercatino veniva organizzato ogni terza domenica del mese all'interno del Comune di Comune_1 di Isonzo e dunque può senz'altro dirsi che l'attività ha assunto carattere di stabilità e regolarità, con uno sviluppo significativo nel tempo.
Þ La proiezione verso il mercato dell'attività, che ha coinvolto solo in minima parte i soci (peraltro quelli impiegati nella attività non compiutamente identificati).
Þ L'entità dei ricavi corrisposti dagli espositori, pari ad una media che va dai 5.000 ai 6.000 euro per ogni giornata di mercatino, oltre all'esistenza di un avanzo di gestione conseguito nell'anno 2018 (non rilevato nel rendiconto redatto dall'Associazione in quanto i ricavi sono stati indicati al netto dei rimborsi spesa ai partecipanti).
Þ L'organizzazione, seppure modesta, funzionale alla gestione dell'attività, estrinsecatasi attraverso i rapporti con il Comune per il rilascio delle autorizzazioni, il pagamento degli oneri, i rapporti con i singoli espositori che versavano il dovuto in misura proporzionale alla superficie utilizzata, la verifica delle condizioni per la partecipazione all'evento degli aderenti, ecc. D'altronde, che la gestione del Mercatino dell'usato comportasse oneri organizzativi è asseverato anche dal Comune di Comune_1 che tra le disposizioni contenute nell'Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione del mercatino dell'usato da svolgersi nel triennio 2016-2018, dopo avere previsto all'art. 3 che l'organizzazione del mercatino è assegnata all'affidatario, al successivo l'art. 7 indica diverse incombenze di tipo organizzativo sempre a suo carico.
Þ In ordine alla partecipazione dei soci alla vita associativa, nulla è stato documentato.
Tali indicatori sono incoerenti con quanto stabilito dall'art. 148, c. 8 TUIR, a proposito dei presupposti per l'applicazione del regime agevolato previsto per gli enti di tipo associativo.
Ad abundantiam, oltre a tali indicatori bisogna tener conto del disposto di cui all'art. 55 TUIR che, nel definire il reddito d'impresa, richiama la nozione civilistica d'impresa.
Il carattere commerciale di impresa si ricava verificando lo svolgimento di attività espressamente elencate all'art. 2195 c.c. nonché verificando la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2082 c.c. quali la professionalità, sistematicità e abitualità.
Infatti, la nozione tributaristica di impresa commerciale non coincide con quella civilistica, giacché l'art. 55 del TUIR intende come tale l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall'art. 2195 c.c., pur se non organizzate in forma di impresa, e prescinde, quindi, dal requisito organizzativo che, invece, rappresenta elemento qualificante e imprescindibile per la configurabilità dell'impresa commerciale agli effetti civilistici, esigendo soltanto che l'attività svolta sia caratterizzata dalla professionalità abituale (cfr. Cass. n. 27211/2006, Cass. n. 15021/2020, Cass. n. 20065/2022).
In relazione al carattere della professionalità abituale, l'attività dell'associazione ricorrente riguarda esclusivamente l'organizzazione del mercatino dell'usato di Indirizzo_1” che si tiene una volta al mese.
Ciò sicuramente risponde al fine istituzionale dell'ente ma determina anche lo svolgimento di attività
“abituale”, in quanto caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti.
Secondo l'interpretazione della Cassazione per affermare la natura commerciale “è necessario che la relativa attività sia svolta con caratteri di stabilità e regolarità e si protragga per un apprezzabile periodo di tempo, pur se non necessariamente con rigorosa continuità; con la precisazione che l'abitualità deve essere definita con riguardo alla sua stabilità nel periodo d'imposta preso in considerazione” (cfr. Cass. n. 13893/2024, n. 36992/2022, Cass. n. 36502/2022, Cass. n. 20065/2022, Cass. n. 32590/2019).
Nel caso di specie è, pertanto, indubbio che si sia trattato di attività svolta con regolarità e protratta nel tempo, tanto da essere realizzata con costante ripetitività.
È, dunque, da rigettare l'interpretazione fornita dalla ricorrente secondo cui l'ente non ha esercitato nessuna attività commerciale, essendo priva di qualsiasi organizzazione e svolgendo comunque l'attività in questione in via occasionale.
c) La rideterminazione del reddito accertato quale reddito diverso derivante da attività commerciale non esercitata abitualmente ex art. 67 del T.U.I.R.
Non sussistono, neppure, i presupposti per la rideterminazione del reddito ex art. 67 TUIR quanto l'attività svolta dall'ente ha il carattere di attività commerciale, esercitata abitualmente.
La conditio sine qua non perché l'utile derivante da un'attività di vendita nei mercati (o simili) sia considerata fiscalmente come un "reddito diverso" è che la stessa non sia abituale, cioè sporadica e occasionale.
Nel caso di specie, come sopra rappresentato, l'attività era svolta una volta al mese per tutto l'anno.
Si è trattato quindi di attività spalmata nel corso di tale periodo, in modo regolare, prevedibile ed organizzata, cui è conseguito un ricavo significativo.
d) L'applicazione del regime fiscale agevolato di cui alla Legge n. 398/1991.
Ritiene, invece, la Corte che sia possibile applicare nella specie il regime agevolato di cui alla l. 398/1991, come avvenuto in precedenza.
Quanto, infatti, al profilo della distribuzione degli utili, secondo l'interpretazione della ricorrente, il ristoro del
30% delle somme pagate dai partecipanti al mercatino dell'usato a favore dei componenti del direttivo e delle altre persone che partecipavano attivamente all'organizzazione e gestione dell'evento non costituisce una forma di distribuzione di utili. Di contro, secondo le argomentazioni dell'amministrazione finanziaria, tale forma di rimborso non rispetta la previsione di cui all'art. 117 del Codice del Terzo Settore, la quale prevede il rimborso delle spese sostenute dal volontario sia condizionato dalla prova dell'esistenza di idonea documentazione che dimostri sia la spesa effettivamente sostenuta sia l'inerenza con l'attività associativa.
Nel caso qui in oggetto, però, tale rimborso è stato concesso in modo forfettario dall'ente, non rispettando la disposizione normativa prevista per gli enti di tal specie.
Va certamente stigmatizzata la gestione amministrativa della associazione, risultata per l'anno di imposta considerato superficiale e non coerente con le disposizioni fiscali che ne regolano l'attività. Tuttavia, ritiene la Corte che lo svolgimento anche di una attività commerciale da parte di un ente associativo, quale la gestione del mercato, in conformità alle regole statutarie e in attuazione della disciplina contenuta nel bando, possa concretizzare l'applicazione della disciplina di cui alla legge n.398/1991 in ragione del fatto che la scelta di procedere al rimborso delle spese sostenute dai partecipanti all'evento in modo forfettario, non aderente al tessuto normativo in materia, si spiega con una gestione certamente approsimativa e sciatta da parte degli organi decisionali dell'Associazione, ma che risponde pur sempre alla volontà di procedere al ristoro dei costi sostenuti dai volontari che attivamente hanno partecipato alla organizzazione e promozione del mercato. La decisione dell'Associazione di rimborsare loro le spese in modo forfettario, non corretta e dunque criticabile, era tuttavia pacificamente finalizzata a coprire le spese ed i costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività a favore delle persone che avevano fornito il loro contributo alla realizzazione dell'evento.
e) La rideterminazione delle maggiori imposte accertate, in quanto erroneamente calcolate dall'Ufficio
Tenuto conto della mancata istituzione delle scritture contabili e della mancata esibizione dei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del d.P.R. 633/1972, non è possibile riconoscere l'imposta in detrazione derivante dalle operazioni passive, in assenza delle liquidazioni periodiche IVA.
f) La disapplicazione delle sanzioni amministrative per mancanza dell'elemento soggettivo.
Nel caso oggetto della presente controversia la contribuente non ha dimostrato la sussistenza di alcuna delle esimenti previste dall'art. 6 per la disapplicazione delle sanzioni amministrative.
L'Associazione è infatti consapevolmente incorsa nella violazione di norme tributarie e ciò comporta come conseguenza la legittima irrogazione delle relative sanzioni.
g) Le spese di lite
Stante la parziale reciproca soccombenza le spese di lite possono essere compensate per la metà, restando a carico del ricorrente la residua quota liquidata in favore di Ade nella misura di €.1.100,00.
[1] Relativamente alla distribuzione degli oneri probatori tra le parti, anche di recente è stato ribadito dalla
Suprema Corte che “Nel caso di disconoscimento del regime fiscale agevolato nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di fornire la prova, anche in via presuntiva, della mancanza dei relativi requisiti, in ragione dell'esercizio, da parte della stessa, di attività integralmente - o anche solo prevalentemente - commerciale, e in ogni caso in violazione dell'atto costitutivo e dello statuto o del principio di democraticità, mentre compete all'associazione, attesa la natura derogatoria del regime agevolativo, dimostrare il pieno possesso dei requisiti per goderne, non già esclusivamente sul piano formale ma propriamente nella dimensione materiale della sua concreta attività quotidiana”. Così Cass. n. 18201 del 04/07/2025
P.Q.M.
a) La Corte accoglie parzialmente il ricorso riconoscendo l'applicazione alla fattispecie in oggetto del regime fiscale agevolato di cui alla Legge n. 398/1991. b) Dichiara la compensazione delle spese di lite per la metà, ponendo a carico della Ricorrente_1 la residua quota liquidata in complessivi €. 1.100,00.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GORIZIA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RIZZO ALBERTO, Presidente e Relatore
DE BORTOLI MASSIMO, Giudice
LEANZA PIERO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 66/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Gorizia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI503UC00868 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI503UC00868 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI503UC00868 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'associazione Ricorrente_1'" con sede in Indirizzo_1
, nella persona del legale rappresentante pro tempore signor Nominativo_1, rappresentata e assistita dal dottor Difensore_2 e dal dottor Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento numero TI503UCCI00868/2024, con cui l'Agenzia delle Entrate di Gorizia, rilevato che ai sensi dell'articolo 30 comma
1 del D.L. n. 185/2008 l'omessa presentazione del modello EAS per il periodo di imposta 2018 aveva determinato l'impossibilità per l'associazione di fruire dei benefici previsti dall'articolo 148 3 comma TUIR, ha assoggettato a tassazione tutte le entrate dell'associazione.
Infatti, a seguito del controllo l'Amministrazione finanziaria disconosceva la qualifica di ente non commerciale, assoggettando l'associazione alla disciplina ordinaria prevista per l'esercizio di impresa commerciale.
La ricorrente, premesso di aver svolto attività senza fine di lucro e di aver percepito entrate unicamente dai versamenti degli associati al titolo di quota associative, ha spiegato che l'attività dell'ente consiste esclusivamente nell'organizzare il mercatino dell'usato di Indirizzo_2 che si svolge tradizionalmente ogni terza domenica del mese.
Tale attività ha formato oggetto di un incarico conferito dall'amministrazione comunale di Comune_1 nell'anno 1989. Dall'anno 2016 tale attività viene svolta dalla predetta associazione a seguito di affidamento conferito dall'amministrazione comunale all'esito di un bando pubblico.
Ricorrente_1 ha eccepito l'illegittimità dell'avviso di accertamento, per i seguenti motivi:
In via principale:
Þ la natura di violazione meramente formale dell'omessa presentazione del modello EAS, con conseguente illegittimità dell'assoggettamento a tassazione delle entrate dell'Ente;
Þ l'infondatezza del disconoscimento della qualifica di ente non commerciale dell'Associazione per errata applicazione dell'art. 149, nonché per violazione dell'art. 143 T.U.I.R..
In via subordinata:
Þ la rideterminazione del reddito accertato quale reddito diverso derivante da attività commerciale non esercitata abitualmente ex art. 67 del T.U.I.R.;
Þ l'applicazione del regime fiscale agevolato di cui alla Legge n. 398/1991;
Þ la rideterminazione delle maggiori imposte accertate, in quanto erroneamente calcolate dall'Ufficio;
Þ la disapplicazione delle sanzioni amministrative per mancanza dell'elemento soggettivo.
A sostegno delle varie argomentazioni difensive illustrate nel ricorso e ribadite in due ulteriori memorie, è stata citata giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno dei propri assunti, con richiesta l'annullamento dell'atto impugnato e vittoria di spese.
L'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio, deducendo l'infondatezza del ricorso contestando tutte le avverse prospettazioni, chiedendo pertanto il rigetto della pretesa con rifusione delle spese di lite. Alla prima udienza la Corte ha formulato una proposta conciliativa che le parti non hanno ritenuto di assecondare.
All'udienza del 16 Febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione e, all'esito della camera di consiglio, decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, giusta la molteplicità degli argomenti addotti procederà alla disamina punto per punto, potendo sin da ora asserire che il ricorso è parzialmente fondato e deve accolto solo nei limiti di ragione.
Premesso che in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione, nel caso di specie l'onere probatorio relativamente alla questione principale, e cioè la natura non commerciale dell'attività svolta dalla Associazione con conseguente applicazione del relativo regime fiscale, non solo non è stato soddisfatto ma sussistono riscontri oggettivi che sorreggono l'assunto di parte pubblica.
a) La natura di violazione meramente formale dell'omessa presentazione del modello EAS, con conseguente illegittimità dell'assoggettamento a tassazione delle entrate dell'Ente.
L'impugnato avviso di accertamento si fonda sul disconoscimento della qualifica di ente non commerciale dell'associazione, in base a molteplici elementi probatori, tra cui l'omessa presentazione del Modello EAS, il cui onere di presentazione è disposto dall'art. 30 del D.L. n. 185/2008.
Tale disposizione impone la presentazione del modello EAS agli enti che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, intendano avvalersi delle disposizioni agevolative di cui all'articolo
148 del TUIR, disposizone che prevede l'esclusione dall'ambito della commercialità dell'attività svolta dagli enti associativi nei confronti dei propri associati o partecipanti, purché sia attuata in conformità alle finalità istituzionali e in assenza di una specifica corrispettività.
Tuttavia, secondo l'interpretazione giurisprudenziale più recente, la trasmissione del modello costituisce un mero adempimento formale, la cui violazione – quale mero elemento indiziario – non comporta la perdita automatica delle agevolazioni fiscali, se i requisiti sostanziali sono soddisfatti.
Peraltro, lo stesso art. 30 del D.L. n. 185/2008 non prevede l'applicazione di alcuna sanzione in caso di omissione, ammettendo altresì la sanatoria tardiva.
Per tali ragioni, la mancata presentazione da parte dell'ente del modello EAS non è di per sé ostativa all'applicazione del regime agevolativo previsto dall'art. 148 TUIR per gli enti di tipo associativo, a condizione, però, che siano soddisfatti i presupposti essenziali.
L'omessa trasmissione costituisce, dunque, un fatto idoneo a legittimare la verifica dell'Amministrazione finanziaria, nonché un elemento indiziario da valutare ai fini della decadenza dell'ente dal regime agevolativo.
Il principio di diritto enunciato trova riscontro nella più recente giurisprudenza di legittimità che, in quanto pienamente condiviso dalla Corte, deve trovare applicazione anche nella specie.
“In tema di riconoscimento del regime agevolato ai circoli privati (tra cui le associazioni sportive dilettantistiche), l'onere di trasmissione all'Agenzia del modello EAS, introdotto dall'art. 30, comma 1, del d. l. n. 185 del 2008, è entrato in vigore con la predisposizione di detto modello con provvedimento direttoriale del 2 settembre 2009, e, pertanto, per gli anni di imposta precedenti nessun effetto consegue alla mancata trasmissione del modello, mentre, per gli anni successivi, l'omessa trasmissione costituisce fatto idoneo a legittimare la verifica dell'Amministrazione finanziaria nonché elemento indiziario valutabile ai fini della decadenza dell'ente dai benefici, dovendosi in ogni caso privilegiare l'aspetto sostanziale del possesso dei requisiti qualificanti secondo la legge rispetto al mero dato formale”. Così Cass. n. 20027 del 18/07/2025.
Tuttavia, per quanto si dirà nel prosieguo, la verifica svolta dall'Amministrazione finanziaria ha consentito di apprezzare plurimi elementi di fatto a confutazione della prospettazione di parte ricorrente[1].
b) L'infondatezza del disconoscimento della qualifica di ente non commerciale dell'Associazione per errata applicazione dell'art. 149, nonché per violazione dell'art. 143 T.U.I.R.
Infatti, superato il piano formale, quanto alla sussistenza dei requisiti sostanziali per l'applicazione del regime agevolativo previsto dagli artt. 143, 148, 149 TUIR, questa Corte ritiene che l'attività in concreto esercitata dalla ricorrente abbia natura commerciale.
E' stato accertato, e le circostanze possono dirsi pacifiche, che:
Þ il Bilancio consuntivo 2018 evidenziava un disavanzo pari ad € 2.060,69;
Þ dal controllo effettuato sulle ricevute mensili emesse dall'associazione ed aventi per oggetto “Mercatino dell'usato di Indirizzo_1, l'Ufficio ha riscontrato che il totale degli incassi, per il periodo d'imposta 2018, è stato pari ad €. 66.350,00, mentre l'importo indicato nelle Entrate del bilancio consuntivo alla voce “Contributo espositori Mercatino dell'usato” riportava l'importava la somma di € 46.651,00, dal momento che era stato appurata una decurtazione di una quota pari al 30% dall'importo dei singoli incassi mensili (l'importo di € 46.651,00, indicato in bilancio, equivale alla differenza tra gli incassi ottenuti per la gestione del mercatino dell'usato e l'importo distribuito ai collaboratori impegnati nella gestione ante e post evento, come confermato peraltro dal rappresentante legale, sig. Nominativo_1).
Anche rispetto al criterio di valutazione dell'attività svolta dall'Associazione, il canone ermeneutico è fornito dalla giurisprudenza di legittimità.
“In tema di agevolazioni fiscali, ai fini della qualifica di ente non commerciale rileva l'esercizio, in via prevalente, di attività rese in conformità ai fini statutari non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 2195 c.c., svolte in mancanza di specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, con la conseguenza che va disconosciuto il regime di favore previsto dall'art. 143 (già 108) del d.P.R. n. 917 del 1986, per carenza di detti requisiti di "decommercializzazione", in caso di distribuzione degli utili, omessa compilazione del libro dei soci e mancata partecipazione degli associati alla vita dell'ente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto natura commerciale alla A.P.I.C.I. - Associazione Provinciale Invalidi Civili e Cittadini Anziani, poiché esercitava, in via prevalente e con modalità commerciali, l'attività di progettazione e ricerca di finanziamenti presso enti pubblici, mentre era del tutto assente l'aspetto associativo, non essendo noti i nominativi ed il numero dei soci). Così Cass. n. 25401 del 23/09/2024.
Ricorrono nella specie diversi gli indicatori che depongono per la natura commerciale dell'attività svolta:
Þ la non occasionalità della attività. Infatti, il mercatino veniva organizzato ogni terza domenica del mese all'interno del Comune di Comune_1 di Isonzo e dunque può senz'altro dirsi che l'attività ha assunto carattere di stabilità e regolarità, con uno sviluppo significativo nel tempo.
Þ La proiezione verso il mercato dell'attività, che ha coinvolto solo in minima parte i soci (peraltro quelli impiegati nella attività non compiutamente identificati).
Þ L'entità dei ricavi corrisposti dagli espositori, pari ad una media che va dai 5.000 ai 6.000 euro per ogni giornata di mercatino, oltre all'esistenza di un avanzo di gestione conseguito nell'anno 2018 (non rilevato nel rendiconto redatto dall'Associazione in quanto i ricavi sono stati indicati al netto dei rimborsi spesa ai partecipanti).
Þ L'organizzazione, seppure modesta, funzionale alla gestione dell'attività, estrinsecatasi attraverso i rapporti con il Comune per il rilascio delle autorizzazioni, il pagamento degli oneri, i rapporti con i singoli espositori che versavano il dovuto in misura proporzionale alla superficie utilizzata, la verifica delle condizioni per la partecipazione all'evento degli aderenti, ecc. D'altronde, che la gestione del Mercatino dell'usato comportasse oneri organizzativi è asseverato anche dal Comune di Comune_1 che tra le disposizioni contenute nell'Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione del mercatino dell'usato da svolgersi nel triennio 2016-2018, dopo avere previsto all'art. 3 che l'organizzazione del mercatino è assegnata all'affidatario, al successivo l'art. 7 indica diverse incombenze di tipo organizzativo sempre a suo carico.
Þ In ordine alla partecipazione dei soci alla vita associativa, nulla è stato documentato.
Tali indicatori sono incoerenti con quanto stabilito dall'art. 148, c. 8 TUIR, a proposito dei presupposti per l'applicazione del regime agevolato previsto per gli enti di tipo associativo.
Ad abundantiam, oltre a tali indicatori bisogna tener conto del disposto di cui all'art. 55 TUIR che, nel definire il reddito d'impresa, richiama la nozione civilistica d'impresa.
Il carattere commerciale di impresa si ricava verificando lo svolgimento di attività espressamente elencate all'art. 2195 c.c. nonché verificando la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2082 c.c. quali la professionalità, sistematicità e abitualità.
Infatti, la nozione tributaristica di impresa commerciale non coincide con quella civilistica, giacché l'art. 55 del TUIR intende come tale l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall'art. 2195 c.c., pur se non organizzate in forma di impresa, e prescinde, quindi, dal requisito organizzativo che, invece, rappresenta elemento qualificante e imprescindibile per la configurabilità dell'impresa commerciale agli effetti civilistici, esigendo soltanto che l'attività svolta sia caratterizzata dalla professionalità abituale (cfr. Cass. n. 27211/2006, Cass. n. 15021/2020, Cass. n. 20065/2022).
In relazione al carattere della professionalità abituale, l'attività dell'associazione ricorrente riguarda esclusivamente l'organizzazione del mercatino dell'usato di Indirizzo_1” che si tiene una volta al mese.
Ciò sicuramente risponde al fine istituzionale dell'ente ma determina anche lo svolgimento di attività
“abituale”, in quanto caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti.
Secondo l'interpretazione della Cassazione per affermare la natura commerciale “è necessario che la relativa attività sia svolta con caratteri di stabilità e regolarità e si protragga per un apprezzabile periodo di tempo, pur se non necessariamente con rigorosa continuità; con la precisazione che l'abitualità deve essere definita con riguardo alla sua stabilità nel periodo d'imposta preso in considerazione” (cfr. Cass. n. 13893/2024, n. 36992/2022, Cass. n. 36502/2022, Cass. n. 20065/2022, Cass. n. 32590/2019).
Nel caso di specie è, pertanto, indubbio che si sia trattato di attività svolta con regolarità e protratta nel tempo, tanto da essere realizzata con costante ripetitività.
È, dunque, da rigettare l'interpretazione fornita dalla ricorrente secondo cui l'ente non ha esercitato nessuna attività commerciale, essendo priva di qualsiasi organizzazione e svolgendo comunque l'attività in questione in via occasionale.
c) La rideterminazione del reddito accertato quale reddito diverso derivante da attività commerciale non esercitata abitualmente ex art. 67 del T.U.I.R.
Non sussistono, neppure, i presupposti per la rideterminazione del reddito ex art. 67 TUIR quanto l'attività svolta dall'ente ha il carattere di attività commerciale, esercitata abitualmente.
La conditio sine qua non perché l'utile derivante da un'attività di vendita nei mercati (o simili) sia considerata fiscalmente come un "reddito diverso" è che la stessa non sia abituale, cioè sporadica e occasionale.
Nel caso di specie, come sopra rappresentato, l'attività era svolta una volta al mese per tutto l'anno.
Si è trattato quindi di attività spalmata nel corso di tale periodo, in modo regolare, prevedibile ed organizzata, cui è conseguito un ricavo significativo.
d) L'applicazione del regime fiscale agevolato di cui alla Legge n. 398/1991.
Ritiene, invece, la Corte che sia possibile applicare nella specie il regime agevolato di cui alla l. 398/1991, come avvenuto in precedenza.
Quanto, infatti, al profilo della distribuzione degli utili, secondo l'interpretazione della ricorrente, il ristoro del
30% delle somme pagate dai partecipanti al mercatino dell'usato a favore dei componenti del direttivo e delle altre persone che partecipavano attivamente all'organizzazione e gestione dell'evento non costituisce una forma di distribuzione di utili. Di contro, secondo le argomentazioni dell'amministrazione finanziaria, tale forma di rimborso non rispetta la previsione di cui all'art. 117 del Codice del Terzo Settore, la quale prevede il rimborso delle spese sostenute dal volontario sia condizionato dalla prova dell'esistenza di idonea documentazione che dimostri sia la spesa effettivamente sostenuta sia l'inerenza con l'attività associativa.
Nel caso qui in oggetto, però, tale rimborso è stato concesso in modo forfettario dall'ente, non rispettando la disposizione normativa prevista per gli enti di tal specie.
Va certamente stigmatizzata la gestione amministrativa della associazione, risultata per l'anno di imposta considerato superficiale e non coerente con le disposizioni fiscali che ne regolano l'attività. Tuttavia, ritiene la Corte che lo svolgimento anche di una attività commerciale da parte di un ente associativo, quale la gestione del mercato, in conformità alle regole statutarie e in attuazione della disciplina contenuta nel bando, possa concretizzare l'applicazione della disciplina di cui alla legge n.398/1991 in ragione del fatto che la scelta di procedere al rimborso delle spese sostenute dai partecipanti all'evento in modo forfettario, non aderente al tessuto normativo in materia, si spiega con una gestione certamente approsimativa e sciatta da parte degli organi decisionali dell'Associazione, ma che risponde pur sempre alla volontà di procedere al ristoro dei costi sostenuti dai volontari che attivamente hanno partecipato alla organizzazione e promozione del mercato. La decisione dell'Associazione di rimborsare loro le spese in modo forfettario, non corretta e dunque criticabile, era tuttavia pacificamente finalizzata a coprire le spese ed i costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività a favore delle persone che avevano fornito il loro contributo alla realizzazione dell'evento.
e) La rideterminazione delle maggiori imposte accertate, in quanto erroneamente calcolate dall'Ufficio
Tenuto conto della mancata istituzione delle scritture contabili e della mancata esibizione dei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del d.P.R. 633/1972, non è possibile riconoscere l'imposta in detrazione derivante dalle operazioni passive, in assenza delle liquidazioni periodiche IVA.
f) La disapplicazione delle sanzioni amministrative per mancanza dell'elemento soggettivo.
Nel caso oggetto della presente controversia la contribuente non ha dimostrato la sussistenza di alcuna delle esimenti previste dall'art. 6 per la disapplicazione delle sanzioni amministrative.
L'Associazione è infatti consapevolmente incorsa nella violazione di norme tributarie e ciò comporta come conseguenza la legittima irrogazione delle relative sanzioni.
g) Le spese di lite
Stante la parziale reciproca soccombenza le spese di lite possono essere compensate per la metà, restando a carico del ricorrente la residua quota liquidata in favore di Ade nella misura di €.1.100,00.
[1] Relativamente alla distribuzione degli oneri probatori tra le parti, anche di recente è stato ribadito dalla
Suprema Corte che “Nel caso di disconoscimento del regime fiscale agevolato nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di fornire la prova, anche in via presuntiva, della mancanza dei relativi requisiti, in ragione dell'esercizio, da parte della stessa, di attività integralmente - o anche solo prevalentemente - commerciale, e in ogni caso in violazione dell'atto costitutivo e dello statuto o del principio di democraticità, mentre compete all'associazione, attesa la natura derogatoria del regime agevolativo, dimostrare il pieno possesso dei requisiti per goderne, non già esclusivamente sul piano formale ma propriamente nella dimensione materiale della sua concreta attività quotidiana”. Così Cass. n. 18201 del 04/07/2025
P.Q.M.
a) La Corte accoglie parzialmente il ricorso riconoscendo l'applicazione alla fattispecie in oggetto del regime fiscale agevolato di cui alla Legge n. 398/1991. b) Dichiara la compensazione delle spese di lite per la metà, ponendo a carico della Ricorrente_1 la residua quota liquidata in complessivi €. 1.100,00.