Art. 14. (Dirigenti tecnici delle costruzioni e dei trasporti)
I quadri D ed E della tabella XIII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , relativo alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
Le dotazioni organiche della qualifica di primo dirigente dei
quadri B e C della tabella XIII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , saranno rispettivamente ridotte di 5 posti in concomitanza con la cessazione dal servizio di altrettanti primi dirigenti, escluse le cessazioni disposte in applicazione di norme di carattere transitorio speciale.
Le dotazioni uniche delle qualifiche iniziali dei ruoli organici delle carriere direttive di cui alle tabelle IV, V, VI e VII dell' articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , rideterminate ai sensi dell' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , sono complessivamente ridotte di un numero di posti tale da mantenere immutata l'attuale spesa globale, tenuto conto delle variazioni di organico di cui ai precedenti commi.
La determinazione delle tabelle in cui deve essere apportata la riduzione e del numero dei posti da ridurre e' effettuata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
I quadri D ed E della tabella XIII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , relativo alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
Le dotazioni organiche della qualifica di primo dirigente dei
quadri B e C della tabella XIII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , saranno rispettivamente ridotte di 5 posti in concomitanza con la cessazione dal servizio di altrettanti primi dirigenti, escluse le cessazioni disposte in applicazione di norme di carattere transitorio speciale.
Le dotazioni uniche delle qualifiche iniziali dei ruoli organici delle carriere direttive di cui alle tabelle IV, V, VI e VII dell' articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , rideterminate ai sensi dell' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , sono complessivamente ridotte di un numero di posti tale da mantenere immutata l'attuale spesa globale, tenuto conto delle variazioni di organico di cui ai precedenti commi.
La determinazione delle tabelle in cui deve essere apportata la riduzione e del numero dei posti da ridurre e' effettuata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.