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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1215/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7814/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 45-C 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240041297326 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240041297326 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240041297326 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6255/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il Dott. Difensore_1 si oppone allo sgravio parziale e insiste nel totale accoglimento del ricorso con condanna dei Resistenti al pagamento delle spese di giudizio.
Resistente/Appellato: il rappresentante di Agenzia Entrate si riporta alle proprie deduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04.12.2024 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava la cartella di pagamento n. 29520240041297326000, notificata in data 05.10.2024, relativa ad IRPEF, addizionali, sanzioni ed interessi per l'anno d'imposta 2020, derivante da controllo formale ex art. 36-ter
DPR 600/73.
Eccepiva la nullità della richiesta impositiva per violazione dell'art. 15, co. 1, lett. b) del TUIR - di legge, per carenza del presupposto impositivo;
di nullità dell'atto impugnato quale conseguenza della inesistenza della richiesta impositiva riferita alla riduzione dei versamenti previdenziali.
In giudizio, l'Amministrazione resistente ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese a seguito del provvedimento di sgravio parziale prot. n. 2024S694266 del
03.07.2025, eliminando parte della pretesa impositiva.
Si è costituita l'Agenzia Entrate ON deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a questioni riguardanti l'attività dell'ente impositore.
Il contribuente ha specificato le proprie difese con successive memorie illustrative.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'Amministrazione resistente in giudizio, ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Il provvedimento di sgravio parziale prot. n. 2024S694266 del 03.07.2025, non ha accolto l'eccezione relativa alle spese sanitarie, dichiarate in misura pari ad € 526,00 (comprensive di franchigia di € 129,11, quindi nette € 497,00), ridotte dall'Ufficio ad € 75,00.
Orbene, il provvedimento di sgravio si limita ad indicare una rideterminazione senza illustrare le modalità di calcolo, né chiarire le ragioni della mancata considerazione delle spese sanitarie. La motivazione risulta quindi apparente, in contrasto con la giurisprudenza che esige un contenuto motivazionale chiaro e comprensibile.
Tale difetto di motivazione vizia l'atto anche nella parte residua, imponendone l'annullamento.
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio
2018). Tali spese sono distratte in favore del difensore che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c., assumendo di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna gli uffici convenuti, in solido al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 350,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Cosi è deciso in Messina li, 20 ottobre 2025
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7814/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 45-C 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240041297326 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240041297326 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240041297326 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6255/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il Dott. Difensore_1 si oppone allo sgravio parziale e insiste nel totale accoglimento del ricorso con condanna dei Resistenti al pagamento delle spese di giudizio.
Resistente/Appellato: il rappresentante di Agenzia Entrate si riporta alle proprie deduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04.12.2024 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava la cartella di pagamento n. 29520240041297326000, notificata in data 05.10.2024, relativa ad IRPEF, addizionali, sanzioni ed interessi per l'anno d'imposta 2020, derivante da controllo formale ex art. 36-ter
DPR 600/73.
Eccepiva la nullità della richiesta impositiva per violazione dell'art. 15, co. 1, lett. b) del TUIR - di legge, per carenza del presupposto impositivo;
di nullità dell'atto impugnato quale conseguenza della inesistenza della richiesta impositiva riferita alla riduzione dei versamenti previdenziali.
In giudizio, l'Amministrazione resistente ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese a seguito del provvedimento di sgravio parziale prot. n. 2024S694266 del
03.07.2025, eliminando parte della pretesa impositiva.
Si è costituita l'Agenzia Entrate ON deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a questioni riguardanti l'attività dell'ente impositore.
Il contribuente ha specificato le proprie difese con successive memorie illustrative.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'Amministrazione resistente in giudizio, ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Il provvedimento di sgravio parziale prot. n. 2024S694266 del 03.07.2025, non ha accolto l'eccezione relativa alle spese sanitarie, dichiarate in misura pari ad € 526,00 (comprensive di franchigia di € 129,11, quindi nette € 497,00), ridotte dall'Ufficio ad € 75,00.
Orbene, il provvedimento di sgravio si limita ad indicare una rideterminazione senza illustrare le modalità di calcolo, né chiarire le ragioni della mancata considerazione delle spese sanitarie. La motivazione risulta quindi apparente, in contrasto con la giurisprudenza che esige un contenuto motivazionale chiaro e comprensibile.
Tale difetto di motivazione vizia l'atto anche nella parte residua, imponendone l'annullamento.
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio
2018). Tali spese sono distratte in favore del difensore che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c., assumendo di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna gli uffici convenuti, in solido al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 350,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Cosi è deciso in Messina li, 20 ottobre 2025