Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 830
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte rileva che le cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate e che la mancata impugnazione nei termini di legge rende il credito incontestabile.

  • Rigettato
    Vizi di motivazione

    La Corte rileva che le cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate e che la mancata impugnazione nei termini di legge rende il credito incontestabile.

  • Rigettato
    Non debenza dei tributi

    La Corte rileva che le cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate e che la mancata impugnazione nei termini di legge rende il credito incontestabile.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La Corte ritiene che i termini prescrizionali siano decennali, attenendo a cartelle messe a ruolo e non impugnate, e che pertanto non siano decorsi.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte rileva che le cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate e che la mancata impugnazione nei termini di legge rende il credito incontestabile.

  • Rigettato
    Vizi di motivazione

    La Corte rileva che le cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate e che la mancata impugnazione nei termini di legge rende il credito incontestabile.

  • Rigettato
    Non debenza dei tributi

    La Corte rileva che le cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate e che la mancata impugnazione nei termini di legge rende il credito incontestabile.

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    Prescrizione

    La Corte ritiene che i termini prescrizionali siano decennali, attenendo a cartelle messe a ruolo e non impugnate, e che pertanto non siano decorsi.

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    Omessa notifica atti presupposti

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    Prescrizione

    La Corte ritiene che i termini prescrizionali siano decennali, attenendo a cartelle messe a ruolo e non impugnate, e che pertanto non siano decorsi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione

    La Corte dichiara il difetto di giurisdizione quanto alla cartella n. 03420170022155305000 sul canone idrico.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione

    La Corte dichiara il difetto di giurisdizione quanto alla cartella n. 03420170022155305000 sul canone idrico.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte rileva che le cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate e che la mancata impugnazione nei termini di legge rende il credito incontestabile.

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    La Corte dichiara il difetto di giurisdizione quanto alla cartella n. 03420170022155305000 sul canone idrico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 830
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 830
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo