CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 830/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALICIURI TOMMASO, Presidente
DO TE, RE
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6318/2023 depositato il 18/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di SE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di SE
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale SE
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag.entrate - RI - SE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229006714370000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229006714370000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229006714370000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229006714370000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229006714370000 CONSUMI IDRICI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229006714370000 CONSUMI IDRICI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229006714370000 REGISTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229006714370000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229006714370000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale SE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - RI - SE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150003715560000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160009476485000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170009178464000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170009178464000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170009178464000 IRPEF-ALTRO 2012 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di SE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di SE
Ag.entrate - RI - SE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170022155305000 CANONI IDRICI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170022155305000 CANONI IDRICI 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - SE Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180005186828000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180005186828000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 6318-23 RGR Ricorrente_1 ricorreva nei confronti di - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE nonché nei confronti di - AGENZIA DELLE ENTRATE -nonché COMUNE DI COSENZA
e
contro
GI AL impugnando l'intimazione di pagamento n. 034202290067143 , di importo pari a € 5.362,53 (di cui € 51,34 per spese esecutive) notificata in data 04/05/2023, con avviso lasciato in data 14/04/2023, da parte dell'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – AGENTE DELLA
RISCOSSIONE PROV. CS - relativamente alle seguenti cartelle:
a. Cartella, identificativo atto n. 0342015000371556000, notificata in data 14/10/2016, per un importo residuo pari ad € 225,24; relativa al mancato pagamento dell'imposta di registro e relativa sanzione ed interessi, anno di riferimento 2013
b. Cartella, identificativo atto n. 03420160009476485000, notificata in data 25/05/2016, per un importo residuo pari ad € 568,66; è relativa al mancato pagamento sanzioni IRPEF - art. 36ter D.P.R. 600/1973 e relativi interessi, anno di riferimento 2011;
c. Cartella, identificativo atto n.03420170009178464000, notificata in data 09/11/2017, per un importo residuo pari ad € 3.490,24; relativa al presunto mancato pagamento imposta addizionale comunale all'IRPEF – art. 36ter D.P.R. 600/1973 e relativa sanzione ed interessi, imposta addizionale regionale all'IRPEF – art. 36ter D.P.R. 600/1973 e relativa sanzione ed interessi, imposta IRPEF – art. 36ter D.P.R.
600/1973 e relativa sanzione ed interessi, anno di riferimento 2012
d. Cartella, identificativo atto n. 03420170022155305000, notificata in data 26/03/2018, per un importo residuo pari ad € 418,80; relativa al presunto mancato pagamento consumi idrici e relative sanzioni ed interessi, anni di riferimento 2009 e 2010;
e. Cartella, identificativo atto n. 03420180005186828000, notificata in data 28/01/2019, per un importo residuo pari ad € 608,25. relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica – art. 17 l.
449/97 e relative sanzioni ed interessi, anni di riferimento 2013 e 2014;
Lamentava l'omessa notifica atti presupposti, vizi di motivazione, non debenza dei tributi, prescrizione si costituiva no AAEE Comune SE ER e Regione Calabria controdedunendo
La causa era decisa all'udienza del 9 febbraio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente rileva quanto alla cartella D) n. 03420170022155305000 sul canone idrico che vi è difetto giurisdizione appartenendo questa al giudice ordinario
Rileva per il resto che il ricorso è infondato
Per ciò che concerne l'eccezione relativa all'azzeramento di alcune voci riconosciute con sentenza CTR
Calabria n. 2445/2017, va rilevato che la sentenza citata da parte ricorrente fa riferimento ad atto della
RI (cartella di pagamento n. 03420130013779111) non presente nell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata e del quale il ricorrente non fa alcuna menzione.
Inoltre si rileva che le cartelle di pagamento nn. 03420150003715560000 – 03420170009178464000 –
03420170022155305000 – 03420180005186828000 risultano ritualmente notificate rispettivamente in data 14/10/2016 – 09/11/2017 – 26/03/2018 – 28/01/2019. Ciò è evincibile dalle relate in atti recanti il numero identificativo delle cartelle in parola. Si rileva, in particolare, che la cartella nn. –
03420180005186828000 è stata notificata mediante procedura di irreperibilità relativa. Nella relata l'agente notificante dà atto dei tentativi di consegna infruttuosi e, nell'assenza di soggetti abilitati alla ricezione, provvede alla notifica ai sensi degli artt. 26 DPR 602/73, 60 DPR 600/73 e 140 c.p.c., depositando il piego in Comune, affiggendo avviso alla porta del destinatario e comunicando a quest'ultimo l'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Risulta, altresì, allegata relativa documentazione comprovante, in particolare, l'avvenuto deposito, la comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito in Comune riportante il numero della raccomandata di spedizione, risultante anche dalla distinta postale delle raccomandate spedite rilasciata da Poste Italiane, ed il relativo avviso di ricevimento.
Le cartelle nn. 03420150003715560000 – 03420170009178464000 sono state notificate ai sensi dell'art. 60, comma 1 lett. e) DPR 600/73, poiché il messo notificatore ha constatato, dopo ripetuti accessi,
l'irreperibilità assoluta del contribuente. Dalla relata in atti, recante il numero identificativo della cartella, risulta, infatti, che è stata notificata mediante deposito nella Casa comunale, affiggendo l'avviso di deposito all'albo del Comune dopo aver constatato l'irreperibilità assoluta del destinatario, avendo previamente chiesto il rilascio di certificazione anagrafica al fine di poter accertare il trasferimento del contribuente.
E' evidente la correttezza del procedimento notificatorio per irreperibilità assoluta effettuato dal notificante, avendo previamente accertato che il destinatario risultava irreperibile al domicilio fiscale e solo dopo aver compiuto ulteriore attività di verifica volta ad acclarare se il contribuente si fosse trasferito all'interno del comune o presso altro comune, attraverso la verifiche delle risultanze anagrafiche. Ciò risulta dalla relata sottoscritta dall'agente notificante e specificamente riferita alla cartella per cui è causa.
Nel sistema delineato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, la notificazione delle cartelle di pagamento va effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 140 c.p.c., solo ove siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuta eseguire la consegna in quanto questi, in quella specifica circostanza, non è stato rinvenuto, mentre, va effettuata secondo la disciplina semplificata di cui all'art. 60, comma 1, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente, perchè irreperibile all'indirizzo, dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente mediante verifica anagrafica. Con riferimento proprio alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, va rilevato che nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute nè con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche (Cass. 20425/2007). Il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, mediante la certificazione anagrafica ha effettuato nel Comune del domicilio fiscale le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta - tra le due possibili opzioni - del procedimento notificatorio e, segnatamente, ad accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto fosse dovuto a semplice "irreperibilità relativa", trattandosi di trasferimento nell'ambito dello stesso Comune, ovvero ad "irreperibilità assoluta", in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più diversa abitazione, nè ufficio o azienda e, quindi, difettano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto, poiché irreperibile all'indirizzo di domicilio fiscale
(Cfr. Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 3378 del 12/2/2020; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2877 del 7/2/2018; Sez.
6 - 5, Ordinanza n. 24260 del 13/11/2014).
Tale assunto è confermato da costante e recente orientamento giurisprudenziale. E' stato infatti ritenuto che nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, la notifica va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi, nella circostanza, non è stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui al citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè irreperebile all'indirizzo indicato (cfr. Cassazione civile sez. trib., 18/06/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 18/06/2020), n.11829). Invero la disciplina della notificazione regolata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, non ricalca quella del codice di procedura civile, essendo ispirata ad un rapporto di soggezione del contribuente al potere impositivo dell'amministrazione finanziaria.
Ciò implica che in caso di impossibilità di notificazione presso il domicilio fiscale, l'ufficio è tenuto ad effettuare ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune, ma non è tenuto all'espletamento di nuove ulteriori ricerche (Cass. n. 25272/2014; n.
17064/2006; n. 906/2002; n. 8071/1995)
Nel caso di specie, l'operato del messo notificatore risulta conforme a tali norme dato che, sulla scorta della documentazione in atti, ha notificato la cartella ai sensi dell'art. 60, comma 1 lett. e) dopo aver constatato, dopo ripetuti accessi, che il ricorrente risultava irreperibile all'indirizzo di residenza e dalla certificazione anagrafica richiesta non risultava trasferimento nello stesso o in altro comune di domicilio fiscale ove poter effettuare la notifica.
Stante la fede privilegiata delle dichiarazioni dell'agente notificante, quale pubblico ufficiale incaricato della consegna, ogni eventuale contestazione avverso le stesse deve essere proposta esclusivamente con formale querela di falso In assenza di quest'ultima le attestazioni risultanti dalla relata in atti, e specificamente l'avvenuta notifica della cartella a Ricorrente_1, ai sensi dell'art. 60, comma 1 lett. e), dopo aver constatato l'irreperibilità assoluta di quest'ultima all'indirizzo di residenza ed avendo previamente effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente mediante certificazione anagrafica, deve ritenersi rivestita di piena efficacia probatoria facente fede fino a querela di falso.
Le cartelle pertanto , risultano ritualmente notificate al ricorrente Ne deriva che il credito portato dalle cartelle in esame è divenuto incontestabile e definitivo poiché le cartelle in questione, notificate al ricorrente, non sono state impugnate nei termini di legge, con conseguente inammissibilità delle eccezioni attinenti la notifica della cartella o la debenza del credito tributario.
Al riguardo è opportuno rilevare che la mancata impugnazione della cartella notificata rende definitiva l'obbligazione tributaria e pertanto inammissibili, in quanto tardive, le contestazioni del contribuente relative alla cartella ed al credito iscritto a ruolo. La cartella di pagamento, infatti, diventa definitiva in caso omessa impugnazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notificazione, ex art. 21
Dlgs. 546/92. I predetti principi sono stati di recente confermati dalla Suprema Corte, la quale ha ribadito che la mancata impugnazione della cartella di pagamento e degli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario, pur integrando atti amministrativi privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (cfr. Cassazione civile sez. VI, 20/11/2018, n.29978).
I termini prescrizionali sono decennali attinendo a cartelle messe a ruolo e non impugnate , pertanto non sono decorsi e l'eccezione sul punto è infondata
In ogni caso sono stati allegati dai resistenti gli atti presupposti notificati nel 24/10/2016 (entro il termine del terzo anno successivo l'evasione). Va rilevato infine con riferimento alla tassa auto che il ricorrente pacificamente ammette il fatto della avvenuta notifica esponendo: 6) … Per quanto concerne la tassa automobilistica anno 2013/2014, il ricorrente: • con raccomandata del 24/12/2016 comunicava alla
Regione Calabria il mancato possesso dell'autovettura di cui si richiede la tassa automobilistica che, pertanto, non è dovuta.
Ciò conferma che Il ricorrente ha ricevuto il prodromico atto, ricorrendovi in autotutela
Il ricorso, previa dichiarazione di parziale difetto di giurisdizione come sopra detto va rigettato
La soluzione sostanzialmente in rito consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte dichiara il parziale difetto di giurisdizione quanto quanto alla cartella n. 03420170022155305000 per come indicato in parte motiva e per il resto rigetta il ricorso, spese compensate
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALICIURI TOMMASO, Presidente
DO TE, RE
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6318/2023 depositato il 18/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di SE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di SE
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale SE
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag.entrate - RI - SE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229006714370000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229006714370000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229006714370000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229006714370000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229006714370000 CONSUMI IDRICI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229006714370000 CONSUMI IDRICI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229006714370000 REGISTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229006714370000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229006714370000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale SE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - RI - SE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150003715560000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160009476485000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170009178464000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170009178464000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170009178464000 IRPEF-ALTRO 2012 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di SE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di SE
Ag.entrate - RI - SE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170022155305000 CANONI IDRICI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170022155305000 CANONI IDRICI 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - SE Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180005186828000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180005186828000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 6318-23 RGR Ricorrente_1 ricorreva nei confronti di - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE nonché nei confronti di - AGENZIA DELLE ENTRATE -nonché COMUNE DI COSENZA
e
contro
GI AL impugnando l'intimazione di pagamento n. 034202290067143 , di importo pari a € 5.362,53 (di cui € 51,34 per spese esecutive) notificata in data 04/05/2023, con avviso lasciato in data 14/04/2023, da parte dell'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – AGENTE DELLA
RISCOSSIONE PROV. CS - relativamente alle seguenti cartelle:
a. Cartella, identificativo atto n. 0342015000371556000, notificata in data 14/10/2016, per un importo residuo pari ad € 225,24; relativa al mancato pagamento dell'imposta di registro e relativa sanzione ed interessi, anno di riferimento 2013
b. Cartella, identificativo atto n. 03420160009476485000, notificata in data 25/05/2016, per un importo residuo pari ad € 568,66; è relativa al mancato pagamento sanzioni IRPEF - art. 36ter D.P.R. 600/1973 e relativi interessi, anno di riferimento 2011;
c. Cartella, identificativo atto n.03420170009178464000, notificata in data 09/11/2017, per un importo residuo pari ad € 3.490,24; relativa al presunto mancato pagamento imposta addizionale comunale all'IRPEF – art. 36ter D.P.R. 600/1973 e relativa sanzione ed interessi, imposta addizionale regionale all'IRPEF – art. 36ter D.P.R. 600/1973 e relativa sanzione ed interessi, imposta IRPEF – art. 36ter D.P.R.
600/1973 e relativa sanzione ed interessi, anno di riferimento 2012
d. Cartella, identificativo atto n. 03420170022155305000, notificata in data 26/03/2018, per un importo residuo pari ad € 418,80; relativa al presunto mancato pagamento consumi idrici e relative sanzioni ed interessi, anni di riferimento 2009 e 2010;
e. Cartella, identificativo atto n. 03420180005186828000, notificata in data 28/01/2019, per un importo residuo pari ad € 608,25. relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica – art. 17 l.
449/97 e relative sanzioni ed interessi, anni di riferimento 2013 e 2014;
Lamentava l'omessa notifica atti presupposti, vizi di motivazione, non debenza dei tributi, prescrizione si costituiva no AAEE Comune SE ER e Regione Calabria controdedunendo
La causa era decisa all'udienza del 9 febbraio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente rileva quanto alla cartella D) n. 03420170022155305000 sul canone idrico che vi è difetto giurisdizione appartenendo questa al giudice ordinario
Rileva per il resto che il ricorso è infondato
Per ciò che concerne l'eccezione relativa all'azzeramento di alcune voci riconosciute con sentenza CTR
Calabria n. 2445/2017, va rilevato che la sentenza citata da parte ricorrente fa riferimento ad atto della
RI (cartella di pagamento n. 03420130013779111) non presente nell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata e del quale il ricorrente non fa alcuna menzione.
Inoltre si rileva che le cartelle di pagamento nn. 03420150003715560000 – 03420170009178464000 –
03420170022155305000 – 03420180005186828000 risultano ritualmente notificate rispettivamente in data 14/10/2016 – 09/11/2017 – 26/03/2018 – 28/01/2019. Ciò è evincibile dalle relate in atti recanti il numero identificativo delle cartelle in parola. Si rileva, in particolare, che la cartella nn. –
03420180005186828000 è stata notificata mediante procedura di irreperibilità relativa. Nella relata l'agente notificante dà atto dei tentativi di consegna infruttuosi e, nell'assenza di soggetti abilitati alla ricezione, provvede alla notifica ai sensi degli artt. 26 DPR 602/73, 60 DPR 600/73 e 140 c.p.c., depositando il piego in Comune, affiggendo avviso alla porta del destinatario e comunicando a quest'ultimo l'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Risulta, altresì, allegata relativa documentazione comprovante, in particolare, l'avvenuto deposito, la comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito in Comune riportante il numero della raccomandata di spedizione, risultante anche dalla distinta postale delle raccomandate spedite rilasciata da Poste Italiane, ed il relativo avviso di ricevimento.
Le cartelle nn. 03420150003715560000 – 03420170009178464000 sono state notificate ai sensi dell'art. 60, comma 1 lett. e) DPR 600/73, poiché il messo notificatore ha constatato, dopo ripetuti accessi,
l'irreperibilità assoluta del contribuente. Dalla relata in atti, recante il numero identificativo della cartella, risulta, infatti, che è stata notificata mediante deposito nella Casa comunale, affiggendo l'avviso di deposito all'albo del Comune dopo aver constatato l'irreperibilità assoluta del destinatario, avendo previamente chiesto il rilascio di certificazione anagrafica al fine di poter accertare il trasferimento del contribuente.
E' evidente la correttezza del procedimento notificatorio per irreperibilità assoluta effettuato dal notificante, avendo previamente accertato che il destinatario risultava irreperibile al domicilio fiscale e solo dopo aver compiuto ulteriore attività di verifica volta ad acclarare se il contribuente si fosse trasferito all'interno del comune o presso altro comune, attraverso la verifiche delle risultanze anagrafiche. Ciò risulta dalla relata sottoscritta dall'agente notificante e specificamente riferita alla cartella per cui è causa.
Nel sistema delineato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, la notificazione delle cartelle di pagamento va effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 140 c.p.c., solo ove siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuta eseguire la consegna in quanto questi, in quella specifica circostanza, non è stato rinvenuto, mentre, va effettuata secondo la disciplina semplificata di cui all'art. 60, comma 1, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente, perchè irreperibile all'indirizzo, dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente mediante verifica anagrafica. Con riferimento proprio alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, va rilevato che nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute nè con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche (Cass. 20425/2007). Il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, mediante la certificazione anagrafica ha effettuato nel Comune del domicilio fiscale le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta - tra le due possibili opzioni - del procedimento notificatorio e, segnatamente, ad accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto fosse dovuto a semplice "irreperibilità relativa", trattandosi di trasferimento nell'ambito dello stesso Comune, ovvero ad "irreperibilità assoluta", in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più diversa abitazione, nè ufficio o azienda e, quindi, difettano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto, poiché irreperibile all'indirizzo di domicilio fiscale
(Cfr. Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 3378 del 12/2/2020; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2877 del 7/2/2018; Sez.
6 - 5, Ordinanza n. 24260 del 13/11/2014).
Tale assunto è confermato da costante e recente orientamento giurisprudenziale. E' stato infatti ritenuto che nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, la notifica va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi, nella circostanza, non è stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui al citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè irreperebile all'indirizzo indicato (cfr. Cassazione civile sez. trib., 18/06/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 18/06/2020), n.11829). Invero la disciplina della notificazione regolata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, non ricalca quella del codice di procedura civile, essendo ispirata ad un rapporto di soggezione del contribuente al potere impositivo dell'amministrazione finanziaria.
Ciò implica che in caso di impossibilità di notificazione presso il domicilio fiscale, l'ufficio è tenuto ad effettuare ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune, ma non è tenuto all'espletamento di nuove ulteriori ricerche (Cass. n. 25272/2014; n.
17064/2006; n. 906/2002; n. 8071/1995)
Nel caso di specie, l'operato del messo notificatore risulta conforme a tali norme dato che, sulla scorta della documentazione in atti, ha notificato la cartella ai sensi dell'art. 60, comma 1 lett. e) dopo aver constatato, dopo ripetuti accessi, che il ricorrente risultava irreperibile all'indirizzo di residenza e dalla certificazione anagrafica richiesta non risultava trasferimento nello stesso o in altro comune di domicilio fiscale ove poter effettuare la notifica.
Stante la fede privilegiata delle dichiarazioni dell'agente notificante, quale pubblico ufficiale incaricato della consegna, ogni eventuale contestazione avverso le stesse deve essere proposta esclusivamente con formale querela di falso In assenza di quest'ultima le attestazioni risultanti dalla relata in atti, e specificamente l'avvenuta notifica della cartella a Ricorrente_1, ai sensi dell'art. 60, comma 1 lett. e), dopo aver constatato l'irreperibilità assoluta di quest'ultima all'indirizzo di residenza ed avendo previamente effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente mediante certificazione anagrafica, deve ritenersi rivestita di piena efficacia probatoria facente fede fino a querela di falso.
Le cartelle pertanto , risultano ritualmente notificate al ricorrente Ne deriva che il credito portato dalle cartelle in esame è divenuto incontestabile e definitivo poiché le cartelle in questione, notificate al ricorrente, non sono state impugnate nei termini di legge, con conseguente inammissibilità delle eccezioni attinenti la notifica della cartella o la debenza del credito tributario.
Al riguardo è opportuno rilevare che la mancata impugnazione della cartella notificata rende definitiva l'obbligazione tributaria e pertanto inammissibili, in quanto tardive, le contestazioni del contribuente relative alla cartella ed al credito iscritto a ruolo. La cartella di pagamento, infatti, diventa definitiva in caso omessa impugnazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notificazione, ex art. 21
Dlgs. 546/92. I predetti principi sono stati di recente confermati dalla Suprema Corte, la quale ha ribadito che la mancata impugnazione della cartella di pagamento e degli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario, pur integrando atti amministrativi privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (cfr. Cassazione civile sez. VI, 20/11/2018, n.29978).
I termini prescrizionali sono decennali attinendo a cartelle messe a ruolo e non impugnate , pertanto non sono decorsi e l'eccezione sul punto è infondata
In ogni caso sono stati allegati dai resistenti gli atti presupposti notificati nel 24/10/2016 (entro il termine del terzo anno successivo l'evasione). Va rilevato infine con riferimento alla tassa auto che il ricorrente pacificamente ammette il fatto della avvenuta notifica esponendo: 6) … Per quanto concerne la tassa automobilistica anno 2013/2014, il ricorrente: • con raccomandata del 24/12/2016 comunicava alla
Regione Calabria il mancato possesso dell'autovettura di cui si richiede la tassa automobilistica che, pertanto, non è dovuta.
Ciò conferma che Il ricorrente ha ricevuto il prodromico atto, ricorrendovi in autotutela
Il ricorso, previa dichiarazione di parziale difetto di giurisdizione come sopra detto va rigettato
La soluzione sostanzialmente in rito consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte dichiara il parziale difetto di giurisdizione quanto quanto alla cartella n. 03420170022155305000 per come indicato in parte motiva e per il resto rigetta il ricorso, spese compensate