Ordinanza cautelare 11 gennaio 2024
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00313/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00867/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 867 del 2023, proposto da AV IU, titolare della Ditta Snack Bar il Ginepro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gian Marco Delunas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Muravera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Lai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Alagon 1;
per l'annullamento
- dell’ordinanza del Responsabile del Servizio Governo del Territorio di Muravera n. 2 del 07/11/2023 avente ad oggetto “ ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per l’esecuzione di opere abusive - (art. 6, comma 1, l.r. 23/85 e ss.mm.ii. e art. 167 del d.lgs. n.42/2004) ”;
- della presupposta nota, richiamata nell’ordinanza di demolizione prot. n. 18307 del 27/09/2023, contenente le controdeduzioni da parte del Tecnico del Servizio Governo del Territorio del Comune di Muravera e del Responsabile del Procedimento alle osservazioni della sig.ra AV, avente ad oggetto “ Controdeduzioni a Vs. osservazioni in merito all''avvio del procedimento ”, sia in quanto atto presupposto, sia in quanto diniego espresso della pratica in accertamento di conformità SUAPE n.186207;
- della comunicazione di avvio del procedimento per preavviso di ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, ex art. 7 della Legge n. 241/1990, di cui alla nota prot. n. 8153 del 03/05/2023;
- per quanto occorrer possa, del parere istruttorio paesaggistico espresso in data 25.1.2021 dal Comune di Muravera sulla pratica di accertamento di conformità SUAPE n. 186207 (riguardante oggi unicamente la diversa disposizione della copertura del chiosco della sig.ra AV);
- sempre per quanto occorrer possa, della nota prot. 4034 del 12.3.2021 del Responsabile del Servizio Tecnico di Muravera avente ad oggetto il parere negativo di conformità urbanistica sulla pratica in accertamento di conformità SUAPE n.186207 (riguardante oggi unicamente la diversa disposizione della copertura del chiosco della sig.ra AV);
- d’ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Muravera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. RT XI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la Sig.ra IU AV ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 2 del 07/11/2023 adottata dal Responsabile del Servizio Governo del Territorio di Muravera con riguardo alle opere abusive realizzate nel chiosco di proprietà della ricorrente, oltre agli atti correlati indicati in epigrafe.
2. Espone la ricorrente di essere titolare della ditta denominata “ Snack Bar Il Ginepro ”, concessionaria di un’area demaniale marittima nel litorale del Comune di Muravera, in località “ Piscina Rei ”, nella quale esercita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel box bar assentito e il noleggio di lettini e ombrelloni.
3. La ricorrente rappresenta di essere titolare della concessione demaniale n. 51 del 2004 rimodulata con concessione n° 99 del 5 aprile 2019 che contempla l’autorizzazione al montaggio della struttura con provvedimento unico n. 749 del 06/04/2019 e obbligo dello smontaggio stagionale per il 31 ottobre 2019.
4. L’esponente precisa che la legge finanziaria del 2019 (art. 1, comma 246, della legge 145 del 2018) ha introdotto la possibilità di mantenere le strutture amovibili realizzate sul suolo demaniale durante tutto l’anno e che, sulla scorta di tale disciplina sopravvenuta, ha ritenuto di non provvedere allo smontaggio.
5. Soggiunge la ricorrente che il 27 febbraio 2020, in recepimento della normativa nazionale sopra richiamata, è entrata in vigore la L.R. n. 3/2020, che ha espressamente escluso l’obbligo di smontaggio stagionale, consentendo il mantenimento delle strutture installate nell’ambito delle concessioni demaniali sino alla scadenza del titolo demaniale.
6. Sennonché, in data 11.3.2020, il Comune di Muravera, oltre a contestare alla ricorrente la mancata rimozione della struttura, rilevava la presenza di alcune difformità dei manufatti rispetto ai titoli assentiti e ordinava la demolizione del chiosco, oltre alla rimessione in pristino.
7. Il provvedimento ingiunzionale veniva gravato dall’odierna ricorrente e, con la sentenza n° 151 del 2021 di questo Tribunale, il ricorso proposto veniva accolto in ragione del fatto che l'onere dello smontaggio prescritto dall'originaria autorizzazione era venuto meno alla luce della sopravvenuta normativa nazionale e regionale.
8. Contestualmente, la ricorrente formulava domanda di accertamento di conformità per alcune difformità dei manufatti rilevate dall’amministrazione, domanda che veniva rigettata con la nota prot. n. 18307 del 27/09/2023.
9. Con il D.L. n. 198/2022, conv. nella L. n. 14/2023 (c.d. milleproroghe 2023) veniva, inoltre, stabilito all’art. 10 ter che i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, che utilizzano i manufatti amovibili ex art. 3, comma 5 1, lett. e.5.), DPR n. 380/2001, potessero mantenerli installati fino al 31.12.2023.
10. Con nota prot. n. 8153 del 03/05/2023 l’amministrazione comunale inoltrava alla ricorrente una nuova “ comunicazione di avvio del procedimento per preavviso di ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, ex art. 7 della Legge n. 241/1990 ” con la quale veniva ulteriormente contestato alla ricorrente sia il mancato smontaggio della struttura balneare entro il 31 ottobre che la presenza di alcune difformità rispetto ai titoli assentiti.
11. Le controdeduzioni formulate dalla ricorrente si rivelavano infruttuose e l’Amministrazione Comunale, con l’ordinanza di demolizione n. 2 del 07/11/2023 intimava la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi per l’esecuzione di opere abusive, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della l.r. 23/85 e ss.mm.ii. e dell’art.167 del d.lgs. n. 42/2004.
12. Avverso tale ultimo provvedimento è insorta la ricorrente con quattro motivi di gravame.
12.1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 10-ter del d.l. n. 198/2022, convertito nella l. n. 14/2023.
12.1.1. Rappresenta la ricorrente che l’ordinanza comunale impugnata sarebbe illegittima in quanto fondata sull’erroneo presupposto della persistente vigenza dell’obbligo di smontaggio stagionale del chiosco al termine della stagione balneare, nonostante la sopravvenuta disciplina statale che consentirebbe il mantenimento dei manufatti amovibili sino al 31 dicembre 2023.
Secondo la ricorrente, tale normativa –di immediata applicabilità e già ritenuta prevalente su precedenti prescrizioni edilizie e paesaggistiche anche dalla Sentenza di questo Tribunale n° 151/2020– avrebbe superato l’obbligo di rimozione stagionale già previsto nei titoli concessori e autorizzativi, imponendo correlativamente all’Amministrazione di astenersi dall’adozione di provvedimenti repressivi fondati su tale obbligo.
Ne conseguirebbe l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione della normativa statale vigente, nonché per difetto di istruttoria e falsità del presupposto, in quanto interamente fondato sulla ritenuta necessità di smontaggio del chiosco entro il 31 ottobre.
12.1.2. La norma in questione, inoltre, chiarirebbe che l’obbligo dello smontaggio al 31.10 di ogni anno fosse da intendersi già venuto meno sin a partire dal 2019, con l’entrata in vigore della precedente previsione dell’art. 1, comma 246, della legge 145 del 2018 (che avrebbe previsto quale termine ultimo quello del 2020 solo in ragione del fatto che, a quel tempo, tutte le concessioni demaniali marittime erano prorogate per legge sino al 2020).
12.2. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 246, della l. n. 145/2018, nonché la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n° 151/2021, resa tra le medesime parti.
12.2.1. L’esponente evidenzia che il Comune, nelle controdeduzioni richiamate nel provvedimento, avrebbe ritenuto cessata l’efficacia della normativa statale al 31 dicembre 2020 e non più applicabile la disciplina regionale di recepimento, dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 101 del 2021.
Secondo la prospettazione attorea, tali argomentazioni sarebbero errate, in quanto il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall’art. 1, comma 246, della l. n. 145/2018 dovrebbe essere inteso in senso dinamico, quale riferimento alla durata della concessione demaniale e alle successive proroghe, come confermato dalla normativa statale successiva che ha reiterato la possibilità di mantenere le strutture amovibili sino al 31 dicembre 2023.
12.2.2. Rappresenta, inoltre, la ricorrente che la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della normativa regionale di recepimento sarebbe irrilevante, sia perché la norma statale resterebbe direttamente applicabile, sia perché l’incostituzionalità sarebbe intervenuta successivamente alla formazione del giudicato.
Ne conseguirebbe l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per violazione e/o elusione del giudicato, oltre che per violazione della normativa statale richiamata, nella parte in cui fonda l’ordine di demolizione sulla mancata rimozione della struttura entro il termine del 31 ottobre.
12.3 Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 246, della l. n. 145/2018, nonché la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Sardegna n. 151/2021.
12.3.1. L’esponente assume che l’attuale quadro normativo regionale non vieterebbe la permanenza delle strutture balneari anche nel periodo invernale nei Comuni privi di Piano di Utilizzo dei Litorali, come il Comune di Muravera.
In particolare, la ricorrente richiama l’art. 22-bis della l.r. n. 45/1989, evidenziando che, in assenza di PUL, i limiti temporali di cui al comma 5 non sarebbero applicabili alle strutture preesistenti e che il comma 9 della medesima disposizione consentirebbe la permanenza, senza limiti temporali, delle strutture assentite con titolo concessorio demaniale sino alla scadenza del titolo stesso.
Pertanto, a giudizio della ricorrente la struttura oggetto del provvedimento, assentita con concessione demaniale in un Comune privo di PUL, rientrerebbe nella fattispecie di cui all’art. 22-bis, comma 9, della l.r. n. 45/1989, con conseguente insussistenza dell’obbligo di rimozione al termine della stagione balneare.
Ne conseguirebbe l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione della normativa statale e regionale richiamata, nonché per violazione del giudicato, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e sviamento.
12.4. Con il quarto motivo di gravame la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004, dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 1 della l.r. n. 23/1985, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto di presupposto.
12.4.1. Rammenta l’esponente di aver ottenuto nel marzo 2019 un provvedimento unico autorizzatorio per l’installazione del chiosco amovibile e delle strutture connesse, corredato dai pareri urbanistici e paesaggistici favorevoli, tuttora vigenti, essendo venuta meno unicamente la prescrizione relativa allo smontaggio stagionale.
Secondo la ricorrente, l’omessa rimozione dei manufatti non determinerebbe automaticamente la perdita di efficacia dei titoli edilizi e paesaggistici né l’abusività delle opere, non potendo essere disposta la demolizione di manufatti realizzati in forza di titoli validi ed efficaci senza il previo esercizio del potere di autotutela sul titolo medesimo.
Conseguentemente, l’ordine di demolizione sarebbe stato adottato in assenza dei presupposti normativi richiesti dalle disposizioni richiamate, le quali presuppongono l’inesistenza dei titoli edilizi e paesaggistici, con conseguente violazione delle stesse e vizio di eccesso di potere per difetto di presupposto e illogicità manifesta.
12.4.2. La ricorrente ha, altresì, dedotto l’irragionevolezza e la sproporzione del provvedimento impugnato sotto il profilo paesaggistico, rilevando che la struttura manterrebbe caratteristiche e impatto visivo invariati nei diversi periodi dell’anno e che l’Amministrazione non avrebbe motivato le ragioni per cui la medesima struttura, ritenuta compatibile nella stagione balneare, sarebbe invece incompatibile nel periodo invernale.
Secondo tale prospettazione, la tutela dei valori paesaggistici sarebbe anzi maggiormente garantita dal mantenimento della struttura, evitando le ripetute operazioni di montaggio e smontaggio, ritenute maggiormente invasive per il contesto ambientale.
Ne conseguirebbe l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per violazione della normativa richiamata, difetto dei presupposti, illogicità manifesta, carenza di motivazione e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
12.5. Con una quinta censura la ricorrente ha contestato l’ordinanza di demolizione nella parte in cui il Comune di Muravera ha rilevato ulteriori presunte difformità edilizie e paesaggistiche, diverse dall’omessa rimozione stagionale delle strutture.
La ricorrente evidenzia che le contestazioni riguarderebbero, in parte, opere già oggetto di un precedente giudizio definito favorevolmente alla ricorrente con sentenza del TAR Sardegna n. 151/2021, passata in giudicato; in parte, opere sottoposte a procedimento di accertamento di conformità; e, infine, presunte nuove difformità che sarebbero state realizzate successivamente al 2020, circostanza contestata dalla ricorrente.
12.5.1. Quanto alle difformità rilevate nel sopralluogo del 13 marzo 2023, la ricorrente ha dedotto che le opere contestate (pergole, strutture leggere, piccoli manufatti accessori, pedane e camminamenti) sarebbero prive di rilevanza edilizia e paesaggistica, in quanto riconducibili all’edilizia libera e, comunque, rientranti tra gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.P.R. n. 31/2017, allegato A.
In particolare, è stato sostenuto che le strutture in legno e le pergole, anche con chiusure temporanee mediante vetrate amovibili, non determinerebbero la creazione di nuova volumetria né la realizzazione di spazi stabilmente chiusi, rientrando tra le installazioni accessorie e facilmente amovibili a servizio dell’attività balneare.
Analoghe deduzioni sono state svolte con riferimento ai montanti lignei privi di copertura, ai piccoli manufatti aperti su più lati, nonché alle pedane e ai camminamenti realizzati per l’abbattimento delle barriere architettoniche, qualificati come interventi di edilizia libera e come opere non soggette ad autorizzazione paesaggistica.
12.5.2. Con riguardo alla contestata occupazione di porzione di area asseritamente esterna alla concessione demaniale, la ricorrente ha dedotto la falsità del presupposto, sostenendo che l’area rientrerebbe nel perimetro della concessione e che le opere ivi collocate consisterebbero in semplici camminamenti appoggiati sulla sabbia, privi di rilevanza edilizia e paesaggistica.
12.5.3. Quanto alle difformità rilevate nel sopralluogo dell’11 marzo 2020, la ricorrente ha dedotto, per alcune di esse, la falsità dei rilievi effettuati dal Comune, evidenziando che le dimensioni dei manufatti sarebbero conformi al progetto approvato ovvero rientrerebbero nelle tolleranze costruttive previste dalla normativa regionale.
Altre difformità sarebbero, invece, riconducibili a interventi di edilizia libera o comunque privi di incidenza paesaggistica, come le coperture leggere in cannicciato e i limitati ampliamenti delle pedane funzionali all’accessibilità dei disabili.
12.5.4. Con riferimento alle opere oggetto di accertamento di conformità, la ricorrente ha rappresentato che una parte delle difformità sarebbe stata nel frattempo rimossa, mentre per la restante modifica (relativa alla diversa tipologia di copertura del chiosco) il diniego sarebbe stato fondato su presupposti inconferenti, legati alla mancata rimozione stagionale delle strutture, già esclusa dalla richiamata sentenza del TAR Sardegna n. 151/2021.
12.5.5. È stato, infine, dedotto che il rigetto dell’accertamento di conformità e l’ordinanza di demolizione sarebbero viziati da difetto di istruttoria, carenza e apparenza della motivazione, falsità del presupposto e sviamento di potere, in quanto fondati su valutazioni generiche e non correlati alle specifiche opere oggetto di sanatoria.
13. Si è costituito il Comune di Muravera instando per la reiezione del gravame e rilevando che:
- la ditta ricorrente era (e sia tuttora) sprovvista di titoli edilizi e paesaggistici idonei a legittimare la permanenza del chiosco-bar oltre la data del 31 ottobre di ciascun anno. Ciò in quanto il Provvedimento Unico del SUAPE del Comune di Muravera n. 749 del 06/04/2019 si basava su un parere favorevole della Soprintendenza che, tuttavia, prescriveva che tutti i manufatti avrebbero dovuto essere rimossi al termine del loro utilizzo fissato per il 31 ottobre di ciascun anno. Pertanto, alla data del 1/11/2022 il chiosco avrebbe dovuto essere smontato, pena la violazione del titolo edilizio e paesaggistico in forza del quale la ditta aveva potuto realizzare la struttura;
- la norma regionale (art. 43 bis della legge 8/2015) che aveva introdotto la possibilità di mantenere il posizionamento delle strutture di facile rimozione a scopo turistico ricreativo per l'intero anno solare e fino alla data di scadenza della concessione demaniale era stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza 101/2021;
- anche a voler ritenere operante la previsione dell’art. 10-ter D.L. n. 198/2022, convertito con legge n. 14/2023 (c.d. milleproroghe 2023), la ricorrente avrebbe dovuto, comunque, conseguire un nuovo titolo edilizio e paesaggistico che attestasse la compatibilità paesaggistica e ambientale della permanenza del chiosco oltre il 31 ottobre;
-ad ogni modo, il decreto legge n. 198/2022 era entrato in vigore in una data successiva al 1° novembre 2022, data a partire dalla quale la permanenza della struttura doveva ritenersi del tutto illecita e abusiva. E, d’altro canto, la norma nazionale non poteva che operare a beneficio delle sole strutture legittimamente realizzate e legittimamente in essere alla data della sua entrata in vigore;
- la richiamata pronuncia di questo TAR del 2021 non spiegherebbe alcun effetto nel caso in questione sia in quanto l’art. 1, comma 246, della l. n. 145/2018 prorogava la permanenza delle strutture fino al 31/12/2020, e non oltre, sia perché la pronuncia della Corte Costituzionale aveva chiarito che il mantenimento delle opere precarie in questione non poteva avvenire in mancanza della necessaria positiva valutazione di compatibilità paesaggistica, nel caso di specie mancante;
- sarebbero inammissibili e irricevibili per tardività le contestazioni mosse al provvedimento unico nella parte in cui recepiva le prescrizioni della competente soprintendenza che imponeva lo smontaggio al termine di ogni stagione balneare;
- avuto riguardo, infine, alle difformità contestate per la prima volta a seguito del sopralluogo del marzo 2023 e a quelle già precedentemente contestate e fatte oggetto dell’istanza di accertamento di conformità, la difesa dell’amministrazione rinviava alle puntuali controdeduzioni formulate in risposta alle osservazioni del ricorrente.
14. Con ordinanza n. 3 del 10 gennaio 2024 l’istanza cautelare veniva respinta sul presupposto che il Provvedimento Unico SUAPE n° 749 del 6 aprile 2019 prevedeva, nella parte recante il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, la rimozione di tutti i manufatti entro il termine del 31 ottobre di ciascun anno e che tale prescrizione doveva ritenersi pienamente operativa -anche in disparte il pur rilevante profilo correlato alla necessità che il mantenimento delle opere precarie sia legittimato dalla previa positiva valutazione di compatibilità paesaggistica mediante controllo periodico delle autorità preposte alla tutela del vincolo (cfr Corte Cost. n. 232/2008 e n. 101/2021)- quantomeno a far data dal 1° novembre 2022 (allorquando neppure era entrato in vigore il D.L. 198/2022).
15. In sede d’appello cautelare il Consiglio di Stato confermava la statuizione resa in primo grado.
16. Con atto depositato il 28 ottobre 2025 parte ricorrente dichiarava la persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso.
17. In vista dell’udienza di merito le parti depositavano memorie e repliche.
18. La causa veniva, pertanto, discussa e trattenuta in decisione all’udienza del 4 febbraio 2026.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio intende farsi carico di quanto rappresentato dalla ricorrente nelle memorie depositate in vista dell’udienza di merito.
La stessa ha richiamato, quale elemento di novità, la sopravvenuta entrata in vigore della Legge n. 166/2024, che ha modificato l’art. 3‑bis della Legge n. 118/2022, sostenendo che tale norma introdurrebbe una disciplina a regime consentendo il mantenimento dei manufatti amovibili anche durante il periodo di sospensione stagionale dell’attività, con conseguente superamento della controversia e legittimazione della permanenza della struttura.
1.1. Tale argomentazione, tuttavia, non può trovare applicazione nel caso di specie.
1.1.1. Come chiaramente emerge dal testo normativo vigente, la facoltà di mantenere i manufatti è espressamente condizionata alla vigenza del titolo concessorio e al periodo compreso fino all’aggiudicazione delle procedure selettive, e, soprattutto, salva espressamente i provvedimenti di demolizione adottati prima dell’entrata in vigore della legge.
Nel caso di specie, l’ordinanza del Responsabile del Servizio Governo del Territorio di Muravera n. 2 del 07/11/2023, avente ad oggetto la demolizione del manufatto, è stata adottata prima dell’entrata in vigore della Legge n. 166/2024. L’art. 3‑bis, comma 3, come modificato, prevede espressamente che la facoltà di mantenere i manufatti durante il periodo di sospensione stagionale operi salva l’efficacia di eventuali provvedimenti di demolizione adottati anteriormente alla nuova disciplina. Ne consegue che la norma sopravvenuta non può incidere sulla legittimità dell’ordinanza già emanata né sanare la mancata rimozione del manufatto, essendo la stessa espressamente esclusa dal campo di applicazione della legge.
1.2. Neppure alcun rilievo può rivestire, nell’ambito del presente contenzioso, l’inoltro da parte dell’amministrazione comunale di un’ulteriore comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, atteso che tale atto endoprocedimentale si limita a contestare la permanenza, a tutt’oggi, dei manufatti in questione.
2. Con il primo motivo di gravame la ricorrente deduce l’illegittimità dell’Ordinanza nella parte in cui ha contestato la mancata rimozione dei manufatti al termine della stagione balneare in considerazione del fatto che la prescrizione presente nel provvedimento concessorio n. 749 del 06/04/19, a mente della quale “ Tutti i manufatti saranno rimossi al termine del loro utilizzo fissato per il 31 ottobre di ciascun anno, al termine dello smontaggio le aree saranno ripristinate nei loro valori naturali e paesaggistici ”, avrebbe perso operatività per effetto della sopravvenuta disciplina statale introdotta dal decreto legge n. 198/2022 convertito con legge n. 14/2023 che avrebbe consentito il mantenimento dei manufatti amovibili sino al 31 dicembre 2023.
Inoltre, tale normativa avrebbe operato in continuità con la pregressa disciplina (e, in particolare, con la previsione di cui all’art. 1, comma 246, della legge 145 del 2018) riconosciuta anche da questo Tribunale, con la sentenza 151/2021, di immediata applicabilità e prevalente su precedenti prescrizioni edilizie e paesaggistiche.
2.1. Il motivo è infondato.
2.1.1. Osserva il Collegio come, al momento dell’adozione della gravata ordinanza di demolizione, la richiamata prescrizione imposta dalla Soprintendenza - Ufficio SABAP – CA/OR/VS/CI/OG in riferimento al sopracitato Provvedimento Unico 749/2019 fosse pienamente vigente e dunque la permanenza del manufatto oltre la data del 31 ottobre 2022 (data ultima entro la quale si sarebbe dovuto procedere allo smontaggio delle strutture al fine di consentire il ripristino delle aree nei loro valori naturali e paesaggistici) non fosse supportata dai necessari titoli edilizi e paesaggistici.
2.1.2. Sul punto va osservato che l’invocato decreto legge n. 198/2022 è stato adottato il 29/12/2022 ed è stato convertito con legge n. 14 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 24/2/2023. Pertanto, l’obbligo incombente sulla ricorrente di rimuovere il chiosco doveva ritenersi già violato alla data del 1° novembre 2022 allorquando tale norma non era stata introdotta.
Al contempo, appare indubitabile che la ricorrente non potesse beneficiare della disciplina in esame, atteso che la struttura insisteva su suolo demaniale in assenza di un valido titolo concessorio e, dunque, in condizioni di illiceità e abusività già al momento dell’entrata in vigore della disposizione. Tale normativa, nel prevedere che “i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo (…) che utilizzino manufatti amovibili (…) possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2023”, non poteva che riferirsi alle sole strutture assistite da titoli concessori validi ed efficaci alla data della sua entrata in vigore.
2.1.3. Va, altresì, rilevato come la permanenza del manufatto oltre il termine della stagione balneare non potesse ritenersi legittimato dalla pregressa disciplina recata dall’art. 1, comma 246, della legge 145 del 2018.
Questa, infatti, indicava inequivocabilmente, quale termine ultimo, quello del 31.12.2020 (“ I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo (...) che utilizzino manufatti amovibili (...), possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020)”.
2.1.4. Sotto questo profilo il giudicato formatosi per effetto dell’invocata sentenza 08/03/2021, n. 151 pronunciata da questo TAR non giova alla ricorrente nell’odierno contenzioso atteso che il motivo portante di tale decisione era individuato nella presenza di “ una legge statale che stabilisce la possibilità di mantenere le opere in questione sino al 31 dicembre 2020 a prescindere da ogni ulteriore valutazione in ordine ai profili paesaggistici” e che l’ordinanza di demolizione, nel suo impianto motivazionale, atteneva “ esclusivamente al profilo della mancata demolizione delle opere alla scadenza del termine del 31 ottobre 2019”.
2.1.5. Alla luce di quanto sopra, pertanto, la permanenza dei manufatti alla data del 1° novembre 2022 non era legittimata né dalla normativa del 2018 (che limitava il proprio ambito applicativo fino alla data del 31.12.2020), e né dalla normativa introdotta con il decreto legge del 29/12/2022, in quanto successivo all’insorgenza della situazione di illecita permanenza di una struttura che, a mente del titolo concessorio, avrebbe dovuto essere smontata entro il 1° ottobre 2022.
3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce che il mancato smontaggio costituirebbe diretta applicazione della disciplina nazionale sopravvenuta, già ritenuta operante e vincolante con efficacia di giudicato dalla citata sentenza del TAR.
In particolare, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall’art. 1, comma 246, della l. n. 145/2018 avrebbe dovuto considerarsi in senso dinamico, quale riferito alla durata della concessione demaniale e alle successive proroghe.
Inoltre, la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della normativa regionale di recepimento sarebbe irrilevante, sia perché la norma statale resterebbe direttamente applicabile, sia perché l’incostituzionalità sarebbe intervenuta successivamente alla formazione del giudicato, risultando pertanto inopponibile alla ricorrente.
3.1. Il motivo non è suscettibile di positivo apprezzamento.
3.1.1. Ha già osservato il Collegio come l’art. 1, comma 246, della l. n. 145/2018 abbia legittimato la permanenza delle strutture, esonerando l’interessato dall’obbligo di smontaggio stagionale, solo fino alla data del 31 dicembre 2020.
L’affermazione secondo la quale tale termine debba ritenersi in senso dinamico, per converso, non trova alcun aggancio normativo né alcuna valida ragione ermeneutica, e ciò anche alla luce delle stesse puntuali considerazioni formulate dalla Corte Costituzionale. La Consulta, con la citata sentenza n. 101 del 2021, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l’art. 2, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 3 del 2020, che aveva introdotto il comma 1 bis all’art. 43 della legge regionale 8 del 2015, consentendo che le strutture al servizio della balneazione, di facile rimozione a scopo turistico-ricreativo potessero permanere per l’intero anno solare, ha evidenziato che “ Il mantenimento delle opere precarie in questione» – come questa Corte ha già affermato – non può certo avvenire «in mancanza della necessaria positiva valutazione di compatibilità paesaggistica» (sentenza n. 232 del 2008), potendosi determinare uno sfruttamento delle coste che svilirebbe le loro bellezze naturali. È chiaro che, in assenza del controllo periodico delle autorità paesaggistiche preposte alla tutela del vincolo, la legge regionale che permette di posizionare, per tutto l’anno, le strutture turistico-ricreative, può produrre un danneggiamento, indiscriminato, del valore preminente connaturato al litus maris”.
3.1.2 Alla luce delle osservazioni già formulate con riferimento al primo motivo di gravame, neppure possono condividersi le deduzioni di parte ricorrente circa il fatto che la normativa nazionale dovesse comunque trovare applicazione, atteso che tale norma abilitava le strutture a permanere solo fino al 31 dicembre 2020, e non oltre, e che il giudicato formatosi non spiegava effetto alcuno rispetto all’Ordinanza ora gravata che ha contestato il mancato smontaggio della struttura entro il 31 ottobre 2022.
3.1.3. Infine, la pronuncia della Corte Costituzionale, oltre a cassare la disposizione regionale sopra richiamata, ha evidenziato l’indefettibile necessità di una positiva valutazione di compatibilità paesaggistica, nella specie pacificamente assente.
4. Con il terzo motivo la ricorrente sostiene che, in assenza di Piano di Utilizzo dei Litorali, la normativa regionale non vieterebbe la permanenza delle strutture balneari anche nel periodo invernale. A sostegno di tale tesi l’esponente richiama l’art. 22-bis della l.r. n. 45/1989, affermando che i limiti temporali di cui al comma 5 non sarebbero applicabili alle strutture preesistenti e che il comma 9 consentirebbe la permanenza delle strutture assentite con concessione demaniale sino alla scadenza del relativo titolo.
4.1. Il motivo è infondato.
4.1.1. In primo luogo, la disposizione invocata dalla ricorrente, secondo cui “ le aree e le strutture assentite con titolo concessorio demaniale permangono invariate per posizionamento, superficie, oggetto e utilità turistico-ricreative esercitate, come previsto dal relativo titolo, sino alla scadenza dello stesso” , presuppone la piena legittimità ed efficacia del titolo concessorio. Presupposto che, nel caso di specie, non ricorre, atteso che la concessione demaniale era espressamente subordinata alla prescrizione, imposta dall’autorità preposta alla tutela paesaggistica, dello smontaggio della struttura entro il 31 ottobre di ciascun anno. Ne consegue che la permanenza invernale della struttura si pone in diretto contrasto con le condizioni di validità del titolo stesso.
4.1.2. Va, inoltre, chiarito che la normativa regionale richiamata non introduce alcuna deroga all’obbligo di preventiva autorizzazione paesaggistica, né è idonea a neutralizzare le prescrizioni poste a tutela della risorsa paesaggistico-ambientale. La permanenza della struttura oltre il termine della stagione balneare risulta, infatti, incompatibile con i vincoli insistenti sull’area e con la finalità di tutela del litorale perseguita dalla l.r. n. 45/1989.
4.1.3. In ogni caso, anche sotto un distinto e assorbente profilo, la fattispecie concreta esula dall’ambito applicativo dell’art. 22-bis.
La normativa regionale consente, in assenza di PUL, la permanenza senza limiti temporali esclusivamente di strutture di facile rimozione, di superficie non superiore a 30 mq e funzionalmente connesse ad attività sportive direttamente collegate all’uso del mare. Dall’accertamento dello stato di fatto emerge, invece, che la struttura in esame presenta una superficie coperta di circa 50 mq, un volume di circa 120 mc, chiusure rigide, pedane e manufatti accessori, con destinazione stabile a ristorazione e ulteriori difformità rispetto al progetto originario, risultando pertanto incompatibile con i limiti dimensionali e funzionali fissati dalla legge regionale.
4.1.4. Per completezza va, infine, osservato che il comma 6 dell’art. 22-bis prevede che, per le strutture legittime preesistenti, non si applichino i limiti temporali di cui al comma 5.
Da tale previsione non può tuttavia trarsi, come sostiene la ricorrente, che in assenza di PUL i limiti temporali non siano comunque operanti, poiché nel caso di specie il titolo concessorio conteneva già al suo interno l’obbligo di smontaggio al termine della stagione balneare, obbligo che permane pienamente efficace.
Neppure può utilmente richiamarsi il comma 9 del medesimo articolo, poiché esso, da un lato, limita la permanenza delle strutture in assenza di PUL a un periodo non superiore alla stagione balneare, salvo diversa durata prevista da titoli legittimi, e, dall’altro, consente la permanenza senza limiti temporali solo per strutture di dimensioni e funzioni del tutto diverse da quelle oggetto del presente giudizio. Nel caso di specie, il titolo concessorio non prevedeva alcuna diversa durata, ma ribadiva espressamente l’obbligo di smontaggio entro il 31 ottobre.
5. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004, dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 1 della l.r. n. 23/1985, nonché eccesso di potere per difetto di presupposto e illogicità manifesta. Secondo la prospettazione difensiva, l’omessa rimozione dei manufatti non comporterebbe la perdita di efficacia dei titoli edilizi e paesaggistici rilasciati nel 2019, sicché l’ordine di demolizione sarebbe stato adottato in assenza del previo ritiro in autotutela del provvedimento unico.
5.1. Anche tale motivo è infondato.
5.1.1. Occorre preliminarmente chiarire che il provvedimento unico rilasciato nel marzo 2019 legittimava la realizzazione e il mantenimento delle strutture in quanto espressamente subordinato al rispetto delle prescrizioni in esso contenute, tra le quali riveste carattere centrale e dirimente l’obbligo di smontaggio della struttura entro il 31 ottobre di ciascun anno, imposto dall’autorità preposta alla tutela paesaggistica. Tale prescrizione non costituisce un elemento accessorio o eventuale del titolo, bensì ne integra il contenuto essenziale, delimitandone temporalmente l’efficacia.
5.1.2. Ne discende che l’inosservanza dell’obbligo di smontaggio non determina la mera violazione di una condizione esecutiva, ma comporta la perdita di efficacia del titolo abilitativo con riferimento al periodo successivo alla scadenza stagionale. A far data dal 1° novembre di ciascun anno, pertanto, la permanenza della struttura deve ritenersi priva di valido titolo edilizio e paesaggistico, con conseguente qualificazione dell’opera come abusiva ai sensi della normativa richiamata nell’ordinanza impugnata. In tale evenienza, l’Amministrazione non è tenuta al previo ritiro in autotutela del titolo, poiché non si è in presenza di un atto illegittimo da annullare, bensì di un titolo legittimamente rilasciato ma non più efficace per effetto del mancato rispetto delle prescrizioni (non gravate all’epoca della loro apposizione) cui era subordinato.
5.1.3. Parimenti infondata è la doglianza relativa all’asserita irragionevolezza e sproporzione dell’obbligo di smontaggio. La prescrizione in esame costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica, finalizzata a garantire la salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del litorale in un arco temporale esteso all’intero anno. Come chiarito dalla giurisprudenza, le valutazioni tecnico-discrezionali in materia paesaggistica sono sindacabili dal giudice amministrativo solo nei casi di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o palese irragionevolezza, ipotesi che non ricorrono nel caso di specie.
L’impatto paesaggistico di una struttura non può essere valutato esclusivamente in relazione alle sue caratteristiche materiali, ma anche con riguardo alla durata della permanenza, alla stagionalità dell’uso e al diverso assetto del contesto ambientale nei vari periodi dell’anno. La prescrizione di smontaggio stagionale risponde proprio all’esigenza di evitare una trasformazione stabile del paesaggio costiero e di preservarne la naturale percezione nei mesi non interessati dalla fruizione balneare. In tale prospettiva, la scelta di imporre la rimozione periodica delle strutture non appare né illogica né sproporzionata, ma coerente con la funzione di tutela preventiva propria dell’autorizzazione paesaggistica.
5.1.4. Neppure può accogliersi l’argomento secondo cui lo smontaggio e il successivo rimontaggio della struttura arrecherebbero un maggiore pregiudizio al bene paesaggistico rispetto alla sua permanenza continuativa. Tale valutazione, oltre a porsi in termini meramente assertivi, si risolve in una sostituzione indebita del giudizio dell’operatore economico a quello dell’autorità tecnica competente, la quale ha ritenuto, nell’esercizio delle proprie attribuzioni, che la rimozione stagionale costituisca la misura più idonea a garantire la tutela del paesaggio costiero. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, non spetta al giudice né al privato individuare soluzioni alternative ritenute preferibili, in assenza di evidenti vizi logici o istruttori dell’azione amministrativa.
Anche di recente si è osservato che “La prescrizione della stagionalità è una modalità di gestione del vincolo che, pertanto, non può rilevare come elemento sintomatico di illogicità valutativa poiché, stante il suo carattere temporaneo, eccezionale e provvisorio, rappresenta piuttosto un ragionevole punto di equilibrio nel contemperamento tra gli interessi turistico-economici delle imprese e le esigenze di tutela del vincolo. E invero, da un lato si consente, nel rispetto di determinate caratteristiche costruttive e tipologiche, di implementare l'offerta turistica nel periodo di maggiore affluenza stagionale; dall'altro, si preserva il bene vincolato da una definitiva e stabile compromissione” (Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 05/05/2025, n. 3796).
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che l’ordinanza impugnata sia correttamente fondata sul presupposto della assenza di un valido titolo edilizio e paesaggistico per la permanenza della struttura oltre il termine stagionale, e che non sussistano i denunciati vizi di difetto di presupposto, illogicità manifesta o sproporzione.
6. Con un ultimo ordine di doglianze la ricorrente contesta l’ordinanza di demolizione nella parte in cui il Comune ha rilevato ulteriori difformità edilizie e paesaggistiche, sostenendo che si tratterebbe di opere riconducibili all’edilizia libera, ovvero già oggetto di precedente giudicato o sottoposte a procedimento di accertamento di conformità.
6.1. Il motivo non è fondato e tale infondatezza esime il Collegio dal soffermarsi sui profili in rito evidenziati dall’amministrazione.
6.1.1. In via preliminare, va ricordato che l’art. 15 della l.r. n. 23/1985 consente l’esecuzione di taluni interventi senza titolo edilizio nel rispetto delle altre normative di settore, tra cui la disciplina paesaggistica di cui al d.lgs. n. 42/2004. Ne consegue che la qualificazione di un’opera come edilizia libera non esclude, di per sé, l’obbligo di preventiva autorizzazione paesaggistica, ove l’intervento risulti idoneo a incidere sui valori tutelati.
Le opere accertate nel sopralluogo del 13 marzo 2023, pur qualificate dalla ricorrente come pergole o strutture leggere, presentano dimensioni pari a circa 50 mq e caratteristiche tali da escluderne la riconducibilità agli interventi di lieve entità di cui al d.P.R. n. 31/2017, risultando pertanto assoggettate ad autorizzazione paesaggistica ordinaria, pacificamente mancante. Analoga conclusione vale per i manufatti accessori chiusi su più lati e per l’ampliamento delle pedane, correttamente ritenuto non funzionale all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Parimenti infondata è la contestazione relativa all’occupazione di area esterna alla concessione demaniale, non supportata da elementi idonei a superare le risultanze documentali e planimetriche richiamate dall’Amministrazione.
Più in generale, l’esame complessivo della documentazione procedimentale —dalla comunicazione di avvio del procedimento sino alle puntuali controdeduzioni formulate dall’Amministrazione in riscontro alle osservazioni della ricorrente— evidenzia che l’istruttoria è stata condotta in modo completo e analitico, con una motivazione coerente, puntuale e pienamente idonea a sorreggere le determinazioni assunte, senza che emergano i denunciati vizi di difetto di istruttoria o di carenza motivazionale.
7. Conclusivamente, e per le suesposte considerazioni il ricorso è infondato e, come tale, meritevole di reiezione.
8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso siccome proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida, in favore dell’amministrazione resistente, in euro 3.000 (Tremila/00) oltre agli accessori di legge, ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco EL, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario
RT XI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT XI | Marco EL |
IL SEGRETARIO