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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 20/12/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati:
RA AR Presidente
NZ VE UD
Francesco De Perna UD relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 880/2025 promossa da:
), con l'avv. Costanza Di Leo, giusta Parte_1 (c.f. C.F. 1 procura in calce al ricorso introduttivo;
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1 (c.f. C.F. 2
,con l'avv. SILVIA BIGIONI,
giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Come da verbale d'udienza del 18.12.2025.
Motivazione
ricorreva al Tribunale domandando, nei confronti di Parte_1
,la separazione personale. Controparte_1
Controparte_1Si costituiva in giudizio opponendosi all'avversal domanda.
All'udienza di comparizione delle parti del 18.12.2025, sentite le stesse dal
UD, veniva tentata la conciliazione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c., ultimo comma, primo periodo, conciliazione che dava esito negativo determinando la prosecuzione del giudizio.
Alla medesima udienza, tuttavia, gli avvocati delle parti e le parti rappresentavano di essersi conciliate come da accordi contenuti nella memoria di costituzione dell'Avv. Costanza Di Leo. In tale memoria, in particolare, le parti chiedono la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“in ragione della non autosufficienza di entrambi i figli, assegnare agli stessi la casa coniugale sita a Sant'Elpidio a Mare, via A. Costa n. 134, con ogni arredo e corredo, indipendentemente dalla proprietà dell'immobile, nella quale vi abiterà anche la madre con tutti i diritti e doveri di genitore e proprietaria;
disporre che i coniugi provvedano in parti uguali, al mantenimento ordinario e straordinario dei figli, in particolare per le spese universitarie: tasse, libri, alloggio, vitto, locazione, nei modi e nei termini di cui al protocollo distrettuale del 2024”. Le parti, inoltre, chiedono anche pronunciarsi il divorzio alle stesse condizioni di cui alla separazione. Il UD, quindi, preso atto della conciliazione tra le parti e senza assumere, in ragione della stessa, provvedimenti temporanei e urgenti, rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c., ultimo comma.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. Invero, i soprariportati accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni della loro separazione non sono contrari agli interessi dei figli, sicché gli stessi devono essere omologati.
Non è invece ancora procedibile la domanda di divorzio posto che non è ancora passata in giudicato la sentenza di separazione e non è ancora decorso il termine di legge di cui all'art. 3 L. 898 del 1970. Con riferimento a tale domanda, pertanto, e conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 16 ottobre
2023, n. 28727), i coniugi devono essere, come da separata ordinanza, riconvocati ad una successiva udienza onde verificare la sussistenza dei presupposti per la procedibilità della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: omologa la separazione tra Parte_1 e Controparte_1 alle condizioni di cui agli accordi riportati in parte motiva;
❖ dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Presidente
Dott.ssa RA AR
Il UD est.
Dott. Francesco De Perna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati:
RA AR Presidente
NZ VE UD
Francesco De Perna UD relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 880/2025 promossa da:
), con l'avv. Costanza Di Leo, giusta Parte_1 (c.f. C.F. 1 procura in calce al ricorso introduttivo;
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1 (c.f. C.F. 2
,con l'avv. SILVIA BIGIONI,
giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Come da verbale d'udienza del 18.12.2025.
Motivazione
ricorreva al Tribunale domandando, nei confronti di Parte_1
,la separazione personale. Controparte_1
Controparte_1Si costituiva in giudizio opponendosi all'avversal domanda.
All'udienza di comparizione delle parti del 18.12.2025, sentite le stesse dal
UD, veniva tentata la conciliazione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c., ultimo comma, primo periodo, conciliazione che dava esito negativo determinando la prosecuzione del giudizio.
Alla medesima udienza, tuttavia, gli avvocati delle parti e le parti rappresentavano di essersi conciliate come da accordi contenuti nella memoria di costituzione dell'Avv. Costanza Di Leo. In tale memoria, in particolare, le parti chiedono la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“in ragione della non autosufficienza di entrambi i figli, assegnare agli stessi la casa coniugale sita a Sant'Elpidio a Mare, via A. Costa n. 134, con ogni arredo e corredo, indipendentemente dalla proprietà dell'immobile, nella quale vi abiterà anche la madre con tutti i diritti e doveri di genitore e proprietaria;
disporre che i coniugi provvedano in parti uguali, al mantenimento ordinario e straordinario dei figli, in particolare per le spese universitarie: tasse, libri, alloggio, vitto, locazione, nei modi e nei termini di cui al protocollo distrettuale del 2024”. Le parti, inoltre, chiedono anche pronunciarsi il divorzio alle stesse condizioni di cui alla separazione. Il UD, quindi, preso atto della conciliazione tra le parti e senza assumere, in ragione della stessa, provvedimenti temporanei e urgenti, rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c., ultimo comma.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. Invero, i soprariportati accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni della loro separazione non sono contrari agli interessi dei figli, sicché gli stessi devono essere omologati.
Non è invece ancora procedibile la domanda di divorzio posto che non è ancora passata in giudicato la sentenza di separazione e non è ancora decorso il termine di legge di cui all'art. 3 L. 898 del 1970. Con riferimento a tale domanda, pertanto, e conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 16 ottobre
2023, n. 28727), i coniugi devono essere, come da separata ordinanza, riconvocati ad una successiva udienza onde verificare la sussistenza dei presupposti per la procedibilità della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: omologa la separazione tra Parte_1 e Controparte_1 alle condizioni di cui agli accordi riportati in parte motiva;
❖ dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Presidente
Dott.ssa RA AR
Il UD est.
Dott. Francesco De Perna