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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/12/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2807/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 24/12/2025
Giudice: dott. Luca Pruneti
La causa è chiamata alle ore 10:46
Compaiono:
Per e , l'avv. DE RANIERI Parte_1 Parte_2
RO , il quale fa presente che la morosità è ulteriormente aumentata, e siamo ad un anno, e che dalla documentazione versata la situazione di salute delle controparti erano già presenti precedentemente alla stipula del contratto. La perdita del lavoro non è documentata.
Per , l'avv. COZZI ILARIA, che si riporta alla comparsa, Parte_3 evidenziando la gravità della situazione, facendo presente che sono stati coinvolti i servizi sociali, e che la documentazione non è agli atti perché il CAF non li ha ancora forniti. Stanno cercando le parti una soluzione tramite il Comune. Si oppone alle richieste avversarie e in subordine chiede termine lungo per il rilascio.
Per , l'avv. COZZI ILARIA. Parte_4
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive memorie integrative, cui si riportano anche ai fini della discussione, richiamando anche le deduzioni a verbale di oggi.
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura. N. R.G. 2807/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G 2807/2025 degli Affari Contenziosi Civili avente ad oggetto “Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo” tra
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) rappresentati e difesi dall' Avv. Alessandro
[...] C.F._2
De AN ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di intimazione di sfratto per morosità
- RICORRENTI
e AVV. ILARIA COZZI quale Amministratore di Sostegno di Parte_3
(C.F. C.F._3
- RESISTENTE
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_4 C.F._4
IL ZZ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da suesteso verbale d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida del 12.06.2025, e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
e per sentir convalidato lo sfratto per morosità, in Parte_3 Parte_4 forza del contratto di locazione ad uso abitativo del 17.07.2017 e registrato in data 21.07.2017, avente ad oggetto l'immobile sito in Palaia (PI), Via Dante Alighieri n.
9 - interno 1, frazione Forcoli, rappresentato al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 49, part. 157, sub 10; Cat A/2, classe 3, vani 7,5. Hanno allegato che l'immobile è stato concesso in locazione a partire dal 1.08.2017 per la durata di 4 anni e che i conduttori hanno omesso di corrispondere il canone locatizio, pari a € 6.000,00 annui, da pagarsi in rate mensili anticipate di € 500,00 maturando una morosità di € 3.000,00 alla data dell'intimazione.
All'udienza di convalida del 02.10.2025 il Giudice, considerata l'incompatibilità del rito sommario con la notifica ex art. 143 c.p.c., visti gli artt. 426 e 667 c.p.c. ha disposto la prosecuzione del procedimento nelle forme del rito locatizio, assegnando un termine per provvedere all'integrazione degli atti o alla produzione di documenti.
Con memoria integrativa del 21.11.2025 i locatori danno atto che la morosità è persistente e si è ulteriormente aggravata.
Si è costituita l'avv. IL ZZ, non in proprio ma in qualità di ADS di Parte_3
, chiedendo il rigetto della domanda ex adverso avanzata da controparte. Nello
[...] specifico, ha allegato:
- che , pensionato con un introito mensile limitato, presenta una Parte_3 serie di patologie ed è portato di handicap e nell'immobile, oltre a , Parte_4 vive anche sua sorella con un'invalidità all'80%;
- che la morosità è incolpevole e dovuta a contingenze indipendenti dalla sua volontà;
- che alla proprietaria è stato chiesto tempo per risanare la situazione;
- che l'appartamento necessita di lavori di risanamento poiché attinto da umidità che rende l'ambiente malsano. Si è costituita facendo proprie tutte le difese già articolate da Parte_4 Parte_3
.
[...]
*****
La domanda di accertamento costitutivo di risoluzione del contratto per inadempimento, formulata a seguito del disposto mutamento del rito, merita l'accoglimento.
Provato il titolo a fondamento della richiesta – contratto di locazione ad uso abitativo del 17.07.2017 e registrato in data 21.07.2017 – e allegato l'inadempimento dei conduttori, qualificato a mente dell'art. 5 L. 392/1978, parte attrice soddisfa l'onere della prova su di essa gravante.
I conduttori, pur resistendo all'avversa pretesa, non formulano eccezioni in senso stretto relative al titolo di cui è causa, ma allegano l'impossibilità di adempiere a causa delle loro condizioni di salute, che hanno inciso sulle disponibilità economiche.
La circostanza che l'immobile necessiti di interventi manutentivi è meramente declamata, oltre che generica, e a ben vedere neppure veicolata in termini di eccezione.
Spetta la consequenziale condanna al rilascio dell'immobile: in considerazione del tempo decorso dall'introduzione del giudizio, e tenuto tuttavia conto delle rappresentate difficoltà dei resistenti, si reputa equo fissare la data per l'esecuzione del rilascio al 1.6.2026
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto della contenuta attività processuale svolta.
P.Q.M
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo concluso tra le parti in data 17.07.2017 e registrato in data 21.07.2017 avente ad oggetto l'unità immobiliare, sito in Palaia (PI), Via Dante Alighieri n.
9 -interno 1, frazione Forcoli, rappresentato al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 49, part. 157, sub 10; Cat A/2, classe 3, vani 7,5, per l'inadempimento di non scarsa importanza di parte conduttrice;
2. condanna e al rilascio dell'immobile suddetto, Parte_3 Parte_4 libero da cose e persone, fissando per l'esecuzione del rilascio la data del 1.6.2026;
3. condanna e in solido, al rimborso in favore di Parte_3 Parte_4 parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.900,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A., oltre rimborso delle anticipazioni di entrambe le fasi. Pisa, 24.12.2025
Il Giudice Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.