TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 20/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n 422/2023 R.G. Lavoro e Previdenza
Tra
, rapp.to e difeso dagli Avv. Enrico T. Panero e Cristina Parte_1
Muratori
Ricorrente
E
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Laura Controparte_1
Imperiale
Controparte_2
, rapp.to e difeso dall'Avv. Francesca Chieffallo
[...]
, rapp.to e difeso Controparte_3
dall'Avv. Rita Pisanu
Resistenti
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente notificato ha esposto: Parte_1
-d'aver ricevuto in data 6/7/2023 notifica d'intimazione di pagamento n.
05220239001328723000, fondata su di un asserito debito tributario di complessivi Euro 575.877,57 (doc. n. 1); -il predetto debito sarebbe sorto anche per effetto del mancato pagamento, relativamente a contributi previdenziali rate e premi , oltre a CP_3 CP_2
interessi e sanzioni, per Euro 115.203,51;
-l'intimazione di pagamento si fonda sui seguenti atti presupposti:
-avviso di addebito n. 35220112000004270000 in data 15 giugno 2011, avente ad oggetto l'omesso pagamento di contributi previdenziali risalenti all'anno 2010, oltre a interessi e sanzioni, per complessivi Euro 6.750,33;
-avviso di addebito n. 35220112000050366000 in data 25 luglio 2011, avente ad oggetto l'omesso pagamento di contributi previdenziali risalenti all'anno
2010 e 2011, oltre a interessi e sanzioni, per complessivi Euro 9.178,36;
-avviso di addebito n. 35220112000062805000 in data 21 settembre 2011, avente ad oggetto l'omesso pagamento di contributi previdenziali risalenti all'anno 2011, oltre a interessi e sanzioni, per complessivi Euro 6.209,58;
-avviso di addebito n. 3520112000176930000 in data 2 novembre 2011, avente ad oggetto l'omesso pagamento di contributi previdenziali risalenti all'anno 2011, oltre a interessi e sanzioni, per complessivi Euro 6.619,70;
-avviso di addebito n. 35220112000197045000 in data 12 gennaio 2012, avente ad oggetto l'omesso pagamento di contributi previdenziali risalenti all'anno 2011, oltre a interessi e sanzioni, per complessivi Euro 5.514,22;
-avviso di addebito n. 35220120000007313000 in data 21 marzo 2012, avente ad oggetto l'omesso pagamento di contributi previdenziali risalenti all'anno
2011, oltre a interessi e sanzioni, per complessivi Euro 4.019,02;
-avviso di addebito n. 352201200000063618000 in data 21 marzo 2012, fondato sull'omesso pagamento di contributi previdenziali risalenti all'anno
2011, oltre a interessi e sanzioni per complessivi Euro 1.840,62; - avviso di addebito n. 35220120000666906000 in data 24 settembre 2012, avente ad oggetto l'omesso pagamento di contributi previdenziali risalenti all'anno 2011, oltre a interessi e sanzioni, per complessivi Euro 9.906,43;
- avviso di addebito n. 35220120000877162000 in data 23 novembre 2012, avente ad oggetto l'omesso pagamento di contributi previdenziali risalenti all'anno 2012, oltre a interessi e sanzioni, per complessivi Euro 1.808,99;
-avviso di addebito n. 35220130000523543000 in data 9 ottobre 2013, avente ad oggetto l'omessa notifica di contributi previdenziali risalenti all'anno 2012, oltre a interessi e sanzioni, per complessi Euro 8.724,95;
-avviso di addebito n. 35220130001172725000 in data 4 febbraio 2014, avente ad oggetto l'omesso pagamento di contributi previdenziali risalenti all'anno 2012, oltre a interessi e sanzioni per complessivi Euro 6.632,04;
-avviso di addebito n. 35220140001063734000 in data 19 novembre 2014, avente ad oggetto l'omesso pagamento di contributi previdenziali risalenti all'anno 2013, oltre a interessi e sanzioni, per complessivi Euro 13.509,63;
-cartella di pagamento n. 05220110016846306000 in data 19 dicembre 2011, avente ad oggetto l'omesso pagamento di rate e premi risalenti agli CP_2
anni 2009 e 2010, oltre a interessi e sanzioni, per complessivi Euro 6.744,99.
-che l'intimazione di pagamento era nulla a cagione dell'omessa notifica degli atti presupposti sopra indicati - avvisi di addebito e della cartella di pagamento - con conseguente intervenuta prescrizione della pretesa erariale in essa contenuta;
-era, infatti, ampiamente decorso il termine di decadenza ex art. 25 D.Lgs.
46/1999 prescritto dalla legge, essendo la pretesa previdenziale sorta negli anni di imposta 2009 (cartella di pagamento n. 05220110016846306000) e 2010 (cartella di pagamento n. 05220110016846306000 e avviso di addebito n. 35220112000004270000, n. 35220112000050366000), 2011 (avviso di addebito n.35220112000050366000, n. 35220112000062805000, n.
3520112000176930000, n. 35220112000197045000, n.
35220120000007313000, n. 352201200000063618000 e n.
35220120000666906000), 2012 (avviso di addebito n.
35220120000877162000, n. 35220130000523543000, n.
35220130001172725000) e 2013 (avviso di addebito n.
35220140001063734000);
-la mera indicazione della data di notifica dei predetti avvisi di addebito e cartella di pagamento da parte dell' non era Controparte_4
sufficiente a considerarsi provata l'effettiva notifica delle stesse.
-pertanto, il credito di Euro 115.203,51 oggetto delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito in questione era prescritto e/o decaduto;
-inoltre, anche qualora fosse dimostrata l'avvenuta notifica dei predetti atti presupposti, la pretesa erariale di Euro 115.203,51 era prescritta in assenza del compimento di qualsiasi atto interruttivo del decorso del termine di prescrizione quinquennale da parte dell' . Controparte_4
Nel costituirsi, replicava: Controparte_1
-in ordine ai dodici avvisi di addebito e a quello , unitamente CP_3 CP_2
all'intimazione di pagamento per cui è causa, la notifica degli stessi era attività di competenza riservata all'Ente Impositore stesso e d'aver, a seguito di regolare iscrizione a ruolo, abbia provveduto a porre in essere la propria attività di riscossione, notificando plurimi atti interruttivi della prescrizione, per poi eccepire la propria carenza di legittimazione passiva in quanto, secondo la giurisprudenza, nel caso di riscossione di somme a mezzo dei ruoli del servizio di riscossione, legittimato passivo, nel giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale emessa dal concessionario, è soltanto l'ente impositore, quale titolare del relativo credito, e non il soggetto incaricato della riscossione;
-riguardo gli avvisi di addebito e sulla cartella di pagamento CP_3 CP_2
contenute nell'intimazione impugnata nel presente procedimento, erano stati notificati plurimi svariati atti interruttivi della prescrizione quinquennale, quali:
1)comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
05276201500000185000, notificata in data 14/04/2015 (Doc. 3) e relativa alle seguenti cartelle ed avvisi di addebito:
N. 35220120000666906000, per un importo di euro 9.906,43, notificata in data 24/09/2012 ( ; CP_3
N. 35220120000877162000, per un importo di euro 1.808,99, notificata in data 23/11/2012 ( ; CP_3
N. 35220130000523543000, per un importo di euro 8.724,95, notificata in data 9/10/2013 ; CP_3
N. 35220130001172725000, per un importo di euro 6.632,04, notificata in data 04/02/2014 ( ; CP_3
2) Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
05276201500000595000, notificata in data 20/05/2015 (Doc. 4) e relativa alle le seguenti cartelle ed avvisi di addebito:
- N. 35220140001063734000, per un importo di euro 13.509,63, notificata in data 19/11/2014 ( CP_3 3) Intimazione di pagamento n. 05220159002718312000, notificata in data
25/05/2015 (Doc. 5) e relativa alle seguenti cartelle ed avvisi di addebito:
- N. 35220112000004270000, per un importo di euro 6.750,33, notificata in data 15/06/2011 ( ; CP_3
- N. 35220112000050366000, per un importo di euro 9.178,36, notificata in data 25/07/2011 ( ; CP_3
- N. 35220112000062805000, per un importo di euro 6.209,58, notificata in data 21/09/2011 ( ; CP_3
- N. 35220112000176930000, per un importo di euro 6.619,70, notificata in data 2/11/2011 ; CP_3
- N. 35220112000197045000, per un importo di euro 5.514,22, notificata in data 12/01/2012 ( ; CP_3
-N. 35220120000007313000, per un importo di euro 4.019,02, notificata in data 21/03/2012 ( ; CP_3
-N. 352201200000063618000, per un importo di euro 1.840,62, notificata in data 21/03/2012 ( ; CP_3
-N. 35220120000666906000, per un importo di euro 9.906,43, notificata in data 24/09/2012 ( ; CP_3
-N. 35220120000877162000, per un importo di euro 1.808,99, notificata in data 23/11/2012 ( ; CP_3
-N. 35220130000523543000, per un importo di euro 8.724,95, notificata in data 9/10/2013 ( ; CP_3
-N. 35220130001172725000, per un importo di euro 6.632,04, notificata in data 04/02/2014 ( ; CP_3 -N. 05220110016846306000, per un importo di euro 6.744,99, notificata in data 19/12/2011 ( ). CP_2
4) Intimazione di pagamento n. 05220169002658144000, notificata in data
17/01/2017 (Doc. 6) e relativa alle seguenti cartelle ed avvisi di addebito:
-N. 35220112000004270000, per un importo di euro 6.750,33, notificata in data 15/06/2011 ( ; CP_3
-N. 35220112000050366000, per un importo di euro 9.178,36, notificata in data 25/07/2011 ( ; CP_3
-N. 35220112000062805000, per un importo di euro 6.209,58, notificata in data 21/09/2011 ( ; CP_3
-N. 35220112000176930000, per un importo di euro 6.619,70, notificata in data 2/11/2011 ; CP_3
-N. 35220112000197045000, per un importo di euro 5.514,22, notificata in data 12/01/2012 ( ; CP_3
-N. 35220120000007313000, per un importo di euro 4.019,02, notificata in data 21/03/2012 ( ; CP_3
-N. 352201200000063618000, per un importo di euro 1.840,62, notificata in data 21/03/2012 ( ; CP_3
-N. 35220120000666906000, per un importo di euro 9.906,43, notificata in data 24/09/2012 ( ; CP_3
-N. 35220120000877162000, per un importo di euro 1.808,99, notificata in data 23/11/2012 ( ; CP_3
-N. 35220130000523543000, per un importo di euro 8.724,95, notificata in data 9/10/2013 ; CP_3 -N. 35220130001172725000, per un importo di euro 6.632,04, notificata in data 04/02/2014 ( ; CP_3
-N. 35220140001063734000, per un importo di euro 13.509,63, notificata in data 19/11/2014 ( ; CP_3
-N. 05220110016846306000, per un importo di euro 6.744,99, notificata in data 19/12/2011 ( ). CP_2
5) Intimazione di pagamento n. 05220199002793343000, notificata in data
16/11/2019 (Doc. 7) e relativa alle seguenti cartelle ed avvisi di addebito: -
N. 35220112000004270000, per un importo di euro 6.750,33, notificata in data 15/06/2011 ( ; CP_3
-N. 35220112000050366000, per un importo di euro 9.178,36, notificata in data 25/07/2011 ( ; CP_3
-N. 35220112000062805000, per un importo di euro 6.209,58, notificata in data 21/09/2011 ( ; CP_3
- N. 35220112000176930000, per un importo di euro 6.619,70, notificata in data 2/11/2011 ; CP_3
-N. 35220112000197045000, per un importo di euro 5.514,22, notificata in data 12/01/2012 ( ; CP_3
-N. 35220120000007313000, per un importo di euro 4.019,02, notificata in data 21/03/2012 ( ; CP_3
-N. 352201200000063618000, per un importo di euro 1.840,62, notificata in data 21/03/2012 ( ; CP_3
-N. 35220120000666906000, per un importo di euro 9.906,43, notificata in data 24/09/2012 ( ; CP_3 -N. 35220120000877162000, per un importo di euro 1.808,99, notificata in data 23/11/2012 ( ; CP_3
-N. 35220130000523543000, per un importo di euro 8.724,95, notificata in data 9/10/2013 ; CP_3
-N. 35220130001172725000, per un importo di euro 6.632,04, notificata in data 04/02/2014 ( ; CP_3
-N. 35220140001063734000, per un importo di euro 13.509,63, notificata in data 19/11/2014 ( ; CP_3
-N. 05220110016846306000, per un importo di euro 6.744,99, notificata in data 19/12/2011 ( ); CP_2
6) Intimazione di pagamento n. 05220239001328723000, notificata in data
06/07/2023 (Doc. 8) e relativa alle seguenti cartelle ed avvisi di addebito:
-N. 35220112000004270000, per un importo di euro 6.750,33, notificata in data 15/06/2011 ( ; CP_3
-N. 35220112000050366000, per un importo di euro 9.178,36, notificata in data 25/07/2011 ( ; CP_3
-N. 35220112000062805000, per un importo di euro 6.209,58, notificata in data 21/09/2011 ( ; CP_3
-N. 35220112000176930000, per un importo di euro 6.619,70, notificata in data 2/11/2011 ; CP_3
-N. 35220112000197045000, per un importo di euro 5.514,22, notificata in data 12/01/2012 ( ; CP_3
-N. 35220120000007313000, per un importo di euro 4.019,02, notificata in data 21/03/2012 ( ; CP_3 -N. 352201200000063618000, per un importo di euro 1.840,62, notificata in data 21/03/2012 ( ; CP_3
-N. 35220120000666906000, per un importo di euro 9.906,43, notificata in data 24/09/2012 ( ; CP_3
-N. 35220120000877162000, per un importo di euro 1.808,99, notificata in data 23/11/2012 ( ; CP_3
-N. 35220130000523543000, per un importo di euro 8.724,95, notificata in data 9/10/2013 ; CP_3
-N. 35220130001172725000, per un importo di euro 6.632,04, notificata in data 04/02/2014 ( ; CP_3
-N. 35220140001063734000, per un importo di euro 13.509,63, notificata in data 19/11/2014 ( ; CP_3
-N. 05220110016846306000, per un importo di euro 6.744,99, notificata in data 19/12/2011 ( ); CP_2
-pertanto, non era decorsa alcuna prescrizione, considerato altresì che nel caso di specie deve farsi anche applicazione anche del disposto di legge n.
147/2013 del 27/12/2013 art. 1 – combinato disposto commi 618-623 – D.
Legge n. 16/2014 – Legge 68/2014 art. 2, co. 1, lett.d – in forza del quale il termine di prescrizione relativamente ai ruoli consegnati all'Agente della
Riscossione sino al 31/10/2013 era stato sospeso nell'arco temporale dal gennaio 2014 al 15 Giugno 2014 nonché dell'ulteriore sospensione disposta dalla normativa Covid (art. 37 d.l. 18/2020, conv. In l. 27/2020 e art. 11, co.9, d.l. 183/2020, conv. in L. 21/2021).
costituito esponendo: CP_5 -le cartelle di pagamento, comprese nell'intimazione impugnata e ancora attive per premi non pagati sono la n. 0520110016846306 e la n.
05220160006009988. Nel ricorso, tuttavia, risulta espressamente citata solo la cartella n. 0520110016846306;
-controparte non aveva provato che la cartella era stata state impugnate nei termini previsti dall'art. 24 del D. Lgs 46/99, il rendeva inopponibile ogni questione di prescrizione antecedente la notifica e definitività delle cartelle;
-una volta effettuata l'iscrizione a ruolo, ai sensi del D.Lgs. n. 46/99, e del
D.Lgs. 112/99 e, l'unico soggetto legittimato a porre in essere tutte le procedure volte ad ottenere il soddisfacimento del credito sono di competenza e nei poteri del Concessionario e non dell'ente impositore;
Nel costituirsi, ha esposto quanto segue: CP_3
-l'intimazione di pagamento opposta è stata creata da e non da CP_6 CP_3
la quale, pertanto, in quanto titolare del credito cartolarizzato, ha ragione d'essere parte di questo contenzioso esclusivamente in relazione a ciò che concerne l'an del credito contributivo e le vicende inerenti quanto accaduto ante la formazione dell'intimazione di pagamento, ma con riferimento all'intimazione predetta ed alle relative vicende è solo che può CP_6
rispondere;
-la notifica degli avvisi d'addebito era stata eseguita da la quale le CP_6
aveva fatto pervenire la documentazione relativa all'attività interruttiva della prescrizione,
--------------------------------------------------------------------------------------------
In primo luogo va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
. CP_1 L'avviso d'addebito per cui è causa ha ad oggetto crediti vantati da a CP_3
titolo di contribuiti previdenziali e da per premi non pagati nonché CP_2
per interessi e sanzioni, crediti in relazione ai quali il ricorrente ha eccepito la prescrizione.
Ebbene, al riguardo occorre fare riferimento a quanto statuito dalla
Cassazione nella sentenza resa a S.U. del 08/03/2022, n.7514.
Nella motivazione si legge: “la Sezione Lavoro di questa Corte (Cass. 19 giugno
2019 n. 16425) ha motivatamente affermato (citando Cass. 25 maggio 2007 n. 12239) che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione. La stessa decisione (sul punto si veda anche Cass. 12 novembre 2019 n.
29294) ha evidenziato, inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito. A tal proposito, infatti, non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018 n. 28583), altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato (Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116)”. Il caso esaminato è simile a quello di specie poiché “…Non si fa questione, infatti, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione. Ciò che si chiede al giudice è l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica delle cartelle di pagamento, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. L'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412)”
Si soggiunge che “Con specifico riguardo al processo di opposizione all'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, - emanato, come il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 112, art. 39 in attuazione della Legge Delega 28 settembre 1998, n. 337 disponeva, nel testo originario, che "contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario". Il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, comma 2 - quater convertito con L. 22 novembre 2002, n. 265 ha modificato il testo dell'art. 24, comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario. Nel testo oggi vigente, e vigente ratione temporis, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 dispone, dunque, che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore. Poiché la disposizione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dal D.Lgs. 13 aprile
1999, n. 112, art. 39 emanato successivamente all'art. 24 citato.”. Da ciò viene tratta la seguente conclusione: “..limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 29 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria”.
Conclude la Corte: “Deve ritersi per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale
l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva
è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188
c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa
(Cass. 25 luglio 2007 n. 16412)” cosicchè “…deve affermarsi …in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere
l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione,
a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo….”.
Tal è l'ipotesi che ricorre nella fattispecie poiché – nel disattendersi, in quanto inconferente, l'eccezione di sollevata da circa la tardività CP_2
dell'impugnazione della cartella nei termini previsti dall'art. 24 del D. Lgs
46/99 - il presente ricorso va qualificato come opposizione all'esecuzione, atteso che ciò che l' ha inteso far valere è l'inesistenza/estinzione dei Pt_1
crediti consacrati nei titoli esecutivi – e cioè negli avvisi d'addebito e CP_3
nella cartella di pagamento – in virtù di fatti sopravvenuti agli stessi CP_2
ovvero del decorso del termine di prescrizione.
Ne consegue che l non è soggetto legittimato a Controparte_1
contraddire al ricorso in esame, il quale si sostanzia nella proposizione d'una domanda d'accertamento negativo, senza che sia stata denunciata anche l'irregolarità o l'invalidità degli atti esecutivi.
Ciò chiarito, la documentazione prodotta da attesta che tutti gli avvisi CP_3
d'addebito posti a fondamento dell'intimazione di pagamento sono stati tutti ritualmente notificati all' nel periodo compreso tra il 15/6/2011 e il Pt_1
19/11/2014 (doc. 1-12), ad eccezione d'uno soltanto, come ci si accinge ad illustrare.
Inoltre, come esposto nella propria comparsa di costituzione e come riportato nella narrativa della presente sentenza, ha Controparte_1
ripetutamente interrotto la decorrenza della prescrizione tramite la notifica nel periodo compreso il 14/04/2015 il 6/7/2023 di plurime intimazioni di pagamento relativi ai crediti per cui è causa (doc. 3-8), oltre a ulteriori ingenti importi dovuti dall' per ritenute IRPEF, IVA, interessi e sanzioni. A Pt_1
tale documentazione ha fatto espresso riferimento in comparsa di CP_3
costituzione e risposta a sostegno della propria pretesa.
Circa l'idoneità delle notifiche in questione ad interrompere la prescrizione, nelle note scritte del 10/1/2023 il ricorrente ha sollevato alcune contestazioni, le quali, però, risultano soltanto in minima parte fondate poiché:
-la parziale illeggibilità del numero della raccomandata pervenuta al ricorrente il 23/11/2012 è elemento che di per sé non ha nulla a che vedere con l'asserita impossibilità di ricollegare la ricevuta di consegna (all.
9-1 al CP_3
relativo contenuto, che l'ente previdenziale ha addotto essere stato l'avviso d'addebito n. …..62000, formato il 9/11/2012, dall'importo di € 1173,15 (all.
9-2 ; CP_3
-l'intimazione di pagamento di cui all'all. 7 è stata notificata il CP_6
16/11/2019 nelle mani della madre dell'attore, soggetto Controparte_7
pertanto, abilitato a ricevere l'atto ai sensi dell'art. 139 comma 2 c.p.c.;
-privo di pregio, dunque, è l'assunto secondo cui la notificazione non sarebbe valida poiché non ha prodotto il CAD, avendo la giurisprudenza in CP_6
materia puntualizzato che tale onere/adempimento è necessario soltanto nel caso in cui il la cartella di pagamento inoltrata a mezzo posta non sia stata consegnata al destinatario (Cass. S.U. n. 10012/2021).
Fondato risulta, invece, il rilievo in base al quale il doc. 2A di si riferisce CP_3
ad una raccomandata ricevuta dall'attore il 15/6/2011, laddove l'avviso d'addebito n. …..366000, dall'importo di € 5824,46, che sarebbe stato in essa contenuto (doc. 2B), riporta la dicitura “formato il 9/7/2011” ossia in epoca successiva alla comunicazione.
Evidente, pertanto, che si tratta di 2 atti privi di relazione tra loro.
L'eccezione di prescrizione risulta, pertanto, fondata limitatamente all'avviso d'addebito in questione, della cui notificazione al debitore non v'è prova.
Nel passare alle statuizioni in punto di spese di lite, s'osserva che:
-dalla declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
discende la condanna del ricorrente alla rifusione degli oneri processuali, i quali si quantificano come in dispositivo alla stregua dei parametri legali vigenti per le cause dal valore indeterminabile e di bassa difficoltà.
-il rigetto della domanda proposta nei confronti dell' implica che il CP_2
ricorrente debba farsi carico delle spese di lite, che si determinano come in dispositivo sulla base del valore della domanda (€ 6744,99);
-l'accoglimento in misura limitatissima del ricorso avanzato nei confronti di
(€ 5824,46 rispetto ad un debito complessivo di circa € 109.000,00) CP_3
legittima la compensazione degli oneri processuali nella misura di 1/10 e la condanna dell'attore al pagamento del residuo.
Al riguardo occorre svolgere alcune puntualizzazioni.
Nella articolatissima pronuncia Cass. S.U. N. 32061/2022, la Suprema Corte, nel dirimere il contrasto tra gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità formatasi sulla cd. soccombenza parziale o reciproca, ha chiarito che tale ipotesi non ricorre quando sia stata formulata un'unica domanda e questa sia stata accolta in misura ridotta, qualche che sia la misura stessa, ma soltanto qualora siano state spiegate domande contrapposte oppure sia stata formulata una domanda in più capi e soltanto alcuni d'essi siano stati accolti. Ove si sia in presenza della prima ipotesi non è ammissibile alcuna condanna dell'attore alla rifusione parziale delle spese di lite, ma, al più la compensazione parziale (con condanna della controparte al rimborso delle spese) oppure totale delle stesse.
Ebbene, nel caso di specie nei confronti di tutti i resistenti – e dunque anche dell' - sono state avanzate 2 domande, l'una in via principale e l'altra in CP_3
via subordinata.
Con la prima è stata lamentata la decadenza – e la presunta conseguente prescrizione -– dell' dal diritto di pretendere la somma di € 115.203,51 CP_3
per aver l'ente omesso di iscrivere a ruolo i propri crediti entro i termini previsti dall'art. 25, D. Lgs. 46/1999 n. 46.
L'assunto risulta però smentito dalla documentazione sopra esaminata, dovendosi evidenziare che la decadenza di cui alla succitata disposizione è cosa ben diversa dalla prescrizione del credito tempestivamente iscritto al ruolo.
La seconda domanda è incentrata esclusivamente sul decorso della prescrizione, la quale, per i motivi già esposti, va dichiara nella succitata esigua misura.
Alla luce di ciò deve concludersi che il ricorrente sia da considerare parzialmente – e per la maggior misura – soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così provvede: Parte_1
Dichiara inammissibile la domanda proposta nei confronti di
[...]
per difetto di legittimazione passiva. Controparte_1 Condanna alla rifusione delle spese processuali, che si Parte_2
determinano in € 1800,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1100,00 per la fase di trattazione, € 1600,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge.
Rigetta la domanda proposta nei confronti di e condanna CP_2 [...]
alla rifusione delle spese processuali, che si determinano in € Parte_2
1100,00 per la fase di studio, € 550,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase di trattazione, € 1200,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva
e Cpa come da legge.
Rigetta la domanda proposta in via principale nei confronti dell' CP_3
Accoglie parzialmente la domanda spiegata nei confronti dell' in via CP_3
subordinata e, per l'effetto, dichiara non dovuta per intervenuta prescrizione la somma portata nell'avviso d'addebito n. 35220112000050366000, rigettando per il resto la pretesa..
Compensa per 1/10 gli oneri processuali, ponendo a carico di parte resistente il residuo, che si determina in € 3100,00 per la fase di studio, € 2100,00 per la fase introduttiva, € 9500,00, per la fase di trattazione, € 6500,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge.
Imperia 17/1/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Favalli