Art. 8. Introduzione dell'art. 25-undevicies
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 1. Dopo l'articolo 25-duodevicies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , e' inserito il seguente:
« Art. 25-undevicies (Delitti contro gli animali). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis , 544-ter , 544-quater , 544-quinquies e 638 del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale , o di decreto penale di condanna, ai sensi dell' articolo 459 del codice di procedura penale , per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.
3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale ».
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 1. Dopo l'articolo 25-duodevicies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , e' inserito il seguente:
« Art. 25-undevicies (Delitti contro gli animali). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis , 544-ter , 544-quater , 544-quinquies e 638 del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale , o di decreto penale di condanna, ai sensi dell' articolo 459 del codice di procedura penale , per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.
3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale ».