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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/11/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2392/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NI DEIANA - Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.10.2024 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata rappresentata in Parte_1 C.F._1
Sassari Via Roma 61presso lo studio dall'avv. Maria Paola Oggiano (C.F. ) che C.F._2
la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, via Muroni CP_1 C.F._3
5/c preso lo studio dell'avv. Patrizia Campus (C.F. ) che lo rapp.ta e difende in C.F._4
forza di delega depositata in atti,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473bis.22 e 473bis.29 c.p.c. depositato in data 15.10.24 ha Parte_1
convenuto in giudizio CP_1
Premesso che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Olbia in data 7.06.2014
(regolarmente trascritto nel Registro del predetto Comune al n. 26 per l'anno 2014) dalla cui unione erano nati due figli: a Olbia il 7/9/2014 e a Sassari il 6/6/2017, ha dedotto che Parte_2 Per_1
pagina 1 di 6 nell'anno 2022 era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e nell'anno 2023 il divorzio alle condizioni congiunte rassegnate in udienza che qui si riportano: affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso la casa di residenza della madre, disciplina del diritto di visita del padre tutti i fine settimana dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina, previsione a carico del padre non collocatario di un contributo al mantenimento dei figli pari ad euro
500,00 mensili rivalutabili Istat oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Ha allegato che la routine instaurata, gli impegni familiari e la nascita di un altro figlio avevano evidenziato come la non aveva la possibilità di trascorrere del tempo libero da impegni Pt_1
scolastici e sociali con i figli, e che era pertanto necessario che almeno un fine settimana al mese i minori rimanessero con la mamma, offrendo la possibilità al di incontrare i figli CP_1
infrasettimanalmente, nel caso occupandosi anche di accompagnarli e seguirli nelle attività sportive del lunedì e venerdì, rilevando che il diritto di visita del padre era stato così modulato in ragione del fatto che già al momento della cessazione degli effetti civili del matrimonio la era andata a vivere Pt_1
a IA ed il a Sedini. CP_1
Ha lamentato che il non solo non partecipava alle spese straordinarie ma neanche versava CP_1
interamente il mantenimento, posto che operava una riduzione di cento euro mensili, con la motivazione di un recupero inesistente, e che quindi versava solo la minor somma di € 400,00.
Sotto il profilo economico ha dedotto di essere disoccupata, mentre il era allevatore e conduceva CP_1
l'azienda che prima era intestata alla e che la stessa gli aveva ceduto gratuitamente e che era Pt_1
comunque lei che si occupava di tutte le esigenze dei figli.
Ha chiesto quindi un aumento dell'assegno di mantenimento a carico del padre ad euro 600,00 e il richiamo del alle sue responsabilità anche considerato che la figlia aveva un problema CP_1 Parte_2
di sovrappeso e, sotto il consiglio e controllo del medico, seguiva una dieta particolare che non veniva rispettata durante la sua permanenza dal padre, il che stava comportando, oltre che problemi di salute, anche segni di disagio psicologico nella vita sociale non riuscendo la ragazza a perdere peso.
Ha concluso chiedendo:
Respinta ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione:
-disporre che il padre provveda al mantenimento dei minori con un versamento mensile, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, di euro 600,00, rivalutabile istat, oltre spese straordinarie secondo il protocollo del CNF e assegno unico;
-disporre che i minori possano trascorrere con la madre il primo fine settimana di ogni mese, prevedendo per il padre che, in quella settimana possa vedere i minori due pomeriggi, occupandosi di tutte le loro attività del giorno;
pagina 2 di 6 -ferme tutte le altre condizioni contenute nella sentenza di scioglimento del matrimonio N.825/2023 resa dal Tribunale di Sassari in data 6/8/23, mai impugnata.
-in caso di opposizione, con vittoria di spese, diritti ed onorari”
Si è costituito il il quale ha dichiarato che la non aveva allegato quale fosse il CP_1 Pt_1
mutamento dello stato di fatto rispetto alla pronuncia di divorzio che legittimasse la richiesta di modifica delle condizioni concordate tra le parti, evidenziando che egli aveva rinunciato alla sua quota di Assegno Unico.
Ha rappresentato che la non lavorava neanche all'epoca del divorzio, conviveva ancora Pt_1
stabilmente con il compagno da cui aveva avuto anche un figlio che ormai aveva un anno, e che comunque nulla le impediva di lavorare, mentre la sua situazione economica era notevolmente peggiorata (come dimostrato dalle dichiarazioni dei redditi prodotte agli atti) e ciò per colpa imputabile alla ricorrente la quale, non rispettando gli accordi assunti in sede di separazione, non gli aveva ceduto l'azienda agricola di cui era titolare ma ne aveva fatto cessare l'attività, così causandogli un grave danno economico anche sotto il profilo dei contributi perduti.
Era stato quindi costretto a costituire una nuova azienda agricola, sopportando le relative spese, che ancora non produceva un reddito adeguato, e ha anche riferito che aveva dovuto rinunciare al lavoro di dipendente presso un supermercato come macellaio perché l'esercizio della nuova azienda non era compatibile con gli orari da dipendente.
Ha aggiunto che provvedeva al pagamento di tutte rate del mutuo contratto in costanza di matrimonio per la ristrutturazione della casa familiare con esborso mensile di € 315.00, nonché della rata mensile di
€ 178.00 per l'acquisto della moto, e che comunque acquistava quanto necessario ai figli (vestiario, medicine etc.) nei giorni in cui questi stavano con lui.
Ha quindi concluso riferendo di essere impossibilitato a versare la somma € 600,00 come richiesto dalla ricorrente.
Ha concluso chiedendo:
“Si chiede il rigetto della domanda in quanto non è intervenuto alcun cambiamento nell'assetto economico del convenuto tale da giustificare l'aumento dell'assegno di mantenimento concordato in sede di divorzio circa un anno fa e non sussistono le condizioni per la modifica del diritto di visita del padre per le motivazioni suesposte “.
All'udienza del 23 ottobre 2025, sostituita dal deposito delle note scritte, i procuratori delle parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo del seguente tenore:
“-affidamento condiviso per i figli minori, con collazione a IA presso il domicilio della madre;
pagina 3 di 6 -il padre potrà vedere e tenere con sé i due figli minori, e tre fine CP_1 Parte_2 Per_1
settimana al mese prelevandoli il venerdì dall'uscita di scuola e riportandoli il lunedì mattina a scuola ciò nel periodo scolastico/invernale, mentre da giugno fino all'inizio della scuola li riporterà il lunedì mattina presso il domicilio della madre;
-la madre, collocataria dei minori, terrà con sé i figli il primo fine settimana di ogni mese, e, in quella settimana il padre potrà vedere i figli due pomeriggi alla settimana dalle 17,00 alle 20,30 , o, in via alternativa, se durante il mese ci sono festività o comunque giorni di vacanza, il potrà, concordandolo con la madre, e non accavallando il periodo di ferie estive che spetta ad ogni genitore né la turnazione delle principali festività ( Natale-Pasqua), tenere con sé in quella giornata;
-durante le vacanze estive, ovvero finita la scuola e fino alla sua ripresa, i bambini resteranno a settimane alterne con uno o con l'altro genitore, fermo il periodo di ferie di 15 giorni consecutivi che spetta ad ogni genitore e che dovrà essere comunicato all'altra parte entro il 15 giugno di ogni anno;
-a titolo di mantenimento per i due figli minorenni, il signor verserà alla , entro il CP_1 Pt_1
giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 500,00, rivalutabile Istat, partecipando inoltre al 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico verrà interamente percepito dalla signora;
per spese Pt_1
extra che non richiedono il previo accordo dei genitori, comunque suscettibili di rimborso in relazione alla loro obiettiva necessità, si intendono:
a) spese sanitarie, quelle connotate dei caratteri della necessità ed urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del
SSN, compresi i relativi ticket sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (a titolo esemplificativo, rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). Tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori.
b) scolastiche, iscrizione e retta dell'asilo nido infantile, tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. Per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia), se sorte dopo la separazione o dopo la cessazione della convivenza e non incluse nell'assegno e compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;
c) extrascolastiche: sportive per un'attività, spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
pagina 4 di 6 ci) Costituiscono invece, spese extra assegno, richiedenti il necessario accordo, espresso o tacito (con riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero al massimo entro 10 giorni, ovvero in un termine all'uopo fissato: in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta), tra i genitori, quelle relative a :
a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;
b) scolastiche: lezioni private (c.d ripetizioni) stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria, o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazione o master) , gite scolastiche con pernottamento, viaggi studi all'estero, scuole e università private;
c) extra scolastiche: baby sitter post separazione, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stages) ; attività ludico-ricreative ( centri estivi) cellulare , spese per acquisto di mezzi di locomozione ( bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini car, auto), casco, corso per il conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative ( come acquisto di strumenti musicali , corsi di informatica , ecc) , spese per comunione e cresima, matrimonio ( trattenimento, servizio fotografico, regalo madrina/padrino, parrucchiere).
-dandosi reciprocamente atto della rispettiva indipendenza dal punto di vista economico, i coniugi dichiarano che le condizioni racchiuse nel presente atto soddisfano integralmente ed in misura adeguata tutte le rispettive esigenze, così come rappresentate nell'ambito delle trattative tese al deposito del presente ricorso congiunto, che consentono ed entrambi una definitiva sistemazione di vita rispondente a quella condotta in costanza di matrimonio e di convivenza, e/o che la coppia avrebbe potuto comunque condurre durante il rapporto di coniugio . I sottoscritti dichiarano altresì che l'accordo cui al presente ricorso congiunto è adeguato e soddisfacente rispetto alla condizione sociale, economica e culturale di entrambi, alle ragioni della decisione relativa al venir meno dell'affectio, oltre che al contributo per-sonale ed economico di ciascuna delle parti in causa alla conduzione della vita familiare. Ciò anche relativamente alle proprie aspettative di vita determinate dalla condivisione di progetti, nonché, in genere alla complessiva capacità patrimoniale di entrambi. Il tutto commisurato adeguatamente alle condizioni ed alla capacità lavorativa attuale e futura - di entrambi, anche in relazione alla complessiva durata del rapporto di coniugio.
pagina 5 di 6 Entrambi i coniugi si dichiarano comunque reciprocamente soddisfatti dell'accordo raggiunto, che corrisponde ad un globale ed equilibrato contemperamento degli interessi propri nonché, in genere, di quelli della famiglia e dei minori. Dichiarano reciprocamente di non aver più nulla da pretendere l'una nei confronti dell'altro per qualsivoglia titolo o ragione dipendente dal rapporto di coniugio:
-spese e compensi professionali interamente compensati”.
Preso atto dell'accordo delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti e dispone in conformità.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide: dispone conformemente all'accordo delle parti da intendersi qui integralmente trascritto.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa NI IA
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NI DEIANA - Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.10.2024 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata rappresentata in Parte_1 C.F._1
Sassari Via Roma 61presso lo studio dall'avv. Maria Paola Oggiano (C.F. ) che C.F._2
la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, via Muroni CP_1 C.F._3
5/c preso lo studio dell'avv. Patrizia Campus (C.F. ) che lo rapp.ta e difende in C.F._4
forza di delega depositata in atti,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473bis.22 e 473bis.29 c.p.c. depositato in data 15.10.24 ha Parte_1
convenuto in giudizio CP_1
Premesso che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Olbia in data 7.06.2014
(regolarmente trascritto nel Registro del predetto Comune al n. 26 per l'anno 2014) dalla cui unione erano nati due figli: a Olbia il 7/9/2014 e a Sassari il 6/6/2017, ha dedotto che Parte_2 Per_1
pagina 1 di 6 nell'anno 2022 era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e nell'anno 2023 il divorzio alle condizioni congiunte rassegnate in udienza che qui si riportano: affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso la casa di residenza della madre, disciplina del diritto di visita del padre tutti i fine settimana dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina, previsione a carico del padre non collocatario di un contributo al mantenimento dei figli pari ad euro
500,00 mensili rivalutabili Istat oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Ha allegato che la routine instaurata, gli impegni familiari e la nascita di un altro figlio avevano evidenziato come la non aveva la possibilità di trascorrere del tempo libero da impegni Pt_1
scolastici e sociali con i figli, e che era pertanto necessario che almeno un fine settimana al mese i minori rimanessero con la mamma, offrendo la possibilità al di incontrare i figli CP_1
infrasettimanalmente, nel caso occupandosi anche di accompagnarli e seguirli nelle attività sportive del lunedì e venerdì, rilevando che il diritto di visita del padre era stato così modulato in ragione del fatto che già al momento della cessazione degli effetti civili del matrimonio la era andata a vivere Pt_1
a IA ed il a Sedini. CP_1
Ha lamentato che il non solo non partecipava alle spese straordinarie ma neanche versava CP_1
interamente il mantenimento, posto che operava una riduzione di cento euro mensili, con la motivazione di un recupero inesistente, e che quindi versava solo la minor somma di € 400,00.
Sotto il profilo economico ha dedotto di essere disoccupata, mentre il era allevatore e conduceva CP_1
l'azienda che prima era intestata alla e che la stessa gli aveva ceduto gratuitamente e che era Pt_1
comunque lei che si occupava di tutte le esigenze dei figli.
Ha chiesto quindi un aumento dell'assegno di mantenimento a carico del padre ad euro 600,00 e il richiamo del alle sue responsabilità anche considerato che la figlia aveva un problema CP_1 Parte_2
di sovrappeso e, sotto il consiglio e controllo del medico, seguiva una dieta particolare che non veniva rispettata durante la sua permanenza dal padre, il che stava comportando, oltre che problemi di salute, anche segni di disagio psicologico nella vita sociale non riuscendo la ragazza a perdere peso.
Ha concluso chiedendo:
Respinta ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione:
-disporre che il padre provveda al mantenimento dei minori con un versamento mensile, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, di euro 600,00, rivalutabile istat, oltre spese straordinarie secondo il protocollo del CNF e assegno unico;
-disporre che i minori possano trascorrere con la madre il primo fine settimana di ogni mese, prevedendo per il padre che, in quella settimana possa vedere i minori due pomeriggi, occupandosi di tutte le loro attività del giorno;
pagina 2 di 6 -ferme tutte le altre condizioni contenute nella sentenza di scioglimento del matrimonio N.825/2023 resa dal Tribunale di Sassari in data 6/8/23, mai impugnata.
-in caso di opposizione, con vittoria di spese, diritti ed onorari”
Si è costituito il il quale ha dichiarato che la non aveva allegato quale fosse il CP_1 Pt_1
mutamento dello stato di fatto rispetto alla pronuncia di divorzio che legittimasse la richiesta di modifica delle condizioni concordate tra le parti, evidenziando che egli aveva rinunciato alla sua quota di Assegno Unico.
Ha rappresentato che la non lavorava neanche all'epoca del divorzio, conviveva ancora Pt_1
stabilmente con il compagno da cui aveva avuto anche un figlio che ormai aveva un anno, e che comunque nulla le impediva di lavorare, mentre la sua situazione economica era notevolmente peggiorata (come dimostrato dalle dichiarazioni dei redditi prodotte agli atti) e ciò per colpa imputabile alla ricorrente la quale, non rispettando gli accordi assunti in sede di separazione, non gli aveva ceduto l'azienda agricola di cui era titolare ma ne aveva fatto cessare l'attività, così causandogli un grave danno economico anche sotto il profilo dei contributi perduti.
Era stato quindi costretto a costituire una nuova azienda agricola, sopportando le relative spese, che ancora non produceva un reddito adeguato, e ha anche riferito che aveva dovuto rinunciare al lavoro di dipendente presso un supermercato come macellaio perché l'esercizio della nuova azienda non era compatibile con gli orari da dipendente.
Ha aggiunto che provvedeva al pagamento di tutte rate del mutuo contratto in costanza di matrimonio per la ristrutturazione della casa familiare con esborso mensile di € 315.00, nonché della rata mensile di
€ 178.00 per l'acquisto della moto, e che comunque acquistava quanto necessario ai figli (vestiario, medicine etc.) nei giorni in cui questi stavano con lui.
Ha quindi concluso riferendo di essere impossibilitato a versare la somma € 600,00 come richiesto dalla ricorrente.
Ha concluso chiedendo:
“Si chiede il rigetto della domanda in quanto non è intervenuto alcun cambiamento nell'assetto economico del convenuto tale da giustificare l'aumento dell'assegno di mantenimento concordato in sede di divorzio circa un anno fa e non sussistono le condizioni per la modifica del diritto di visita del padre per le motivazioni suesposte “.
All'udienza del 23 ottobre 2025, sostituita dal deposito delle note scritte, i procuratori delle parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo del seguente tenore:
“-affidamento condiviso per i figli minori, con collazione a IA presso il domicilio della madre;
pagina 3 di 6 -il padre potrà vedere e tenere con sé i due figli minori, e tre fine CP_1 Parte_2 Per_1
settimana al mese prelevandoli il venerdì dall'uscita di scuola e riportandoli il lunedì mattina a scuola ciò nel periodo scolastico/invernale, mentre da giugno fino all'inizio della scuola li riporterà il lunedì mattina presso il domicilio della madre;
-la madre, collocataria dei minori, terrà con sé i figli il primo fine settimana di ogni mese, e, in quella settimana il padre potrà vedere i figli due pomeriggi alla settimana dalle 17,00 alle 20,30 , o, in via alternativa, se durante il mese ci sono festività o comunque giorni di vacanza, il potrà, concordandolo con la madre, e non accavallando il periodo di ferie estive che spetta ad ogni genitore né la turnazione delle principali festività ( Natale-Pasqua), tenere con sé in quella giornata;
-durante le vacanze estive, ovvero finita la scuola e fino alla sua ripresa, i bambini resteranno a settimane alterne con uno o con l'altro genitore, fermo il periodo di ferie di 15 giorni consecutivi che spetta ad ogni genitore e che dovrà essere comunicato all'altra parte entro il 15 giugno di ogni anno;
-a titolo di mantenimento per i due figli minorenni, il signor verserà alla , entro il CP_1 Pt_1
giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 500,00, rivalutabile Istat, partecipando inoltre al 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico verrà interamente percepito dalla signora;
per spese Pt_1
extra che non richiedono il previo accordo dei genitori, comunque suscettibili di rimborso in relazione alla loro obiettiva necessità, si intendono:
a) spese sanitarie, quelle connotate dei caratteri della necessità ed urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del
SSN, compresi i relativi ticket sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (a titolo esemplificativo, rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). Tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori.
b) scolastiche, iscrizione e retta dell'asilo nido infantile, tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. Per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia), se sorte dopo la separazione o dopo la cessazione della convivenza e non incluse nell'assegno e compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;
c) extrascolastiche: sportive per un'attività, spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
pagina 4 di 6 ci) Costituiscono invece, spese extra assegno, richiedenti il necessario accordo, espresso o tacito (con riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero al massimo entro 10 giorni, ovvero in un termine all'uopo fissato: in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta), tra i genitori, quelle relative a :
a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;
b) scolastiche: lezioni private (c.d ripetizioni) stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria, o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazione o master) , gite scolastiche con pernottamento, viaggi studi all'estero, scuole e università private;
c) extra scolastiche: baby sitter post separazione, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stages) ; attività ludico-ricreative ( centri estivi) cellulare , spese per acquisto di mezzi di locomozione ( bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini car, auto), casco, corso per il conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative ( come acquisto di strumenti musicali , corsi di informatica , ecc) , spese per comunione e cresima, matrimonio ( trattenimento, servizio fotografico, regalo madrina/padrino, parrucchiere).
-dandosi reciprocamente atto della rispettiva indipendenza dal punto di vista economico, i coniugi dichiarano che le condizioni racchiuse nel presente atto soddisfano integralmente ed in misura adeguata tutte le rispettive esigenze, così come rappresentate nell'ambito delle trattative tese al deposito del presente ricorso congiunto, che consentono ed entrambi una definitiva sistemazione di vita rispondente a quella condotta in costanza di matrimonio e di convivenza, e/o che la coppia avrebbe potuto comunque condurre durante il rapporto di coniugio . I sottoscritti dichiarano altresì che l'accordo cui al presente ricorso congiunto è adeguato e soddisfacente rispetto alla condizione sociale, economica e culturale di entrambi, alle ragioni della decisione relativa al venir meno dell'affectio, oltre che al contributo per-sonale ed economico di ciascuna delle parti in causa alla conduzione della vita familiare. Ciò anche relativamente alle proprie aspettative di vita determinate dalla condivisione di progetti, nonché, in genere alla complessiva capacità patrimoniale di entrambi. Il tutto commisurato adeguatamente alle condizioni ed alla capacità lavorativa attuale e futura - di entrambi, anche in relazione alla complessiva durata del rapporto di coniugio.
pagina 5 di 6 Entrambi i coniugi si dichiarano comunque reciprocamente soddisfatti dell'accordo raggiunto, che corrisponde ad un globale ed equilibrato contemperamento degli interessi propri nonché, in genere, di quelli della famiglia e dei minori. Dichiarano reciprocamente di non aver più nulla da pretendere l'una nei confronti dell'altro per qualsivoglia titolo o ragione dipendente dal rapporto di coniugio:
-spese e compensi professionali interamente compensati”.
Preso atto dell'accordo delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti e dispone in conformità.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide: dispone conformemente all'accordo delle parti da intendersi qui integralmente trascritto.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa NI IA
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 6