CASS
Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2024, n. 17835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17835 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO ES, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/10/2023 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo il rigetto de ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 17835 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 19/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24/10/2023, il Tribunale di Brescia, in parziale accoglimento del riesame proposto, nell'interesse di LO ES, avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pm presso il Tribunale di Brescia il 7/12/2022, annullava il predetto decreto limitatamente alla cassaforte con chiusura bloccata ed alla documentazione cartacea relativa a portafoglio bitcoin Wirex, confermando il vincolo reale apposto sull'i-phone modello XS. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione LO ES, a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 324, comma 7, 309, commi 5 e 10, cod.pen, esponendo che il Prn aveva trasmesso tardivamente gli atti al Tribunale del riesame, ben oltre i 5 giorni stabiliti ex lege, termine da ritenersi perentorio, come ritenuto dalla sentenza 3.5.2011 n. 24163 della Terza Sezione della Corte di Cassazione, più aderente al dettato costituzionale. Con il secondo motivo solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 324, comma 7, 309, comma 5 e 10 cod.pen. per violazione dei principi del giusto processo di cui all'artt. 111 Cost. e di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost, nella parte in cui non prevedono espressamente l'applicabilità della sanzione dell'inefficacia anche nei ricorsi ex art. 324 cod.proc.pen. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 192, comma 2, 273 e 274 cod.proc.pen., lamentando che difettava il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dal legislatore per l'emissione della misura cautelare. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 253 e 275 cod.proc.pen., lamentando che il decreto di sequestro probatorio difettava di motivazione sia in ordine alle esigenze probatorie che al periculum in mora correlato al pericolo di dispersione del materiale probatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di riesame di provvedimenti di sequestro, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015, che ha novellato l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente perdita di 2 efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, bensì il diverso termine indicato dall'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria (cfr. Sez.U, n. 26268 del 28/03/2013, Rv.255581 - 01, AL, che hanno affermato che nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall'art. 324, comma terzo, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria;
Sez.U, n.18954 del 31/03/2016,Rv.266790 - 01, Capasso, che hanno affermato che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio dell'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., alle disposizioni contenute nell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo;
ne deriva che sono inapplicabili le disposizioni - introdotte nel predetto comma decimo dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 - relative al termine perentorio per il deposito della decisione ed al divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace;
nonchè Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, Yzeiraj, Rv. 277566 - 01; Sez.3, n. 2216 del 14/10/2021, dep.19/01/2022, Rv.282406 - 01, in motivazione;
Sez. 3, n. 44640 del 29/09/2015, Zullo, Rv. 265571 - 01). La doglianza difensiva, pertanto, è del tutto destituita di fondamento, risultando la pronuncia richiamata in ricorso (n. 24163/2011), superata dal successivo dictum delle Sezioni Unite summenzionate. 2. La questione di legittimità costituzionale, sollevata con il secondo motivo di ricorso, è manifestamente infondata. Le Sezioni Unite Capasso, cit. hanno già evidenziato che la scelta legislativa di lasciare la procedura del riesame reale non assoggettata, nella sua integralità, al rigidissimo regime proprio delle impugnazioni in materia di coercizione personale si giustifica in maniera ragionevole in considerazione della assoluta divergenza dei due istituti, e ciò in ragione della diversa graduabilità dei valori che risultano esposti all'esercizio del potere limitativo in via cautelare, come già riconosciuto dalla Corte costituzionale (v. Corte cost., sentt. n. 268 del 1986, n 260/1986 e n. 48 del 1994; ordinanza n. 153 del 2007), nonché dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 26268 del 2013, AL. Le Sezioni Unite, in particolare hanno osservato che "il fat:to che il comma 6 dell'art. 11 legge n. 47 del 2015, laddove espressamente sono citati i commi da sostituire nel richiamo presente nell'art. 324, comma 7, non menzioni anche il comma 10 dell'art. 309 cod. proc. pen., fa ritenere che il detto comma 10, nella formulazione risultante dall'intervento del legislatore nell'ultima riforma, non debba riguardare fa modalità di funzionamento del riesame reale. Con la ulteriore 3 conseguenza che, sia pure attraverso tale specifico percorso interpretativo, le conclusioni della sentenza AL sono da confermare. Si tratta comunque di una interpretazione - quella che esclude l'innesto del novellato comma 10 nei sistema dell'art. 324 - che risulta giustificata anche alla luce di considerazioni di carattere sistematico e perciò non può dirsi frutto di una interpretazione ancorata alla sola lettera dell'intervento manipolativo del legislatore. Si è già detto che il menzionato comma 10 non può oggettivamente operare per il riesame delle misure reali, quanto alla sanzione che appresta al mancato rispetto del precetto del precedente comma 5, per ragioni che rimandano alla stessa struttura del precetto in questione e alla ontologica incompatibilità di questo col comma 3 dell'art. 324, ragioni illustrate dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici e poi unite, all'indomani della introduzione del nuovo testo del detto comma 5. Non vi è incoerenza sistematica nell'affermare, dunque, che quello stesso comma 10 resta non operante anche in relazione a tutte le innovazioni in esso introdotte dalla legge n. 47 del 2015, che sono essenzialmente quelle della fissazione di un termine, prorogabile ma perentorio, anche per il deposito della ordinanza motivata, e del divieto di rinnovazione della misura, salvo eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, una volta che abbia perso efficacia per il mancato rispetto dei termini prescritti. Se anche la si leggesse come una "anchilosi", si tratterebbe dunque di un risultato che, per quanto apparentemente distonico con la già sopra ricordata esigenza di risposta effettivamente celere - e però anche esaustiva e completa - da parte del giudice del riesame, è da definire, piuttosto, come ulteriore espressione di una scelta risalente e collaudata dal legislatore, che è stata quella di lasciare la procedura del riesame reale non assoggettata, nella sua integralità, al rigidissimo regime proprio delle impugnazioni in materia di coercizione personale. Come è reso lampante, tra l'altro, dalla assoluta divergenza dei due istituti anche in punto di sospensione dei termini procedurali nel periodo feriale nonché di ampiezza del sindacato di legittimità sui provvedimenti conclusivi. E ciò in ragione, evidentemente, della diversa graduabilità dei valori che risultano esposti all'esercizio del potere limitativo in via cautelare, come già riconosciuto dalla Corte costituzionale (v. Corte cost., sentt. n. 268 del 1986 e n. 48 del 1994; ma la presa d'atto della necessaria diversificazione dei due tipi di misure, personale e reale, è anche alla base della ordinanza n. 153 del 2007), nonché dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 26268 del 2013, AL". Alla luce di tali argomentazioni, pienamente condivisibili, la questione di legittimità costituzionale sollevata, come anticipato, è manifestamente infondata. 3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono manifestamente infondati. 4 Va ricordato che in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato considerando il fumus commissi deticti in relazione atla congruità degli elementi rappresentati e, quindi, della sussistenza dei presupposti che giustificano il sequestro, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile respletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez.3, n.3465 del 03/10/2019, dep.28/01/2020, Rv. 278542 - 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Rv.267007 - 01; Sez 3,n.15254 del 10/03/2015, Rv.263053 - 01 Rv.267007 - 01 Sez.3, n.15177 del 24/03/2011, Rv.250300 - 01); e si è precisato che il concetto di fumus di reato che caratterizza i presupposti per l'emanazione di sequestro probatorio deve essere valutato considerando che, versandosi in tema di "assicurazione delle fonti di prova" spesso si opera nella fase iniziale delle indagini, con la conseguenza che non può pretendersi il medesimo livello di accertamento che caratterizza il diverso istituto del sequestro preventivo (Sez. 3, n. 28151 del 20/03/2013, Rv.255458 - 01, in motivazione). Nella specie, i Giudici del riesame hanno fatto buon governo dei suddetti principi di diritto, rilevando la sussistenza del fumus dei reati c:ontestati restando nell'ambito di cognizione come sopra delineato. Il Tribunale ha, inoltre, opportunamente riconosciuto la legittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui individua le esigenze probatorie nella necessità di procedere alla ricostruzione dei contatti con acquirenti dello stupefacente per verificare lo svolgimento e la prosecuzione dell'attività illecita, mediante estrazione di copia forense dei dati contenuti. Del tutto destituita di fondamento, infine, è la doglianza affe.i ei 'le alta omessa motivazione in ordine al periculum in mora, in quanto presupposto applicativo estraneo al sequestro probatorio, misura non avente natura cautelare ma finalità istruttoria e, segnatamente, quella di assicurare l'acquisizione delle fonti di prova. 4. Consegue, pertanto, la dectaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
5 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/03/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo il rigetto de ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 17835 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 19/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24/10/2023, il Tribunale di Brescia, in parziale accoglimento del riesame proposto, nell'interesse di LO ES, avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pm presso il Tribunale di Brescia il 7/12/2022, annullava il predetto decreto limitatamente alla cassaforte con chiusura bloccata ed alla documentazione cartacea relativa a portafoglio bitcoin Wirex, confermando il vincolo reale apposto sull'i-phone modello XS. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione LO ES, a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 324, comma 7, 309, commi 5 e 10, cod.pen, esponendo che il Prn aveva trasmesso tardivamente gli atti al Tribunale del riesame, ben oltre i 5 giorni stabiliti ex lege, termine da ritenersi perentorio, come ritenuto dalla sentenza 3.5.2011 n. 24163 della Terza Sezione della Corte di Cassazione, più aderente al dettato costituzionale. Con il secondo motivo solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 324, comma 7, 309, comma 5 e 10 cod.pen. per violazione dei principi del giusto processo di cui all'artt. 111 Cost. e di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost, nella parte in cui non prevedono espressamente l'applicabilità della sanzione dell'inefficacia anche nei ricorsi ex art. 324 cod.proc.pen. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 192, comma 2, 273 e 274 cod.proc.pen., lamentando che difettava il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dal legislatore per l'emissione della misura cautelare. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 253 e 275 cod.proc.pen., lamentando che il decreto di sequestro probatorio difettava di motivazione sia in ordine alle esigenze probatorie che al periculum in mora correlato al pericolo di dispersione del materiale probatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di riesame di provvedimenti di sequestro, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015, che ha novellato l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente perdita di 2 efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, bensì il diverso termine indicato dall'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria (cfr. Sez.U, n. 26268 del 28/03/2013, Rv.255581 - 01, AL, che hanno affermato che nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall'art. 324, comma terzo, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria;
Sez.U, n.18954 del 31/03/2016,Rv.266790 - 01, Capasso, che hanno affermato che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio dell'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., alle disposizioni contenute nell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo;
ne deriva che sono inapplicabili le disposizioni - introdotte nel predetto comma decimo dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 - relative al termine perentorio per il deposito della decisione ed al divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace;
nonchè Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, Yzeiraj, Rv. 277566 - 01; Sez.3, n. 2216 del 14/10/2021, dep.19/01/2022, Rv.282406 - 01, in motivazione;
Sez. 3, n. 44640 del 29/09/2015, Zullo, Rv. 265571 - 01). La doglianza difensiva, pertanto, è del tutto destituita di fondamento, risultando la pronuncia richiamata in ricorso (n. 24163/2011), superata dal successivo dictum delle Sezioni Unite summenzionate. 2. La questione di legittimità costituzionale, sollevata con il secondo motivo di ricorso, è manifestamente infondata. Le Sezioni Unite Capasso, cit. hanno già evidenziato che la scelta legislativa di lasciare la procedura del riesame reale non assoggettata, nella sua integralità, al rigidissimo regime proprio delle impugnazioni in materia di coercizione personale si giustifica in maniera ragionevole in considerazione della assoluta divergenza dei due istituti, e ciò in ragione della diversa graduabilità dei valori che risultano esposti all'esercizio del potere limitativo in via cautelare, come già riconosciuto dalla Corte costituzionale (v. Corte cost., sentt. n. 268 del 1986, n 260/1986 e n. 48 del 1994; ordinanza n. 153 del 2007), nonché dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 26268 del 2013, AL. Le Sezioni Unite, in particolare hanno osservato che "il fat:to che il comma 6 dell'art. 11 legge n. 47 del 2015, laddove espressamente sono citati i commi da sostituire nel richiamo presente nell'art. 324, comma 7, non menzioni anche il comma 10 dell'art. 309 cod. proc. pen., fa ritenere che il detto comma 10, nella formulazione risultante dall'intervento del legislatore nell'ultima riforma, non debba riguardare fa modalità di funzionamento del riesame reale. Con la ulteriore 3 conseguenza che, sia pure attraverso tale specifico percorso interpretativo, le conclusioni della sentenza AL sono da confermare. Si tratta comunque di una interpretazione - quella che esclude l'innesto del novellato comma 10 nei sistema dell'art. 324 - che risulta giustificata anche alla luce di considerazioni di carattere sistematico e perciò non può dirsi frutto di una interpretazione ancorata alla sola lettera dell'intervento manipolativo del legislatore. Si è già detto che il menzionato comma 10 non può oggettivamente operare per il riesame delle misure reali, quanto alla sanzione che appresta al mancato rispetto del precetto del precedente comma 5, per ragioni che rimandano alla stessa struttura del precetto in questione e alla ontologica incompatibilità di questo col comma 3 dell'art. 324, ragioni illustrate dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici e poi unite, all'indomani della introduzione del nuovo testo del detto comma 5. Non vi è incoerenza sistematica nell'affermare, dunque, che quello stesso comma 10 resta non operante anche in relazione a tutte le innovazioni in esso introdotte dalla legge n. 47 del 2015, che sono essenzialmente quelle della fissazione di un termine, prorogabile ma perentorio, anche per il deposito della ordinanza motivata, e del divieto di rinnovazione della misura, salvo eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, una volta che abbia perso efficacia per il mancato rispetto dei termini prescritti. Se anche la si leggesse come una "anchilosi", si tratterebbe dunque di un risultato che, per quanto apparentemente distonico con la già sopra ricordata esigenza di risposta effettivamente celere - e però anche esaustiva e completa - da parte del giudice del riesame, è da definire, piuttosto, come ulteriore espressione di una scelta risalente e collaudata dal legislatore, che è stata quella di lasciare la procedura del riesame reale non assoggettata, nella sua integralità, al rigidissimo regime proprio delle impugnazioni in materia di coercizione personale. Come è reso lampante, tra l'altro, dalla assoluta divergenza dei due istituti anche in punto di sospensione dei termini procedurali nel periodo feriale nonché di ampiezza del sindacato di legittimità sui provvedimenti conclusivi. E ciò in ragione, evidentemente, della diversa graduabilità dei valori che risultano esposti all'esercizio del potere limitativo in via cautelare, come già riconosciuto dalla Corte costituzionale (v. Corte cost., sentt. n. 268 del 1986 e n. 48 del 1994; ma la presa d'atto della necessaria diversificazione dei due tipi di misure, personale e reale, è anche alla base della ordinanza n. 153 del 2007), nonché dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 26268 del 2013, AL". Alla luce di tali argomentazioni, pienamente condivisibili, la questione di legittimità costituzionale sollevata, come anticipato, è manifestamente infondata. 3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono manifestamente infondati. 4 Va ricordato che in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato considerando il fumus commissi deticti in relazione atla congruità degli elementi rappresentati e, quindi, della sussistenza dei presupposti che giustificano il sequestro, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile respletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez.3, n.3465 del 03/10/2019, dep.28/01/2020, Rv. 278542 - 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Rv.267007 - 01; Sez 3,n.15254 del 10/03/2015, Rv.263053 - 01 Rv.267007 - 01 Sez.3, n.15177 del 24/03/2011, Rv.250300 - 01); e si è precisato che il concetto di fumus di reato che caratterizza i presupposti per l'emanazione di sequestro probatorio deve essere valutato considerando che, versandosi in tema di "assicurazione delle fonti di prova" spesso si opera nella fase iniziale delle indagini, con la conseguenza che non può pretendersi il medesimo livello di accertamento che caratterizza il diverso istituto del sequestro preventivo (Sez. 3, n. 28151 del 20/03/2013, Rv.255458 - 01, in motivazione). Nella specie, i Giudici del riesame hanno fatto buon governo dei suddetti principi di diritto, rilevando la sussistenza del fumus dei reati c:ontestati restando nell'ambito di cognizione come sopra delineato. Il Tribunale ha, inoltre, opportunamente riconosciuto la legittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui individua le esigenze probatorie nella necessità di procedere alla ricostruzione dei contatti con acquirenti dello stupefacente per verificare lo svolgimento e la prosecuzione dell'attività illecita, mediante estrazione di copia forense dei dati contenuti. Del tutto destituita di fondamento, infine, è la doglianza affe.i ei 'le alta omessa motivazione in ordine al periculum in mora, in quanto presupposto applicativo estraneo al sequestro probatorio, misura non avente natura cautelare ma finalità istruttoria e, segnatamente, quella di assicurare l'acquisizione delle fonti di prova. 4. Consegue, pertanto, la dectaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
5 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/03/2024