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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/12/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 17 dicembre 2025, dinnanzi al Giudice dott.ssa Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 771/2023 R.G.
tra nato a [...] [...], rappresentato e difeso Parte_1
dagli avv.ti Santi Giovanni Alessandrello e Luigi Alessandrello, giusta procura in atti,
- opponente contro
, nata a nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1
difesa dall' avv. Antonio Mario Di Francesco, giusta procura in atti;
- opposta
***
All'odierna udienza è comparso l'avv. Antonio Mario Di Francesco nell'interesse della convenuta, il quale discute la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO
ha agìto in giudizio per ottenere - previo scioglimento della Parte_1
comunione - la divisione dell'immobile sito nel Comune di Mistretta, in via Venezia n. 19, identificato al Fg. 24, part. n. 2451, sub. 3, acquistato unitamente a Controparte_1
da cui si è separato giudizialmente nell'anno 2010.
costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di Controparte_1
scioglimento della comunione e di divisione avanzata dalla controparte.
Nelle more del presente giudizio entrambe le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo in merito all'assegnazione dell'immobile per cui è causa ed hanno chiesto la cessazione della materia del contendere.
Successivamente la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Orbene dall'esame della sentenza n. 1135/2024 emessa dal Tribunale di Patti
pubblicata in data 22/10/2024, emessa nell'ambito del giudizio n. 1738/2022 R.G., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno raggiunto il seguente accordo: “1. I coniugi dichiarano formalmente, ad ogni effetto di legge, che intendono divorziare, obbligandosi al reciproco rispetto.
2. I coniugi dichiarano di non avanzare reciproche richieste economiche a titolo di assegno divorzile, essendo economicamente indipendenti e avendo rinunciato la signora alla corresponsione di Controparte_1
assegno divorzile stante anche quanto al successivo punto 4. 3. Le parti confermano che l'immobile sito in Comune di Mistretta, censito: foglio di mappa 24, particella 2451 sub.3,
Via Venezia n. 19 P.S1-T-1, cat. A/4, classe 6, vani 4,5, rendita euro 232,41, ubicato tra le vie Media-Ferretti-Venezia, confinante con fabbricato di e le suddette vie, Controparte_2
rimane assegnato definitivamente alla signora .
4. In ordine agli Controparte_1
accordi patrimoniali per il componimento della crisi familiare e stante la rinuncia della signora ad assegno divorzile, il signor si Controparte_1 Parte_1
obbliga sin d'ora a trasferire la propria quota indivisa, pari al 50% dell'immobile di cui al punto 3 e cioè l'immobile sito in Comune di Mistretta, censito: foglio di mappa 24, particella
2451 sub.3, Via Venezia n. 19 P.S1-T-1, cat. A/4, classe 6, vani 4,5, rendita euro 232,41,
ubicato tra le vie Media-Ferretti Venezia, confinante con fabbricato di e le Controparte_2
suddette vie, al coniuge , a semplice richiesta della stessa. I coniugi Controparte_1
convengono, altresì, che ogni spesa ed onere, di qualsivoglia genere e natura, inerenti al predetto immobile resterà da oggi in poi ad esclusivo carico della signora Controparte_1
.
5. Le parti dichiarano che il giudizio di divisione, relativo all'immobile di cui supra,
[...]
iscritto al n. 771/2023 RG Trib di Patti verrà conseguentemente definito con la dichiarazione di cessata materia del contendere, mentre ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta al di fuori di questo atto.
6. le spese del procedimento si intendono compensate.
7. Le parti con la sottoscrizione del presente atto, convengono, infine, di dare esecuzione immediata ai patti ivi contenuti e sopra elencati.”
Sulla base di quanto concordato dalle parti ritiene il Tribunale che è venuto meno l'interesse ad agire delle stesse in ordine all'immobile per cui è causa;
conseguentemente,
deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
In materia di cessazione della materia del contendere la Suprema Corte ha stabilito che
"la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo,
l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”
(cfr. Cass. n. 16150/2010).
Le spese di lite - stante l'accordo raggiunto dalle parti sulla divisione dell'immobile oggetto di causa - sono tra le stesse integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 771/2023 R.G., rigettata ogni contraria istanza,
eccezione, deduzione, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, 17.12.2025
Il Giudice dott.ssa Rossella Busacca
Il Tribunale di PATTI
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 17 dicembre 2025, dinnanzi al Giudice dott.ssa Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 771/2023 R.G.
tra nato a [...] [...], rappresentato e difeso Parte_1
dagli avv.ti Santi Giovanni Alessandrello e Luigi Alessandrello, giusta procura in atti,
- opponente contro
, nata a nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1
difesa dall' avv. Antonio Mario Di Francesco, giusta procura in atti;
- opposta
***
All'odierna udienza è comparso l'avv. Antonio Mario Di Francesco nell'interesse della convenuta, il quale discute la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO
ha agìto in giudizio per ottenere - previo scioglimento della Parte_1
comunione - la divisione dell'immobile sito nel Comune di Mistretta, in via Venezia n. 19, identificato al Fg. 24, part. n. 2451, sub. 3, acquistato unitamente a Controparte_1
da cui si è separato giudizialmente nell'anno 2010.
costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di Controparte_1
scioglimento della comunione e di divisione avanzata dalla controparte.
Nelle more del presente giudizio entrambe le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo in merito all'assegnazione dell'immobile per cui è causa ed hanno chiesto la cessazione della materia del contendere.
Successivamente la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Orbene dall'esame della sentenza n. 1135/2024 emessa dal Tribunale di Patti
pubblicata in data 22/10/2024, emessa nell'ambito del giudizio n. 1738/2022 R.G., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno raggiunto il seguente accordo: “1. I coniugi dichiarano formalmente, ad ogni effetto di legge, che intendono divorziare, obbligandosi al reciproco rispetto.
2. I coniugi dichiarano di non avanzare reciproche richieste economiche a titolo di assegno divorzile, essendo economicamente indipendenti e avendo rinunciato la signora alla corresponsione di Controparte_1
assegno divorzile stante anche quanto al successivo punto 4. 3. Le parti confermano che l'immobile sito in Comune di Mistretta, censito: foglio di mappa 24, particella 2451 sub.3,
Via Venezia n. 19 P.S1-T-1, cat. A/4, classe 6, vani 4,5, rendita euro 232,41, ubicato tra le vie Media-Ferretti-Venezia, confinante con fabbricato di e le suddette vie, Controparte_2
rimane assegnato definitivamente alla signora .
4. In ordine agli Controparte_1
accordi patrimoniali per il componimento della crisi familiare e stante la rinuncia della signora ad assegno divorzile, il signor si Controparte_1 Parte_1
obbliga sin d'ora a trasferire la propria quota indivisa, pari al 50% dell'immobile di cui al punto 3 e cioè l'immobile sito in Comune di Mistretta, censito: foglio di mappa 24, particella
2451 sub.3, Via Venezia n. 19 P.S1-T-1, cat. A/4, classe 6, vani 4,5, rendita euro 232,41,
ubicato tra le vie Media-Ferretti Venezia, confinante con fabbricato di e le Controparte_2
suddette vie, al coniuge , a semplice richiesta della stessa. I coniugi Controparte_1
convengono, altresì, che ogni spesa ed onere, di qualsivoglia genere e natura, inerenti al predetto immobile resterà da oggi in poi ad esclusivo carico della signora Controparte_1
.
5. Le parti dichiarano che il giudizio di divisione, relativo all'immobile di cui supra,
[...]
iscritto al n. 771/2023 RG Trib di Patti verrà conseguentemente definito con la dichiarazione di cessata materia del contendere, mentre ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta al di fuori di questo atto.
6. le spese del procedimento si intendono compensate.
7. Le parti con la sottoscrizione del presente atto, convengono, infine, di dare esecuzione immediata ai patti ivi contenuti e sopra elencati.”
Sulla base di quanto concordato dalle parti ritiene il Tribunale che è venuto meno l'interesse ad agire delle stesse in ordine all'immobile per cui è causa;
conseguentemente,
deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
In materia di cessazione della materia del contendere la Suprema Corte ha stabilito che
"la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo,
l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”
(cfr. Cass. n. 16150/2010).
Le spese di lite - stante l'accordo raggiunto dalle parti sulla divisione dell'immobile oggetto di causa - sono tra le stesse integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 771/2023 R.G., rigettata ogni contraria istanza,
eccezione, deduzione, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, 17.12.2025
Il Giudice dott.ssa Rossella Busacca