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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 15765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15765 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 6450 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione con provvedimento del 9.11.2025, vertente
TRA
l' , Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in viale Gioacchino Rossini n. 18, presso lo studio dell'avv. Gioia
Vaccari, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante –
E
, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roma, piazza dei Navigatori n. 7, presso lo studio dell'avv. Carlo Recchia, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata –
E
, Controparte_2
- appellato contumace–
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 12827/2024 emessa dal Giudice di Pace di Roma – opposizione avverso cartella di pagamento;
sanzioni amministrative per violazioni del codice della
Strada.
Conclusioni: come in atti.
pagina 1 di 5
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L' ha proposto appello avverso la sentenza n. 12827/2024, con la Parte_1 quale il Giudice di Pace di Roma ha accolto l'opposizione proposta da avverso la Controparte_1 cartella di pagamento n. 09720210104528837000, ritenendo prescritto il relativo credito in ragione della non applicabilità, nella specie, della normativa emergenziale adottata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid – 19.
Avverso tale statuizione ha proposto appello l' evidenziando Parte_1
l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto l'inapplicabilità dell'art. 68 d. l. n.
18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020, con conseguente infondatezza della domanda di accertamento della prescrizione della pretesa creditoria dell'amministrazione.
Si è costituito in giudizio chiedendo, in via preliminare, dichiararsi la cessazione Controparte_1 della materia del contendere in ragione dell'intervenuto versamento delle somme oggetto della cartella di pagamento impugnata, con il favore delle spese di lite, in ragione della soccombenza virtuale dell' , attesa la correttezza della statuizione del primo giudice. Parte_1
ha altresì dichiarato di voler riproporre, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., l'eccezione di Controparte_1 nullità della cartella di pagamento in ragione della invalida notifica del verbale di accertamento ad essa sotteso.
Il è rimasto contumace nel giudizio di appello. Controparte_2
2. Va preliminarmente evidenziato che non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere considerato che la documentazione versata in atti dall'appellato, asseritamente attestante il pagamento eseguito, non è chiaramente riferibile al credito oggetto della cartella di pagamento n.
09720210104528837000, riportando come causale “documento n. 09720239099090721000”. Va peraltro osservato che anche l'importo corrisposto appare diverso rispetto al credito riferibile alla cartella di pagamento impugnata.
In ogni caso, su istanza dello stesso appellato è necessario valutare nel merito i motivi posti a fondamento dell'appello, ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
3. Nel merito l'appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
Il giudice di prime cure ha dichiarato prescritto il credito oggetto della cartella di pagamento, ritenendo non applicabile al caso di specie la normativa emergenziale adottata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid – 19.
La statuizione deve in questa sede essere riformata. pagina 2 di 5 Il ruolo di cui alla cartella di pagamento di pagamento impugnata risulta affidato all' CP_3
il 10.03.2021
[...]
Ai sensi dell'art. 68 comma 4 bis d. l. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis della medesima norma (ossia dall'08.03.2020 al
31.08.2021) e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, sono prorogati di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Nella specie il credito oggetto della cartella di pagamento impugnata è relativo a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada risalente al 2017, sicché in forza della richiamata disposizione il termine di prescrizione di cinque anni al quale sono assoggettate le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - che sarebbe scaduto naturalmente nel 2022 – è stato prorogato sino al 2024.
Ne discende che, al momento della notificazione della cartella di pagamento impugnata, il 7.12.2022, il credito dell'amministrazione non era ancora prescritto.
La domanda di accertamento della prescrizione deve pertanto essere rigettata.
4. Deve invece essere dichiarata inammissibile la contestazione con la quale l'opponente ha eccepito la nullità della notificazione del verbale di accertamento, sotteso alla cartella di pagamento impugnata.
Si tratta infatti di censura che integra una opposizione ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011, proposta in via recuperatoria, mediante impugnazione della cartella di pagamento n. 09720210104528837000.
L'opposizione avrebbe pertanto dovuto essere proposta nel termine di giorni 30, decorrente dalla notificazione della cartella di pagamento, perfezionatasi in data 7.12.2022.
Ne discende che, anche volendo ammettere la possibilità di proporre domanda nuova nell'ambito del giudizio inizialmente proposto ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e avente ad oggetto il solo accertamento della prescrizione della pretesa creditoria, va evidenziato che l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta entro il 7.01.2023.
Dall'esame del fascicolo di parte opponente, emerge che la doglianza è stata sollevata per la prima volta con la memoria difensiva denominata: “NOTE CONCLUSIONALI A VERBALE – udienza del
15.01.2023 (peraltro presumibilmente da riferirsi all'udienza di precisazione delle conclusioni del
15.01.2024)
La doglianza risulta quindi tardivamente proposta, oltre il termine di cui all'art. 7 d.lgs. n. 150/2011 e, comunque, in violazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima pagina 3 di 5 comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti, all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza. Il rito è, tuttavia, caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni ed allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, né tale preclusione è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, né, parimenti, l'omissione, da parte del medesimo giudice, del formale invito impedisce la verificazione della preclusione” (Cass. n.
20840/2017).
La doglianza proposta da deve pertanto essere dichiarata inammissibile, in quanto Controparte_1 tardivamente proposta
In conclusione, in accoglimento dell'appello, l'opposizione proposta da avverso la Controparte_1 cartella di pagamento n. 09720210104528837000 deve essere rigettata.
5. La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in base al D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate e detratta per il giudizio di appello la fase istruttoria in quanto non svolta, segue la soccombenza dell'opponente nei confronti dell' . Parte_1
Devono invece essere dichiarate irripetibili le spese sostenute dal , in quanto Controparte_2 costituito in primo grado mediante funzionario, in difetto di deposito di nota spese (Cass. n.
11389/2011), e contumace in appello.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 12827/2024 emessa dal Giudice di Pace Parte_1 di Roma ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da avverso la Controparte_1 cartella di pagamento n. 09720210104528837000; condanna al rimborso delle spese di lite liquidate, per il primo grado di giudizio, in Controparte_1 favore dell' in euro 250,00 per compensi e per l'appello in favore del Parte_1 procuratore dell' , avv. Gioia Vaccari, dichiaratosi antistatario, in euro Parte_1
pagina 4 di 5 350,00 per compensi, oltre il rimborso del contributo unificato se corrisposto, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dichiara irripetibili le spese sostenute dal . Controparte_2
Così deciso in Roma, 9.11.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 6450 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione con provvedimento del 9.11.2025, vertente
TRA
l' , Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in viale Gioacchino Rossini n. 18, presso lo studio dell'avv. Gioia
Vaccari, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante –
E
, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roma, piazza dei Navigatori n. 7, presso lo studio dell'avv. Carlo Recchia, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata –
E
, Controparte_2
- appellato contumace–
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 12827/2024 emessa dal Giudice di Pace di Roma – opposizione avverso cartella di pagamento;
sanzioni amministrative per violazioni del codice della
Strada.
Conclusioni: come in atti.
pagina 1 di 5
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L' ha proposto appello avverso la sentenza n. 12827/2024, con la Parte_1 quale il Giudice di Pace di Roma ha accolto l'opposizione proposta da avverso la Controparte_1 cartella di pagamento n. 09720210104528837000, ritenendo prescritto il relativo credito in ragione della non applicabilità, nella specie, della normativa emergenziale adottata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid – 19.
Avverso tale statuizione ha proposto appello l' evidenziando Parte_1
l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto l'inapplicabilità dell'art. 68 d. l. n.
18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020, con conseguente infondatezza della domanda di accertamento della prescrizione della pretesa creditoria dell'amministrazione.
Si è costituito in giudizio chiedendo, in via preliminare, dichiararsi la cessazione Controparte_1 della materia del contendere in ragione dell'intervenuto versamento delle somme oggetto della cartella di pagamento impugnata, con il favore delle spese di lite, in ragione della soccombenza virtuale dell' , attesa la correttezza della statuizione del primo giudice. Parte_1
ha altresì dichiarato di voler riproporre, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., l'eccezione di Controparte_1 nullità della cartella di pagamento in ragione della invalida notifica del verbale di accertamento ad essa sotteso.
Il è rimasto contumace nel giudizio di appello. Controparte_2
2. Va preliminarmente evidenziato che non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere considerato che la documentazione versata in atti dall'appellato, asseritamente attestante il pagamento eseguito, non è chiaramente riferibile al credito oggetto della cartella di pagamento n.
09720210104528837000, riportando come causale “documento n. 09720239099090721000”. Va peraltro osservato che anche l'importo corrisposto appare diverso rispetto al credito riferibile alla cartella di pagamento impugnata.
In ogni caso, su istanza dello stesso appellato è necessario valutare nel merito i motivi posti a fondamento dell'appello, ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
3. Nel merito l'appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
Il giudice di prime cure ha dichiarato prescritto il credito oggetto della cartella di pagamento, ritenendo non applicabile al caso di specie la normativa emergenziale adottata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid – 19.
La statuizione deve in questa sede essere riformata. pagina 2 di 5 Il ruolo di cui alla cartella di pagamento di pagamento impugnata risulta affidato all' CP_3
il 10.03.2021
[...]
Ai sensi dell'art. 68 comma 4 bis d. l. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis della medesima norma (ossia dall'08.03.2020 al
31.08.2021) e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, sono prorogati di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Nella specie il credito oggetto della cartella di pagamento impugnata è relativo a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada risalente al 2017, sicché in forza della richiamata disposizione il termine di prescrizione di cinque anni al quale sono assoggettate le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - che sarebbe scaduto naturalmente nel 2022 – è stato prorogato sino al 2024.
Ne discende che, al momento della notificazione della cartella di pagamento impugnata, il 7.12.2022, il credito dell'amministrazione non era ancora prescritto.
La domanda di accertamento della prescrizione deve pertanto essere rigettata.
4. Deve invece essere dichiarata inammissibile la contestazione con la quale l'opponente ha eccepito la nullità della notificazione del verbale di accertamento, sotteso alla cartella di pagamento impugnata.
Si tratta infatti di censura che integra una opposizione ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011, proposta in via recuperatoria, mediante impugnazione della cartella di pagamento n. 09720210104528837000.
L'opposizione avrebbe pertanto dovuto essere proposta nel termine di giorni 30, decorrente dalla notificazione della cartella di pagamento, perfezionatasi in data 7.12.2022.
Ne discende che, anche volendo ammettere la possibilità di proporre domanda nuova nell'ambito del giudizio inizialmente proposto ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e avente ad oggetto il solo accertamento della prescrizione della pretesa creditoria, va evidenziato che l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta entro il 7.01.2023.
Dall'esame del fascicolo di parte opponente, emerge che la doglianza è stata sollevata per la prima volta con la memoria difensiva denominata: “NOTE CONCLUSIONALI A VERBALE – udienza del
15.01.2023 (peraltro presumibilmente da riferirsi all'udienza di precisazione delle conclusioni del
15.01.2024)
La doglianza risulta quindi tardivamente proposta, oltre il termine di cui all'art. 7 d.lgs. n. 150/2011 e, comunque, in violazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima pagina 3 di 5 comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti, all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza. Il rito è, tuttavia, caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni ed allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, né tale preclusione è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, né, parimenti, l'omissione, da parte del medesimo giudice, del formale invito impedisce la verificazione della preclusione” (Cass. n.
20840/2017).
La doglianza proposta da deve pertanto essere dichiarata inammissibile, in quanto Controparte_1 tardivamente proposta
In conclusione, in accoglimento dell'appello, l'opposizione proposta da avverso la Controparte_1 cartella di pagamento n. 09720210104528837000 deve essere rigettata.
5. La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in base al D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate e detratta per il giudizio di appello la fase istruttoria in quanto non svolta, segue la soccombenza dell'opponente nei confronti dell' . Parte_1
Devono invece essere dichiarate irripetibili le spese sostenute dal , in quanto Controparte_2 costituito in primo grado mediante funzionario, in difetto di deposito di nota spese (Cass. n.
11389/2011), e contumace in appello.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 12827/2024 emessa dal Giudice di Pace Parte_1 di Roma ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da avverso la Controparte_1 cartella di pagamento n. 09720210104528837000; condanna al rimborso delle spese di lite liquidate, per il primo grado di giudizio, in Controparte_1 favore dell' in euro 250,00 per compensi e per l'appello in favore del Parte_1 procuratore dell' , avv. Gioia Vaccari, dichiaratosi antistatario, in euro Parte_1
pagina 4 di 5 350,00 per compensi, oltre il rimborso del contributo unificato se corrisposto, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dichiara irripetibili le spese sostenute dal . Controparte_2
Così deciso in Roma, 9.11.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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