CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 26/02/2026, n. 3411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3411 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3411/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente e Relatore
GUGLIELMO GAETANO, Giudice
IOVINO GABRIELE, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3633/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259001225556000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3528/2026 depositato il
26/02/2026 Richieste delle parti:
Le parti concludono come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - ON (AdER) e dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli, notificato a mezzo PEC in data 25/02/2025, la società Ricorrente_1 S.R.L. ha impugnato l'avviso di intimazione n. 07120259001225556000, con cui l'AdER ha intimato il pagamento della somma complessiva di € 28.535,29, fondata sulla pregressa cartella di pagamento n.
07120200072691206000.
La società ricorrente ha dedotto, in via assorbente, l'intervenuta estinzione della pretesa tributaria, evidenziando di aver già integralmente saldato il debito IVA relativo all'anno 2018 recato dalla cartella presupposta, rendendo di fatto inesistente la debitoria iscritta a ruolo. Ha lamentato, inoltre, la violazione del principio di collaborazione e buona fede (art. 10 L. 212/2000), avendo l'Amministrazione respinto o lasciato inesitata l'istanza di sospensione legale (Modello SL1) tempestivamente presentata per segnalare l'avvenuto pagamento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem. L'Ufficio ha dedotto che la cartella presupposta era già stata oggetto di precedente e autonomo giudizio, conclusosi con sentenza della CGT di II Grado della Campania n. 201/07/2024 divenuta definitiva, la quale aveva confermato la legittimità dell'iscrizione a ruolo. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso insistendo sulla legittimità della pretesa.
L'Agenzia delle Entrate - ON non si è costituita formalmente con proprie controdeduzioni.
Con ordinanza del 30/04/2025, questa Corte ha accolto l'istanza di sospensione cautelare dell'atto impugnato, ritenendo sussistenti i presupposti di legge e rinviando al merito la valutazione sulla fondatezza dei motivi.
All'udienza di discussione, udite le parti, la causa è stata riservata e, successivamente, sciolta la riserva, decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità per ne bis in idem sollevata dall'Agenzia delle Entrate. Sebbene sia pacifico e documentato che la Cartella di Pagamento n.
07120200072691206000 sia stata dichiarata legittima con sentenze passate in giudicato (da ultimo, CGT
Campania n. 201/07/2024), l'odierno giudizio non ha ad oggetto la validità genetica della pretesa tributaria originaria, bensì un fatto estintivo sopravvenuto, ossia l'intervenuto pagamento delle somme intimate.
L'ordinamento tributario consente espressamente l'impugnazione degli atti successivi alla cartella (come l'intimazione di pagamento) ove vengano dedotti "vizi propri" dell'atto o fatti estintivi del credito (quale il pagamento) verificatisi successivamente alla notifica del titolo esecutivo. Ne discende la piena ammissibilità del presente ricorso, incardinato a tutela del contribuente avverso un'esecuzione minacciata per una somma asseritamente già versata.
Nel merito, l'eccezione di avvenuto pagamento sollevata dalla ricorrente è pienamente provata per via documentale.
Dall'esame della documentazione versata in atti dalla difesa del contribuente emerge, in maniera incontrovertibile, che le somme pretese con l'intimazione di pagamento impugnata sono state integralmente corrisposte all'Erario prima dell'emissione dell'atto stesso.
In particolare, assume portata dirimente la produzione della "Videata CAD Pagamenti", estratta dai sistemi informativi dell'Agenzia delle Entrate - ON, relativa alla specifica Cartella n.
07120200072691206000. Tale documento certifica l'avvenuta esecuzione di tre distinti versamenti imputati a scarico del ruolo de quo:
Un pagamento di € 11.394,26 in data 03/11/2023;
Un pagamento di € 27.982,73 in data 02/01/2024;
Un pagamento di € 8.477,31 in data 26/02/2024.
A definitiva conferma dell'estinzione dell'obbligazione, la ricorrente ha altresì depositato l'Estratto di Ruolo rilasciato dalla stessa Agenzia delle Entrate - ON (estratto in data 27/01/2025 e recante l'annotazione
"ricevuto in sede di appuntamento"). In tale documento ufficiale si evince chiaramente che, a fronte di un carico affidato originario, la colonna "Importo già pagato" riporta la somma di € 43.290,28 (pari all'intero capitale del debito originario) e, fattore decisivo ai fini del decidere, la colonna "Residuo carico" è valorizzata ad € 0,00 in corrispondenza di tutte le voci tributarie (Imposta, Sanzioni e Interessi).
A fronte di tali inequivocabili evidenze documentali, provenienti dagli stessi sistemi informativi dell'Ente della
ON, risulta del tutto ingiustificata e illegittima l'emissione e la notifica del successivo avviso di intimazione n. 07120259001225556000 in data 21/01/2025, stante la totale inesistenza del debito iscritto a ruolo.
La condotta dell'Amministrazione Finanziaria, che ha proceduto all'avvio della fase pre-esecutiva (e al rigetto dell'istanza di sospensione legale SL1 presentata dalla contribuente) omettendo di abbinare correttamente i pagamenti già regolarmente incassati, Banca_1 peraltro una palese violazione dei principi di affidamento, collaborazione e buona fede sanciti dall'art. 10 della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente).
Pertanto, accertata l'estinzione del debito per intervenuto pagamento, l'avviso di intimazione impugnato deve essere annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 e, tenuto conto del valore della controversia dichiarato (€ 17.460,00) e dell'ingiustificato aggravio processuale imposto alla parte ricorrente costretta a difendersi da una pretesa già onorata, si liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata. Condanna l'Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli e l'Agenzia delle Entrate - ON al pagamento in solido a favore della società ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre CUT, spese forfettarie e oneri di legge se dovuti, con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente e Relatore
GUGLIELMO GAETANO, Giudice
IOVINO GABRIELE, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3633/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259001225556000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3528/2026 depositato il
26/02/2026 Richieste delle parti:
Le parti concludono come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - ON (AdER) e dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli, notificato a mezzo PEC in data 25/02/2025, la società Ricorrente_1 S.R.L. ha impugnato l'avviso di intimazione n. 07120259001225556000, con cui l'AdER ha intimato il pagamento della somma complessiva di € 28.535,29, fondata sulla pregressa cartella di pagamento n.
07120200072691206000.
La società ricorrente ha dedotto, in via assorbente, l'intervenuta estinzione della pretesa tributaria, evidenziando di aver già integralmente saldato il debito IVA relativo all'anno 2018 recato dalla cartella presupposta, rendendo di fatto inesistente la debitoria iscritta a ruolo. Ha lamentato, inoltre, la violazione del principio di collaborazione e buona fede (art. 10 L. 212/2000), avendo l'Amministrazione respinto o lasciato inesitata l'istanza di sospensione legale (Modello SL1) tempestivamente presentata per segnalare l'avvenuto pagamento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem. L'Ufficio ha dedotto che la cartella presupposta era già stata oggetto di precedente e autonomo giudizio, conclusosi con sentenza della CGT di II Grado della Campania n. 201/07/2024 divenuta definitiva, la quale aveva confermato la legittimità dell'iscrizione a ruolo. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso insistendo sulla legittimità della pretesa.
L'Agenzia delle Entrate - ON non si è costituita formalmente con proprie controdeduzioni.
Con ordinanza del 30/04/2025, questa Corte ha accolto l'istanza di sospensione cautelare dell'atto impugnato, ritenendo sussistenti i presupposti di legge e rinviando al merito la valutazione sulla fondatezza dei motivi.
All'udienza di discussione, udite le parti, la causa è stata riservata e, successivamente, sciolta la riserva, decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità per ne bis in idem sollevata dall'Agenzia delle Entrate. Sebbene sia pacifico e documentato che la Cartella di Pagamento n.
07120200072691206000 sia stata dichiarata legittima con sentenze passate in giudicato (da ultimo, CGT
Campania n. 201/07/2024), l'odierno giudizio non ha ad oggetto la validità genetica della pretesa tributaria originaria, bensì un fatto estintivo sopravvenuto, ossia l'intervenuto pagamento delle somme intimate.
L'ordinamento tributario consente espressamente l'impugnazione degli atti successivi alla cartella (come l'intimazione di pagamento) ove vengano dedotti "vizi propri" dell'atto o fatti estintivi del credito (quale il pagamento) verificatisi successivamente alla notifica del titolo esecutivo. Ne discende la piena ammissibilità del presente ricorso, incardinato a tutela del contribuente avverso un'esecuzione minacciata per una somma asseritamente già versata.
Nel merito, l'eccezione di avvenuto pagamento sollevata dalla ricorrente è pienamente provata per via documentale.
Dall'esame della documentazione versata in atti dalla difesa del contribuente emerge, in maniera incontrovertibile, che le somme pretese con l'intimazione di pagamento impugnata sono state integralmente corrisposte all'Erario prima dell'emissione dell'atto stesso.
In particolare, assume portata dirimente la produzione della "Videata CAD Pagamenti", estratta dai sistemi informativi dell'Agenzia delle Entrate - ON, relativa alla specifica Cartella n.
07120200072691206000. Tale documento certifica l'avvenuta esecuzione di tre distinti versamenti imputati a scarico del ruolo de quo:
Un pagamento di € 11.394,26 in data 03/11/2023;
Un pagamento di € 27.982,73 in data 02/01/2024;
Un pagamento di € 8.477,31 in data 26/02/2024.
A definitiva conferma dell'estinzione dell'obbligazione, la ricorrente ha altresì depositato l'Estratto di Ruolo rilasciato dalla stessa Agenzia delle Entrate - ON (estratto in data 27/01/2025 e recante l'annotazione
"ricevuto in sede di appuntamento"). In tale documento ufficiale si evince chiaramente che, a fronte di un carico affidato originario, la colonna "Importo già pagato" riporta la somma di € 43.290,28 (pari all'intero capitale del debito originario) e, fattore decisivo ai fini del decidere, la colonna "Residuo carico" è valorizzata ad € 0,00 in corrispondenza di tutte le voci tributarie (Imposta, Sanzioni e Interessi).
A fronte di tali inequivocabili evidenze documentali, provenienti dagli stessi sistemi informativi dell'Ente della
ON, risulta del tutto ingiustificata e illegittima l'emissione e la notifica del successivo avviso di intimazione n. 07120259001225556000 in data 21/01/2025, stante la totale inesistenza del debito iscritto a ruolo.
La condotta dell'Amministrazione Finanziaria, che ha proceduto all'avvio della fase pre-esecutiva (e al rigetto dell'istanza di sospensione legale SL1 presentata dalla contribuente) omettendo di abbinare correttamente i pagamenti già regolarmente incassati, Banca_1 peraltro una palese violazione dei principi di affidamento, collaborazione e buona fede sanciti dall'art. 10 della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente).
Pertanto, accertata l'estinzione del debito per intervenuto pagamento, l'avviso di intimazione impugnato deve essere annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 e, tenuto conto del valore della controversia dichiarato (€ 17.460,00) e dell'ingiustificato aggravio processuale imposto alla parte ricorrente costretta a difendersi da una pretesa già onorata, si liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata. Condanna l'Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli e l'Agenzia delle Entrate - ON al pagamento in solido a favore della società ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre CUT, spese forfettarie e oneri di legge se dovuti, con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.