Decreto cautelare 6 novembre 2025
Sentenza breve 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza breve 04/12/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00535/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00606/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm. ;
sul ricorso numero di registro generale 606 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Marco Leonelli, Francesco Mazzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Fabrizia Senofonte, Silvia Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ambito Territoriale di Caccia – ATC PR1, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento della Regione Emilia-Romagna, Settore Agricoltura, Caccia e Pesca, Ambiti Parma e Piacenza, prot. n. -OMISSIS- del 8 ottobre 2025, avente ad oggetto “ L.R. 8/94 e ss.mm.ii. - Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) - Rinnovo del consiglio direttivo dell’ATCPR1-Comunicazione ”, con cui si comunica la decisione di non prendere in considerazione il nominativo del ricorrente tra quelli designati dall’Associazione venatoria FIDC Provinciale di Parma a comporre il nuovo Consiglio Direttivo dell’ATC PR1;
- ove occorra e nei limiti di interesse del ricorrente, della nota della Regione Emilia-Romagna, Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e Acquacoltura, prot. n. -OMISSIS- del 6 ottobre 2025, avente a oggetto “ Diffida al Consiglio direttivo dell’ATC PR1 ai sensi dell’art. 32 ter “Controllo sostitutivo” della Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 ”, con cui si diffida il Consiglio Direttivo dell’ATC PR1 a proporre, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta nota, all’Assemblea della predetta Associazione la decadenza dei consiglieri -OMISSIS- e -OMISSIS-, e il Presidente a darne immediata informazione al Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Parma e Piacenza;
- della nota prot. -OMISSIS- del 18 agosto 2025 recante all’oggetto “ L.R. 8/94 e ss.mm.ii. – Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) – ATCPR1 - Lettera prot. -OMISSIS- dei soci sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS- di comunicazione riguardo alla mancata sostituzione per avvenuta decadenza di alcuni consiglieri dell’ATC – Richiesta di spiegazione ”;
- della deliberazione della Giunta Regionale di Regione Emilia-Romagna n. -OMISSIS-, recante le “ Direttive per la predisposizione dello Statuto degli ATC della Regione Emilia-Romagna ”;
- dello Statuto ATC PR 1, qualora e nelle parti in cui risulti lesivo per il ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Emilia-Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa TE ER e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il sig. -OMISSIS-, con ricorso proposto come in rito, ha impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- datato 8 ottobre 2025, con cui il Responsabile del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Parma e Piacenza della Regione Emilia-Romagna ha comunicato alla Sezione Provinciale di Parma della Federazione Italiana per la Caccia di “ non prendere in considerazione il nominativo del sig. -OMISSIS- tra quelli designati dall’Associazione venatoria Fidc Provinciale di Parma a comporre il nuovo Consiglio direttivo dell’ATCPR1 ”.
Il provvedimento in questione è motivato sulla scorta della ritenuta inadempienza del ricorrente, che avrebbe “ disatteso ai propri compiti statutari dovuti in qualità di presidente dell’ATC ”, non avendo “ provveduto a dare avviso alla Regione sulla decadenza di due consiglieri come invece disposto dallo Statuto all’art. 6, comma 5, lett. b), i quali sono stati comunque assenti ad oltre un terzo delle riunioni del consiglio direttivo nell’arco dei 12 mesi e che tale inadempienza non ha permesso alla Regione Emilia-Romagna di nominare i sostituti dei consiglieri decaduti nel Consiglio direttivo dell’ATC ”.
Il ricorrente ritiene illegittimo il provvedimento e ne chiede l’annullamento, unitamente ad altri atti collegati, articolando i seguenti motivi di diritto: I. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32-ter della L.R. n. 8/1994 – Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza – Sviamento – Travisamento – Falso supposto di fatto ”; II. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 10 della L. n. 241/1990 – Violazione delle garanzie partecipative – Violazione e/o falsa applicazione de principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 cost. – Sviamento – Travisamento – Eccesso di potere per ingiustizia manifesta – Arbitrarietà ”; III. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 – Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione – Carenza di istruttoria – Omessa valutazione e ponderazione – Manifesta arbitrarietà ”; IV. “ Violazione degli artt. 6 e 7 dello statuto dell’ATC PR1 - Eccesso di potere per travisamento – Falso supposto di fatto – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 – Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione – Incompetenza ”; V. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32-ter della L.R. n. 8/1994 – Eccesso di potere per violazione/o falsa applicazione dei principi di ragionevolezza, congruità e proporzionalità ”; VI. “ Violazione di legge - Eccesso di potere per sviamento – Carenza assoluta di potere, violazione del principio di tipicità e proporzionalità delle sanzioni amministrative ”.
Si è costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna, eccependo in via pregiudiziale l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione del fatto che, a seguito delle dimissioni dei consiglieri accusati di assenteismo alle riunioni dell’ente, il Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Parma e Piacenza della Regione Emilia-Romagna ha comunicato alla Sezione Provinciale di Parma della Federazione Italiana per la Caccia che il signor -OMISSIS- “ sarà valutato tra i designati dall’Associazione venatoria Fidc Provinciale di Parma per la composizione del nuovo Consiglio direttivo dell’ATCPR1 ” (cfr. nota prot. -OMISSIS-); in subordine, la difesa regionale ha richiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Alla camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, le parti hanno chiesto congiuntamente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata recante la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Visto l’art. 60 cod. proc. amm., accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e preso atto che nessuna delle parti intenda proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione, il Collegio ritiene che sia possibile l’immediata definizione del giudizio con “sentenza in forma semplificata”, come peraltro richiesto congiuntamente dalle parti.
Alla luce di quanto documentato ed esposto dalle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, prevista dall'art. 34, comma 5, cod. proc. amm., è caratterizzata dalla piena ed integrale soddisfazione delle pretese azionate da parte ricorrente, eventualmente realizzata dalle successive determinazioni assunte dall’Amministrazione, sicché può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite.
È quanto è avvenuto nel caso di specie, dal momento che, a seguito delle dimissioni dei consiglieri accusati di assenteismo alle riunioni dell’ente, il Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Parma e Piacenza della Regione Emilia-Romagna ha comunicato alla Sezione Provinciale di Parma della Federazione Italiana per la Caccia che il signor -OMISSIS- “ sarà valutato tra i designati dall’Associazione venatoria Fidc Provinciale di Parma per la composizione del nuovo Consiglio direttivo dell’ATCPR1 ”.
Conclusivamente, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
La peculiarità della controversia consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i soggetti citati nel provvedimento.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo SO, Presidente
TE ER, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TE ER | Italo SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.