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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 09/07/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3264/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Boido ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3264/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MARIO MONTEVERDE e dell'avv. MICHELE FRANZOSI, elettivamente domiciliato presso i difensori
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_2
Dott. giusta procura in atti, con il patrocinio dell'avv. MARCO VERDI, CP_2 elettivamente domiciliato presso il difensore
CONVENUTO
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara, dato e preso atto di tutto quanto in atti dedotto e prodotto, nonché di quanto emerso dall'istruttoria di causa:
a) in via principale
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali, applicati ai rapporti di conto corrente e di corrispondenza bancari nn. 11664184 e 72552 e aperture di credito connesse, intercorsi tra l'attrice e Controparte_1
- dichiarare come dovuti i soli interessi legali ovvero i diversi tassi che risulteranno di giustizia;
pagina 1 di 19 - accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi, adottata da in ordine Controparte_1 alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e determinare l'esatta modalità di calcolo degli stessi;
- accertare e dichiarare che nulla l'attrice deve a a titolo di commissione di Controparte_1 massimo scoperto;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata da Intesa San Paolo S.p.a.in tema di valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico dell'attrice, in conseguenza di tale prassi;
- accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti da in difformità a Controparte_1 quanto disposto dalla L. n. 108/96;
- accertare se ha applicato all'attrice sui conti correnti e aperture di credito CP_1 Controparte_1 per cui è causa interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla stessa banca convenuta su tali conti interesse alcuno con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia;
- accertare e dichiarare l'illegittimità dei tassi ultralegali di interesse applicati al contratto di finanziamento ipotecario N. 10258101, anche per mancata indicazione e specificazione delle condizioni contrattuali ed in particolare per mancata indicazione del TAEG;
accertare inoltre l'assenza di previsioni negoziali sulla reciprocità di capitalizzazione degli interessi;
- accertare e dichiarare infine che, in relazione ai rapporti di conto corrente nn. 11664184 e 1000/72552 intercorsi tra l'attrice e l'istituto convenuto nonché con riferimento al finanziamento fondiario N. 10258101 del 17/9/2007, sono stati effettuati addebiti illegittimi, quantomeno per complessivi € 279.978,42 o quell'altra maggiore o minore somma che emergerà in giudizio, anche all'esito del ricalcolo del dovuto sull'intero periodo di vigenza dei rapporti e quindi anche per la temporalità successiva al 31/5/2019 e per l'effetto condannare la banca convenuta al rimborso ed al pagamento di tale importo o comunque della somma complessiva che, anche all'esito dell'istruttoria di causa, sarà ritenuta come dovuta in restituzione all'attrice, in ragione delle causali di cui in atti, in fatto ed in diritto.
Con il favore di spese e compensi.
In via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza 6/12/2023 disporre integrazione peritale, demandando al CT di operare nuovi ed ulteriori conteggi in ragione di quanto rappresentato con note a verbale di udienza 17/1/2023 che qui devono intendersi integralmente richiamate, in particolare con riferimento ai seguenti aspetti:
1) verifica ed applicazione della prescrizione sulle operazioni contabili oggetto di ricalcolo, alla luce delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte di Cassazione in particolare con sue decisioni nn. 9141/2020-3858/2021 e 18815/2022 e pertanto con applicazione dei seguenti criteri:
a) su saldo ricalcolato (ipotesi già contemplata dal CT);
b) solo in presenza di sconfinamenti causati dall'addebito delle competenze;
pagina 2 di 19 c) epurando la sola quota di interessi extra fido conteggiati sullo sconfinamento;
d) senza considerare prescritte le competenze addebitate su conto con saldo attivo;
2) ricalcolo di conteggi con applicazione ai saldi debitori del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB con riferimento al valore medio dei tassi BOT relativi all'anno precedente ogni annualità rielaborata. Applicazione inoltre del tasso sostitutivo, in assenza di espresse pattuizioni, a tutti i saldi creditori rideterminati;
3) estensione dell'indagine peritale anche al finanziamento fondiario n. 10258101, regolato in conto corrente in particolare disponendo verifica:
a) degli interessi trimestralmente contabilizzati sul c/c n. 11664184 che se illegittimi in relazione ai profili già oggetto di quesito, dovranno essere rideterminati al pari di quelli del rapporto di conto corrente;
b) degli interessi in carico al finanziamento 10258101 che si assumono illegittimamente appostati,
c) infine del tasso di interesse pattuito sul rapporto di finanziamento del quale si è lamentata l'indeterminatezza con conseguente richiesta di sua sostituzione ex art. 117 TUB”
Per parte convenuta
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis,
in via preliminare con riferimento al c/c 1000/72552, accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate in atti, il difetto di legittimazione passiva e/o comunque di titolarità passiva in capo a in relazione alle eccezioni e domande ex adverso formulate e Controparte_3 conseguentemente rigettarle;
in ogni caso, con riferimento a tutti i rapporti di conto corrente impugnati - ivi compreso il
c/c 1000/72552, per la denegata ipotesi che venga ritenuta passivamente Controparte_3 legittimata - accertare e dichiarare l'avvenuto compimento della prescrizione decennale, per le ragioni esposte, in relazione al periodo di svolgimento dei predetti rapporti rispettivamente antecedente alle date del 15.9.2007 e del 26.11.2009, del diritto di controparte di conseguire la ripetizione di rimesse solutorie effettuate in pagamento di somme dovute, per interessi anche anatocistici, e/o commissioni e/o spese e/o ogni altro onere a suo dire indebitamente addebitatele. Altresì accertare e dichiarare, laddove si ritenga formulata la relativa domanda, l'avvenuto compimento della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., in relazione alla pretesa di ottenere il pagamento di interessi attivi sugli eventuali saldi creditori risultanti a favore della correntista e di interessi legali sugli importi che l'Esponente fosse tenuta a rimborsare in suo favore;
• in via principale,
respingere, in quanto inammissibili, invalidamente formulate, prescritte, indimostrate ed in ogni caso infondate in fatto e diritto, nell'an e nel quantum, e per tutti i motivi di cui in narrativa, tutte le domande formulate da nei confronti dell'Esponente. Parte_1
pagina 3 di 19 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
*
In via istruttoria ci si oppone all'ammissione della CT ex adverso richiesta, in relazione a tutti i rapporti impugnati.
Per la denegata ipotesi in cui una consulenza contabile dovesse essere disposta, si chiede che il perito che sarà nominato venga invitato ad attenersi ai seguenti criteri operativi:
• eseguire solo gli accertamenti giustificati da eccezioni tempestivamente sollevate;
• dare atto, all'occorrenza, dell'inidoneità della documentazione contabile prodotta da parte attrice a consentire il ricalcolo del rapporto di dare avere;
• tenere conto di tutte le pattuizioni contrattuali risultanti dalla documentazione in atti;
• limitare l'analisi contabile dei rapporti impugnati al periodo di operatività non interessato dalla prescrizione, quale eccepita dalla in comparsa di risposta;
CP_4
• ai fini del ricalcolo con applicazione della prescrizione, allo scopo di determinare il carattere prescritto delle rimesse, utilizzare i saldi bancari non già previamente epurati dagli addebiti degli oneri ritenuti illegittimi;
• applicare dal 30.6.2000 la capitalizzazione trimestrale degli interessi, in ragione dell'adeguamento alla condizione di reciprocità prescritta dalla delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000”
***
Motivi della decisione in fatto e in diritto
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, co. 2 c.p.c. (nel quale è stato soppresso il riferimento allo "svolgimento del processo", stabilendosi che la sentenza deve contenere solo "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"), come sostituito dall'art. 45, co. 17 della l. n. 69/2009, in vigore dal 4 luglio 2009.
Si omette, pertanto, lo svolgimento del processo e si farà riferimento ad atti, verbali, provvedimenti e documenti contenuti nel fascicolo nei limiti di quanto necessario ai fini della motivazione.
La società attrice ha proposto domande relativamente a tre Parte_1 diversi rapporti bancari, alla stessa facenti capo:
- rapporto di conto corrente, acceso in data antecedente al gennaio 1999 presso
, avente numero in origine 11664/1, poi divenuto dall'aprile 2002 senza CP_5 soluzione di continuità n. 11664184, trasferito dapprima a BCI spa e poi a CP_1
, chiuso in data 8.8.2019; CP_1 CP_3
pagina 4 di 19 - rapporto di mutuo fondiario derivante da contratto sottoscritto in data 17.9.2007 con per € 3.200.000,00 per la realizzazione di alcune unità Controparte_3 immobiliari;
- rapporto di conto corrente numero 1000/72552, acceso presso Banca Popolare di Intra spa, poi divenuta infine trasferito in capo a Parte_2 Controparte_3
a seguito di cessione di ramo di azienda intervenuta tra quest'ultima e
[...] [...]
controllata amministrativa. Parte_3
In relazione al primo rapporto, la società attrice lamenta l'applicazione indebita di capitalizzazione trimestrale, di interessi misura ultra legale, di spese di tenuta conto e spese fisse di chiusura non contrattualizzate, di commissioni di massimo scoperto in assenza di pattuizione scritta e comunque prive di causa, di postergazione ingiustificata di numerosi accrediti;
inoltre, la mancata consegna, nonostante la richiesta ex art. 119 TUB, dei contratti di affidamento a valere sul conto corrente in esame, benché se ne riscontri la presenza sin dal primo trimestre 1999 dagli estratti scalari trimestrali.
In relazione all'altro rapporto di conto n. 1000/72552, parte attrice ne ha in primo luogo ripercorso le vicende, segnalando come esso sia stato aperto in data certamente antecedente al 1.1.1999, a cui risale il primo estratto conto disponibile, in cui il saldo debitore apparente risulta pari a L. 88.686.758 presso Banca Popolare di Intra, poi confluita in Parte_2
per poi essere trasferito a , che provvedeva ad attribuire allo stesso la
[...] Controparte_3 numerazione riferita dal dicembre 2017, riportando quale saldo iniziale il valore di € 31.036,83, presente sul contro a fine novembre 2017. Il conto è stato estinto in data 18.12.2018, dopo il trasferimento del saldo attivo sullo stesso presente al conto 11664184. Anche rispetto a tale conto, parte attrice lamenta l'applicazione indebita di Interessi anatocistici, interessi ultralegali, commissioni, spese e valute non pattuite.
Quanto al finanziamento fondiario del 2007, parte attrice, ritenuto che il finanziamento possa qualificarsi, sebbene non esplicitato, quale “apertura di credito non in conto corrente”, alla luce di quanto disposto dall'articolo 3 dell'atto notarile, lamenta che il contratto non riporta l'indicazione del TAEG, che non sia prevista la reciprocità di capitalizzazione degli interessi, che le modalità di determinazione degli interessi risultano farraginose e complicate, tale da nascondere l'applicazione di un interesse maggiore, rispetto a quello apparentemente pattuito, così come sarebbe indebito e incomprensibile il meccanismo di contabilizzazione degli interessi, in alcuni periodi avvenuto mediante addebito sul conto corrente numero 11664184 e in altri periodi avvenuto sullo stesso rapporto di finanziamento, sommandoli alla cifra tempo per tempo utilizzata dalla società finanziata, calcolando nuovi interessi sui saldi così incrementati.
Parte convenuta, regolarmente e tempestivamente costituitasi, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e, comunque, di titolarità passiva rispetto al rapporto di conto corrente n. 1000/72552 per fatti anteriori alla cessione, in quanto non compresi nel perimetro della cessione. Ha contestato, inoltre, subordinatamente quanto al conto n. pagina 5 di 19 1000/72552, la prescrizione delle rimesse sui conti correnti anteriori al decennio dal primo utile atto interruttivo e, nel merito, la fondatezza delle domande tutte.
Assegnati su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. e depositate dalle parti le relative memorie, la causa è stata istruita mediante svolgimento di CT contabile sul solo rapporto n. 11164184.
La causa, riassegnata alla scrivente in seguito al tramutamento del giudice precedente titolare, è giunta all'udienza del 17.12.2025 per la precisazione delle conclusioni.
***
1.
La CT è stata svolta, come detto, sul solo rapporto di conto corrente n. 11664/1 (il che ha determinato una certa interferenza con il finanziamento, regolato per un certo periodo sul conto corrente, ma solo indirettamente e di riflesso, mentre nessun accertamento è stato richiesto, né è stato effettuato dal CT, sul rapporto di finanziamento in quanto tale).
In relazione al conto suddetto, non è stata demandata al CT la verifica circa l'usurarietà dei tassi applicati in quanto la relativa istanza è stata proposta da parte attrice in modo esplorativo, senza puntuale indicazione dei concreti elementi, tratti dalla disamina dell'andamento del rapporto, indicativi dell'avvenuta applicazione di tassi superiori alla soglia usuraria di cui alla l. n. 108/1996.
1.1.
Il conto corrente in esame è stato aperto in data 18 febbraio 1998 presso . CP_5
Come riepilogato dal consulente dell'ufficio, sulla base degli atti e dei documenti di causa, il conto è stato chiuso in data 8 agosto 2019. In atti di causa risultano prodotti gli estratti conto e scalari interessi per il periodo dal primo trimestre 1999 al quarto trimestre 2018.
Il CT, secondo quesito, ha mantenuto ferme le risultanze del primo saldo di conto corrente disponibile (del 31.12.1998), da cui risulta una somma di L. 129.433.510 a debito per il correntista, nonché dell'ultimo saldo di conto corrente (del 31.12.2018), da cui risulta una somma di € 1.255,00 a credito per il correntista.
Tale documentazione risulta completa, ad eccezione dei movimenti del mese di marzo 2008 e dello scalare interessi/ conteggio competenze relativo al terzo trimestre 2008. Il CT ha provveduto a colmare il salto temporale, come da incarico, mantenendo il saldo iniziale del primo estratto conto successivo al “buco”, senza procedere a rettifiche.
1.2.
Quanto alla prescrizione, il CT ha correttamente individuato come primo atto interruttivo utile una lettera di messa in mora notificata a mezzo PEC in data 15 settembre 2017, per cui la verifica della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse confluite sul pagina 6 di 19 conto corrente “anteriormente al decennio”, è stata effettuata con riferimento ai periodi anteriori al 15 settembre 2007.
La verifica è stata effettuata dal CT eseguendo una serie di operazioni ricostruttive (in particolare, al fine di superare l'incertezza del fido di cassa sicuramente concesso sino al 31 marzo 2003) meglio descritte nella relazione, che non sono state contestate dalle parti e che appaiono corrette.
Il consulente inoltre ha fornito, come richiesto, un doppio conteggio, individuando le rimesse prescritte sia secondo il c.d. “saldo banca”, sia secondo il c.d. “saldo ricalcolato”, ossia procedendo alla verifica solo dopo aver eliminato dal conto corrente le poste indebitamente annotate.
Ritiene il Tribunale che debba essere considerato tale secondo conteggio, in quanto effettuato nel rispetto delle indicazioni fornite dalla più recente, e ormai consolidata, giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass., n. 9141/2020; n. 772/2023; n. 9712/2024; n. 2749/2025; n. 5577/2025; n. 9203/2025).
Parte attrice, pur non contestando il riferimento al c.d. saldo ricalcolato, ha richiesto l'utilizzo di modalità alternative di verifica della natura solutoria delle rimesse. Le doglianze di parte attrice, al riguardo, sono, tuttavia, infondate.
Va rilevato che il CT non ha eliminato, ritenendole solutorie, tutte le rimesse effettuate sul conto purché passivo, ma, seguendo correttamente le indicazioni del quesito, che vanno qui ribadite in quanto aderenti alla pronuncia di Cass., SS.UU, n. 24418/2010, ha considerato solutorie le sole rimesse su conto scoperto, in quanto non affidato o interessato da passivo superiore al fido, mentre ha considerato ripristinatorie le rimesse intra fido.
Infatti, come anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte, “costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato. Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, e non si determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento” (Cass., n. 4214/2024). pagina 7 di 19 Il CT, inoltre, ha considerato affidato il conto corrente non solo quando dalla documentazione in atti sia risultata la concessione del fido in qualunque modo riconosciuto dalla banca (in primo luogo, dalle risultanze degli scalari, come evidenziato da parte attrice), anche se la concessione di credito non sia stata formalizzata per iscritto.
Quanto alla richiesta di considerare le rimesse solutorie solo “in presenza di sconfinamenti causati dall'addebito delle competenze”, posto che il rilievo pare dover essere inteso nel senso di considerare una rimessa ripristinatoria in caso di sconfinamento determinato dall'addebito di competenze illegittime (dal momento che, eliminato l'addebito, viene meno anche lo sconfinamento e, conseguentemente, il carattere solutorio della rimessa) tale modalità di procedere è stata anch'essa sicuramente rispettata dal consulente nel momento in cui ha provveduto alla valutazione del carattere solutorio delle rimesse come da “saldo ricalcolato”.
Può, dunque, mantenersi fermo, in quanto determinato secondo corretta metodologia, il risultato (“Verifica con saldo ricalcolato”) per cui risulta prescritta l'azione di ripetizione per tutti gli addebiti per interessi, commissioni e spese fino al II trimestre 2006 (in quanto coperti da rimesse solutorie) e risultano, inoltre, prescritte le liquidazioni trimestrali del III trimestre 2006, I e II trimestre 2007 (in quanto addebitate su conto avente saldo attivo).
Quanto allo sviluppo dei conteggi, il CT in primo luogo ha eliminato la capitalizzazione degli interessi per tutto il periodo oggetto di ricalcolo, osservando che il contratto di apertura del conto corrente è anteriore al 30.6.2000, in quanto stipulato in data 18 febbraio 1998; che né nel contratto di apertura del conto corrente, né nei successivi contratti di apertura di credito risulta essere stata pattuita la reciprocità della capitalizzazione degli interessi;
che, relativamente al periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 3 agosto 2016, la banca risulta essersi adeguata alla periodicità non inferiore all'anno per l'esigibilità degli interessi, applicando, tuttavia, la capitalizzazione alla data del 31 dicembre dell'anno in cui di maturazione (diversamente dalla previsione per cui gli interessi divengono esigibili al 1 marzo dell'anno successivo).
Le conclusioni peritali appaiono conformi a quesito e condivisibili, tenuto conto di quanto segue.
Trattasi di contratto di conto corrente antecedente alla delibera CICR 9.2.2000 (per cui il ricalcolo, parimenti, è partito da data anteriore).
Dall'accensione del conto fino al 30.6.2000 è certa la non spettanza della capitalizzazione trimestrale degli interessi a favore della banca, perché contraria al divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. come interpretato dall'ormai stabile giurisprudenza (ex multis Cass. civ. Sezioni Unite n. 21095 del 2004; Cass. civile, Sezioni Unite, 2 dicembre 2010 n. 24418).
Quanto agli addebiti successivi al 1.7.2000, com'è noto l'art. 120 cpv. nel testo Pt_4 introdotto dall'art. 25, co. 2, del D. Lgs. 4.8.1999, n. 342, ha demandato al CICR di individuare “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle pagina 8 di 19 operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
Con tale previsione di rango primario è stata introdotta nell'ordinamento una norma che, in deroga all'art. 1283 c.c., consentiva l'anatocismo nei limiti e secondo le modalità previste dalla fonte secondaria autorizzata (deliberazione del CICR), subordinandola, quanto alle operazioni in conto corrente, alla condizione della pari periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
L'art. 2 della delibera CICR 9.2.2000 (“Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2, del Testo unico bancario, come modificato dall'art. 25 del d.lgs. 342/99”) ha previsto, con riferimento ai contratti di conto corrente, al punto 1 che “l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità” e, inoltre, al punto 2, che “nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
L'art. 7 cpv. della delibera in esame ha altresì aggiunto, al comma 2: “[2] Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/00, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/00”.
Il comma 3 della stessa disposizione prevede: “[3] Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
Poiché, per il tratto anteriore al 30.6.2000, è indiscusso che la banca non poteva legittimamente addebitare interessi anatocistici, l'introduzione per il tratto successivo del meccanismo di capitalizzazione, sia pure su base di pari periodicità, ma con (peraltro legittima) disparità nei tassi creditori e debitori, rappresenta senza dubbio un peggioramento delle condizioni contrattuali ed esige specifica approvazione per iscritto, mediante sottoscrizione ad hoc ex art. 1341 c.c., come è previsto in via generale dall'art. 6 delibera CICR 9.2.2000 per i nuovi contratti.
In mancanza di tale pattuizione di pari periodicità (alla quale la stessa convenuta ha fatto solo generico riferimento, richiamando la pubblicazione in GU della comunicazione di avvenuto adeguamento, come detto insufficiente, nonché le comunicazioni effettuate al cliente “tramite gli estratti conto periodici”, anch'esse irrilevanti ai fini in esame), risulta corretta l'eliminazione della capitalizzazione trimestrale dalla data di entrata in vigore della delibera CICR sino al 31.12.2013. pagina 9 di 19 Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la legge n. 147/2013, che, tra l'altro, ha riformato l'art. 120 TUB introducendo il divieto di anatocismo nelle operazioni bancarie. Il medesimo articolo è stato poi oggetto di nuova e successiva riscrittura per effetto del D.L. 18/2016.
L'art. 120, comma 2 TUB, in seguito alla novella legislativa n. 147 del 2013, stabiliva: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
La Suprema Corte ha chiarito che “in tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (Cass., n. 21344/2024).
La Suprema Corte ha osservato che l'interpretazione letterale della norma non può che condurre al divieto assoluto di anatocismo, dato il riferimento della norma semplicemente alla “produzione di interessi” e l'eliminazione, rispetto alla formulazione del 1999, della prescrizione al CICR di definire le modalità e criteri per “la produzione di interessi sugli interessi”; tale interpretazione, inoltre, “già suggerita dalla dominante dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di merito”, è coerente con la documentazione dei lavori parlamentari, in cui si dava conto dell'intendimento di mettere la parola fine al fenomeno dell'anatocismo, attraverso cui gli interessi capitalizzati in un dato periodo producono a loro volta interessi nei periodi successivi.
La Corte ha, perciò, concluso ritenendo, “in definitiva, che la norma in esame rappresenti solo un'anticipazione, formulata lessicalmente in modo sicuramente poco felice, del precetto, assai più puntuale, della successiva versione dell'art. 120, comma 2: quella introdotta dalla l. n. 49 del 2016, di conversione del d.l. n. 18 dello stesso anno, per cui gli interessi debitori maturati «non possono produrre interessi ulteriori» e vanno «calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»”.
Dal 1.1.2014, dunque, è vigente un divieto assoluto di anatocismo, anche nel rispetto delle previsioni di cui alla delibera CICR del 2000.
La norma di cui in esame è stata nuovamente novellata dall'art. 17 bis del d.l. n. 18/2016, che ha previsto: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad pagina 10 di 19 un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo».
A seguito di tale ultimo intervento normativo, è stata emanata la delibera CICR datata 3 agosto 2016, la quale dispone all'art. 4 (quanto agli “Interessi maturati in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti”): “
1. Il presente articolo si applica: a) alle aperture di credito regolate in conto corrente di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2012, n. 155, e a quelle regolate in conto di pagamento anche quando la disponibilità sul conto, nella forma di cui all'art. 1842 del codice civile, sia generata da operazioni di anticipo su crediti e documenti;
b) agli sconfinamenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, quali definiti dall'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto anzidetto.
2. Ai contratti di apertura di credito che vengono stipulati e si esauriscono nel corso di uno stesso anno solare si applica il solo comma 7.
3. Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.
4. Gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. Al cliente deve comunque essere assicurato un periodo di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell'art. 119 o 126-quater, comma 1, lettera b), del TUB prima che gli interessi maturati divengano esigibili. Il contratto può prevedere termini diversi, se a favore del cliente.
5. Ai sensi dell'art. 120, comma 2, lettera b), del TUB, il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.
6. Il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi. pagina 11 di 19
7. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 3, in caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili. Il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, secondo quanto previsto dal contratto;
quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi”.
Il consulente ha rilevato che per tale periodo la banca risulta aver utilizzato, per la capitalizzazione, una periodicità annuale, tuttavia alla data del 31 dicembre dell'anno in cui sono maturati (mentre secondo la delibera gli interessi divengono esigibili al 1° marzo dell'anno successivo).
A ciò deve aggiungersi che, secondo quanto risultante dalla documentazione in atti, non risulta che i contratti siano stati adeguati “con l'introduzione di clausole conformi all'art. 120, comma 2, del TUB e al presente decreto, ai sensi degli articoli 118 e 126-sexies del TUB”, come previsto dall'art. 5 della delibera in esame, adeguamento da ritenersi indispensabile ai fini della concreta legittima applicabilità della nuova disciplina, dato il previgente divieto assoluto di capitalizzazione degli interessi introdotto dalla disciplina del 2013.
1.3.
Quanto agli interessi debitori, dal 31.12.1998 al 17.09.2012 il CT ha ricalcolato detti interessi applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB nel testo antecedente il D.lgs. 141/2010, dal momento che la prima pattuizione contrattuale di un tasso debitore è datata 17 settembre 2012.
Parte attrice ha contestato l'applicazione della disposizione suddetta, ritenendo che debba applicarsi il testo della norma introdotto dal d. lgs. n. 141/2010, secondo cui “In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”.
Nella versione antecedente, invece, la norma prevedeva: “In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
pagina 12 di 19 b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”.
La circostanza stessa che la parte invochi l'applicazione della norma novellata, in luogo di quella previgente, dimostra come la prima non abbia natura meramente interpretativa della seconda, dal momento che, se fosse volta a esplicitare quanto già ricavabile dal testo precedente, l'esito applicativo dell'una dovrebbe poter essere riconducibile anche all'altra, il che non è.
La disposizione introdotta dal d. lgs n. 141/2010, all'opposto, ha aggravato la portata sanzionatoria della norma, prevedendo la possibilità di scegliere quale tasso sostitutivo, in alternativa al tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, il tasso dei buoni emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione, se più favorevole al cliente.
In tale parte – di cui la società attrice invoca specificamente l'applicazione – la norma non ha portata retroattiva. Secondo quanto ritenuto in più occasioni dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 della l. n. 154/1992, poi trasfuso nell'art. 117 t.u.b. non sono retroattive, al pari della disciplina in materia di usura, e l'irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uopo dettata dal legislatore (Cass. 31 dicembre 2019, n. 34740; Cass. 1 marzo 2007, n. 4853; Cass.21 dicembre 2005, n. 28302; cfr. pure, più di recente, Cass. 13 giugno 2022, n. 23872, e Cass. 19 luglio 2021, n. 20625, non massimate in CED)” (Cass., n. 34600/2022). Parimenti, non può ritenersi avere portata retroattiva ogni effetto peggiorativo della previgente disciplina, anche sul piano della sanzione applicabile in conseguenza della ritenuta nullità o prassi illegittimamente applicata dalla banca.
1.4.
In relazione agli ulteriori quesiti:
- laddove, per effetto del ricalcolo, il conto corrente sia passato da saldo debitore a saldo creditore, il CT ha computato gli interessi attivi a fine trimestre al tasso contrattuale, che ha potuto ricavare dai documenti in atti
- il CT ha neutralizzato gli addebiti per CMS maturati lungo tutto il rapporto di conto corrente, non risultando pattuita, dalla documentazione contrattuale raccolta, l'applicazione di tale voce debitoria;
- ha eliminato gli addebiti per commissione disponibilità fondi, applicata a partire dal
30 settembre 2009 fino al 17 settembre 2012, data di stipula del primo contratto di pagina 13 di 19 apertura di credito in cui la stessa risulta pattuita, mentre l'ha mantenuta dal terzo trimestre 2012, in quanto applicata conformemente alla pattuizione;
- ha effettuato il ricalcolo attribuendo alle singole operazioni la rispettiva data contabile, non avendo rinvenuto l'esistenza di clausole relative all'applicazione delle valute, né nel contratto di apertura del conto corrente;
- ha, infine, eliminato tutte le voci per spese addebitate al correntista, ma non contrattualizzate, secondo quanto risultante dalla documentazione in atti.
In esito a tutte le su descritte operazioni, il CT ha provveduto a ricalcolare il saldo del conto corrente al 31.12.2018 in € 70.250,84 a credito per il correntista.
Poiché il saldo alla stessa data, come da estratto conto relativo, era pari a € 1.255,00 a credito per il correntista, la società attrice ha diritto a ottenere dalla convenuta il pagamento della differenza, pari a € 68.995,84.
2.
Le domande relative al finanziamento del 17.9.2007 sono infondate.
Come rilevato da giurisprudenza ormai consolidata e del tutto condivisibile, e diversamente da quanto sostenuto dalla parte attrice, “l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d. lgs. n. 385/1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass., n. 39169/2021).
La sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell è Pt_5 prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis, co. 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Ne consegue che l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano eventualmente state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca
– circostanza, peraltro, qui non dedotta dalla società attrice, che non ha specificamente lamentato l'incidenza di costi gestionali o amministrativi sul costo del finanziamento - “è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto pagina 14 di 19 Par l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale.” (Cass., n. 4597/2023).
Quanto alla mancata previsione nel contratto della clausola di reciprocità di capitalizzazione degli interessi, essa è parimenti irrilevante, trattandosi non di rapporto di conto corrente, per il quale soltanto la Delibera CICR del 9.2.2000 impone che sia stabilita la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, ma di rapporto di finanziamento (quand'anche, in concreto, regolato tramite conto – nella specie, per un certo periodo, il n. 11664184 – rimanendo le relative rimesse attive e passive soggette alla disciplina del conto di regolamento, come in effetti valutate dal CT nella disamina svolta, in quanto incluse nelle “dinamiche interne” del conto corrente oggetto di perizia).
Le doglianze attoree non sono accoglibili anche rispetto alle modalità, in sé, di contabilizzazione degli interessi.
Parte attrice lamenta come, in modo “incomprensibile”, essi siano stati in parte contabilizzati sul conto e in parte internamente al rapporto medesimo, a dispetto di quanto previsto dall'art. 6 del finanziamento, secondo cui “l'importo degli interessi sarà addebitato di volta in volta in conto”.
Tale previsione, tuttavia, attiene alle modalità di tenuta del rapporto e alle modalità di pagamento, ma non al meccanismo anatocistico, necessariamente disciplinato internamente al finanziamento medesimo.
In particolare, l'art. 6 richiamato prevedeva l'addebito degli interessi in conto corrente, salva la mancanza di disponibilità sul conto, che avrebbe determinato l'obbligo di versamento tramite altro mezzo di pagamento da parte del finanziato.
In altri temini con l'art. 6 la finanziata ha autorizzato la banca all'iscrizione in conto delle somme dovute a titolo di interessi (corrispettivi, moratori, anatocistici: la clausola è generica e onnicomprensiva), finché il saldo del conto fosse risultato capiente, ma nulla ha stabilito in ordine alla capitalizzazione degli interessi.
Detto ultimo aspetto è stato disciplinato dall'art. 8, a norma del quale “ogni somma dovuta a qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata, produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza l'interesse di mora a carico del correntista ed a favore della ”. CP_4
Anche a voler prescindere, allora, dalla considerazione che nello schema prodotto da parte attrice (doc. 9) risultano, per il periodo in cui gli interessi sarebbe avvenuto l'addebito in conto corrente, solo competenze definite “capitalizzate” (così che non si comprende quali sarebbero le competenze, non “capitalizzate”, comunque dovute per gli utilizzi del finanziamento in tale periodo), rimane il fatto che la modalità di regolamentazione del pagamento degli interessi è da considerarsi irrilevante, al fine della produzione di interessi pagina 15 di 19 anatocistici (tanto che l'“utilizzo” - come risultante dal prospetto di cui al menzionato doc. 9 - è rimasto invariato alle scadenze del 31.3.2010, 31.6.2010, 31.9.2010, sebbene da parte attrice già interessate da “capitalizzazione” degli interessi: segno che il dovuto a titolo di interessi, invece, non ha integrato il capitale utilizzato).
Là dove maggiori oneri siano stati addebitati alla società attrice, rispetto al semplice interesse corrispettivo pattuito, essi devono essere imputati alla produzione di interessi di mora, a norma dell'art. 8, calcolati sugli interessi impagati (va da sé che, là dove pagati, invece, gli interessi corrispettivi non avrebbero potuto dare luogo a fenomeno anatocistico di sorta).
La società attrice parrebbe, inoltre, dolersi del meccanismo di calcolo dell'interesse, variabile, contrattualmente previsto, in quanto eccessivamente farraginoso. In particolare, la società lamenta, oltre alla complessità del calcolo, che sia stato applicato uno spread trimestrale (pari all' 0,25 %), da moltiplicarsi, dunque, per quattro per ottenere lo spread annuale.
Ciò, tuttavia, non rende indeterminato o indeterminabile il tasso, che l'attrice, d'altra parte, ha ben potuto ricostruire, né può dirsi fonte di incertezza o contraria a buona fede la modalità di determinazione trimestrale dell'interesse, comprensivo dello spread anch'esso trimestrale. Va d'altra parte considerato che la società attrice – che, peraltro, non ha chiarito quale danno lamenti – era soggetto professionale, che ha ricevuto un finanziamento di importo ragguardevole nell'esercizio di attività d'impresa: deve, dunque, presumersi in capo alla finanziata una capacità di lettura delle clausole contrattuali adeguate all'organizzazione della propria attività e alla acquisizione degli strumenti, anche finanziari, necessari allo svolgimento della stessa.
Le domande relative al rapporto in esame, dunque, vanno integralmente rigettate.
3.
Quanto al rapporto di conto corrente n. 1000/72552, ritiene il Tribunale che debba essere accolta l'eccezione proposta da parte convenuta in ordine all'assenza di legittimazione passiva o di titolarità passiva del rapporto, basata sulla ricostruzione del perimetro della cessione di ramo d'azienda intercorsa fra e l'odierna convenuta. Parte_7
Allega la convenuta che da tale perimetro risulta escluso il presente contenzioso, in CP_4 quanto successivamente instaurato rispetto alla data della cessione e in quanto avente ad oggetto atti o fatti posti in essere dalla cedente, o sue danti causa, anteriormente alla cessione.
L'avvenuto trasferimento del rapporto in esame con la cessione suddetta, stipulata in data 26.6.2017, a , che ha successivamente continuato ad applicare le condizioni Controparte_3 contrattuali pregresse (provvedendo unicamente a rinumerare il conto, mantenendo fermo pagina 16 di 19 il saldo attivo ivi esistente) fino a estinzione avvenuta il 18.12.2018 (con un attivo girato dal correntista su altro conto per provvedere ad azzerarlo) sono circostanze pacifiche.
E', dunque, incontestabile che il contratto di conto corrente de quo, e così il rapporto sottostante, fossero inclusi nel perimetro della cessione e siano stati, in effetti, trasferiti a
. Controparte_3
Rileva, tuttavia, la parte di non avere la “titolarità passiva della vertenza” in forza della previsione di cui all'art. 3 del d.l. n. 99/2017, che, disposta la sottoposizione di
[...] alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ha stabilito che “i Parte_2 commissari liquidatori (…) provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3 (nella specie ndr), l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e Controparte_3 rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”, precisando che “restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: (…) c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.
La convenuta ha altresì richiamato che, coerentemente alla previsione di cui all'art. 3 del d. l. n. 99/2017, nel contratto di cessione del 26.6.2017 risulta pattuito:
- all'art.
3.1.2. lett. b), che i contenziosi ricompresi nelle “Passività Incluse” (nella cessione a favore di sono – a condizione, in ogni caso, che derivino “da rapporti Controparte_3 inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria” - “i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti della Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA e dai c.d. “Incentivi Welfare” (di seguito il
“Contenzioso Pregresso”), nonché i relativi fondi”;
- e che – cfr. art. 3.1.4 – “restano in ogni caso esclusi dall'oggetto del presente Contratto pertanto non fanno né faranno parte dell'insieme aggregato e non sono né potranno essere acquisite da (né Con trasferite a) (…) le Passività Escluse (…) di VB”, ove “per Passività Escluse si intende ogni passività, obbligazione (anche in relazione a contratti derivati), debito, sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo, minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma), responsabilità (anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per Contenzioso in essere, minacciato o possibile), onere, costo (anche per consulenza e difesa), di qualsiasi tipo, natura e ammontare, attuale o Con potenziale, liquida o illiquida, diretta o indiretta, che indipendentemente dal fatto che in futuro ne sia o meno a conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o possa sorgere Con a carico di per effetto del trasferimento della Attività Incluse e della Passività Incluse anche per effetto di legge, di regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità, in conseguenza dell'Attività di (…)VB svolta in passato e sino alla data di esecuzione e comunque che, ancorché inerenti e funzionali all'impresa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale pagina 17 di 19 ovvero non siano considerate come Passività Incluse. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono Passività Escluse e quindi non faranno parte dell'Insieme Aggregato e non saranno Con trasferiti ad : (…) (VI) qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi anche per oneri e spese legali) anche se riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso (di seguito il Contenzioso Escluso), nonché i relativi fondi”.
Trattandosi, nella specie, di contenzioso insorto dopo la cessione, la convenuta ritiene di non dover rispondere delle prassi bancarie illegittime contestate da parte attrice con riferimento al rapporto in esame, a suo tempo acceso presso Banca Popolare di Intra S.p.a. e poi incorporata da dal momento che, quand'anche accertate, esse Parte_2 sarebbero state poste in essere dai predetti istituti di credito nel periodo antecedente alla cessione di azienda.
Gli argomenti proposti dalla convenuta devono essere condivisi.
E' sì vero che è subentrata nel contratto di conto corrente e ha continuato Controparte_3 ad applicarne le clausole come originariamente pattuite.
Non è stato, tuttavia, esplicitato dalla società attrice quali poste illegittime siano ascrivibili, in modo diretto, alla convenuta in quanto dalla stessa operate, successivamente alla cessione, in mancanza di regolare pattuizione o in attuazione di pattuizione nulla.
E' altresì vero che si è certamente avvantaggiata dell'eventuale condotta Controparte_3 indebita posta in essere dalla dante causa, e dalle precedenti titolari del rapporto, nel momento in cui il conto è stato chiuso.
E', tuttavia, chiara, sulla base delle clausole richiamate dalla convenuta, l'esclusione della responsabilità della cessionaria per qualunque titolo ascrivibile all'operato Controparte_3 delle banche precedenti titolari del rapporto, anche se ricompreso nel perimetro della cessione, ove non oggetto di contenzioso già pendente alla data della cessione.
Ebbene, quanto a eventuali rimesse solutorie, l'obbligo restitutorio della rimessa indebitamente pagata è insorto contestualmente al pagamento, in conseguenza dello stesso, e l'azione di ripetizione dell'indebito avrebbe dovuto essere esercitata verso l'accipiens.
Quanto a eventuali rimesse ripristinatorie, parimenti la società correntista avrebbe avuto il diritto di ottenere immediatamente, e la banca correlativamente l'obbligo di concedere immediatamente, pur a conto aperto, il ricalcolo del conto, al fine di consentire alla correntista di avvantaggiarsi di un minor saldo a debito, rispetto a quello apparente, ovvero di un maggior saldo a credito, che sarebbe stato immediatamente utilizzabile da parte del cliente (a norma dell'art. 1852 c.c., infatti, nelle operazioni effettuate in conto corrente bancario, a differenza di quelle effettuate in conto corrente ordinario, i crediti sono esigibili a vista e non si compensano alla chiusura ma quando i rapporti sono in corso).
In entrambi i casi, dunque, l'obbligo restitutorio, o di pagamento del maggior credito, era già esistente alla data della cessione e trova fondamento in atto o fatto illegittimamente pagina 18 di 19 posto in essere dalla cedente (o sue precedenti danti causa), di cui la cessionaria CP_1
non risponde - per disposto normativo (art. 3 del d.l. n. 99/2017) e per intesa
[...] contrattuale con la cedente - salvo che nei contenziosi già pendenti alla data della cessione.
L'accoglimento dell'eccezione è assorbente e determina il rigetto delle domande proposte da parte attrice verso la convenuta, relativamente al rapporto in esame.
4.
Le spese di lite, considerata la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Le spese di CT, liquidate come da separato decreto, vanno invece poste a carico della convenuta, essendosi l'indagine peritale resasi necessaria per l'accertamento del CP_4 credito dell'attrice, integralmente negato dalla convenuta.
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 3264/2019:
1) in accoglimento parziale delle domande di parte attrice, per le ragioni di cui in motivazione, ricalcola il saldo del conto corrente n. 11664184 al 31.12.2018 in € 70.250,84 a credito per il correntista e, per l'effetto, condanna Controparte_3
a pagare a la differenza, rispetto al saldo apparente alla Parte_1 chiusura, pari a € 68.995,84;
2) rigetta le residue domande attoree;
3) compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
4) pone le spese di CT, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte convenuta.
Novara, 8 luglio 2025
Il Giudice
dott. Annalisa Boido
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Boido ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3264/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MARIO MONTEVERDE e dell'avv. MICHELE FRANZOSI, elettivamente domiciliato presso i difensori
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_2
Dott. giusta procura in atti, con il patrocinio dell'avv. MARCO VERDI, CP_2 elettivamente domiciliato presso il difensore
CONVENUTO
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara, dato e preso atto di tutto quanto in atti dedotto e prodotto, nonché di quanto emerso dall'istruttoria di causa:
a) in via principale
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali, applicati ai rapporti di conto corrente e di corrispondenza bancari nn. 11664184 e 72552 e aperture di credito connesse, intercorsi tra l'attrice e Controparte_1
- dichiarare come dovuti i soli interessi legali ovvero i diversi tassi che risulteranno di giustizia;
pagina 1 di 19 - accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi, adottata da in ordine Controparte_1 alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e determinare l'esatta modalità di calcolo degli stessi;
- accertare e dichiarare che nulla l'attrice deve a a titolo di commissione di Controparte_1 massimo scoperto;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata da Intesa San Paolo S.p.a.in tema di valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico dell'attrice, in conseguenza di tale prassi;
- accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti da in difformità a Controparte_1 quanto disposto dalla L. n. 108/96;
- accertare se ha applicato all'attrice sui conti correnti e aperture di credito CP_1 Controparte_1 per cui è causa interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla stessa banca convenuta su tali conti interesse alcuno con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia;
- accertare e dichiarare l'illegittimità dei tassi ultralegali di interesse applicati al contratto di finanziamento ipotecario N. 10258101, anche per mancata indicazione e specificazione delle condizioni contrattuali ed in particolare per mancata indicazione del TAEG;
accertare inoltre l'assenza di previsioni negoziali sulla reciprocità di capitalizzazione degli interessi;
- accertare e dichiarare infine che, in relazione ai rapporti di conto corrente nn. 11664184 e 1000/72552 intercorsi tra l'attrice e l'istituto convenuto nonché con riferimento al finanziamento fondiario N. 10258101 del 17/9/2007, sono stati effettuati addebiti illegittimi, quantomeno per complessivi € 279.978,42 o quell'altra maggiore o minore somma che emergerà in giudizio, anche all'esito del ricalcolo del dovuto sull'intero periodo di vigenza dei rapporti e quindi anche per la temporalità successiva al 31/5/2019 e per l'effetto condannare la banca convenuta al rimborso ed al pagamento di tale importo o comunque della somma complessiva che, anche all'esito dell'istruttoria di causa, sarà ritenuta come dovuta in restituzione all'attrice, in ragione delle causali di cui in atti, in fatto ed in diritto.
Con il favore di spese e compensi.
In via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza 6/12/2023 disporre integrazione peritale, demandando al CT di operare nuovi ed ulteriori conteggi in ragione di quanto rappresentato con note a verbale di udienza 17/1/2023 che qui devono intendersi integralmente richiamate, in particolare con riferimento ai seguenti aspetti:
1) verifica ed applicazione della prescrizione sulle operazioni contabili oggetto di ricalcolo, alla luce delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte di Cassazione in particolare con sue decisioni nn. 9141/2020-3858/2021 e 18815/2022 e pertanto con applicazione dei seguenti criteri:
a) su saldo ricalcolato (ipotesi già contemplata dal CT);
b) solo in presenza di sconfinamenti causati dall'addebito delle competenze;
pagina 2 di 19 c) epurando la sola quota di interessi extra fido conteggiati sullo sconfinamento;
d) senza considerare prescritte le competenze addebitate su conto con saldo attivo;
2) ricalcolo di conteggi con applicazione ai saldi debitori del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB con riferimento al valore medio dei tassi BOT relativi all'anno precedente ogni annualità rielaborata. Applicazione inoltre del tasso sostitutivo, in assenza di espresse pattuizioni, a tutti i saldi creditori rideterminati;
3) estensione dell'indagine peritale anche al finanziamento fondiario n. 10258101, regolato in conto corrente in particolare disponendo verifica:
a) degli interessi trimestralmente contabilizzati sul c/c n. 11664184 che se illegittimi in relazione ai profili già oggetto di quesito, dovranno essere rideterminati al pari di quelli del rapporto di conto corrente;
b) degli interessi in carico al finanziamento 10258101 che si assumono illegittimamente appostati,
c) infine del tasso di interesse pattuito sul rapporto di finanziamento del quale si è lamentata l'indeterminatezza con conseguente richiesta di sua sostituzione ex art. 117 TUB”
Per parte convenuta
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis,
in via preliminare con riferimento al c/c 1000/72552, accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate in atti, il difetto di legittimazione passiva e/o comunque di titolarità passiva in capo a in relazione alle eccezioni e domande ex adverso formulate e Controparte_3 conseguentemente rigettarle;
in ogni caso, con riferimento a tutti i rapporti di conto corrente impugnati - ivi compreso il
c/c 1000/72552, per la denegata ipotesi che venga ritenuta passivamente Controparte_3 legittimata - accertare e dichiarare l'avvenuto compimento della prescrizione decennale, per le ragioni esposte, in relazione al periodo di svolgimento dei predetti rapporti rispettivamente antecedente alle date del 15.9.2007 e del 26.11.2009, del diritto di controparte di conseguire la ripetizione di rimesse solutorie effettuate in pagamento di somme dovute, per interessi anche anatocistici, e/o commissioni e/o spese e/o ogni altro onere a suo dire indebitamente addebitatele. Altresì accertare e dichiarare, laddove si ritenga formulata la relativa domanda, l'avvenuto compimento della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., in relazione alla pretesa di ottenere il pagamento di interessi attivi sugli eventuali saldi creditori risultanti a favore della correntista e di interessi legali sugli importi che l'Esponente fosse tenuta a rimborsare in suo favore;
• in via principale,
respingere, in quanto inammissibili, invalidamente formulate, prescritte, indimostrate ed in ogni caso infondate in fatto e diritto, nell'an e nel quantum, e per tutti i motivi di cui in narrativa, tutte le domande formulate da nei confronti dell'Esponente. Parte_1
pagina 3 di 19 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
*
In via istruttoria ci si oppone all'ammissione della CT ex adverso richiesta, in relazione a tutti i rapporti impugnati.
Per la denegata ipotesi in cui una consulenza contabile dovesse essere disposta, si chiede che il perito che sarà nominato venga invitato ad attenersi ai seguenti criteri operativi:
• eseguire solo gli accertamenti giustificati da eccezioni tempestivamente sollevate;
• dare atto, all'occorrenza, dell'inidoneità della documentazione contabile prodotta da parte attrice a consentire il ricalcolo del rapporto di dare avere;
• tenere conto di tutte le pattuizioni contrattuali risultanti dalla documentazione in atti;
• limitare l'analisi contabile dei rapporti impugnati al periodo di operatività non interessato dalla prescrizione, quale eccepita dalla in comparsa di risposta;
CP_4
• ai fini del ricalcolo con applicazione della prescrizione, allo scopo di determinare il carattere prescritto delle rimesse, utilizzare i saldi bancari non già previamente epurati dagli addebiti degli oneri ritenuti illegittimi;
• applicare dal 30.6.2000 la capitalizzazione trimestrale degli interessi, in ragione dell'adeguamento alla condizione di reciprocità prescritta dalla delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000”
***
Motivi della decisione in fatto e in diritto
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, co. 2 c.p.c. (nel quale è stato soppresso il riferimento allo "svolgimento del processo", stabilendosi che la sentenza deve contenere solo "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"), come sostituito dall'art. 45, co. 17 della l. n. 69/2009, in vigore dal 4 luglio 2009.
Si omette, pertanto, lo svolgimento del processo e si farà riferimento ad atti, verbali, provvedimenti e documenti contenuti nel fascicolo nei limiti di quanto necessario ai fini della motivazione.
La società attrice ha proposto domande relativamente a tre Parte_1 diversi rapporti bancari, alla stessa facenti capo:
- rapporto di conto corrente, acceso in data antecedente al gennaio 1999 presso
, avente numero in origine 11664/1, poi divenuto dall'aprile 2002 senza CP_5 soluzione di continuità n. 11664184, trasferito dapprima a BCI spa e poi a CP_1
, chiuso in data 8.8.2019; CP_1 CP_3
pagina 4 di 19 - rapporto di mutuo fondiario derivante da contratto sottoscritto in data 17.9.2007 con per € 3.200.000,00 per la realizzazione di alcune unità Controparte_3 immobiliari;
- rapporto di conto corrente numero 1000/72552, acceso presso Banca Popolare di Intra spa, poi divenuta infine trasferito in capo a Parte_2 Controparte_3
a seguito di cessione di ramo di azienda intervenuta tra quest'ultima e
[...] [...]
controllata amministrativa. Parte_3
In relazione al primo rapporto, la società attrice lamenta l'applicazione indebita di capitalizzazione trimestrale, di interessi misura ultra legale, di spese di tenuta conto e spese fisse di chiusura non contrattualizzate, di commissioni di massimo scoperto in assenza di pattuizione scritta e comunque prive di causa, di postergazione ingiustificata di numerosi accrediti;
inoltre, la mancata consegna, nonostante la richiesta ex art. 119 TUB, dei contratti di affidamento a valere sul conto corrente in esame, benché se ne riscontri la presenza sin dal primo trimestre 1999 dagli estratti scalari trimestrali.
In relazione all'altro rapporto di conto n. 1000/72552, parte attrice ne ha in primo luogo ripercorso le vicende, segnalando come esso sia stato aperto in data certamente antecedente al 1.1.1999, a cui risale il primo estratto conto disponibile, in cui il saldo debitore apparente risulta pari a L. 88.686.758 presso Banca Popolare di Intra, poi confluita in Parte_2
per poi essere trasferito a , che provvedeva ad attribuire allo stesso la
[...] Controparte_3 numerazione riferita dal dicembre 2017, riportando quale saldo iniziale il valore di € 31.036,83, presente sul contro a fine novembre 2017. Il conto è stato estinto in data 18.12.2018, dopo il trasferimento del saldo attivo sullo stesso presente al conto 11664184. Anche rispetto a tale conto, parte attrice lamenta l'applicazione indebita di Interessi anatocistici, interessi ultralegali, commissioni, spese e valute non pattuite.
Quanto al finanziamento fondiario del 2007, parte attrice, ritenuto che il finanziamento possa qualificarsi, sebbene non esplicitato, quale “apertura di credito non in conto corrente”, alla luce di quanto disposto dall'articolo 3 dell'atto notarile, lamenta che il contratto non riporta l'indicazione del TAEG, che non sia prevista la reciprocità di capitalizzazione degli interessi, che le modalità di determinazione degli interessi risultano farraginose e complicate, tale da nascondere l'applicazione di un interesse maggiore, rispetto a quello apparentemente pattuito, così come sarebbe indebito e incomprensibile il meccanismo di contabilizzazione degli interessi, in alcuni periodi avvenuto mediante addebito sul conto corrente numero 11664184 e in altri periodi avvenuto sullo stesso rapporto di finanziamento, sommandoli alla cifra tempo per tempo utilizzata dalla società finanziata, calcolando nuovi interessi sui saldi così incrementati.
Parte convenuta, regolarmente e tempestivamente costituitasi, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e, comunque, di titolarità passiva rispetto al rapporto di conto corrente n. 1000/72552 per fatti anteriori alla cessione, in quanto non compresi nel perimetro della cessione. Ha contestato, inoltre, subordinatamente quanto al conto n. pagina 5 di 19 1000/72552, la prescrizione delle rimesse sui conti correnti anteriori al decennio dal primo utile atto interruttivo e, nel merito, la fondatezza delle domande tutte.
Assegnati su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. e depositate dalle parti le relative memorie, la causa è stata istruita mediante svolgimento di CT contabile sul solo rapporto n. 11164184.
La causa, riassegnata alla scrivente in seguito al tramutamento del giudice precedente titolare, è giunta all'udienza del 17.12.2025 per la precisazione delle conclusioni.
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1.
La CT è stata svolta, come detto, sul solo rapporto di conto corrente n. 11664/1 (il che ha determinato una certa interferenza con il finanziamento, regolato per un certo periodo sul conto corrente, ma solo indirettamente e di riflesso, mentre nessun accertamento è stato richiesto, né è stato effettuato dal CT, sul rapporto di finanziamento in quanto tale).
In relazione al conto suddetto, non è stata demandata al CT la verifica circa l'usurarietà dei tassi applicati in quanto la relativa istanza è stata proposta da parte attrice in modo esplorativo, senza puntuale indicazione dei concreti elementi, tratti dalla disamina dell'andamento del rapporto, indicativi dell'avvenuta applicazione di tassi superiori alla soglia usuraria di cui alla l. n. 108/1996.
1.1.
Il conto corrente in esame è stato aperto in data 18 febbraio 1998 presso . CP_5
Come riepilogato dal consulente dell'ufficio, sulla base degli atti e dei documenti di causa, il conto è stato chiuso in data 8 agosto 2019. In atti di causa risultano prodotti gli estratti conto e scalari interessi per il periodo dal primo trimestre 1999 al quarto trimestre 2018.
Il CT, secondo quesito, ha mantenuto ferme le risultanze del primo saldo di conto corrente disponibile (del 31.12.1998), da cui risulta una somma di L. 129.433.510 a debito per il correntista, nonché dell'ultimo saldo di conto corrente (del 31.12.2018), da cui risulta una somma di € 1.255,00 a credito per il correntista.
Tale documentazione risulta completa, ad eccezione dei movimenti del mese di marzo 2008 e dello scalare interessi/ conteggio competenze relativo al terzo trimestre 2008. Il CT ha provveduto a colmare il salto temporale, come da incarico, mantenendo il saldo iniziale del primo estratto conto successivo al “buco”, senza procedere a rettifiche.
1.2.
Quanto alla prescrizione, il CT ha correttamente individuato come primo atto interruttivo utile una lettera di messa in mora notificata a mezzo PEC in data 15 settembre 2017, per cui la verifica della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse confluite sul pagina 6 di 19 conto corrente “anteriormente al decennio”, è stata effettuata con riferimento ai periodi anteriori al 15 settembre 2007.
La verifica è stata effettuata dal CT eseguendo una serie di operazioni ricostruttive (in particolare, al fine di superare l'incertezza del fido di cassa sicuramente concesso sino al 31 marzo 2003) meglio descritte nella relazione, che non sono state contestate dalle parti e che appaiono corrette.
Il consulente inoltre ha fornito, come richiesto, un doppio conteggio, individuando le rimesse prescritte sia secondo il c.d. “saldo banca”, sia secondo il c.d. “saldo ricalcolato”, ossia procedendo alla verifica solo dopo aver eliminato dal conto corrente le poste indebitamente annotate.
Ritiene il Tribunale che debba essere considerato tale secondo conteggio, in quanto effettuato nel rispetto delle indicazioni fornite dalla più recente, e ormai consolidata, giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass., n. 9141/2020; n. 772/2023; n. 9712/2024; n. 2749/2025; n. 5577/2025; n. 9203/2025).
Parte attrice, pur non contestando il riferimento al c.d. saldo ricalcolato, ha richiesto l'utilizzo di modalità alternative di verifica della natura solutoria delle rimesse. Le doglianze di parte attrice, al riguardo, sono, tuttavia, infondate.
Va rilevato che il CT non ha eliminato, ritenendole solutorie, tutte le rimesse effettuate sul conto purché passivo, ma, seguendo correttamente le indicazioni del quesito, che vanno qui ribadite in quanto aderenti alla pronuncia di Cass., SS.UU, n. 24418/2010, ha considerato solutorie le sole rimesse su conto scoperto, in quanto non affidato o interessato da passivo superiore al fido, mentre ha considerato ripristinatorie le rimesse intra fido.
Infatti, come anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte, “costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato. Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, e non si determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento” (Cass., n. 4214/2024). pagina 7 di 19 Il CT, inoltre, ha considerato affidato il conto corrente non solo quando dalla documentazione in atti sia risultata la concessione del fido in qualunque modo riconosciuto dalla banca (in primo luogo, dalle risultanze degli scalari, come evidenziato da parte attrice), anche se la concessione di credito non sia stata formalizzata per iscritto.
Quanto alla richiesta di considerare le rimesse solutorie solo “in presenza di sconfinamenti causati dall'addebito delle competenze”, posto che il rilievo pare dover essere inteso nel senso di considerare una rimessa ripristinatoria in caso di sconfinamento determinato dall'addebito di competenze illegittime (dal momento che, eliminato l'addebito, viene meno anche lo sconfinamento e, conseguentemente, il carattere solutorio della rimessa) tale modalità di procedere è stata anch'essa sicuramente rispettata dal consulente nel momento in cui ha provveduto alla valutazione del carattere solutorio delle rimesse come da “saldo ricalcolato”.
Può, dunque, mantenersi fermo, in quanto determinato secondo corretta metodologia, il risultato (“Verifica con saldo ricalcolato”) per cui risulta prescritta l'azione di ripetizione per tutti gli addebiti per interessi, commissioni e spese fino al II trimestre 2006 (in quanto coperti da rimesse solutorie) e risultano, inoltre, prescritte le liquidazioni trimestrali del III trimestre 2006, I e II trimestre 2007 (in quanto addebitate su conto avente saldo attivo).
Quanto allo sviluppo dei conteggi, il CT in primo luogo ha eliminato la capitalizzazione degli interessi per tutto il periodo oggetto di ricalcolo, osservando che il contratto di apertura del conto corrente è anteriore al 30.6.2000, in quanto stipulato in data 18 febbraio 1998; che né nel contratto di apertura del conto corrente, né nei successivi contratti di apertura di credito risulta essere stata pattuita la reciprocità della capitalizzazione degli interessi;
che, relativamente al periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 3 agosto 2016, la banca risulta essersi adeguata alla periodicità non inferiore all'anno per l'esigibilità degli interessi, applicando, tuttavia, la capitalizzazione alla data del 31 dicembre dell'anno in cui di maturazione (diversamente dalla previsione per cui gli interessi divengono esigibili al 1 marzo dell'anno successivo).
Le conclusioni peritali appaiono conformi a quesito e condivisibili, tenuto conto di quanto segue.
Trattasi di contratto di conto corrente antecedente alla delibera CICR 9.2.2000 (per cui il ricalcolo, parimenti, è partito da data anteriore).
Dall'accensione del conto fino al 30.6.2000 è certa la non spettanza della capitalizzazione trimestrale degli interessi a favore della banca, perché contraria al divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. come interpretato dall'ormai stabile giurisprudenza (ex multis Cass. civ. Sezioni Unite n. 21095 del 2004; Cass. civile, Sezioni Unite, 2 dicembre 2010 n. 24418).
Quanto agli addebiti successivi al 1.7.2000, com'è noto l'art. 120 cpv. nel testo Pt_4 introdotto dall'art. 25, co. 2, del D. Lgs. 4.8.1999, n. 342, ha demandato al CICR di individuare “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle pagina 8 di 19 operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
Con tale previsione di rango primario è stata introdotta nell'ordinamento una norma che, in deroga all'art. 1283 c.c., consentiva l'anatocismo nei limiti e secondo le modalità previste dalla fonte secondaria autorizzata (deliberazione del CICR), subordinandola, quanto alle operazioni in conto corrente, alla condizione della pari periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
L'art. 2 della delibera CICR 9.2.2000 (“Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2, del Testo unico bancario, come modificato dall'art. 25 del d.lgs. 342/99”) ha previsto, con riferimento ai contratti di conto corrente, al punto 1 che “l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità” e, inoltre, al punto 2, che “nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
L'art. 7 cpv. della delibera in esame ha altresì aggiunto, al comma 2: “[2] Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/00, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/00”.
Il comma 3 della stessa disposizione prevede: “[3] Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
Poiché, per il tratto anteriore al 30.6.2000, è indiscusso che la banca non poteva legittimamente addebitare interessi anatocistici, l'introduzione per il tratto successivo del meccanismo di capitalizzazione, sia pure su base di pari periodicità, ma con (peraltro legittima) disparità nei tassi creditori e debitori, rappresenta senza dubbio un peggioramento delle condizioni contrattuali ed esige specifica approvazione per iscritto, mediante sottoscrizione ad hoc ex art. 1341 c.c., come è previsto in via generale dall'art. 6 delibera CICR 9.2.2000 per i nuovi contratti.
In mancanza di tale pattuizione di pari periodicità (alla quale la stessa convenuta ha fatto solo generico riferimento, richiamando la pubblicazione in GU della comunicazione di avvenuto adeguamento, come detto insufficiente, nonché le comunicazioni effettuate al cliente “tramite gli estratti conto periodici”, anch'esse irrilevanti ai fini in esame), risulta corretta l'eliminazione della capitalizzazione trimestrale dalla data di entrata in vigore della delibera CICR sino al 31.12.2013. pagina 9 di 19 Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la legge n. 147/2013, che, tra l'altro, ha riformato l'art. 120 TUB introducendo il divieto di anatocismo nelle operazioni bancarie. Il medesimo articolo è stato poi oggetto di nuova e successiva riscrittura per effetto del D.L. 18/2016.
L'art. 120, comma 2 TUB, in seguito alla novella legislativa n. 147 del 2013, stabiliva: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
La Suprema Corte ha chiarito che “in tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (Cass., n. 21344/2024).
La Suprema Corte ha osservato che l'interpretazione letterale della norma non può che condurre al divieto assoluto di anatocismo, dato il riferimento della norma semplicemente alla “produzione di interessi” e l'eliminazione, rispetto alla formulazione del 1999, della prescrizione al CICR di definire le modalità e criteri per “la produzione di interessi sugli interessi”; tale interpretazione, inoltre, “già suggerita dalla dominante dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di merito”, è coerente con la documentazione dei lavori parlamentari, in cui si dava conto dell'intendimento di mettere la parola fine al fenomeno dell'anatocismo, attraverso cui gli interessi capitalizzati in un dato periodo producono a loro volta interessi nei periodi successivi.
La Corte ha, perciò, concluso ritenendo, “in definitiva, che la norma in esame rappresenti solo un'anticipazione, formulata lessicalmente in modo sicuramente poco felice, del precetto, assai più puntuale, della successiva versione dell'art. 120, comma 2: quella introdotta dalla l. n. 49 del 2016, di conversione del d.l. n. 18 dello stesso anno, per cui gli interessi debitori maturati «non possono produrre interessi ulteriori» e vanno «calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»”.
Dal 1.1.2014, dunque, è vigente un divieto assoluto di anatocismo, anche nel rispetto delle previsioni di cui alla delibera CICR del 2000.
La norma di cui in esame è stata nuovamente novellata dall'art. 17 bis del d.l. n. 18/2016, che ha previsto: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad pagina 10 di 19 un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo».
A seguito di tale ultimo intervento normativo, è stata emanata la delibera CICR datata 3 agosto 2016, la quale dispone all'art. 4 (quanto agli “Interessi maturati in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti”): “
1. Il presente articolo si applica: a) alle aperture di credito regolate in conto corrente di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2012, n. 155, e a quelle regolate in conto di pagamento anche quando la disponibilità sul conto, nella forma di cui all'art. 1842 del codice civile, sia generata da operazioni di anticipo su crediti e documenti;
b) agli sconfinamenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, quali definiti dall'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto anzidetto.
2. Ai contratti di apertura di credito che vengono stipulati e si esauriscono nel corso di uno stesso anno solare si applica il solo comma 7.
3. Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.
4. Gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. Al cliente deve comunque essere assicurato un periodo di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell'art. 119 o 126-quater, comma 1, lettera b), del TUB prima che gli interessi maturati divengano esigibili. Il contratto può prevedere termini diversi, se a favore del cliente.
5. Ai sensi dell'art. 120, comma 2, lettera b), del TUB, il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.
6. Il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi. pagina 11 di 19
7. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 3, in caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili. Il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, secondo quanto previsto dal contratto;
quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi”.
Il consulente ha rilevato che per tale periodo la banca risulta aver utilizzato, per la capitalizzazione, una periodicità annuale, tuttavia alla data del 31 dicembre dell'anno in cui sono maturati (mentre secondo la delibera gli interessi divengono esigibili al 1° marzo dell'anno successivo).
A ciò deve aggiungersi che, secondo quanto risultante dalla documentazione in atti, non risulta che i contratti siano stati adeguati “con l'introduzione di clausole conformi all'art. 120, comma 2, del TUB e al presente decreto, ai sensi degli articoli 118 e 126-sexies del TUB”, come previsto dall'art. 5 della delibera in esame, adeguamento da ritenersi indispensabile ai fini della concreta legittima applicabilità della nuova disciplina, dato il previgente divieto assoluto di capitalizzazione degli interessi introdotto dalla disciplina del 2013.
1.3.
Quanto agli interessi debitori, dal 31.12.1998 al 17.09.2012 il CT ha ricalcolato detti interessi applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB nel testo antecedente il D.lgs. 141/2010, dal momento che la prima pattuizione contrattuale di un tasso debitore è datata 17 settembre 2012.
Parte attrice ha contestato l'applicazione della disposizione suddetta, ritenendo che debba applicarsi il testo della norma introdotto dal d. lgs. n. 141/2010, secondo cui “In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”.
Nella versione antecedente, invece, la norma prevedeva: “In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
pagina 12 di 19 b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”.
La circostanza stessa che la parte invochi l'applicazione della norma novellata, in luogo di quella previgente, dimostra come la prima non abbia natura meramente interpretativa della seconda, dal momento che, se fosse volta a esplicitare quanto già ricavabile dal testo precedente, l'esito applicativo dell'una dovrebbe poter essere riconducibile anche all'altra, il che non è.
La disposizione introdotta dal d. lgs n. 141/2010, all'opposto, ha aggravato la portata sanzionatoria della norma, prevedendo la possibilità di scegliere quale tasso sostitutivo, in alternativa al tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, il tasso dei buoni emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione, se più favorevole al cliente.
In tale parte – di cui la società attrice invoca specificamente l'applicazione – la norma non ha portata retroattiva. Secondo quanto ritenuto in più occasioni dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 della l. n. 154/1992, poi trasfuso nell'art. 117 t.u.b. non sono retroattive, al pari della disciplina in materia di usura, e l'irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uopo dettata dal legislatore (Cass. 31 dicembre 2019, n. 34740; Cass. 1 marzo 2007, n. 4853; Cass.21 dicembre 2005, n. 28302; cfr. pure, più di recente, Cass. 13 giugno 2022, n. 23872, e Cass. 19 luglio 2021, n. 20625, non massimate in CED)” (Cass., n. 34600/2022). Parimenti, non può ritenersi avere portata retroattiva ogni effetto peggiorativo della previgente disciplina, anche sul piano della sanzione applicabile in conseguenza della ritenuta nullità o prassi illegittimamente applicata dalla banca.
1.4.
In relazione agli ulteriori quesiti:
- laddove, per effetto del ricalcolo, il conto corrente sia passato da saldo debitore a saldo creditore, il CT ha computato gli interessi attivi a fine trimestre al tasso contrattuale, che ha potuto ricavare dai documenti in atti
- il CT ha neutralizzato gli addebiti per CMS maturati lungo tutto il rapporto di conto corrente, non risultando pattuita, dalla documentazione contrattuale raccolta, l'applicazione di tale voce debitoria;
- ha eliminato gli addebiti per commissione disponibilità fondi, applicata a partire dal
30 settembre 2009 fino al 17 settembre 2012, data di stipula del primo contratto di pagina 13 di 19 apertura di credito in cui la stessa risulta pattuita, mentre l'ha mantenuta dal terzo trimestre 2012, in quanto applicata conformemente alla pattuizione;
- ha effettuato il ricalcolo attribuendo alle singole operazioni la rispettiva data contabile, non avendo rinvenuto l'esistenza di clausole relative all'applicazione delle valute, né nel contratto di apertura del conto corrente;
- ha, infine, eliminato tutte le voci per spese addebitate al correntista, ma non contrattualizzate, secondo quanto risultante dalla documentazione in atti.
In esito a tutte le su descritte operazioni, il CT ha provveduto a ricalcolare il saldo del conto corrente al 31.12.2018 in € 70.250,84 a credito per il correntista.
Poiché il saldo alla stessa data, come da estratto conto relativo, era pari a € 1.255,00 a credito per il correntista, la società attrice ha diritto a ottenere dalla convenuta il pagamento della differenza, pari a € 68.995,84.
2.
Le domande relative al finanziamento del 17.9.2007 sono infondate.
Come rilevato da giurisprudenza ormai consolidata e del tutto condivisibile, e diversamente da quanto sostenuto dalla parte attrice, “l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d. lgs. n. 385/1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass., n. 39169/2021).
La sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell è Pt_5 prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis, co. 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Ne consegue che l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano eventualmente state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca
– circostanza, peraltro, qui non dedotta dalla società attrice, che non ha specificamente lamentato l'incidenza di costi gestionali o amministrativi sul costo del finanziamento - “è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto pagina 14 di 19 Par l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale.” (Cass., n. 4597/2023).
Quanto alla mancata previsione nel contratto della clausola di reciprocità di capitalizzazione degli interessi, essa è parimenti irrilevante, trattandosi non di rapporto di conto corrente, per il quale soltanto la Delibera CICR del 9.2.2000 impone che sia stabilita la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, ma di rapporto di finanziamento (quand'anche, in concreto, regolato tramite conto – nella specie, per un certo periodo, il n. 11664184 – rimanendo le relative rimesse attive e passive soggette alla disciplina del conto di regolamento, come in effetti valutate dal CT nella disamina svolta, in quanto incluse nelle “dinamiche interne” del conto corrente oggetto di perizia).
Le doglianze attoree non sono accoglibili anche rispetto alle modalità, in sé, di contabilizzazione degli interessi.
Parte attrice lamenta come, in modo “incomprensibile”, essi siano stati in parte contabilizzati sul conto e in parte internamente al rapporto medesimo, a dispetto di quanto previsto dall'art. 6 del finanziamento, secondo cui “l'importo degli interessi sarà addebitato di volta in volta in conto”.
Tale previsione, tuttavia, attiene alle modalità di tenuta del rapporto e alle modalità di pagamento, ma non al meccanismo anatocistico, necessariamente disciplinato internamente al finanziamento medesimo.
In particolare, l'art. 6 richiamato prevedeva l'addebito degli interessi in conto corrente, salva la mancanza di disponibilità sul conto, che avrebbe determinato l'obbligo di versamento tramite altro mezzo di pagamento da parte del finanziato.
In altri temini con l'art. 6 la finanziata ha autorizzato la banca all'iscrizione in conto delle somme dovute a titolo di interessi (corrispettivi, moratori, anatocistici: la clausola è generica e onnicomprensiva), finché il saldo del conto fosse risultato capiente, ma nulla ha stabilito in ordine alla capitalizzazione degli interessi.
Detto ultimo aspetto è stato disciplinato dall'art. 8, a norma del quale “ogni somma dovuta a qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata, produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza l'interesse di mora a carico del correntista ed a favore della ”. CP_4
Anche a voler prescindere, allora, dalla considerazione che nello schema prodotto da parte attrice (doc. 9) risultano, per il periodo in cui gli interessi sarebbe avvenuto l'addebito in conto corrente, solo competenze definite “capitalizzate” (così che non si comprende quali sarebbero le competenze, non “capitalizzate”, comunque dovute per gli utilizzi del finanziamento in tale periodo), rimane il fatto che la modalità di regolamentazione del pagamento degli interessi è da considerarsi irrilevante, al fine della produzione di interessi pagina 15 di 19 anatocistici (tanto che l'“utilizzo” - come risultante dal prospetto di cui al menzionato doc. 9 - è rimasto invariato alle scadenze del 31.3.2010, 31.6.2010, 31.9.2010, sebbene da parte attrice già interessate da “capitalizzazione” degli interessi: segno che il dovuto a titolo di interessi, invece, non ha integrato il capitale utilizzato).
Là dove maggiori oneri siano stati addebitati alla società attrice, rispetto al semplice interesse corrispettivo pattuito, essi devono essere imputati alla produzione di interessi di mora, a norma dell'art. 8, calcolati sugli interessi impagati (va da sé che, là dove pagati, invece, gli interessi corrispettivi non avrebbero potuto dare luogo a fenomeno anatocistico di sorta).
La società attrice parrebbe, inoltre, dolersi del meccanismo di calcolo dell'interesse, variabile, contrattualmente previsto, in quanto eccessivamente farraginoso. In particolare, la società lamenta, oltre alla complessità del calcolo, che sia stato applicato uno spread trimestrale (pari all' 0,25 %), da moltiplicarsi, dunque, per quattro per ottenere lo spread annuale.
Ciò, tuttavia, non rende indeterminato o indeterminabile il tasso, che l'attrice, d'altra parte, ha ben potuto ricostruire, né può dirsi fonte di incertezza o contraria a buona fede la modalità di determinazione trimestrale dell'interesse, comprensivo dello spread anch'esso trimestrale. Va d'altra parte considerato che la società attrice – che, peraltro, non ha chiarito quale danno lamenti – era soggetto professionale, che ha ricevuto un finanziamento di importo ragguardevole nell'esercizio di attività d'impresa: deve, dunque, presumersi in capo alla finanziata una capacità di lettura delle clausole contrattuali adeguate all'organizzazione della propria attività e alla acquisizione degli strumenti, anche finanziari, necessari allo svolgimento della stessa.
Le domande relative al rapporto in esame, dunque, vanno integralmente rigettate.
3.
Quanto al rapporto di conto corrente n. 1000/72552, ritiene il Tribunale che debba essere accolta l'eccezione proposta da parte convenuta in ordine all'assenza di legittimazione passiva o di titolarità passiva del rapporto, basata sulla ricostruzione del perimetro della cessione di ramo d'azienda intercorsa fra e l'odierna convenuta. Parte_7
Allega la convenuta che da tale perimetro risulta escluso il presente contenzioso, in CP_4 quanto successivamente instaurato rispetto alla data della cessione e in quanto avente ad oggetto atti o fatti posti in essere dalla cedente, o sue danti causa, anteriormente alla cessione.
L'avvenuto trasferimento del rapporto in esame con la cessione suddetta, stipulata in data 26.6.2017, a , che ha successivamente continuato ad applicare le condizioni Controparte_3 contrattuali pregresse (provvedendo unicamente a rinumerare il conto, mantenendo fermo pagina 16 di 19 il saldo attivo ivi esistente) fino a estinzione avvenuta il 18.12.2018 (con un attivo girato dal correntista su altro conto per provvedere ad azzerarlo) sono circostanze pacifiche.
E', dunque, incontestabile che il contratto di conto corrente de quo, e così il rapporto sottostante, fossero inclusi nel perimetro della cessione e siano stati, in effetti, trasferiti a
. Controparte_3
Rileva, tuttavia, la parte di non avere la “titolarità passiva della vertenza” in forza della previsione di cui all'art. 3 del d.l. n. 99/2017, che, disposta la sottoposizione di
[...] alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ha stabilito che “i Parte_2 commissari liquidatori (…) provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3 (nella specie ndr), l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e Controparte_3 rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”, precisando che “restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: (…) c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.
La convenuta ha altresì richiamato che, coerentemente alla previsione di cui all'art. 3 del d. l. n. 99/2017, nel contratto di cessione del 26.6.2017 risulta pattuito:
- all'art.
3.1.2. lett. b), che i contenziosi ricompresi nelle “Passività Incluse” (nella cessione a favore di sono – a condizione, in ogni caso, che derivino “da rapporti Controparte_3 inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria” - “i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti della Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA e dai c.d. “Incentivi Welfare” (di seguito il
“Contenzioso Pregresso”), nonché i relativi fondi”;
- e che – cfr. art. 3.1.4 – “restano in ogni caso esclusi dall'oggetto del presente Contratto pertanto non fanno né faranno parte dell'insieme aggregato e non sono né potranno essere acquisite da (né Con trasferite a) (…) le Passività Escluse (…) di VB”, ove “per Passività Escluse si intende ogni passività, obbligazione (anche in relazione a contratti derivati), debito, sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo, minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma), responsabilità (anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per Contenzioso in essere, minacciato o possibile), onere, costo (anche per consulenza e difesa), di qualsiasi tipo, natura e ammontare, attuale o Con potenziale, liquida o illiquida, diretta o indiretta, che indipendentemente dal fatto che in futuro ne sia o meno a conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o possa sorgere Con a carico di per effetto del trasferimento della Attività Incluse e della Passività Incluse anche per effetto di legge, di regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità, in conseguenza dell'Attività di (…)VB svolta in passato e sino alla data di esecuzione e comunque che, ancorché inerenti e funzionali all'impresa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale pagina 17 di 19 ovvero non siano considerate come Passività Incluse. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono Passività Escluse e quindi non faranno parte dell'Insieme Aggregato e non saranno Con trasferiti ad : (…) (VI) qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi anche per oneri e spese legali) anche se riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso (di seguito il Contenzioso Escluso), nonché i relativi fondi”.
Trattandosi, nella specie, di contenzioso insorto dopo la cessione, la convenuta ritiene di non dover rispondere delle prassi bancarie illegittime contestate da parte attrice con riferimento al rapporto in esame, a suo tempo acceso presso Banca Popolare di Intra S.p.a. e poi incorporata da dal momento che, quand'anche accertate, esse Parte_2 sarebbero state poste in essere dai predetti istituti di credito nel periodo antecedente alla cessione di azienda.
Gli argomenti proposti dalla convenuta devono essere condivisi.
E' sì vero che è subentrata nel contratto di conto corrente e ha continuato Controparte_3 ad applicarne le clausole come originariamente pattuite.
Non è stato, tuttavia, esplicitato dalla società attrice quali poste illegittime siano ascrivibili, in modo diretto, alla convenuta in quanto dalla stessa operate, successivamente alla cessione, in mancanza di regolare pattuizione o in attuazione di pattuizione nulla.
E' altresì vero che si è certamente avvantaggiata dell'eventuale condotta Controparte_3 indebita posta in essere dalla dante causa, e dalle precedenti titolari del rapporto, nel momento in cui il conto è stato chiuso.
E', tuttavia, chiara, sulla base delle clausole richiamate dalla convenuta, l'esclusione della responsabilità della cessionaria per qualunque titolo ascrivibile all'operato Controparte_3 delle banche precedenti titolari del rapporto, anche se ricompreso nel perimetro della cessione, ove non oggetto di contenzioso già pendente alla data della cessione.
Ebbene, quanto a eventuali rimesse solutorie, l'obbligo restitutorio della rimessa indebitamente pagata è insorto contestualmente al pagamento, in conseguenza dello stesso, e l'azione di ripetizione dell'indebito avrebbe dovuto essere esercitata verso l'accipiens.
Quanto a eventuali rimesse ripristinatorie, parimenti la società correntista avrebbe avuto il diritto di ottenere immediatamente, e la banca correlativamente l'obbligo di concedere immediatamente, pur a conto aperto, il ricalcolo del conto, al fine di consentire alla correntista di avvantaggiarsi di un minor saldo a debito, rispetto a quello apparente, ovvero di un maggior saldo a credito, che sarebbe stato immediatamente utilizzabile da parte del cliente (a norma dell'art. 1852 c.c., infatti, nelle operazioni effettuate in conto corrente bancario, a differenza di quelle effettuate in conto corrente ordinario, i crediti sono esigibili a vista e non si compensano alla chiusura ma quando i rapporti sono in corso).
In entrambi i casi, dunque, l'obbligo restitutorio, o di pagamento del maggior credito, era già esistente alla data della cessione e trova fondamento in atto o fatto illegittimamente pagina 18 di 19 posto in essere dalla cedente (o sue precedenti danti causa), di cui la cessionaria CP_1
non risponde - per disposto normativo (art. 3 del d.l. n. 99/2017) e per intesa
[...] contrattuale con la cedente - salvo che nei contenziosi già pendenti alla data della cessione.
L'accoglimento dell'eccezione è assorbente e determina il rigetto delle domande proposte da parte attrice verso la convenuta, relativamente al rapporto in esame.
4.
Le spese di lite, considerata la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Le spese di CT, liquidate come da separato decreto, vanno invece poste a carico della convenuta, essendosi l'indagine peritale resasi necessaria per l'accertamento del CP_4 credito dell'attrice, integralmente negato dalla convenuta.
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 3264/2019:
1) in accoglimento parziale delle domande di parte attrice, per le ragioni di cui in motivazione, ricalcola il saldo del conto corrente n. 11664184 al 31.12.2018 in € 70.250,84 a credito per il correntista e, per l'effetto, condanna Controparte_3
a pagare a la differenza, rispetto al saldo apparente alla Parte_1 chiusura, pari a € 68.995,84;
2) rigetta le residue domande attoree;
3) compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
4) pone le spese di CT, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte convenuta.
Novara, 8 luglio 2025
Il Giudice
dott. Annalisa Boido
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