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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 11/12/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2319/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2319/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. PIZZA ROSAMARIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E (c.f. ), nato in [...] il CP_1 C.F._2
16/05/1982 Con il patrocinio dell'Avv. PIZZA ROSAMARIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“A. Disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, non essendovi motivi Persona_1 ostativi in tal senso. Pertanto, è rimesso ad entrambe i genitori il diritto-dovere di educare, istruire e mantenere il figlio minore. B. Disporre il collocamento alternato paritetico di una settimana per ciascuno a partire da lunedì 07 luglio 2025 ove starà con il padre fino al lunedì successivo. La sig.ra recupererà il figlio lunedì 14 Per_1 Pt_1 luglio 2025 all'uscita del centro estivo (oppure da scuola, oppure in luogo concordato tra i genitori) e lo terrà con sé
Pag. 1 per tutta la settimana riaccompagnandolo al centro estivo (oppure a scuola, oppure in luogo concordato tra i genitori) il lunedì successivo 21 luglio 2025, ove il padre lo recupererà all'uscita del centro estivo (oppure da scuola oppure in luogo concordato tra i genitori) e la terrà con sé fino a lunedì 28 luglio 2025 quando lo riaccompagnerà al centro estivo (oppure a scuola, oppure in luogo concordato tra i genitori) e così di seguito. I genitori dovranno reciprocamente garantire nella settimana di loro spettanza la reperibilità telefonica al figlio. Vacanze e festività: Vacanze natalizie: disporre che per le vacanze natalizie del corrente anno 2025, trascorrerà il giorno di Natale
Per_1 con la madre e il giorno di Santo Stefano con il padre, il giorno 31.12.2025 con la madre ed il giorno di Capodanno con il padre;
l'anno successivo viceversa, e così per ciascun anno sempre secondo il principio dell'alternanza; Il tutto fatti salvi specifici e diversi accordi fra i genitori e soluzioni adottate dai medesimi in favore del minore e nel preminente interesse di Vacanze pasquali: Con riferimento alle vacanze pasquali, disporre che le stesse siano
Per_1 trascorse dal minore a giorni alterni con l'uno e l'altro genitore, prevedendo che per l'anno 2026 trascorra
Per_1 con il padre la domenica di Pasqua e con la madre il successivo Lunedì dell'Angelo. L'anno successivo viceversa, e così per ciascun anno sempre secondo il principio dell'alternanza. Il tutto fatti salvi specifici e diversi accordi fra i genitori e soluzioni adottate dai medesimi in favore del minore e nel preminente interesse di Vacanze
Per_1 estive: Quanto alle vacanze estive, disporre che trascorra con ciascun genitore un periodo di almeno 15
Per_1 giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra il 10 giugno ed il giorno 10 settembre di ogni anno. Il periodo prescelto dovrà essere comunicato all'altro genitore con congruo anticipo e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile di ogni anno. I genitori dovranno comunicarsi reciprocamente la località ove si recheranno in vacanza con il minore, garantendo la reperibilità telefonica dello stesso durante il proprio periodo di vacanza. Si precisa che per il corrente anno 2025 la madre terrà con sé dal 01/08/2025 al 15/08/2025 compresi e il padre terrà con sé il
Per_1 figlio dal 16/08/2025 al 31/08/2025 compresi. Il tutto fatti salvi specifici e diversi accordi fra i genitori e soluzioni adottate dai medesimi in favore del minore e nel preminente interesse del figlio minore Altre
Per_1 festività e previsioni generali: I ricorrenti concordano che nei giorni di ricorrenza del compleanno del figlio sarà comunque loro garantito di trascorrere con il minore un tempo equo tra gli stessi nell'arco del-la
Per_1 giornata, comunque da concordarsi tra i genitori tenuto anche conto delle esigenze del minore. C) Disporre che l'assegno unico e l'indennità di frequenza scolastica di e/o ogni altra indennità a vantaggio del figlio
Per_1 minore, siano richiesti e trattenuti interamente in favore della OR . D)Disporre che le spese straordinarie - Pt_1 comprese quelle mediche e odontoiatriche non coperte dal S.S.N. -, scolastiche (comprese le attività ad essa complementari), ricreative, ludiche e sportive, purché previamente concordate e debitamente documentate facendo-si espresso rinvio, in merito, alla disciplina prevista nelle Linee Guida e nei Protocolli in uso presso la Corte d'Appello di Torino, siano poste a carico per il 50% al signor e per il 50% alla OR . E) Le Parti definiscono CP_1 Pt_1 gli impegni e le attività quotidiane del figlio relativi alla scuola, al percorso educativo, alle attività extra scolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute nel piano genitoriale allegato;
F) Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'al-tro alla presenza del figlio G)Le Parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del
Per_1 passaporto, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passa-porto;”
Per_1
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 LA PA e sono genitori di nato il CP_1 Persona_1
10/02/2013. Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. essi hanno adito il Tribunale al fine di ottenere, stante la cessazione della loro convivenza, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 19/9/2025, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole e ai rapporti economici riportate in epigrafe. Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta. Alla luce di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il PM non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi del minore. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede: 1) omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 4/12/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2319/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. PIZZA ROSAMARIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E (c.f. ), nato in [...] il CP_1 C.F._2
16/05/1982 Con il patrocinio dell'Avv. PIZZA ROSAMARIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“A. Disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, non essendovi motivi Persona_1 ostativi in tal senso. Pertanto, è rimesso ad entrambe i genitori il diritto-dovere di educare, istruire e mantenere il figlio minore. B. Disporre il collocamento alternato paritetico di una settimana per ciascuno a partire da lunedì 07 luglio 2025 ove starà con il padre fino al lunedì successivo. La sig.ra recupererà il figlio lunedì 14 Per_1 Pt_1 luglio 2025 all'uscita del centro estivo (oppure da scuola, oppure in luogo concordato tra i genitori) e lo terrà con sé
Pag. 1 per tutta la settimana riaccompagnandolo al centro estivo (oppure a scuola, oppure in luogo concordato tra i genitori) il lunedì successivo 21 luglio 2025, ove il padre lo recupererà all'uscita del centro estivo (oppure da scuola oppure in luogo concordato tra i genitori) e la terrà con sé fino a lunedì 28 luglio 2025 quando lo riaccompagnerà al centro estivo (oppure a scuola, oppure in luogo concordato tra i genitori) e così di seguito. I genitori dovranno reciprocamente garantire nella settimana di loro spettanza la reperibilità telefonica al figlio. Vacanze e festività: Vacanze natalizie: disporre che per le vacanze natalizie del corrente anno 2025, trascorrerà il giorno di Natale
Per_1 con la madre e il giorno di Santo Stefano con il padre, il giorno 31.12.2025 con la madre ed il giorno di Capodanno con il padre;
l'anno successivo viceversa, e così per ciascun anno sempre secondo il principio dell'alternanza; Il tutto fatti salvi specifici e diversi accordi fra i genitori e soluzioni adottate dai medesimi in favore del minore e nel preminente interesse di Vacanze pasquali: Con riferimento alle vacanze pasquali, disporre che le stesse siano
Per_1 trascorse dal minore a giorni alterni con l'uno e l'altro genitore, prevedendo che per l'anno 2026 trascorra
Per_1 con il padre la domenica di Pasqua e con la madre il successivo Lunedì dell'Angelo. L'anno successivo viceversa, e così per ciascun anno sempre secondo il principio dell'alternanza. Il tutto fatti salvi specifici e diversi accordi fra i genitori e soluzioni adottate dai medesimi in favore del minore e nel preminente interesse di Vacanze
Per_1 estive: Quanto alle vacanze estive, disporre che trascorra con ciascun genitore un periodo di almeno 15
Per_1 giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra il 10 giugno ed il giorno 10 settembre di ogni anno. Il periodo prescelto dovrà essere comunicato all'altro genitore con congruo anticipo e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile di ogni anno. I genitori dovranno comunicarsi reciprocamente la località ove si recheranno in vacanza con il minore, garantendo la reperibilità telefonica dello stesso durante il proprio periodo di vacanza. Si precisa che per il corrente anno 2025 la madre terrà con sé dal 01/08/2025 al 15/08/2025 compresi e il padre terrà con sé il
Per_1 figlio dal 16/08/2025 al 31/08/2025 compresi. Il tutto fatti salvi specifici e diversi accordi fra i genitori e soluzioni adottate dai medesimi in favore del minore e nel preminente interesse del figlio minore Altre
Per_1 festività e previsioni generali: I ricorrenti concordano che nei giorni di ricorrenza del compleanno del figlio sarà comunque loro garantito di trascorrere con il minore un tempo equo tra gli stessi nell'arco del-la
Per_1 giornata, comunque da concordarsi tra i genitori tenuto anche conto delle esigenze del minore. C) Disporre che l'assegno unico e l'indennità di frequenza scolastica di e/o ogni altra indennità a vantaggio del figlio
Per_1 minore, siano richiesti e trattenuti interamente in favore della OR . D)Disporre che le spese straordinarie - Pt_1 comprese quelle mediche e odontoiatriche non coperte dal S.S.N. -, scolastiche (comprese le attività ad essa complementari), ricreative, ludiche e sportive, purché previamente concordate e debitamente documentate facendo-si espresso rinvio, in merito, alla disciplina prevista nelle Linee Guida e nei Protocolli in uso presso la Corte d'Appello di Torino, siano poste a carico per il 50% al signor e per il 50% alla OR . E) Le Parti definiscono CP_1 Pt_1 gli impegni e le attività quotidiane del figlio relativi alla scuola, al percorso educativo, alle attività extra scolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute nel piano genitoriale allegato;
F) Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'al-tro alla presenza del figlio G)Le Parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del
Per_1 passaporto, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passa-porto;”
Per_1
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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10/02/2013. Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. essi hanno adito il Tribunale al fine di ottenere, stante la cessazione della loro convivenza, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 19/9/2025, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole e ai rapporti economici riportate in epigrafe. Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta. Alla luce di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il PM non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi del minore. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede: 1) omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 4/12/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
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