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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 03/12/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, ET CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 586/2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n.511/2023”
TRA
( ) elettivamente domi- Parte_1 CodiceFiscale_1 ciliata in Matera via Ferdinando Tortorella 3 c/o studio avv.Michele Di Muro (C.F.
), dal quale è rappresentata e difesa, unitamente e disgiunta- C.F._2 mente all'avv. Michelina Menchise (C.F. ), in virtù di manda- C.F._3 to in atti;
– APPELLANTE –
CONTRO già (P.I. ), in persona del re- Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 sponsabile direzione sinistri, elettivamente domiciliata in Caserta al Corso Trieste n. 24,
c/o lo studio dell'avv. Francesco Malatesta (C.F. ) dal quale è C.F._4 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti;
– APPELLATA–
* * * * * * * * * * riservata per la decisione il 5/11/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e decisa, avendo le parti depositato le note scritte, conte- nenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.
(come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del proces- so e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione notificato il 26/4/2024, ha impugnato la Parte_1
1 sentenza n. 511 resa il 26/10/2023 dal Giudice di Pace di Matera che aveva rigettato la sua domanda tesa ad ottenere l'indennità giornaliera prevista dalla polizza infortuni n.
8001363261-04 stipulata con non ricompresa nella somma di € Controparte_1
5.312,00 già versatale dalla compagnia a titolo di indennizzo in conseguenza del sinistro del 4/11/2021, quando una caduta accidentale le aveva provocato una frattura alla mano e al polso dx, per il risanamento della quale era stato applicato un sistema di immobiliz- zazione in gesso.
Al riguardo l'appellante ha dedotto come il primo giudice, nel ritenere non dovuta dalla convenuta l'indennità da ingessatura, prevista dall'art. 26 delle condizioni generali di polizza, limitatamente a lesioni del tronco o di grandi segmenti scheletrici, avesse im- propriamente escluso l'applicazione della condizione particolare di cui alla lettera “x” del contratto di polizza, nella parte in cui, in deroga al citato articolo 26, estendeva l'indennità giornaliera per apparecchio gessato ai casi di infortunio per “frattura o rottu- ra e/o lesione dei legami articolari clinicamente accertata”; ipotesi nella quale avrebbe dovuto annoverarsi la lesione da lei sofferta, consistita nella frattura dell'epifisi del ra- dio dx, sicché ha chiesto la condanna dell'appellata al pagamento dell'ulteriore somma di € 2.700,00 a titolo di indennità da ingessatura, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese giudiziali.
L'appellata, costituendosi, ha eccepito l'inammissibilità del gravame a norma dell'art. 348 bis c.p.c., in ragione della palese infondatezza dell'impugnazione e della conse- guente mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento della stessa. Nel merito, evidenziando l'avvenuto pagamento in favore dell'assicurata della somma di €5.312 ad integrale copertura dei danni subiti dalla in conseguenza del sinistro, ha Parte_1 contestato l'applicabilità della deroga invocata dall'appellante, attesa la riferibilità della stessa alle lesioni dei legamenti articolari, ovvero ai tessuti e alle strutture che collegano le ossa e non già alle lesioni ossee in senso proprio, come la frattura della mano e del polso, sicché ha chiesto il rigetto dell'appello, tenendo conto di quanto già versato all'assicurata e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese legali.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c., non avendo l'appellata addotto alcuna argomentazione a sostegno dell'eccezione e contenendo l'impugnazione la chiara enun-
2 ciazione delle censure della sentenza impugnata, con una parte volitiva ed una argomen- tativa che confuta e contrasta le ragioni addotte a sostegno della decisione, ciò che im- pone la disamina nel merito del gravame.
Ciò premesso l'appello è infondato.
Una corretta interpretazione della clausola negoziale contraddistinta dalla lettera ”x” del contratto di assicurazioni per infortuni, invocata dall'appellante impone di ritenere che le parti abbiano inteso prevedere un indennità di € 100,00 per ciascun giorno in cui l'assicurato sia -oltre che degente in struttura ospedaliero, oppure completamente inabi- le, per l'applicazione di apparecchio gessato o presidio immobilizzante equivalente, li- mitatamente al tronco o grandi segmenti scheletrici (art. 26)- altresì impossibilitato alle ordinarie attività quotidiane per la “frattura o per la rottura e/o lesione dei legamenti articolari”.
Tato premesso, indipendentemente dall'erroneo utilizzo nella clausola “x” in argomento del termine “frattura”, che si riferisce solo a lesione di tessuti ossei, l'esplicito riferi- mento contenuto nella stessa ai “legamenti articolari” induce a interpretare la previsio- ne contrattuale nel senso che l'indennità giornaliera stabilita per l'ipotesi di ricovero o inabilità per fratture che riguardino il tronco e i grandi segmenti scheletrici, si estenda alle lesioni di quelle bande di tessuto fibroso che connettono le ossa tra loro, fornendo stabilità alle articolazioni, in modo tale da limitarne i movimenti eccessivi. In altri ter- mini è evidente che la lesione di un legamento crociato del ginocchio, impedendo in modo assoluto per l'infortunato la deambulazione con effetti realmente invalidanti, co- stituisca presupposto per il riconoscimento della diaria e tanto indipendentemente dall'applicazione di apparecchio gessato o da sottoposizione ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento.
Nella specie, tuttavia, è incontroverso tra le parti che la , in conseguenza di Parte_1 una caduta in ambito domestico, ha subito “un'infrazione epifisaria del radio dx”, ovve- ro la frattura incompleta e non grave dell'osso che forma con l'ulna lo scheletro dell'avambraccio, i cui effetti invalidanti sono oltremodo limitati, ovvero non tali da giustificare il riconoscimento dell'indennità giornaliera, non impendendo alla stessa il compimento delle più semplici attività quotidiane. Sotto questo profilo, la tesi dell'appellante non può essere condivisa, atteso che una simile interpretazione della condizione di polizza presupporrebbe che qualsiasi applicazione di apparecchio gessato,
3 prescindendo dagli effetti sulla vita quotidiana dell'assicurata, comporti l'indennità di convalescenza, indipendentemente dalla tipologia di frattura, laddove la clausola “x” fa esplicito richiamo ai soli legamenti articolari, la cui lesione sia stata clinicamente accer- tata e non anche ad altri tessuti.
Tanto impone la conferma dell'impugnata sentenza di rigetto dell'ulteriore pretesa in- dennitaria avanzata dalla . Parte_1
A norma dell'art.91 c.p.c., le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellante e le stesse si liquidano, alla stregua dei parametri minimi dettati dal D.M. 55/2014, tenu- to conto del valore esiguo della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore dell'appellante, in € 1.278,00 (€ 213 per studio, € 213 per atto introduttivo, € 426 per fase istruttoria ed € 426 per fase decisionale) per onorari, oltre rimborso spese generali,
IVA e CNA come per legge.
Ai sensi dell'art.13 comma uno quater D.P.R.115/2002, stante il rigetto del gravame,
l'appellante va dichiarata tenuta al versamento di somma pari al contributo unificato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
il Giudice definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
[.
nei confronti di avverso la sentenza n. 511 resa dal Giudice di Controparte_1
Pace di Matera il 26/10/2023 con atto di citazione notificato il 26/4/2024, così provvede nel contraddittorio delle parti: - rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese legali Controparte_1 che liquida in € 1.278,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
- dichiara l'appellante tenuta al versamento di somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Matera, il 3/12/2025
Il Giudice
ET Catalani
4
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, ET CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 586/2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n.511/2023”
TRA
( ) elettivamente domi- Parte_1 CodiceFiscale_1 ciliata in Matera via Ferdinando Tortorella 3 c/o studio avv.Michele Di Muro (C.F.
), dal quale è rappresentata e difesa, unitamente e disgiunta- C.F._2 mente all'avv. Michelina Menchise (C.F. ), in virtù di manda- C.F._3 to in atti;
– APPELLANTE –
CONTRO già (P.I. ), in persona del re- Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 sponsabile direzione sinistri, elettivamente domiciliata in Caserta al Corso Trieste n. 24,
c/o lo studio dell'avv. Francesco Malatesta (C.F. ) dal quale è C.F._4 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti;
– APPELLATA–
* * * * * * * * * * riservata per la decisione il 5/11/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e decisa, avendo le parti depositato le note scritte, conte- nenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.
(come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del proces- so e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione notificato il 26/4/2024, ha impugnato la Parte_1
1 sentenza n. 511 resa il 26/10/2023 dal Giudice di Pace di Matera che aveva rigettato la sua domanda tesa ad ottenere l'indennità giornaliera prevista dalla polizza infortuni n.
8001363261-04 stipulata con non ricompresa nella somma di € Controparte_1
5.312,00 già versatale dalla compagnia a titolo di indennizzo in conseguenza del sinistro del 4/11/2021, quando una caduta accidentale le aveva provocato una frattura alla mano e al polso dx, per il risanamento della quale era stato applicato un sistema di immobiliz- zazione in gesso.
Al riguardo l'appellante ha dedotto come il primo giudice, nel ritenere non dovuta dalla convenuta l'indennità da ingessatura, prevista dall'art. 26 delle condizioni generali di polizza, limitatamente a lesioni del tronco o di grandi segmenti scheletrici, avesse im- propriamente escluso l'applicazione della condizione particolare di cui alla lettera “x” del contratto di polizza, nella parte in cui, in deroga al citato articolo 26, estendeva l'indennità giornaliera per apparecchio gessato ai casi di infortunio per “frattura o rottu- ra e/o lesione dei legami articolari clinicamente accertata”; ipotesi nella quale avrebbe dovuto annoverarsi la lesione da lei sofferta, consistita nella frattura dell'epifisi del ra- dio dx, sicché ha chiesto la condanna dell'appellata al pagamento dell'ulteriore somma di € 2.700,00 a titolo di indennità da ingessatura, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese giudiziali.
L'appellata, costituendosi, ha eccepito l'inammissibilità del gravame a norma dell'art. 348 bis c.p.c., in ragione della palese infondatezza dell'impugnazione e della conse- guente mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento della stessa. Nel merito, evidenziando l'avvenuto pagamento in favore dell'assicurata della somma di €5.312 ad integrale copertura dei danni subiti dalla in conseguenza del sinistro, ha Parte_1 contestato l'applicabilità della deroga invocata dall'appellante, attesa la riferibilità della stessa alle lesioni dei legamenti articolari, ovvero ai tessuti e alle strutture che collegano le ossa e non già alle lesioni ossee in senso proprio, come la frattura della mano e del polso, sicché ha chiesto il rigetto dell'appello, tenendo conto di quanto già versato all'assicurata e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese legali.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c., non avendo l'appellata addotto alcuna argomentazione a sostegno dell'eccezione e contenendo l'impugnazione la chiara enun-
2 ciazione delle censure della sentenza impugnata, con una parte volitiva ed una argomen- tativa che confuta e contrasta le ragioni addotte a sostegno della decisione, ciò che im- pone la disamina nel merito del gravame.
Ciò premesso l'appello è infondato.
Una corretta interpretazione della clausola negoziale contraddistinta dalla lettera ”x” del contratto di assicurazioni per infortuni, invocata dall'appellante impone di ritenere che le parti abbiano inteso prevedere un indennità di € 100,00 per ciascun giorno in cui l'assicurato sia -oltre che degente in struttura ospedaliero, oppure completamente inabi- le, per l'applicazione di apparecchio gessato o presidio immobilizzante equivalente, li- mitatamente al tronco o grandi segmenti scheletrici (art. 26)- altresì impossibilitato alle ordinarie attività quotidiane per la “frattura o per la rottura e/o lesione dei legamenti articolari”.
Tato premesso, indipendentemente dall'erroneo utilizzo nella clausola “x” in argomento del termine “frattura”, che si riferisce solo a lesione di tessuti ossei, l'esplicito riferi- mento contenuto nella stessa ai “legamenti articolari” induce a interpretare la previsio- ne contrattuale nel senso che l'indennità giornaliera stabilita per l'ipotesi di ricovero o inabilità per fratture che riguardino il tronco e i grandi segmenti scheletrici, si estenda alle lesioni di quelle bande di tessuto fibroso che connettono le ossa tra loro, fornendo stabilità alle articolazioni, in modo tale da limitarne i movimenti eccessivi. In altri ter- mini è evidente che la lesione di un legamento crociato del ginocchio, impedendo in modo assoluto per l'infortunato la deambulazione con effetti realmente invalidanti, co- stituisca presupposto per il riconoscimento della diaria e tanto indipendentemente dall'applicazione di apparecchio gessato o da sottoposizione ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento.
Nella specie, tuttavia, è incontroverso tra le parti che la , in conseguenza di Parte_1 una caduta in ambito domestico, ha subito “un'infrazione epifisaria del radio dx”, ovve- ro la frattura incompleta e non grave dell'osso che forma con l'ulna lo scheletro dell'avambraccio, i cui effetti invalidanti sono oltremodo limitati, ovvero non tali da giustificare il riconoscimento dell'indennità giornaliera, non impendendo alla stessa il compimento delle più semplici attività quotidiane. Sotto questo profilo, la tesi dell'appellante non può essere condivisa, atteso che una simile interpretazione della condizione di polizza presupporrebbe che qualsiasi applicazione di apparecchio gessato,
3 prescindendo dagli effetti sulla vita quotidiana dell'assicurata, comporti l'indennità di convalescenza, indipendentemente dalla tipologia di frattura, laddove la clausola “x” fa esplicito richiamo ai soli legamenti articolari, la cui lesione sia stata clinicamente accer- tata e non anche ad altri tessuti.
Tanto impone la conferma dell'impugnata sentenza di rigetto dell'ulteriore pretesa in- dennitaria avanzata dalla . Parte_1
A norma dell'art.91 c.p.c., le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellante e le stesse si liquidano, alla stregua dei parametri minimi dettati dal D.M. 55/2014, tenu- to conto del valore esiguo della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore dell'appellante, in € 1.278,00 (€ 213 per studio, € 213 per atto introduttivo, € 426 per fase istruttoria ed € 426 per fase decisionale) per onorari, oltre rimborso spese generali,
IVA e CNA come per legge.
Ai sensi dell'art.13 comma uno quater D.P.R.115/2002, stante il rigetto del gravame,
l'appellante va dichiarata tenuta al versamento di somma pari al contributo unificato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
il Giudice definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
[.
nei confronti di avverso la sentenza n. 511 resa dal Giudice di Controparte_1
Pace di Matera il 26/10/2023 con atto di citazione notificato il 26/4/2024, così provvede nel contraddittorio delle parti: - rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese legali Controparte_1 che liquida in € 1.278,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
- dichiara l'appellante tenuta al versamento di somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Matera, il 3/12/2025
Il Giudice
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